Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai signori Magistrati:
Dott. Manuela Saracino Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere relatore
Dott. Luca Ariola Consigliere alla pubblica udienza del 11/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 758/2023 R.G. promossa da: appresentato e difeso dall'Avv. DE LAURENTIS Parte_1
GIORGIO
APPELLANTE
contro
:
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. MAGARAGGIA UMBERTO
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2019 presso il Tribunale di Bari – Giudice del
Lavoro, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi anche solo
[...] Controparte_3
alle cui dipendenze aveva prestato attività lavorativa dall'01.05.2007 sino dal CP_1
112.594,36.
1.1. Costituitasi in giudizio, la resisteva alle domande. Controparte_1
1.2. Espletate le prove testimoniali dedotte dalle parti, con sentenza resa in data
20.02.2023, il Tribunale adito, in parziale accoglimento del ricorso, accertava il demansionamento subito da nel periodo dall'01.03.2017 Parte_1
all'agosto 2018 e, per l'effetto, condannava la al pagamento Controparte_1
a favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 20.789,35 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito, oltre alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio.
1.3. Il Giudice di prime cure, infatti, per quanto qui maggiormente rileva, osservava:
-che il ricorrente, a prescindere dalle declaratorie della contrattazione collettiva, aveva dedotto “la mancanza di equivalenza professionale tra le mansioni svolte in concreto prima e dopo il trasferimento dalla filiale di SS” – intervenuto appunto con decorrenza 9.7.2009 – “e non già un diverso e inferiore inquadramento contrattuale, cosa del resto non avvenuta atteso che anche dopo il trasferimento vi è stato il mantenimento della retribuzione già percepita prima del mutamento di mansioni”;
-che non era in contestazione tra le parti la legittimità dei trasferimenti del Pt_1
operati dalla Banca, ma solo il lamentato demansionamento che ne era scaturito in forza degli stessi;
-che “la scelta datoriale della rotazione delle proprie risorse umane è discrezionale e non sindacabile in via giudiziale se non comporta un demansionamento per i destinatari……”;
2 -nel caso di specie, le mansioni ricoperte dal ricorrente - di responsabile della filiale di SS - antecedenti ai trasferimenti di cui sopra, potevano ritenersi, almeno sino all'anno 2017, di rango equivalente a quelle nuove, poi assegnate;
-dall'istruttoria svolta era emerso, in particolare, che la filiale di SS poteva considerarsi una piccola filiale in quanto ubicata all'interno del centro commerciale avente come scopo principale quello di gestire il contante versato dai vari CP_4
esercizi commerciali ivi presenti, nonché per la composizione del personale addetto, comprendente solo due cassieri per cui l'organico era sprovvisto di figure specialistiche, quali ad esempio l'addetto ai fidi e ai titoli (v. dichiarazioni dei testi
, e;
Tes_1 Tes_2 Tes_3
-era emersa, inoltre, la natura limitata delle funzioni dell'istante in tema di delega all'erogazione del credito, così come limitate erano le sue funzioni in tema di gestione del credito anche perché trattavasi di una filiale il cui compito peculiare era rappresentato, come detto, dalla raccolta degli incassi degli esercizi ubicati all'interno del centro commerciale e non anche quello della raccolta di nuova clientela per così dire “esterna” al centro;
-“…il ruolo di vice responsabile della filiale sede di polo successivamente svolto dal ricorrente in seguito al suo trasferimento presso le sedi di Bitonto e SA, non era di rango inferiore. E difatti in tale veste il ricorrente poteva coadiuvare il responsabile di filiale al fine di ottimizzare l'efficienza operativa della filiale stessa;
collaborava nella attività di gestione della filiale tanto da sostituire il responsabile in caso di assenza o di impedimento di costui”;
-tali nuove mansioni, dunque, erano dotate dello stesso grado di autonomia, poiché entrambe prevedevano il dover riferire al responsabile di polo per problematiche attinenti alla organizzazione della filiale (circostanze confermate dai testi e Tes_3
; CP_5
-viceversa, dall'01.03.2017, allorquando al veniva assegnato il profilo di Pt_1
Consulente Famiglie presso la filiale di Bitonto, attesa la soppressione delle figure del
3 vice responsabile di filiale di sede di polo e del responsabile di servizi esecutivi, vi era stato un demansionamento;
-infatti, nel suddetto periodo, “…il ricorrente era astrattamente deputato a sostituire il cassiere circostanza inibita a chi godeva della collocazione nei quadri (cfr. dichiarazioni teste : il ricorrente inoltre si è occupato esclusivamente di Tes_3
attività per la clientela privata (retail) fornendo consulenza finalizzata alla vendita di prodotti finanziari o ha istruito le pratiche per la concessione di mutui da sottoporre agli organi superiori per l'approvazione (cfr. dichiarazioni testi)”;
-peraltro, era ravvisabile anche un demansionamento in ordine all'inquadramento contrattuale, in quanto il profilo di consulente famiglia assegnato al era Pt_1
inserito all'interno del 2° livello della 3^ area professionale;
-per cui, richiamati i principi della giurisprudenza in ordine ai criteri per la quantificazione dei danni nei casi di demansionamento e di dequalificazione, stimava equo liquidare al lavoratore il 30% della retribuzione netta percepita, pari ad €
3.849,88, dal marzo 2017 alla data di pensionamento dell'agosto 2018;
-rigettava, infine, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del danno da perdita di chance, “quale perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico consistente nell'assegnazione del ruolo di responsabile di filiale di sede”, in quanto il non aveva fornito, neanche sul piano presuntivo, alcuna prova, Pt_1
incombente sullo stesso, circa “la sussistenza in concreto di alcuno dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato”;
-nello specifico, si trattava di una mera aspettativa fondata sulla semplice anzianità di servizio.
1.4. In data 01.03.2023, a conclusione del procedimento, la proponeva istanza CP_1
di correzione materiale, in quanto il Giudice di prime cure, nel liquidare il danno da demansionamento al ricorrente, pur affermando che aveva preso a parametro l'ultima retribuzione mensile netta, aveva utilizzato, invero, quale fattore l'importo della retribuzione lorda.
4 1.5. Con provvedimento del 17.04.2023, sentite le parti, il Tribunale chiariva che la retribuzione mensile posta alla base del calcolo per la determinazione del danno fosse quella lorda e, quindi, che non era necessaria alcuna correzione della sentenza emessa.
2. Con ricorso depositato in data 10.07.2023, proponeva appello, Parte_1
lamentando l'erroneità della pronuncia gravata alla stregua dei motivi che di seguito si riepilogano e si valutano, e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda attorea venisse totalmente accolta.
2.1. In data 23.05.2024, a mezzo memoria difensiva, si costituiva la Controparte_1
, la quale concludeva per il rigetto dell'impugnazione.
