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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe Disabato - Presidente
Dott.ssa Rosella Nocera - Giudice Dott.ssa Tiziana Di Gioia - Giudice relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 5858, avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pendente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Maggiolino
e Nicola Antonio Di Lernia, ricorrente
E
nata a [...] il [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nicoletta Angiulli, resistente
NONCHÉ P.M. presso il Tribunale di Bari.
All'udienza del 2.5.2025 la causa è stata rimessa al
LL per la decisione.
IN F A TT O E DI R I T T O Con ricorso depositato il 17.5.2024 Parte_1 premesso che:
- in data 19.10.1989 aveva contratto matrimonio concordatario in AG (anno 1989, parte II, serie A, atto n. 149) con Controparte_1
- dall'unione coniugale nascevano le figlie _1
(n. il 21.8.1999) e (n. il 26.11.2003); Per_2
- venuta meno l'affectio coniugalis, la CP_1 proponeva ricorso per la s eparazione personale;
- parimenti, esso istante, depositava analogo ricorso;
- riuniti i due ricorsi, il Tribunale di Bari, con sentenza non definitiva n.2928/2023, emessa 4 - 13.7.2023 nell'ambito del giudizio recante n.r.g.15250/2022, pronunciava la separazione dei coniugi, assumendo le ulteriori determinazioni per il prosieguo del giudizio;
- erano decorsi i termini di legge senza che si fosse ricostituita l'unione materiale e spirituale dei coniugi;
- non aveva ancora raggiunto l'indipendenza Per_2 economica;
- in base ai provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nell'ambito del procedimento di separazione, come riformati dalla Corte di Appello, egli era tenuto a contribuire al mantenimento della LI
mediante corresponsione della somma di Per_2
€1.000,00 mensili oltre al 70% delle spese straordinarie ed era altresì gravato dall'onere di pagamento dell'assegno divorzile nella misura di
€5.000,00; tutto ciò premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio stabilendo la misura dell'assegno divorzile in
€1.000,00 mensili, con conferma delle statuizioni relative alla LI . Per_2
Fissata l'udienza di comparizione dei coniugi e assegnati i termini di legge, gli atti erano trasmessi al PM per la sua partecipazione in giudizio. Con memoria dell'11.11.2024 si costituiva in giudizio la quale, fornendo una differente Controparte_1 rappresentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti, chiedeva di porre a carico del ricorrente l'obbligo di versare in suo favore un assegno divorzile di €10.000,00 mensili, oltre al contributo al mantenimento della LI di €1.000,00 mensili, nonché di porre integralmente a carico del le spese straordinarie da sostenersi in favore Pt_1 di . Per_2
All'udienza del 13.12.2024 e alla successiva udienza del 18.4.2025 le parti chiedevano un rinvio della trattazione per la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale e la sottoscrizione della relativa convenzione, la quale veniva depositata in data 30.4.2025 unitamente alla dichiarazione delle parti alla rinuncia alla comparizione personale. All'udienza del 2.5.2025 cui veniva differita la trattazione, la causa, sulle conclusion i rassegnate dal difensore presente, era rimessa al LL .
/// La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra ricorrente e resistente è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniug i non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della l. n. 898/1970 e ss.mm., ossia:
- inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
- durata ininterrotta della separazione per il tempo richiesto dalla legge a far data dalla avvenuta separazione personale;
- mancanza di eccezioni di interruzione. Tale obiettiva situazione, l e dichiarazioni e le allegazioni delle parti, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Giudice delegato e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione mater iale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, per cui va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus. Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il c ognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Copia autentica della presente sentenza va trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Quanto ai rapporti personali ed economici, le pattuizioni concordate tra le parti, trasfuse nella convezione sottoscritta e depositata in atti il 30.4.2025, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. Le spese processuali sono compensate integralmente come da accordo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, definitivamente pronunciando nel giudizio recante n. r.g. 5858/2024 pendente tra e Parte_1 CP_1
con l'intervento del P.M. in sede, così
[...] provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i coniugi anzidetti in AG il 19.10.1989, trascritto nel registro degli atti di m atrimonio del predetto Comune (anno 1989, atto n. 149, parte 2, serie A) alle condizioni concordate nella convenzione sottoscritta e depositata in giudizio il 30.4.2025 , da intendersi qui trascritte;
- la moglie perde il cognome del marito;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett.
d) del D.P.R. n. 396/2000;
- spese compensate.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della
Prima Sezione civile del Tribunale, il giorno 6 maggio 2025.
IL GI UD I C E ES T E N SO R E DO T T.S S A TI ZI A N A DI GI O I A
IL PRE S I D E N TE
D OT T. GIU S E P P E DI S AB A T O