TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di AV, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4736/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, avente per oggetto: “Separazione giudiziale dei coniugi”, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SO e GI BE;
ricorrente
E
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. EN Controparte_1 C.F._2
IA UL e TI EN;
resistente riconveniente nonché
, nella qualità di amministratore di sostegno di Controparte_2 Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. EN Morante;
terzo interventore
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di AV
Interventore ex lege
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1° aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, proponeva innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale domanda di separazione giudiziale dal proprio coniuge, , all'uopo Controparte_1 esponendo: - di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in data 19.10.1978; - che dall'unione nascevano due figlie, (nata il [...]) ed (nata il [...]); - che il Per_1 Per_2 marito era medico legale e docente universitario in pensione;
- di essere casalinga, pur essendo laureata in Giurisprudenza e munita di titolo abilitativo alla professione di avvocato;
- che l'immobile di Via Crescitelli n.27 di AV, dove risiedeva il era stato acquistato in CP_1 regime di comunione legale, pur essendo intestato al solo resistente;
- che il resistente percepiva un reddito mensile da pensione di circa euro 3.000,00 nonché altri redditi più modesti derivanti da beni di sua proprietà esclusiva;
- che essa ricorrente era comproprietaria di un immobile in Montoro, dove viveva, e non percepiva alcun reddito, né era in grado di procurarselo a causa dell'età e delle sue patologie;
- che il rapporto coniugale non era mai stato sereno a causa dell'atteggiamento prevaricatore del - che la caratteropatia del era stata aggravata dall'abuso di CP_1 CP_1 alcool ed era peggiorata in ragione del rifiuto alle cure da parte del resistente;
- che, a seguito, della nomina dell'amministratore di sostegno da parte del Tribunale di AV, il era stato CP_1 ricoverato d'urgenza prima presso il reparto di Igiene mentale dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati e poi presso la Clinica convenzionata Villa dei Pini;
- di essere stata costretta, a seguito della intollerabilità della convivenza e in ragione delle sue patologie, a trasferirsi nella casa di Montoro, ove vivono le figlie;
- che dal maggio 2022 il non aveva provveduto a CP_1 versare alcuna somma a titolo di mantenimento alla moglie, ed inutili erano state le richieste formulate per iscritto anche allo stesso Amministratore di sostegno;
- che era diventato impossibile proseguire il rapporto coniugale per l'atteggiamento ed il comportamento persistentemente minaccioso ed ostile del resistente.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Tribunale: -“che essi coniugi siano autorizzati a vivere separatamente con assegnazione provvisoria della casa coniugale di AV al CP_1
, che la abita, ponendo a carico di esso l'obbligo di versare mensilmente
[...] Controparte_1 alla ricorrente un assegno di mantenimento di almeno euro 1.500, tenendo anche conto del fatto che l'abitazione di AV (in comunione legale) rimarrebbe per ora nell'uso esclusivo del
nonché del fatto, inconfutabile, che mentre esso è titolare di un reddito CP_1 CP_1 cospicuo da pensione quale ex docente universitario, essa , di fatto non ha alcun Parte_1 reddito, come del resto risulta anche dalla denunzia dei redditi allegata.” – “di essere autorizzata a ritirare dalla casa coniugale i beni mobili che le servono e quant'altro di sua stretta proprietà e per destinazione d'uso. Chiede che le spese del giudizio siano poste a carico di esso che ha CP_1 determinato il ricorso alla separazione giudiziaria, per evidente sua responsabilità.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9.6.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. , nella qualità di amministratore di sostegno di Persona_3 [...]
il quale contestava la ricostruzione dei fatti della domanda attorea, in quanto la condotta CP_1 del non era mai stata aggressiva nei confronti della coniuge e delle figlie. Precisava che CP_1 il si era sempre preoccupato di sostenere anche economicamente la sua famiglia, CP_1 garantendo gli studi alle figlie, stante l'assenza di redditi della ricorrente. Prospettava che la causa della compromissione del rapporto coniugale era da addebitare al comportamento della la Pt_1 quale aveva avuto un atteggiamento di chiusura nei confronti del coniuge. Inoltre, contestava la domanda di mantenimento nella misura di 1.500,00 e quella di condanna alle spese del giudizio, evidenziando che il era affetto da una patologia che richiedeva assistenza medica, oltre CP_1 che assistenza domiciliare continua, il che comportava un notevole dispendio economico.
