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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/09/2025, n. 1544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1544 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1450/2021 promossa da:
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SERENA MARTELLI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(P. Iva ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 29/06/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 15.05.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, riformare la sentenza n. 483/2021 del Tribunale di Prato emessa in data 29.06.2021 nella causa R.G. 1143/2019, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
e per l'effetto:
NEL MERITO:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti sopra indicati n. c/c ordinario n. 456.58; - c/c Ant. SBF n. 1879.25; - c/c Ordinario personale n. 739.51.
b) Accertare e dichiarare la nullità – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, o per mancanza della causa – della clausola relativa all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla in forza della clausola medesima;
CP_1
c) Accertare e dichiarare - previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti che saranno anche eventualmente esibiti dalla banca;
ed in applicazione dell'art. 1815 C.C. - che la Convenuta Controparte_1
ha, senza alcun valido titolo, addebitato a , in
[...] Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2 importi non dovuti per complessivi E. 56.925,37, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto “b” che precede, o la somma maggiore
o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c oggetto di contestazione all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
d) Accertate le illegittime segnalazioni operate dalla convenuta nelle CP_1 centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia nei confronti di , Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2
, e per l'effetto condannarla a versare alla società attrice a titolo di
[...]
pagina 2 di 14 risarcimento del danno la somma di E. 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di cancellare le segnalazioni effettuate nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia o in subordine di segnalare il rapporto “in contestazione”.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di determinare il saldo dei conto correnti in esame, nonché di quelli connessi di apertura credito, intestati a , in Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2
, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della vigente
[...] normativa, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa da calcolarsi ex art. 644 cod. pen;
- Si chiede inoltre ordine di esibizione ex art. 210 cpc avverso l'Istituto di Credito di tutti i documenti firmati dal Sig. , della scheda anagrafica storica del Pt_1 cliente onde rilevare eventuali altri rapporti non identificati, degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza (1823 cc.) e apercredito (1842cc.) per i c/c n. 456.58, n. 456.92, n. 1879.25, n. 739.17, n. 739.51, del contratto ”For You” sottoscritto dal Sig. e rendicontato con sul conto ordinario n. Pt_1
739.51, come del conto titoli e delle polizze e di n. 2 (due) finanziamenti sottoscritti con CO (Gruppo MPS s.p.a.) la cui gestione risulta operata sui c.c. oggetto di contenzioso – (V. rif. in e.c. in doc. n. 9) - in quanto inevasa, sul punto, l'istanza ex art 119 TUB già avanzata.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
- In ogni caso, riformare la parte della Sentenza impugnata nella quale le spese di lite sono state compensate, ponendole invece per intero a carico della parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte appellata:
pagina 3 di 14 1) IN VIA PRINCIPALE, chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti, affinché esegua un nuovo ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n.
2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS.
2) IN SUBORDINE, ferma la riserva di ricorso per Cassazione, già formalizzata dalla Banca nelle proprie note scritte ex art. 127 ter cpc del 05/12/2024 avverso la sentenza non definitiva n. 1797/2024 (Rep. n. 1937/2024), pronunciata in data 22/10/2024, depositata nel fascicolo telematico il 25/10/2024, pubblicata e comunicata il 29/10/2024, precisa come segue le proprie conclusioni
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: I) Nel merito, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dal Sig. , sia in proprio che quale Parte_1 titolare della , con atto di citazione Parte_2 notificato in data 01/09/2021 alla , perché Controparte_1 inammissibili, anche nel rito, e del tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla , con conseguente Controparte_1 conferma integrale della sentenza n. 483/2021, emessa il 21/06/2021 dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Stefania Bruno, pubblicata in data 29/06/2021 e notificata via pec in data 07/07/2021. II) In via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU, affinché esegua un nuovo ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”; Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. 3) IN OGNI CASO, contesta sin da ora il contenuto delle note di trattazione scritta avversarie, con riserva di più compiutamente prendere posizione anche avverso dette note, in sede di scritti conclusivi, opponendosi, sin da ora, ad eventuali richieste di chiamata a chiarimenti del CTU e/o di integrazione e/o di rinnovo di perizia e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni,
pagina 4 di 14 anche in via istruttoria, eccezioni e deduzioni nuove, eventualmente formulate da parte appellante in dette note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 483/2021 pubblicata il 29/06/2021, il Tribunale di Prato ha così deciso: rigetta le domande di parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di volte a Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, l'illegittima applicazione di tassi e condizioni non pattuite e di interessi usurari, per complessivi € 56.925,37, la nullità, per indeterminatezza e per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto ed infine, l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alle Centrali
Rischi e conseguentemente condannare la Controparte_1
al risarcimento del danno al medesimo asseritamente cagionato.