[...]
2.2. Venivano acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo del giudizio di primo grado.
2.3. All'odierna udienza, dopo vari tentativi di conciliazione tra le parti, previa discussione orale della causa, si svolgeva la camera di consiglio fra i Magistrati del
Collegio composto in base alla tabella della Corte, dopodiché la causa veniva decisa come da dispositivo.
3. Con il primo motivo di appello, il lavoratore lamentava la violazione del criterio dell'equivalenza, avendo il Tribunale erroneamente aderito alle tesi prospettate dalla resistente circa la classificazione del personale ed altresì omesso di operare
“un'analisi reale e concreta del lavoro effettivamente svolto” in seguito al cennato mutamento di mansioni.
3.1. Aggiungeva che il Giudice di prime cure non aveva considerato che al ricorrente era stata negata, a fronte del CCNL applicabile illo tempore, la promozione a quadro direttivo di terzo livello ovvero ancora di quarto di livello, per aver svolto per oltre 3 mesi il ruolo di direttore della sede di SA (circostanza confermata dal teste
); promozione, invece, riconosciuta ad una collega dell'odierno appellante Tes_4
che non possedeva neanche la qualifica di quadro.
4. Con la seconda doglianza, censurava l'erronea valutazione della sede di
SS alla stregua di una “piccola filiale”.
5 4.1. Affermava che il Tribunale aveva fornito particolare valenza probatoria alle dichiarazioni del teste , dirigente della il quale, pur non avendo mai Tes_4 CP_1
lavorato all'interno della filiale in questione, aveva solamente supposto che il compito principale della filiale fosse la gestione del contante.
Rilevava, sul punto, che, contrariamente a quanto statuito nella sentenza gravata, il disponeva, all'epoca, di un'autonomia creditizia di € 10.000,00, doppia Pt_1
rispetto alla maggior parte di tutte le altre filiali della Banca appellata e che “…dalla
Scheda budget 2008 presentata in atti, emergeva che la Filiale di SS aveva raggiunto e superato il budget imposto dalla Direzione commerciale e l'incremento degli impieghi e di tutte le concessioni di credito effettuate, era pari ad €.893.000,00
(ottocentonovantatre,00), con un incremento del 223,33%, rispetto a quanto richiesto dalla Direzione” (v. pag. 16 dell'atto di appello).
4.2. Assumeva, inoltre, l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste Tes_5
addetto alla filiale di SS dall'ottobre 2005 al dicembre 2007, il quale aveva confermato l'importanza del ruolo rivestito dal ricorrente allorché era stato direttore.
4.3. Ne ricavava che la filiale in questione non aveva scarsa rilevanza, anche in forza della documentazione prodotta (v. all. 26 denominato “Regole e Vincoli per l'esercizio delle deleghe creditizie”) dalla Banca resistente, per la quale nell'ambito territoriale rubricato Direzione Nord “ben 22 Filali su 29 erano titolari di una delega creditizia pari o addirittura inferiore a quella riconosciuta alla Filiale di
SS” (pag. 17 dell'appello).
A tal fine, rilevava l'inattendibilità dei testi di parte resistente, e , i Tes_6 Tes_4
quali avevano dichiarato cifre diverse circa la massa di denaro amministrata, rispettivamente di € 40.000.000, e di € 50.000.000; con riguardo alla teste
[...]
poi, denunciava l'inverosimiglianza delle affermazioni circa la marginalità Tes_7
della gestione del credito e dei nuovi finanziamenti (il ricorrente aveva peraltro trasmesso alla Direzione Fidi una pratica di un'azienda, presente nel centro commerciale, con fatturato annuo di € 20.000.000,00), avendo la stessa solo desunto tali particolarità dalla composizione del personale ed essendo presente agli atti il
6 documento precedentemente allegato (scheda budget 2008) che aveva smentito tali dichiarazioni.
5. Con la terza censura, si doleva dell'erronea equiparazione tra responsabile di filiale e vice responsabile di polo.
5.1. Dalle dichiarazioni del teste infatti, non si poteva evincere che “i Tes_3
controlli di cassa, della contabilità o dell'operatività” fossero equivalenti a quelli di direttore di filiale precedentemente rivestito;
anche il teste non aveva CP_5
assolutamente smentito le tesi di parte ricorrente, avendo al contrario riferito solo che
“in assenza del titolare, era il sostituto, ma ciò non significava svolgere le Pt_1
mansioni di Direttore e gestire in toto le sue autonomie”.
5.2. A tal uopo, rimarcava che il “Consulente Famiglie” poteva sostituire il direttore in caso di assenza, anche mediante delega rilasciata appositamente e che il ridetto teste aveva pure dichiarato che il responsabile della sede di polo era sempre presente.
5.3. Ribadiva che il teste aveva confermato l'elevato grado di competenze Tes_5
maturate dal ricorrente presso la filiale di SS, così come anche i documenti prodotti in primo grado (All.7, 8 e 9 del fascicolo di parte ricorrente) avevano comprovato il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Banca la quale aveva del resto manifestato particolare apprezzamento per i livelli raggiunti.
5.4. Concludeva sottolineando che dall'istruttoria espletata era emerso in ogni caso che allo stesso erano stati assegnati compiti meramente operativi e che soggiaceva al controllo e alle direttive che venivano impartite dal Direttore sede di polo.
6. Con il quarto motivo, muoveva censure al capo della sentenza che aveva negato il danno da perdita di chance.
6.1. In particolare, lamentava “che il mantenimento del ruolo di Direttore, dopo il trasferimento a SA, avrebbe comportato automaticamente ed in concreto la promozione a QD3…… o addirittura a QD4 come capo Polo”.
6.2. Argomentava che tale “promozione” era stata invece concessa dalla ad CP_1
altra dipendente presso la filiale di SA, la quale non aveva neanche la qualifica di quadro;
parimenti, si appalesava illecita la scelta di parte datoriale di adibire altro
7 dipendente (avente precedentemente la qualifica di vice responsabile sede di polo poi assunta dal ricorrente) a direttore della filiale di Alberobello.
7. Con la quinta doglianza, criticava l'errato calcolo del risarcimento del danno, poiché effettuato solo a decorrere dal marzo 2017 sino alla data di pensionamento dell'agosto 2018, nonché sotto il profilo della esiguità della percentuale pari al 30% applicata in via equitativa dal primo Giudice, in forza delle argomentazioni esposte.