Tanto premesso, l'amministratore di sostegno di chiedeva di: - dichiarare la Controparte_1 separazione giudiziale dei coniugi;
- rigettare la richiesta di assegno mensile di mantenimento di almeno euro 1.500,00 e nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre notevolmente tale l'importo e stabilire un assegno mensile in considerazione di tutte le ragioni esposte;
- condannare, per l'effetto, la ricorrente alle spese di giudizio con attribuzione ed in subordine compensare le spese del presente giudizio.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 15/06/2023 si costituiva, altresì,
contestando anch'esso la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e Controparte_1 deducendo: -che in occasione del suo recente ricovero presso una struttura sanitaria, la aveva Pt_1 violato gli obblighi nascenti dal matrimonio di assistenza morale e materiale, oltre che di coabitazione;
- che, durante tale ricovero presso la casa di cura, la ricorrente non si era mai recata a far visita al coniuge, né aveva telefonato per ricevere informazioni sul suo stato di salute, lasciandolo completamente privo di ogni forma di assistenza morale e materiale. Precisava, inoltre, di non essere a conoscenza delle attività poste in essere dall'amministratore di sostegno e di non essere autonomo nella gestione del suo reddito.
Tanto premesso, il così concludeva: “in via preliminare acquisire il fascicolo relativo CP_1 alla nomina dell'amministratore di sostegno in persona dell'avv. , per la Persona_3 ricostruzione della attuale situazione personale e patrimoniale;
in subordine, adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti indicati dall'art. 708 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente, rimettere le parti innanzi al G.I. affinché il Tribunale dichiari la separazione personale dei coniugi con addebito alla con condanna della ricorrente al pagamento delle Pt_1 spese di lite”.
Nel corso di causa veniva nominato un nuovo amministratore di sostegno nella persona della dr.ssa
, che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/03/25 si costituiva e Controparte_2 si riportava a quanto già prospettato con l'atto di costituzione del precedente ADS.
Assunti i provvedimenti provvisori e urgenti con ordinanza del 6.7.2023- con cui il Presidente poneva a carico del l'obbligo di corrispondere mensilmente in favore della moglie un CP_1 assegno di euro 900,00 a titolo di mantenimento della stessa - depositate le memorie integrative, rigettate le istanze di prova orale, all'udienza del 1° aprile 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte in sostituzione di udienza, la causa veniva assunta in decisione al Collegio previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
1.- La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Va quindi esaminate la domanda di addebito formulata da parte resistente.
Preliminarmente, occorre rammentare che, in base al secondo comma dell'art 151 c.c., il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi essa sia addebitabile in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola inosservanza dei doveri che l'art. 143 cod. civ. pone a carico degli stessi, implicando, invece, tale pronuncia la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario a tali doveri da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (v., Cass. 14042/2008, Cass., n. 14840 del 2006, n. 12383 del 2005, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25843 del 18/11/2013).
Nel caso di specie, la domanda di addebito formulata da parte resistente è infondata e, pertanto, va respinta.
Invero, a sostegno della domanda, il deduce che la avrebbe tenuto nei confronti CP_1 Pt_1 del marito, in occasione dei problemi di salute di quest'ultimo, che ne hanno determinato il ricovero in una struttura sanitaria, un atteggiamento distante e indifferente, connotato da un progressivo allontanamento che l'avrebbe indotta a interrompere la loro relazione, ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi a Montoro, così determinando la definitiva frattura dell'unione coniugale.
Ora, è noto che “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (Cass. 648/2020)
Si è precisato che “l'allontanamento dalla casa familiare, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali” (Cass. 11032/2024).
Ciò posto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, le circostanze – incontestate – dedotte dalle stesse parti comprovano che l'allontanamento della dalla casa coniugale è intervenuto in un Pt_1 momento successivo all'emergere della intollerabilità della convivenza e proprio in ragione di tale intollerabilità.