[...]
Avverso tale sentenza (di seguito CORRENTISTA o anche Parte_1
APPELLANTE) ha proposto appello per i seguenti motivi:
I) Travisamento dei fatti – errato/omesso esame della documentazione prodotta, determinante ai fini della decisione della causa ed idonea a giustificare sia la richiesta di consulenza tecnica, sia la richiesta di esibizione ex art. 210
c.p.c. – motivazione superficiale;
II) Omesso esame di documentazione determinante ai fini della valutazione della legittimità della commissione di massimo scoperto, del superamento del
TSU, dello ius variandi e dell'applicazione di interessi anatocistici – insufficiente motivazione;
pagina 5 di 14 III) Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1797/2024 questa Corte ha così deciso:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto:
• in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiara l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e dispone che il saldo di tale conto corrente venga rideterminato, previa estrapolazione degli addebiti relativi a tale commissione e ad ogni altra commissione non pattuita neppure nel conto anticipi sbf n. 1879.25;
• conferma per il resto l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata il 25.10.2024, è stata, quindi, disposta CTU contabile.
Depositata la relazione peritale, in data 15.05.2025, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. L'ACCERTAMENTO DEL SALDO DEL C/C ORDINARIO N. 456.58 (POI N.
456.92)
Con la predetta ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata il
25.10.2024 è stato affidato all'Ausiliario il seguente mandato: “Ridetermini il CTU, sulla base degli atti e documenti causa e di quelli che le parti concordemente vorranno offrire, eseguito ogni opportuno accertamento, il saldo del c/c ordinario
pagina 6 di 14 n. 456.58 (poi n. 456.92) nel quale sono confluite le anticipazioni e gli oneri relativi al conto anticipi sbf n. 1879.25, alla data della domanda (09.04.2019), previa eliminazione della CMS e, comunque, di eventuali oneri e commissioni non pattuiti, neppure in tale conto anticipi, partendo dal saldo maturato all'inizio di ciascun periodo documentato, laddove l'accertamento del dare e avere non possa diversamente effettuarsi e non sia quindi possibile affermare che l'eventuale debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente
o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o sia invece, possibile affermare, in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il correntista”.
Il CTU ha depositato la propria relazione, concludendo che, alla data della domanda giudiziale (09.04.2019), il saldo del c/c ordinario n. 456.58 (e successive modifiche), nel quale erano confluite le anticipazioni e gli oneri relativi al conto anticipi sbf n. 1879.25, da lui ricalcolato, era pari ad € 5.752,80 a credito del . Pt_1
Il CTU ha proceduto a ricalcolare il predetto saldo del conto corrente ordinario n.
456.58 alla data del 09.04.2019 (data della domanda giudiziale), calcolando, altresì, gli interessi maturati dal 28.08.2018 (data di chiusura del conto) fino al
09.04.2019, in misura pari ad € 18,28, il tutto come analiticamente indicato nella sottostante tabella:
pagina 7 di 14 Alla data di chiusura del conto (28.08.2018), quindi, il saldo del c/c ordinario n.