8. Con l'ultimo motivo, infine, evidenziava l'inconsistenza della difesa di parte avversa unitamente alla scarsa attendibilità probatoria delle dichiarazioni rese in prime cure dai testi di parte resistente ( e ). Tes_6 Tes_1
9. L'appello è parzialmente fondato, e, pertanto, deve essere accolto soltanto per quanto di ragione.
9.1. Tutti i motivi di gravame, attesa la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.
10. Preliminarmente, osserva la Corte che, in effetti, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, poiché il baricentro dell'art. 2103 c.c. (nel testi vigente pro tempore) è dato dalla protezione della professionalità acquisita dal prestatore di lavoro, il divieto di variazioni in peius delle mansioni opera anche quando al lavoratore, pur nella formale equipollenza delle precedenti e delle nuove mansioni, siano assegnati di fatto compiti sostanzialmente inferiori quanto a contenuto professionale e che pertanto, nell'indagine circa l'esistenza o meno di un'equivalenza tra i compiti in raffronto non basta il riferimento in astratto al livello di categoria, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza tecnico-professionale del dipendente e siano tali da salvaguardarne il livello professionale acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione della capacità di arricchimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze (cfr., ex aliis, Cass. S.U. n. 25033 del 2006, Cass. n. 1916 del 2015, n.
5798 del 2013, n. 16190 del 2007, n. 17351 del 2005, n. 14666 del 2004).
11. Ebbene, il Tribunale, in applicazione di questi principi e dando atto che la parte datoriale aveva evidenziato che l'adibizione al ruolo di Vice Responsabile e
8 Responsabile dei Servizi Esecutivi di Filiale sede di Polo rientrava, sul piano della classificazione del CCNL di comparto, nell'ambito di un un livello superiore (quadri direttivi), rispetto a quello proprio del Direttore della filiale di SS (4° livello retributivo della 3° area professionale), ha rilevato che le predette mansioni assegnate al dal 09.07.2009 sino al 28.02.2017 erano pienamente Pt_1
sovrapponibili a quelle di direttore di filiale di SS, sia quanto ad ampiezza di compiti sia quanto a carico di responsabilità.
Tali statuizioni sono del tutto condivisibili.
12. Dal complessivo contenuto dell'atto di appello, secondo l'assunto del il Pt_1
pregresso svolgimento delle mansioni di Direttore della Filiale di SS avrebbe dovuto, a suo dire, comportare l'attribuzione quanto meno della
(corrispondente) qualifica di Capo Polo di 3° o 4° livello (cfr. pagg. 12-13).
12.1. Sempre a suo dire, le (inferiori) mansioni di Vice Responsabile e Responsabile dei Servizi Esecutivi di Filiale sede di Polo (v. in particolare pag. 33 dell'appello), invece attribuite, avrebbero dovuto ritenersi “palesemente inferiori - sia sotto il profilo convenzionale, che sotto il profilo professionale - rispetto alle mansioni di origine, espletate presso la Filiale di SS fino all'8.7.2009” (v. pag. 33 dell'appello).
13. In realtà, tale ricostruzione non tiene conto che il noto procedimento trifasico da seguire nei giudizi per l'accertamento di mansioni superiori, dev'essere seguito pure allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte ad una determinata posizione funzionale.
Per cui non si può prescindere dalla classificazione e dagli inquadramenti concordati dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva.
In tale contesto, appare opportuno evidenziare che, contrariamente a quanto opinato dal le mansioni “di origine” e quelle di destinazione rientravano in posizioni Pt_1
funzionali non solo ampiamente equivalenti, ma addirittura divergenti, nel senso che quelle di destinazione risultavano inquadrate in un livello più alto (Quadro Direttivo),
9 rispetto a quelle di partenza (pacificamente rientranti, ex art. 87 del CCNL per i
Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree Professionali delle Imprese Creditizie,
Finanziarie e Strumentali nel 4° livello della 3° Area) nell'ambito del quale rientrava ex contractu il responsabile di filiale con massimo tre addetti, ivi incluso lo stesso responsabile, ciò di cui il in questa sede, non si è mai doluto, sebbene abbia Pt_1
sempre prospettato le mansioni di origine come “metro comparativo” per desumere il successivo demansionamento subito.
Parimenti, è pacifico che il non ha mai lamentato la non corrispondenza Pt_1
dell'inquadramento previsto per le mansioni di origine (4° livello, v. sopra) con quello – ben superiore – acquisito sin dal 2007 (Quadro Direttivo di 2° livello).
14. Peraltro, solo in sede di gravame il lavoratore ha dedotto, a supporto dell'illeceità del comportamento datoriale, la circostanza della nomina a direttore della sede di
SA – sede di Polo di un dipendente non avente la qualifica di quadro, ovvero, ancora, il proprio diritto ad essere assegnato alla direzione della filiale di Alberobello, così come in questa sede di appello ha allegato, per la prima, volta la vigenza, all'interno del contratto collettivo, di un sistema di promozione automatica laddove vi fosse stato il protrarsi della sostituzione del ruolo direttore per oltre tre mesi
(circostanza quest'ultima tra l'altro giammai adeguata specificata in termini temporali, né tanto meno comprovata).
Nel ricorso introduttivo, infatti, il ricorrente ha semplicemente lamentato quanto segue: “Di contro, il Sig. , lungi dall'essere legittimamente e Parte_1
meritatamente nominato Responsabile della Filiale di fasano – Sede di Polo, veniva impiegato dalla Società resistente – per oltre tre mesi – soltanto in sostituzione della figura professionale vacante, salvo poi essere nuovamente relegato alle mansioni inferiori di Vice Responsabile e Responsabile dei Servizi Esecutivi in seguito all'individuazione ed alla nomina di un altro dipendente” (pag. 12 del ricorso introduttivo)
10 Si tratta evidentemente di una diversa causa petendi rispetto a quella originariamente dedotta né giammai allegata, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 437, co. 2,
c.p.c., configurando domanda nuova.
È, difatti, consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio di diritto secondo cui “Nel rito del lavoro, la preclusione in appello di un'eccezione nuova sussiste nel caso in cui la stessa, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati nel giudizio di primo grado, abbia introdotto in sede di gravame un nuovo tema d'indagine, così alterando i termini sostanziali della controversia e determinando la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione” (Cass. n. 2271 del 2021; cfr. anche Cass. n. n. 5051 del 2016).
Quanto sopra argomentato rende vane le censure del volte ad evidenziare, da Pt_1
un lato, che il corretto incarico da attribuirgli avrebbe dovuto essere, piuttosto, quello di Quadro di 3° o 4° livello (ovvero di Capo Polo) - censure che tra l'altro, come sopra evidenziato, non tengono conto delle ben diverse emergenze della classificazione contrattuale che smentiscono siffatta equiparazione - dall'altro a rivendicare, a titolo di danno da perdita di chance, le maggiori retribuzioni andate perdute per tale causale.
15. Venendo, ora, ai motivi attraverso i quali l'appellante ha dedotto l'erroneità della valutazione del Giudice di prime cure circa la “dimensione” della filiale di
SS nonché circa l'equiparazione tra le figure di responsabile di filiale e vice responsabile sede di polo, il Collegio ritiene opportuno richiamare gli esiti dell'espletata istruttoria orale.