Invero, dalle deduzioni concordi delle parti e dalla disamina della documentazione prodotta, è emerso che, a seguito di “episodio psicotico acuto”, nei primi giorni del mese di maggio 2022 il Prof. venne prima ricoverato presso il reparto di igiene mentale della Azienda CP_1
Ospedaliera San Giuseppe Moscati di AV e poi trasferito dal 27.05 presso la clinica Villa dei Pini per essere dimesso dopo quasi cinque mesi, il 03.10.2022 (cfr. lettera di dimissioni in atti).
E' documentalmente provato che precedentemente, in data 12.10.2021, i familiari avevano depositato la richiesta di amministrazione di sostegno per il Prof e che con decreto CP_1 emesso in data 18.8.2022 il Giudice Tutelare presso il Tribunale di AV disponeva l'apertura dell'amministrazione di sostegno per l'odierno resistente, evidenziando – in motivazione – che lo stesso è “affetto da vasculopatia cerebrale cronica in abuso severo di alcool cronico con CP_1 disturbi psichici e Parkinson secondario… patologie che compromettono la capacità di provvedere autonomamente alla cura della propria persona e dei propri interessi…” (cfr. decreto di nomina Contr dell' in atti).
E' infine incontestato che nel mese di maggio del 2022, subito dopo il ricovero del marito, la Pt_1 lasciava la casa coniugale per trasferirsi insieme alle figlie nella sua abitazione di Montoro.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo il condivisibile principio per cui “In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell'equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza. In siffatta ipotesi, ove l'altro coniuge non adempia ai doveri di assistenza morale e materiale, ai fini della eventuale pronuncia di addebito, la violazione di tale dovere non può essere riguardata di per se stessa, ma occorre invece accertare in concreto - con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto ed alla successione temporale degli avvenimenti - se la condotta del coniuge rifletta un atteggiamento di mero rifiuto dell'impegno solidaristico assunto con il matrimonio, con efficacia diretta sulla definitiva dissoluzione del vincolo matrimoniale, o non costituisca piuttosto una presa d'atto di una non superabile e già maturata situazione di impossibilità della convivenza” (Cass- 12021/1995, richiamata recentemente anche da Cass. 10711/2023).
Nel caso di specie, la ricostruzione degli eventi – come emergente dagli atti prodotti - dimostra che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile già prima dell'allontanamento della dalla Pt_1 casa coniugale, verificatosi dopo il ricovero del marito nel maggio del 2022, atteso che quantomeno già dal mese di ottobre 2021 (epoca del deposito del ricorso per la nomina dell' ADS) il Prof. manifestava evidenze della condizione psico-patologica in versava e che, difatti, dopo CP_1 diversi mesi, sfociò nell'episodio psicotico acuto che ne determinò il ricovero.
In altre parole, fu l'intollerabilità della convivenza causata dalla condizione patologica del Prof. a costringere la a lasciare l'abitazione di AV. L'allontanamento dalla casa CP_1 Pt_1 coniugale è stato una conseguenza dell'intollerabilità della convivenza già insorta, non la causa della fine del rapporto.
Del resto, non può sottacersi che, nonostante le presumibili difficoltà, la sia comunque Pt_1 rimasta accanto al sino al suo ricovero e che le sue personali condizioni di salute – la CP_1 stessa è affetta da varie patologie di natura cardiocircolatoria e reumatologica – in uno all'età comunque avanzata (71 anni all'epoca dell'allontanamento) le abbiano impedito di prestare ulteriore sostegno al marito, soggetto comunque bisognevole di cure e di assistenza domiciliare continua e adeguata.
Va peraltro sottolineato che, a fronte di tali incontestate evidenze, il non ha articolato CP_1 mezzi di prova diretti a comprovare che l'intollerabilità della convivenza sia stata determinata dal comportamento indifferente della Pt_1
In merito, il Collegio condivide il rigetto delle istanze istruttorie disposto in corso di causa del Giudice Istruttore.
Invero, parte dei capitoli di prova articolati dal resistente miravano a comprovare il verificarsi di episodi risalenti all'epoca della prima separazione (2012-2013), poi conclusasi con una riconciliazione, e come tali irrilevanti, sul piano del nesso causale, rispetto alla definitiva rottura del rapporto coniugale verificatasi nel 2022.
Gli altri capitoli di prova erano diretti a comprovare circostanze non contestate e comunque irrilevanti, ovvero l'allontanamento della dalla casa coniugale durante il periodo di ricovero Pt_1 del marito.