456.58 e successive modifiche è, quindi, passato da € 38.324,04 (di cui €
35.487,69 in linea capitale e € 2.836,35 per interessi), a debito del
, come riportato negli estratti conto della ad € 5.734,52 a Parte_3 CP_1 credito del medesimo. Con la maggiorazione degli interessi legali nel frattempo maturati sino alla data della domanda giudiziale (09.04.2019), il saldo del conto corrente in questione è stato poi rideterminato, a tale data, in complessivi €
5.752,80 a credito del . Pt_1
Il CTU è giunto a tale risultato, calcolando in relazione al conto corrente ordinario n. 456.58 e ss. modifiche, la differenza di € 44.076,84, tra il saldo banca passivo di € 38.324,04 ed il saldo rettificato attivo di € 5.752,80, per minori oneri a carico del CORRENTISTA, dopo aver proceduto alla eliminazione di oneri e commissioni non pattuiti, per un importo complessivo di € 16.915,15 ed al ricalcolo di minori competenze rispetto a quelle addebitate dalla per un importo complessivo CP_1 di € 27.161,69 (pari alla differenza tra € 36.158,33 ed € 8.990,06) oltre ad arrotondamenti vari per € 6,58.
pagina 8 di 14 In particolare, l'importo complessivo estrapolato di € 6.915,15, risulta così composto:
- Commissione Massimo Scoperto (C.M.S.): - € 7.140,55;
- Corrispettivo sull'Accordato: - € 4.930,46 riferito al conto corrente ordinario n.
456.58 e ss. modifiche e - € 1.115,02 riferito al conto anticipi S.B.F. n. 1879.25 e ss. modifiche girocontate sul predetto conto corrente ordinario;
- Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.): - € 1.446,30;
- Spese addebitate nel corso dei trimestri (canone mensile rapporto post
15/12/2010; competenze sbf, ecc. ecc): - € 2.282,82;
La ha chiesto di chiamare il CTU a chiarimenti per procedere ad un “nuovo CP_1 ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS”.
Rileva il Collegio che, essendo il mandato conferito al CTU conforme al tenore della sentenza non definitiva, alla quale ci si deve attenere, non è dato nel presente giudizio accogliere la suddetta richiesta istruttoria.
Con la predetta sentenza, infatti, in parziale riforma della pronuncia impugnata, è stata dichiarata l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e si è disposto che il saldo di tale conto corrente fosse conseguentemente rideterminato, previa estrapolazione degli addebiti relativi a tale commissione e ad ogni altra commissione, non pattuita neppure nel conto anticipi sbf n. 1879.25.
II. LE DOMANDE DELL'APPELLANTE
Per quanto qui di interesse, tenuto conto di quanto accertato con la sentenza non definitiva si rileva che il ha chiesto di: Pt_1
pagina 9 di 14 b) Accertare e dichiarare la nullità – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, o per mancanza della causa – della clausola relativa all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla in forza della clausola medesima;
CP_1
c) Accertare e dichiarare - previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti che saranno anche eventualmente esibiti dalla banca;
ed in applicazione dell'art. 1815 C.C. - che la Convenuta Controparte_1
ha, senza alcun valido titolo, addebitato a , in
[...] Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2 importi non dovuti per complessivi E. 56.925,37, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto “b” che precede, o la somma maggiore
o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c oggetto di contestazione all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
Alla stregua di quanto statuito con la sentenza non definitiva – con cui è stata dichiarata l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e di quanto sopra esposto, si deve, quindi, accertare che il saldo del conto corrente ordinario n. 456.58, alla data della domanda e cioè al 09.04.2019, risulta pari a + € 5.752,80.
Il ha chiesto, inoltre, di accertare le illegittime segnalazioni operate Pt_1 dalla nelle Centrali Rischi delle SIC e della Banca d'Italia eseguite a CP_1 proprio carico, anche in qualità di titolare della ditta individuale
[...]
e, per l'effetto, di condannare la stessa a pagargli, a Parte_2 CP_1 titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, la somma di €
10.000,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo.