Il teste di parte ricorrente , indifferente alle parti, escusso Testimone_8
all'udienza dell'08.03.2021 ha dichiarato, per quanto qui interessa:
“Attualmente sono in pensione. Sono stato in servizio come Capo Polo dal 2008 al
2012 presso il Polo di SA e dal 2012 al 2019 presso il Polo di Bitonto. Il Pt_1
era il mio Vice quando io ero Capo Polo di Bitonto;
anche quando ero Capo Polo di
SA, nel 2010-2011, il rivestiva la qualifica di mio Vice. Specifico che il Pt_1
mio Vice di SA era stato nel frattempo nominato responsabile della Filiale di
11 Alberobello. Tale filiale era della stessa dimensione, come personale, della Filiale di
SS, ma come volume di affari quest'ultima era maggiore. …presso la
Filiale di Bitonto nonché di SA – Sede di Polo, il si occupava Pt_1
dell'attività di cassa (apertura e chiusura degli sportelli, verifica del rifornimento di contante e valori in bianco, ripartizione del lavoro tra gli addetti), dell'attività di retrosportello (operazioni di contabilità interna) e di controlli operativi
(anticiriclaggio, bonifici in lavorazione, quadratura e chiusura serale). I poli territoriali della erano strutture organizzative composte da una Filiale sede di CP_1
Polo ed almeno tre filiali ad essa collegate” – di qui l'evidente maggiore rilevanza della Filiale di Polo rispetto ad una normale filiale – “non c'erano distinzioni fra poli di I e II fascia. Dal 2017 i ruoli di Vice Responsabile e Responsabile dei Servizi
Esecutivi vengono soppressi e specifico che quasi tutti i titolari delle mansioni soppresse sono stati riconvertiti quali consulenti famiglie. …..specifico che il consulente famiglie normalmente non è inquadrato come quadro, tanto che può sostituire anche il cassiere. Io, però, non ho mai fatto svolgere al ricorrente le sostituzioni in cassa, anche se così mi era stato chiesto dal mio superiore Dott.
(Direttore Territoriale). Specifico che in occasioni di assenza del cassiere, su Per_1
mia richiesta di inviare un sostituto, il Dott. mi proponeva di ovviare Per_1
all'assenza utilizzando il ma io ho sempre rifiutato, anche per una questione Pt_1
di immagine e provvedevo alla sostituzione con cassieri di altri filiali del mio Polo.
Ribadisco che il ricorrente in seguito alla riconversione ha comunque svolto le mansioni del Consulente Famiglie………Confermo che dal 2008 al 2012
SS faceva parte del Polo di SA e ricordo che fino al 2010 il
Responsabile era il ricorrente che aveva alle sue dipendenze due unità nella Filiale di
SS, come nelle altre filiali del Polo, per alcune funzioni veniva inviato lo specialista del prodotto della filiale Capopolo;
ciò avveniva regolarmente un giorno alla settimana o secondo le esigenze del caso;
per il resto era una filiale come tutte le altre”.
12 Il teste indicato da parte resistente, indifferente alle parti ed Testimone_9
escusso alla medesima udienza, ha dichiarato:
“Attualmente sono responsabile dell'ufficio personale della BPP. La filiale di
SS, come un'altra all'interno di altro Centro Commerciale, svolgeva essenzialmente attività di cassa;
l'attività di risparmio era molto limitata tanto da essere classificata come categoria C;
aveva infatti una massa di 3.000.000 € complessivi a fronte della media di € 40.000.000 di altre filiali. All'interno della
Filiale di SS non vi erano figure specialistiche quali l'addetto fidi e l'addetto titoli specificando che tali figure venivano inviate al bisogno dal Polo, da cui dipendevano gerarchicamente;
questo avveniva in tutte le filiali di categoria C. Il ricorrente quale responsabile della Filiale di SS, non svolgeva attività di acquisizione di nuovi clienti anche attraverso la concessione di condizioni agevolate né di fidelizzazione di quelli già acquisiti, né di monitoraggio di quelli (aziende e privati) considerati a rischio……. Il responsabile di Polo ha una funzione di coordinamento delle Filiali facenti parte del Polo…. Ribadisco che teoricamente il ricorrente al pari di tutti i responsabili di filiale, poteva svolgere tutte le mansioni, ma, in concreto, tali mansioni venivano delimitate dalle dimensioni e natura della filiale e quindi, come ho detto prima, circoscritte all'attività di cassa……il Vice
Responsabile di Polo, ovvero il sia a Bitonto che a SA, svolgeva le Pt_1
seguenti funzioni: coadiuvava il Responsabile di Polo nell'organizzare il lavoro della
Filiale sede di Polo, al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarie, segnala al Responsabile problemi ed esigenze di natura organizzativa o tecnologica e collabora con il responsabile in tutte le attività a questi assegnate, sostituendolo in caso di assenza o impedimento, ciò in quanto spesso il Responsabile di Polo era fuori dalla filiale e quindi la gestione concreta della stessa era rimessa al
Vice-responsabile, il quale svolgeva anche le mansioni di cui al capitolo sub 18): ovvero mansioni di responsabile dei servizi esecutivi che consistevano oltre che nell'attività di indirizzo, organizzazione e controllo degli addetti all'attività di cassa e di retro sportello, anche nell'attività di assistenza al responsabile di filiale
13 nell'organizzazione della stessa….. Il Responsabile di Filiale non sede di Polo” -
(quale era in precedenza il – “al pari dei Vice Responsabile di Filiale Sede Pt_1
di Polo” – (quale era divenuto il – “deve segnalare al Responsabile di Polo Pt_1
problemi ed esigenze organizzative o tecnologhe, essendo entrambi, dunque, privi di autonomia decisionale in merito”….. I e SA erano Poli di seconda Controparte_6
fascia. La suddivisione in fasce era inserita in tutte le circolari ed, in particolare, in quelle sull'incentivazione in caso di raggiungimento di risultati e, quindi, era conoscibile dai vari responsabili. Confermo la circostanza sub 29) e specifico che il ricorrente aveva il potere di firma collegati al suo inquadramento…….”.
Alla successiva udienza del 15.11.2021, il teste di parte ricorrente, 10
, anch'egli indifferente, ha asserito:
[...]
“Dal 1° Gennaio 2008 non sono più dipendente della Banca resistente. Sono pensionato. Confermo la circostanza di cui al n. 1 del ricorso introduttivo, limitatamente al periodo antecedente la data del mio pensionamento, ossia sino al
31.12.2007. Preciso di essere stato anche dipendente della Banca Carime SpA……dal
31.10.2005 all'8.7.2009 il si occupava della risoluzione di tutti i problemi e Pt_1
delle esigenze di natura organizzativa e tecnologica della Filiale di SS relazionando agli organi competenti sugli esiti di tale valutazione;
preciso che ogni sera chiamavano dalla direzione per avere il resoconto per sapere se il Direttore di
Filiale aveva venduto i prodotti che erano proposti dalla Direzione. La mattina chiamavano per indicare i prodotti da promuovere, la sera richiamavano per conoscere il risultato. Preciso che la mia qualifica era di Capo Ufficio ma svolgevo mansioni di Capo cassiere. Preciso che dalla mia postazione di lavoro udivo solo le risposte del sig. alle telefonate ma riportavo ciò che l'interlocutore chiedeva. Pt_1
La mia postazione di lavoro si trovava ad 1 metro 1 metro e mezzo dalla stanza del ricorrente. Si occupava dello sviluppo degli affari e preciso che per affari intendo la promozione dei fidi, dei clienti, delle pratiche, dei mutui dei privati e delle ditte……..e preciso che il ricorrente usciva dalla Filiale per acquisire nuovi clienti sia su SS che nei paesi limitrofi. Alcuni clienti su SS sono stati
14 indicati da me. Di ciò venivo informato dal ricorrente. Solo in due occasioni ho accompagnato personalmente il sig. presso un grosso gommista che si trova Pt_1
all'ingresso della zona commerciale, l'altro cliente non lo ricordo. Per acquisire nuove clienti o fidelizzare clienti già acquisiti, concedeva condizioni agevolate, precisando che se le condizioni eccedevano la competenza del ricorrente questi chiedeva l'autorizzazione ai suoi superiori. …..Per quello che io sappia per gestione del credito intendo la concessione dei fidi, apertura di conti correnti, chiusura di conti corrente, carte bancomat e di credito mutui. ……………..ogni mattina ci producevano diverse stampe tra le quali anche gli sconfinamenti di fidi e conti correnti. Il ricorrente controllava, chiamava i correntisti li invitava a rientrare, se c'erano problemi che eccedevano le sue competenze, chiamava la Direzione
Commerciale altrimenti, nei limiti della sua competenza, autorizzava gli sconfinamenti o extra fido. Nei casi che io ricordo il sig. aveva una Pt_1
competenza extra fido……… se un cliente non rientrava il ricorrente chiamava il servizio legale. Ho detto tutto ciò perché a volte sentivo il ricorrente che parlava con il cliente o il servizio legale, altre volte me lo riferiva il ricorrente. Confermo la circostanza n. 14 del ricorso e preciso che tutte le sere si faceva la quadratura altrimenti la Filiale non si poteva chiudere”.
Alla stessa udienza, è stato escusso il testimone (di parte Testimone_11
resistente ed indifferente), che ha dichiarato:
“Sono dipendente della dal 1990 e sin dall'epoca lavoro alla Controparte_1
Funzione Personale……………l'attività prevalente della Filiale di SS consisteva nella gestione degli ingenti flussi di denaro contante versati quotidianamente dagli esercizi commerciali presenti nella Galleria …. precisando che sono a conoscenza di ciò perché la filiale di SS era composta da soli 2 cassieri oltre al Responsabile di Filiale;
a differenza delle altre filiali che avevano una figura specialistica denominata Consulente Junior che si occupava della gestione del portafoglio clienti, degli investimenti nei titoli e della collocazione dei prodotti finanziari. Nella filiale di SS mancava questa figura perché l'attività
15 suddetta era marginale e, pertanto, quando era necessario veniva mandato presso la stessa un consulente junior di un'altra filiale. Confermo che l'attività di raccolta del risparmio era svolta in modo marginale. Preciso che la filiale di SS aveva una massa amministrata di circa 3.000.000 se non ricordo male, per cui era considerata “marginale” rispetto ad altre filiali che arrivavano a masse di 50.000.000 di Euro…….era una filiale cosiddetta di mantenimento della clientela e non di acquisizione di nuovi clienti. Anche questo lo desumo dalla composizione del personale. Con riferimento alla circostanza n. 7 non ricordo l'autonomia precisa del sig. in materia di erogazione del credito………..preciso che in quella filiale i Pt_1
fidi venivano dati marginalmente per mancanza della specifica figura dell'addetto fido…….”.
Per il resto, ha confermato quanto sopra già rappresentato in ordine alle prerogative del Vice Responsabile della Filiale di Polo, dando atto altresì che il Responsabile di
Polo di Bitonto e SA era “quasi sempre assenti dalla sede di Polo in quanto si recava presso le varie Filiali sede di Polo” per cui la gestione operativa e l'organizzazione delle filiali sede di Polo di Bitonto e SA “erano di fatto affidate al che nella qualità di Vice Responsabile, provvedeva direttamente a tutte le Pt_1
connesse attività…”.
Infine, all'udienza del 07.03.2022, il teste di parte ricorrente, , Testimone_12
indifferente alle parti, ha riferito, per quanto qui ancora di interesse:
“Confermo la circostanza n. 15) dell'atto di citazione che mi viene letta, in quanto io ero presente presso la filiale di Bitonto dal novembre 2015 fino alla fine dell'anno
2018, come operatore di cassa. Preciso che il responsabile di filiale di Polo di Bitonto era il sig. che dava le indicazioni a tutti i dipendenti della filiale, Testimone_8
compreso il sig. Confermo che il sig. era sempre presente……... Pt_1 Tes_3
Preciso che la conduzione della filiale era affidata al responsabile il sig. in Tes_3
caso di sua assenza a condurre la filiale era il sig. ..”. Parte_2
16 16. Ebbene, le tesi sostenute dal lavoratore volte a qualificare la filiale di
SS come succursale importante e non marginale sono risultate prive del giusto a sostegno probatorio.
Infatti, l'appellante, a pag. 15 del gravame, in ordine alla presunta particolare autonomia creditizia, ha citato documenti che tuttavia non sono stati indicati né parimenti richiamati;
nello specifico, il documento denominato “Scheda budget
2008” (pag. 16 del ricorso in appello) si riferisce in realtà al documento di cui all'All.9 del fascicolo di parte ricorrente rubricato “Scheda obiettivi – Dicembre
2008” (utilizzata per la valutazione del giudizio professionale), dal quale non si evince affatto, per come auspicato dal che “l'incremento degli impieghi e di Pt_1
tutte le concessioni di credito effettuate, era pari ad €.893.000,00, con un incremento del 223,33%, rispetto a quanto richiesto dalla Direzione”.
La cifra richiamata (€ 893.000,00), invero, non risulta inserita in alcun punto della tabella in questione (utilizzata per la valutazione della performance del ricorrente), così come l'incremento percentuale risulta inserito nella voce “Accostamento”, in riferimento alla sezione denominata “IMPIEGHI VIVI”, senza che l'appellante abbia mai specificato - ovvero circostanziato – come si sia giunti a calcolare tali valori nell'ambito di tale scheda/tabella.
Oltretutto, pur essendo il giudizio per l'anno 2008 complessivamente positivo
(ancorché con la presenza di “aree di miglioramento”), il non ha mai Pt_1
contestato i documenti di parte resistente, contenenti i giudizi complessivi per gli anni
2007 e 2009 (allorché ha rivestito il ruolo di direttore della succursale di
SS), attraverso i quali la aveva evidenziato che “I CP_1
comportamenti organizzativi da lei messi in atto nel corso dell'anno hanno fatto emergere modalità di lavoro non ancora consolidate, talvolta inefficaci, nonché aree di miglioramento e lacune sulle quali le chiediamo un maggiore impegno in futuro.
Le conoscenze tecnico professionali da Lei possedute ed utilizzate nello svolgimento della mansione assegnata, pur apprezzabili, non Le permettono una copertura piena del ruolo per la presenza di lacune che La invitiamo a colmare con un maggiore
17 impegno in futuro” (cfr. All.29) nonché che “la prestazione ha quasi raggiunto gli standard attesi rispetto al ruolo da Lei ricoperto. Qualche punto di debolezza è stato riscontrato in alcuni aspetti lavorativi. I comportamenti organizzativi da Lei messi in atto nel corso dell'anno sono stati talvolta inefficaci e le conoscenze da lei possedute sono risultate in alcune situazioni non perfettamente adeguate” (cfr. All.31).
Il fatto, poi, pacifico, che 22 filiali su 29 della Direzione Nord della Controparte_1
avessero la stessa autonomia (classificate come categoria C) non vale, di per
[...]
sé, a dimostrare la non marginalità della filiale di SS.
In merito all'entità della massa di denaro amministrata, non si registra un apprezzabile scostamento tra le dichiarazioni rese sul punto dai testi Testimone_9
e posto che, in ogni caso, hanno rispettivamente fatto Testimone_11
riferimento alla cifra 40 e 50 milioni di euro per le altre filiali della Controparte_1
, concordando, viceversa, sull'entità della massa amministrata dalla sede di
[...]
SS pari invece a soli 3 - 4 milioni di euro circa.
In aggiunta, la circostanza della trasmissione di una pratica di fido da 20 milioni è un'altra allegazione nuova, che tra l'altro non è emersa in corso di causa (nessuno dei testi ha mai fatto riferimento a tale accadimento, eccezion fatta per il teste 10
nei limiti in cui ha genericamente riferito di avere accompagnato il
[...]
all'esterno della Banca per acquisire dei nuovi clienti, dei quali tra l'altro, Pt_1
non sono mai emersi precisi riferimenti).
Da ultimo, la dedotta chiusura della filiale di SS a distanza di 8 anni dal trasferimento del per presunte inefficienze nella relativa gestione senza Pt_1
quest'ultimo come direttore, è circostanza ininfluente ai fini del giudizio e sulla quale non si è soffermata la pur ampia istruttoria orale espletata in primo grado.
17. Dunque, a fronte di tali elementi, la Corte condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale circa la classificazione della sede di SS come piccola filiale, tenuto conto anche della particolare posizione ove era ubicata
(all'interno del centro commerciale , nonché del suo principale compito di CP_4
18 gestire il contante depositato dai vari esercizi commerciali e dell'assenza al suo interno, di figure specialistiche come l'addetto ai fidi e ai titoli.
In tal senso, depongono le dichiarazioni di , Capo Polo dal 2008 al Testimone_8
2012 presso la filiale di SA dalla quale dipendeva la sede di SS
(“Confermo che dal 2008 al 2012 SS faceva parte del Polo di SA e ricordo che fino al 2010 il Responsabile era il ricorrente che aveva alle sue dipendenze due unità nella Filiale di SS, come nelle altre filiali del Polo, per alcune funzioni veniva inviato lo specialista del prodotto della filiale;
Parte_3
ciò avveniva regolarmente un giorno alla settimana o secondo le esigenze del caso;
per il resto era una filiale come tutte le altre”), responsabile Testimone_9
dell'ufficio personale, (“La filiale di SS, come un'altra all'interno di altro
Centro Commerciale, svolgeva essenzialmente attività di cassa;
l'attività di risparmio era molto limitata tanto da essere classificata come categoria C;
aveva infatti una massa di 3.000.000 di € complessivi a fronte della media di € 40.000.000 di altre filiali. Confermo la circostanza 5) specificando che tali figure venivano inviate al bisogno dal Polo, da cui dipendevano gerarchicamente;
questo avveniva in tutte le filiali di categoria C”) e dipendente addetta alla Funzione Testimone_11
Personale, (“la filiale di SS era composta da soli due cassieri oltre al
Responsabile di Filiale;
a differenza delle altre filiali che avevano una figura specialistica denominata Consulente Junior che si occupava della gestione del portafoglio clienti, degli investimenti nei titoli e della collocazione dei prodotti finanziari. Nella filiale di SS mancava questa figura perché l'attività suddetta era marginale e, pertanto, quando era necessario veniva mandato presso la stessa un consulente junior di un'altra filiale”).
Con riguardo alle dichiarazioni di , particolarmente valorizzate da Testimone_10
parte appellante, la Corte rileva che le stesse, ad un'attenta lettura, non smentiscono le affermazioni sopra riportate e corroborate dai documenti prodotti dalla Banca appellata, in quanto, pur essendo emerso l'impegno profuso dal ricorrente
(connaturato al suo ruolo di direttore di Filiale con due dipendenti), non sono state in
19 ogni caso smentita le finalità e le caratteristiche principali della filiale in questione, quali sopra sintetizzate.
18. In conseguenza di tanto, nella specie non si ravvisa affatto la dedotta erronea comparazione tra responsabile di filiale e vice responsabile di polo.
Obiettivamente l'appellante, a tale riguardo, si è limitato, in sede di gravame, a riportare stralci di dichiarazioni dei testi a sé favorevoli, omettendo un'analisi complessiva delle stesse e ha riproposto, inoltre, sul piano assertivo – v. ricorso introduttivo – tutti i presunti compiti svolti e gli obiettivi raggiunti, implicanti a suo dire notevoli capacità manageriali – in realtà, come visto, comprovati in modo quanto mai parziale, se non addirittura smentiti dalle risultanze istruttorie sopra esaminate.
Capacità manageriali che, si ribadisce, per la specifica posizione di Direttore presso la filiale di SS rivestita dall'istante, rientravano in ogni caso, ai sensi dell'art. 87 del CCNL per i Quadri Direttivi e per il Personale delle Aree
Professionali delle Imprese Creditizie, Finanziarie e Strumentali, nel 4° livello della
3° Area, al quale “Appartengono i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialisti anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza delle mansioni”; “3. Nell'ambito della predetta declaratoria generale: …. – nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati i lavoratori/lavoratrici stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse tecnico economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati aziendali nell'ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente area, nell'ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni, servizi, reparti, sedi, filiali, succursali, agenzie, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni”; e più specificamente (v. relativa tabella riportata dalla disposizione contrattuale in commento) è previsto che tale livello compete al preposto di
20 succursali con 3 – 4 dipendenti (laddove il livello sarebbe addirittura il 3° in relazione ai preposti a succursali ad operatività ridotta), laddove l'art. 7 lettera f) del
Contratto Integrativo Aziendale BPP del 13.2.2009, prevede, per i quadri direttivi di
1° o di 2° livello, rispettivamente la responsabilità di filiali con 5/6 dipendenti (1° livello) o con almeno 7 dipendenti (2° livello).
18.1. A ciò si aggiunga che la nuova qualifica attribuita al in seguito al Pt_1
trasferimento dalla filiale di SS, ovvero quella di Vice Responsabile di
Filiale (sede di polo) rientrava pacificamente, in forza dell'art. 7, lett. g) del Contratto
Integrativo Aziendale BPP del 13.02.2009 (v. all.36 del fascicolo di parte resistente),
“nel 1° livello retributivo della categoria Quadri Direttivi” (laddove per poter ambire all'auspicato ruolo di Responsabile di Polo di 1° o di 2° fascia, a seconda dell'importanza dei poli – sebbene occorra evidenziare sin d'ora che i poli di SA
e Bitonto presso i quali è stato assegnato l'istante risultavano pacificamente inseriti nella seconda fascia - occorreva un inquadramento della Categoria dei Quadri
Direttivi rispettivamente di 4° o di 3° livello, del quale il (quadro direttivo di Pt_1
secondo livello) non disponeva, e che non poteva certo rivendicare in base alle pregresse mansioni di Direttore della sede di SS, per tutto quanto si è detto sopra).
Riguardo all'area di responsabilità, il vice responsabile, oltre a coordinare le figure del “Responsabile dei Servizi Esecutivi” e dell'“Operatore Unico” della sede di polo,
“…coadiuva il Responsabile di Polo nell'organizzazione del lavoro della Filiale sede del Polo al fine di ottimizzare l'utilizzazione, sia dal punto di vista dell'efficienza operativa che con riguardo ai risultati economici, delle risorse umane, tecniche e finanziarie messe a sua disposizione. Segnala al responsabile di Polo problemi ed esigenze di natura organizzativa o tecnologica che costituiscono intralcio all'operatività della Filiale sede di Polo. Collabora con il responsabile della Filiale sede di Polo in tutte le attività a questi assegnate e relative alla gestione della Filiale e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nella conduzione della Filiale stessa” (v. All.39 del fascicolo di prime cure della Banca, pag. 88).
21 Dunque, sul piano della declaratoria contrattuale, al è stato offerto un Pt_1
incarico forse ancora più confacente all'inquadramento posseduto (quadro di 2° livello retributivo) sin dal maggio 2007, per cui non risulta qui affatto svilita la professionalità del lavoratore rispetto alle mansioni “di partenza”, erroneamente reputate di livello superiore da parte dell'appellante.
Tra l'altro, il teste responsabile della sede di polo, ha, come visto, Tes_3
confermato la circostanza n. 18, confermando dunque che l'istante, durante il suo servizio svolto presso la filiale di Bitonto dal 9.7.2009 al 15.5.2011 e dal 3.12.2012 al
28.2.2017 “si occupava dell'attività di cassa, apertura e chiusura degli sportelli, verifica del rifornimento di contante e valori in bianco e ripartizione del lavoro tra i vari addetti e dell'attività di retro sportello, operazioni contabilità interna e di controlli operativi, antiriciclaggio, bonifici in lavorazione, quadratura e chiusura serale”.
Attività pacificamente rientranti “nell'organizzazione del lavoro della Filiale sede del
Polo al fine di ottimizzare l'utilizzazione, sia dal punto di vista dell'efficienza operativa che con riguardo ai risultati economici, delle risorse umane, tecniche e finanziarie messe a sua disposizione”, riservata ai lavoratori con la qualifica di quadro ed implicanti capacità manageriali.
Senza menzionare che il teste nonostante abbia affermato che il CP_5
responsabile di polo era sempre presente, ha pure affermato che “in caso di sua assenza a condurre la filiale era il sig. ”. Per_2
18.2. Ciò detto, giova ora ricordare che, secondo condivisa giurisprudenza, “Al fine di valutare il legittimo esercizio dello “ius variandi” da parte del datore di lavoro, è necessario adottare una nozione dinamica di equivalenza professionale, basata sulla conservazione dei tratti essenziali fra le competenze richieste al lavoratore prima e dopo il mutamento. La possibilità di mutare settore di attività, rispettando il vincolo di equivalenza professionale può rappresentare un meccanismo idoneo ad incrementare il bagaglio professionale del lavoratore” (Cass. n. 10091 del 2006)
22 Tratti essenziali che, ad avviso del Collegio, sussistono rispetto a quelli espletati allorquando il è stato direttore della filiale di SS, inferiore Pt_1
pacificamente per numero di dipendenti in servizio e per massa amministrata rispetto alle sedi di polo (Bitonto e SA) ove era stato assegnato.
19. E' invece fondata la specifica censura mossa dal circa la non congruità Pt_1
della liquidazione operata dal Giudice di primo grado rispetto al demansionamento subito per il periodo successivo al marzo 2017 allorquando è stato adibito al ruolo di
“Consulente Famiglie” sino alla data di pensionamento.
Nello specifico, il Tribunale ha stabilito, con statuizione qui non censurata dalla
(e quindi passata in giudicato): “In seguito a ulteriore riorganizzazione CP_1
effettuata dalla resistente della struttura delle filiali erano state soppresse le figure di responsabile di polo, vice responsabile di filiale di sede di polo, del responsabile di servizi esecutivi e la sostituzione del consulente junior con quello di consulente famiglia. Al ricorrente è stato pertanto affidato il ruolo di consulente famiglia vista la soppressione delle figure del vice responsabile di filiale di sede di polo e del responsabile di servizi esecutivi. Ne deriva che senza dubbio vi è stato uno svilimento delle mansioni svolte in quanto il ricorrente era astrattamente deputato a sostituire il cassiere circostanza inibita a chi godeva della collocazione nei quadri (cfr. dichiarazioni teste : il ricorrente inoltre si è occupato esclusivamente di Tes_3
attività per la clientela privata (retail) fornendo consulenza finalizzata alla vendita di prodotti finanziari o ha istruito le pratiche per la concessione di mutui da sottoporre agli organi superiori per l'approvazione (cfr. dichiarazioni testi).
Ne deriva che in tale arco di tempo il ricorrente ha senza dubbio svolto mansioni inferiori a quelle di appartenenza (responsabile di filiale prima e di vice responsabile di filiale di sede di polo, del responsabile di servizi esecutivi poi) non avendo nemmeno il potere di coordinamento di altro personale e godendo senza ombra di dubbio di minore autonomia. Vi è stato per il periodo 1.3.2017 alla data di pensionamento del 31.8.2018 un demansionamento sia dal punto dell'equivalenza delle mansioni svolte in concreto che dall'inquadramento contrattuale atteso che il
23 ricorrente era classificato come quadro e il consulente famiglia nel 2° livello della 3^ area professionale”.
Parimenti non risultano mosse censure avverso la base mensile (€ 3.849,88) utilizzata dal Giudice di prime cure per addivenire alla quantificazione del danno.
19.1. È utile ora rammentare che il giudice può desumere l'esistenza del danno da demansionamento professionale e determinarne l'entità, in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.
19923 del 2019).
Anche di recente si è chiarito che “in tema di dequalificazione professionale, il danno
– avente natura patrimoniale – può essere provato dal lavoratore, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso l'allegazione di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, potendo a tal fine essere valutati la qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, il tipo di professionalità colpita, la durata del demansionamento, l'esito finale della dequalificazione e le altre circostanze del caso concreto (v. Cass. n.
19923 del 2019; n. 21 del 2019; n. 25743 del 2018; n. 19778 del 2014)” (cfr. Cass. n.
48 del 2024, in motivazione)
In sostanza, nella dimostrazione del danno alla professionalità conseguente al demansionamento, assume precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso a quelle nozioni
24 generali derivanti dall'esperienza delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove (così da ultimo Cass. n. 17208 del 2024).
19.2. Così delineato l'ambito normativo entro il quale condurre la cognizione della questione al vaglio, osserva la Corte che alla stregua dell'id quod plerumque accidit,
l'esercizio di mansioni di contenuto oggettivamente limitato è stata idonea a comprimere anche il processo di conservazione e perfezionamento del bagaglio professionale, senz'altro specializzato di cui il disponeva quale quadro di Pt_1
secondo livello retributivo, così come la mancata preposizione del lavoratore a compiti manageriali suoi propri non può che aver minato la sua immagine professionale nel contesto aziendale di riferimento;
infine, il demansionamento ha come detto comportato lo svolgimento, come detto, di mansioni proprie della 3°
Area, 2° livello implicanti dunque una retrocessione di ben tre livelli rispetto a quello dei Quadri, e si è protratto per un periodo apprezzabile (ben 18 mesi) come tale in grado di potenziare l'impoverimento della capacità professionale dell'odierno appellante principale, cadendo tra l'altro proprio al termine della carriera lavorativa, ovvero in un periodo in cui il lavoratore dovrebbe invece raccogliere i frutti dell'impegno profuso in precedenza.
Tutti questi elementi, complessivamente considerati, inducono la Corte a ritenere che la liquidazione possa essere orientata nella misura (per così dire “mediana” e richiesta nel libello introduttiva) del 50% della retribuzione dovuta (€ 3.849,88) nell'arco di tempo in cui si è verificata la lesione della professionalità.
Sotto questo profilo, quindi, la sentenza impugnata dev'essere riformata.
Non essendo, perciò, stata mossa alcuna censura alla base retributiva da prendere in considerazione, nel periodo precedentemente indicato al va liquidata la Pt_1
complessiva somma di € 34.648,92, ottenuta dalla moltiplicazione del fattore 18
(mesi di demansionamento) per il fattore 1.924,94 (corrispondente al 50% della somma di € 3.849,88).
20. Le censure finali afferenti la mancata liquidazione del preteso danno da perdita di chance, a ben vedere (cfr. pagg. 44 e 45 dell'appello) risultano qui sviluppate
25 muovendo dall'erroneo presupposto (v. sopra) che il in seguito al primo Pt_1
trasferimento presso la filiale di Bitonto, avrebbe dovuto essere “correttamente adibito alle mansioni di Responsabile di Polo siccome professionalmente compatibili con quelle precedentemente espletate” e dunque conseguire la qualifica di quadro direttivo di 4° livello “con le ovvie e rilevanti conseguenze economiche”.
20.1 Senza contare che “in tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di “chance”, l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente” (Cass.
n. 4014 del 2016).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Un. n. 21678 del 2013) ha pure statuito che ove il datore di lavoro violi l'obbligo di predeterminare i criteri di selezione degli impiegati necessari per il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica superiore (nella specie mai allegati), incombe sul dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione, l'onere di provare - alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale - il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta probabilità di ottenere la qualifica superiore (cfr. Cass. n.
13241 del 2006).
Il lavoratore-creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance deve provare, anche solo per presunzioni o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza (v. Cass. n. 16877 del 2008 e Cass. n. 852 del 2006).
È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe
26 comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (cfr. Cass. n. 4014 del
2016 e Cass. n. 1715 del 2009).
Orbene, il per quanto già anticipato, al riguardo nulla ha dedotto sul punto, Pt_1
né tantomeno dimostrato, attesa la mancanza di specifiche allegazioni nel ricorso introduttivo e la carenza di idonei riscontri probatori tanto documentali che derivanti dalla prova orale espletata.
20. Alla luce di tutto quanto esposto, va per l'effetto pronunciata la riforma parziale della sentenza impugnata, restando assorbita ogni altra questione.
21. Infine, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (cfr. Cass. n. 1775 del 2017; v. anche Cass. n. 11423 del 2016; Cass. n. 6259 del 2014).
22. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e considerato che è stata accolta solo una delle numerose censure del appare equo compensare le spese Pt_1
presente grado di giudizio nella misura del 50%, mentre la restante metà va posta a carico della , con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in Controparte_1
favore dell'avvocato di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche
(sostituite, da ultimo, con D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari – Sezione Lavoro
27 Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti delle con ricorso Controparte_2
depositato in data 10.07.2023 avverso la sentenza resa in data 20.02.2023 dal
Tribunale di Bari, Giudice del Lavoro, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna la Controparte_2
al pagamento, in favore di , della complessiva somma di €
[...] Parte_1
34.648,92, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) condanna la al pagamento Controparte_2
della metà delle spese processuali del presente grado di giudizio, con distrazione , che liquida per l'intero in € 6.000,00 per il presente grado di appello, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, compensando la restante metà.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell'11.02.2025.
Il Presidente Dott. Manuela Saracino Il Consigliere estensore Dott. Pietro Mastrorilli
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