Va infatti ribadito che, in presenza di una conclamata e certificata condizione psicopatologica di uno dei due coniugi e di un'oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza, la sola violazione dei doveri di assistenza morale e materiale da parte dell'altro coniuge non giustifica la pronuncia di addebito, allorquando – come nel caso di specie- le circostanze del caso concreto ( in primis, la proposizione del ricorso per la nomina di ADS per il inducono a ritenere che la CP_1 convivenza fosse divenuta intollerabile già prima dell'allontanamento della dalla casa Pt_1 coniugale, con conseguenza esclusione del nesso causale tra la presunta condotta violativa della ricorrente e la crisi familiare.
Per quanto sopra esposto, la domanda di addebito avanzata dal resistente va rigettata.
3.- Va altresì confermata la previsione dell'assegno di mantenimento in favore della Pt_1
In base all'art. 156 cod. civ., infatti, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, atteso che durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio. Nel caso di specie, è indubbio che la -ultrasettantenne, priva, allo stato, di redditi, di Pt_1 risparmi, di immobili capaci di produrre rendita - non dispone dei mezzi sufficienti per mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, allorquando la stessa ha goduto di una condizione di agiatezza grazie ai redditi percepiti ed ai risparmi accumulati dal nel corso della sua CP_1 carriera come stimato professore universitario e medico-legale, non avendo la mai svolto Pt_1 attività lavorativa extra-domestica.
Quanto alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento per la moglie, il Collegio ritiene che – alla luce delle evidenze sulle effettive condizioni economico-patrimoniali del come emergenti, tra l'altro, dalla relazione depositata dall'ADS dr.ssa CP_1 Controparte_2 in data 25.3.2025, – sia congruo determinare in euro 1.000,00 mensili la somma dovuta dal alla a tale titolo. CP_1 Pt_1 Deve invero considerarsi, da un lato, che il ultraottantenne in precarie condizioni di CP_1 salute – pur percependo mensilmente di circa 3.900,00 euro a titolo di pensione nonché euro 280,00 per la locazione di un immobile a Monteforte, disponendo di cospicui risparmi per oltre euro 130.000,00 e godendo in via esclusiva della casa coniugale – deve sostenere ingenti spese mensili per la propria assistenza domiciliare ed è gravato da varie esposizioni debitorie (cfr. relazione ADS del 25.3.2025) e , dall'altro lato, che la – pur non percependo, allo stato, alcun reddito - Pt_1 dispone di un personale patrimonio, sia pure in comproprietà, e non è comunque gravata da oneri abitativi, giacchè si è trasferita nella sua abitazione di Montoro, ove convive con le figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficiente, con cui condivide parte degli oneri economici.
4.- Quanto alla richiesta avanzata dalla Pronti diretta ad ottenere l'ordine di pagamento diretto dell'assegno dovuto a titolo di mantenimento per la moglie mediante distrazione di quota della pensione percepita dall'obbligato, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza.
Per consolidata giurisprudenza, l'art. 156, sesto comma, cod. civ., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che implica esclusivamente un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento e, quindi, a frustrare le finalità proprie dell'assegno di mantenimento (Cass. 11062/2011; Cass. 23668/2006).
Nel caso di specie, è incontestato che la gestione del patrimonio del – ivi compreso il CP_1 Contr pagamento del mantenimento spettante alla – è incombenza affidata all' che è onerato Pt_1 di provvedervi con regolarità e tempestività, di tal che – in assenza di riscontri su eventuali inadempimenti già verificatisi - non sussistono, allo stato, dubbi sulla esattezza e regolarità dei futuri adempimenti.
5.- Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'accoglimento solo parziale delle pretese reciprocamente avanzate dalle parti, sussistono i presupposti di legge per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 4736/2022 RG, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato ad [...] il Controparte_1
29.06.1942, e , nata il [...] a [...], uniti dal matrimonio Parte_1 concordatario contratto a Napoli il 10.10.1978;
- rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Controparte_1
- dispone che versi a , entro il 5 di ogni mese, la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.000,00 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite tra tutte le parti;
- ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Nusco per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile.
DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in AV, nella camera di consiglio del 11.9.2025
Il Giudice est. Il Presidente dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano