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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 6446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6446 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, nella persona del giudice dott. Maria
Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 23 settembre 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4906/2023– R.G.L.
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emmanuele Caragallo in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso lo studio del difensore in Giugliano in Campania (Na) alla via E. De
Filippo n. 2;
Ricorrente
E
, in Controparte_1 Controparte_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2
Maddalena, n. 55
Resistente Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2023, l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere inserita nel sistema scolastico quale docente con ultimo contratto stipulato dal 03.10.2024 al 30.06.2025 presso l'Istituto comprensivo
“Ilaria Alpi “di Napoli;
di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con contratti a CP_1
tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche:
Anno scolastico 2021/22, contratti a tempo determinato dal 23.09.2021 al
15.06.2022 e dal 20.10.2021 al 30.06.2022, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Sauro-Errico-Pascoli” di Napoli;
Anno scolastico 2022/2023, contratti dal 01.09.2022 al 25.12.2022 e dal
26.02.2023 al 26.05.2023 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo
“Berlinguer Napoli”;
di non aver ricevuto, per tali anni scolastici, la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, in quanto docente “precaria”; che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del 15
ottobre 2015, il resistente diramava alcune indicazioni operative per CP_1
l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità
di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s.
2015/2016 veniva previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del
DPCM del 28.11.2016, recante la “Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: “1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Tanto premesso, richiamata la più recente giurisprudenza in subiecta materia del
Consiglio di Stato, della CGUE e della Corte di Cassazione, chiedeva nelle proprie conclusioni: ”Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M.
del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea,
accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica”, per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni
scolastici; b) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della
parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta Elettronica”, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 condannarsi
il al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.. Con
vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi “
Si costitutiva il il quale in via preliminare Controparte_3
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo che il quadro normativo di riferimento ostasse alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che - nella fattispecie -
neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione della parte ricorrente al personale docente con contratto fino al 30.6 ovvero 31.8 in quanto aveva stipulato plurimi contratti solo per cd. supplenze brevi (o spezzoni).
Con nota di deposito il procuratore della parte ricorrente ha prodotto copia dei contratti relativi alle annualità 2023/2024 e 2024/2025 ai fini della prova della permanenza della stessa nel sistema scolastico.
La causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva la causa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00
annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico,
anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Tuttavia con ordinanza della VI Sezione, del 18 maggio 2022 resa nella causa c
450/22, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo,
l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta
del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto innanzitutto dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023,
intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, è stata ravvisata la necessità
di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. con la pronuncia de quo aveva precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili (qui invece rilevanti) inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola
pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro) tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni era rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così
come è restata parimenti al di fuori del perimetro di tale decisione la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Con riguardo alla specifica questione delle “supplenze brevi”, ripetute o meno durante il corso del medesimo anno scolastico, ha avuto invece modo di pronunciarsi la recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea resa in causa C-268/2024.
Nella motivazione di tale sentenza si evidenza che, nella fattispecie, non si ravvisano ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 che possano giustificare un diverso trattamento dei docenti che hanno stipulato tali tipi di contratti
(supplenze brevi, non protratte sin dall'inizio sino al 30 giugno o 31 agosto, per ragioni sostitutive di personale di ruolo assente) rispetto ai docenti – non di ruolo – destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come difatti statuto dalla CGUE nella suindicata sentenza “…la clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale,
come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta
elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi
beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve
durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di
tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi
fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”(cfr.
in termini sent cit)
Il principio affermato è - pertanto - quello della irrilevanza della durata del contratto ai fini che qui occupano, trattandosi invece di un giudizio di comparazione fondato non sulla durata dei contratti ma sulla assimilabilità
delle funzioni/mansioni svolte: ed invero, per i giudici europei va considerato che i supplenti “brevi” svolgono le stesse mansioni ed assumono gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo e di quelli destinatari di supplenze per l'intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni, partecipando gli stessi a tutte le stesse attività didattiche e contribuendo – senza intriseche differenze mansionistiche sostanziali – al progetto educativo annuo degli studenti (cfr sent. cit.: “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra
eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui
tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta
elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino
effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come
sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_5
potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro
attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”).
Nel caso concreto in esame deve poi evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente risulta all'attualità alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in virtù di contratto di docenza a tempo determinato (cfr. in atti), per cui vi è
prova che la stessa è ancor'oggi “interna” al sistema delle supplenze scolastiche;
i vari contratti relativi ai periodi di servizio prestati – e relativi agli
AASS 2021-2022 e 2022-2023 – costituiscono, inoltre, prova delle concrete mansioni svolte (docenza), alle quali - secondo l'interpretazione della Corte UE
- viene esclusivamente ricollegato il diritto al beneficio richiesto (cfr. supra).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2021/22 e 2022/2023, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal CP_1
Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In tali termini, va quindi accolta la domanda.
Le spese – in considerazione della recentissima pronuncia della giurisprudenza europea sulla questione delle cd. supplenze brevi, intervenuta solo in corso di causa – possono essere compensate tra le parti nella misura di
1/3, mentre per il residuo vengono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: 1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli Parte_1
di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2) per l'effetto ordina al di Controparte_3
provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui sub 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 relativo a ciascuna delle indicate annualità;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nella CP_1
misura del 2/3, che liquida in complessivi euro 441,00 per compensi, oltre
IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge e compensa le stesse per il residuo.
Napoli, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, nella persona del giudice dott. Maria
Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 23 settembre 2025 ha emesso ai sensi dell'art. 429 cpc la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4906/2023– R.G.L.
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Emmanuele Caragallo in virtù di procura in atti, elett.te domiciliata presso lo studio del difensore in Giugliano in Campania (Na) alla via E. De
Filippo n. 2;
Ricorrente
E
, in Controparte_1 Controparte_2
persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano elettivamente domiciliato presso l'
[...]
, sito in Napoli, alla Via Ponte della Controparte_2
Maddalena, n. 55
Resistente Oggetto: bonus carta docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/03/2023, l'istante in epigrafe, dopo aver premesso di essere inserita nel sistema scolastico quale docente con ultimo contratto stipulato dal 03.10.2024 al 30.06.2025 presso l'Istituto comprensivo
“Ilaria Alpi “di Napoli;
di avere in precedenza prestato servizio alle dipendenze del convenuto in qualità di docente con contratti a CP_1
tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche:
Anno scolastico 2021/22, contratti a tempo determinato dal 23.09.2021 al
15.06.2022 e dal 20.10.2021 al 30.06.2022, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo “Sauro-Errico-Pascoli” di Napoli;
Anno scolastico 2022/2023, contratti dal 01.09.2022 al 25.12.2022 e dal
26.02.2023 al 26.05.2023 per n. 24 ore settimanali presso l'Istituto Comprensivo
“Berlinguer Napoli”;
di non aver ricevuto, per tali anni scolastici, la “Carta Elettronica”, dell'importo nominale di € 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla legge 107 del 13 luglio
2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, in quanto docente “precaria”; che con nota dirigenziale della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del 15
ottobre 2015, il resistente diramava alcune indicazioni operative per CP_1
l'attuazione della suddetta Carta secondo i criteri di assegnazione e le modalità
di utilizzo disciplinate dal D.P.C.M. del 23 settembre 2015; a partire dall'a.s.
2015/2016 veniva previsto che tale somma sarebbe stata accreditata, in favore del personale docente, a partire dal mese di novembre 2015; che l'art. 3 del
DPCM del 28.11.2016, recante la “Disciplina delle modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, confermava nuovamente l'esclusione per il personale docente assunto con contratto a tempo determinato dalla percezione di tale bonus: “1. La Carta e' assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Tanto premesso, richiamata la più recente giurisprudenza in subiecta materia del
Consiglio di Stato, della CGUE e della Corte di Cassazione, chiedeva nelle proprie conclusioni: ”Previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23.09.2015 e/o dell'art. 3 del D.P.C.M.
del 28.11.2016, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea,
accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta Elettronica”, per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici 2021/22, 2022/23 e conseguentemente condannarsi il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1
dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni
scolastici; b) In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della
parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta Elettronica”, per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 condannarsi
il al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore Controparte_1
o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c.. Con
vittoria di spese e competenze di patrocinio, da distrarsi “
Si costitutiva il il quale in via preliminare Controparte_3
eccepiva il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Amministrativo, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, sostenendo che il quadro normativo di riferimento ostasse alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che - nella fattispecie -
neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione della parte ricorrente al personale docente con contratto fino al 30.6 ovvero 31.8 in quanto aveva stipulato plurimi contratti solo per cd. supplenze brevi (o spezzoni).
Con nota di deposito il procuratore della parte ricorrente ha prodotto copia dei contratti relativi alle annualità 2023/2024 e 2024/2025 ai fini della prova della permanenza della stessa nel sistema scolastico.
La causa era rinviata per la discussione, quindi il giudice, udite le conclusioni delle parti, decideva la causa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata in pari data.
Non sussistono dubbi circa la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il "petitum" sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00
annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico,
anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo.
Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1
svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Venendo al merito, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può
essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico,
[...]
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente
D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Tuttavia con ordinanza della VI Sezione, del 18 maggio 2022 resa nella causa c
450/22, la Corte di Giustizia Europea ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP
sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE): «La
clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al
fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di
libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili
all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo
professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei,
mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività
professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015)
emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria,
permanente e strutturale.
Ne deriva, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo,
l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale. In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta
del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio i docenti a termine.
Sulla scorta delle direttrici appena richiamate va valutata la domanda avanzata dalla odierna parte ricorrente, tenuto conto innanzitutto dei principi affermati nella sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n. 29961/2023,
intervenuta in data 27.10.2023.
Con il recente arresto, la Suprema Corte ha chiarito che la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta sicuramente ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del
1999, e siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo.
Si tratta, in tali casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, pertanto, è stata ravvisata la necessità
di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
Diversamente la S.C. con la pronuncia de quo aveva precisato l'estraneità al giudizio rimessole dei diversi profili (qui invece rilevanti) inerenti il se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure possa applicarsi una regola
pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro) tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
in tal caso, se esistano durate talmente minime dei rapporti che escludano qualsivoglia attribuzione.
Per analoghe ragioni era rimasta al di fuori delle valutazioni della Corte la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L.
124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche;
così
come è restata parimenti al di fuori del perimetro di tale decisione la questione sulla rilevanza del numero delle "ore" svolte.
Con riguardo alla specifica questione delle “supplenze brevi”, ripetute o meno durante il corso del medesimo anno scolastico, ha avuto invece modo di pronunciarsi la recentissima sentenza del 3.7.2025 della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea resa in causa C-268/2024.
Nella motivazione di tale sentenza si evidenza che, nella fattispecie, non si ravvisano ragioni oggettive di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 che possano giustificare un diverso trattamento dei docenti che hanno stipulato tali tipi di contratti
(supplenze brevi, non protratte sin dall'inizio sino al 30 giugno o 31 agosto, per ragioni sostitutive di personale di ruolo assente) rispetto ai docenti – non di ruolo – destinatari di supplenze fino al termine delle attività didattiche.
Come difatti statuto dalla CGUE nella suindicata sentenza “…la clausola 4,
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18
marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28
giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale,
come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta
elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi
beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno
scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve
durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di
tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi
fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”(cfr.
in termini sent cit)
Il principio affermato è - pertanto - quello della irrilevanza della durata del contratto ai fini che qui occupano, trattandosi invece di un giudizio di comparazione fondato non sulla durata dei contratti ma sulla assimilabilità
delle funzioni/mansioni svolte: ed invero, per i giudici europei va considerato che i supplenti “brevi” svolgono le stesse mansioni ed assumono gli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo e di quelli destinatari di supplenze per l'intero anno scolastico o fino al termine delle lezioni, partecipando gli stessi a tutte le stesse attività didattiche e contribuendo – senza intriseche differenze mansionistiche sostanziali – al progetto educativo annuo degli studenti (cfr sent. cit.: “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra
eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui
tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta
elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino
effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua. Del resto, come
sostenuto dalla i docenti che effettuano supplenze di breve durata CP_5
potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro
attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole”).
Nel caso concreto in esame deve poi evidenziarsi che, come documentato, la ricorrente risulta all'attualità alle dipendenze dell'amministrazione scolastica in virtù di contratto di docenza a tempo determinato (cfr. in atti), per cui vi è
prova che la stessa è ancor'oggi “interna” al sistema delle supplenze scolastiche;
i vari contratti relativi ai periodi di servizio prestati – e relativi agli
AASS 2021-2022 e 2022-2023 – costituiscono, inoltre, prova delle concrete mansioni svolte (docenza), alle quali - secondo l'interpretazione della Corte UE
- viene esclusivamente ricollegato il diritto al beneficio richiesto (cfr. supra).
Pertanto, disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2021/22 e 2022/2023, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal CP_1
Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
In tali termini, va quindi accolta la domanda.
Le spese – in considerazione della recentissima pronuncia della giurisprudenza europea sulla questione delle cd. supplenze brevi, intervenuta solo in corso di causa – possono essere compensate tra le parti nella misura di
1/3, mentre per il residuo vengono poste a carico della parte soccombente.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede: 1) accerta il diritto di ad usufruire, nel rispetto dei vincoli Parte_1
di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta
elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;
2) per l'effetto ordina al di Controparte_3
provvedere all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente agli anni scolastici di cui sub 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 relativo a ciascuna delle indicate annualità;
3) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite nella CP_1
misura del 2/3, che liquida in complessivi euro 441,00 per compensi, oltre
IVA CPA e rimborso spese forfettarie come per legge e compensa le stesse per il residuo.
Napoli, 23 settembre 2025
IL GIUDICE
dott. Maria Rosaria Elmino