L'accoglimento parziale dell'appello che ha consentito di accertare un saldo del conto corrente ordinario de quo a credito dell'impresa individuale Parte_2
pagina 10 di 14 consente di valutare anche le suddette domande, ove si Parte_1 consideri che l'avere con la sentenza non definitiva “confermato per il resto
l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione” va riferito al rigetto delle questioni attinenti alla pretesa illegittimità dello jus variandi, alla pretesa applicazione di interessi anatocistici ed usurari e cioè a tutti gli illegittimi addebiti di somme non dovute.
Pertanto, in presenza di un conto corrente con saldo attivo, la segnalazione a sofferenza del alla centrale Rischi della Banca d'Italia deve ritenersi Pt_1 illegittima, ove si consideri che la nozione di insolvenza, pur non identificandosi con quella propria fallimentare, si concretizza, comunque, come afferma la Corte regolatrice, quantomeno “in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”
(Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 31921 del 06/12/2019 e nello stesso senso Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020).
Quanto al danno patrimoniale derivante da tale illegittima segnalazione, la Corte di legittimità ha statuito che esso “può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
Tuttavia, l'originario attore non ha neppure allegato alcun elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, quale ad esempio la revoca di un finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria e la difficoltà di accesso pagina 11 di 14 ad ulteriore credito presso diversi istituti bancari, di talché nulla può essere liquidato al riguardo.
Neppure può considerarsi in re ipsa il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione a sofferenza, anch'esso non allegato in concreto dal , né Pt_1 tantomeno provato.
Spettava, infatti, all'originario attore, anche a voler ritenere sufficientemente specifica la sua allegazione, provare oltre alla condotta lesiva, anche il danno non patrimoniale, quale pregiudizio all'immagine, che da essa gli sarebbe derivato, non potendo tale danno considerarsi in re ipsa (In tal senso Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
La domanda risarcitoria è stata, dunque, legittimamente respinta dal Tribunale e, sul punto, la sentenza impugnata merita di essere confermata, anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
III. IL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con la terza censura alla sentenza impugnata, la cui valutazione è stata riservata in questa sede, il ha denunciato violazione e falsa applicazione degli Pt_1 artt. 91 e 92 c.p.c.
L'APPELLANTE ha chiesto che in accoglimento dei motivi di gravame o soltanto di quello in esame, fosse riformato anche il capo della pronuncia relativo alle spese di lite ed ha chiesto di porle – per entrambi i gradi di giudizio – a carico della parte APPELLATA, deducendo, inoltre, di aver dovuto ricorrere all'Autorità
Giudiziaria, in quanto tutte le richieste avanzate prima dell'avvio del giudizio erano state semplicemente ignorate o disattese da che sarebbe CP_2 soccombente sulla sua richiesta finalizzata a sentire dichiarare “inammissibili ed infondate tutte le domande avversarie”.
pagina 12 di 14 A fronte del parziale accoglimento dell'appello e dell'accoglimento solo di una delle domande proposte, reputa la Corte di poter compensare tra le parti, per metà, le spese del primo grado del giudizio, ponendo la residua parte a carico della ed a favore del difensore del , che in sede di precisazione CP_1 Pt_1 delle conclusioni si era dichiarato antistatario, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
IV. LE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede solo in parte vittorioso il ) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono Pt_1 essere compensate per metà ed essere poste a carico di ed a favore del CP_2 difensore antistatario del , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Pt_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti, in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di e pubblicata il
[...]
29/06/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in parziale riforma della impugnata sentenza, così provvede:
1. ACCERTA che il saldo del conto corrente ordinario n. 456.58, alla data della domanda e cioè al 09.04.2019, risulta pari a + € 5.752,80;
pagina 13 di 14 2. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
3. ACCOGLIE in parte il terzo motivo di appello e per l'effetto DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese del primo grado del giudizio e
CONDANNA la banca appellata alla rifusione in favore del procuratore antistatario del della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero Pt_1 in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio e CONDANNA la banca appellata alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellante delle stesse spese, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
5. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti, in ragione del
50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio dell'8.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1450/2021 promossa da:
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
SERENA MARTELLI (CF: ) C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
(P. Iva ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. FABIO NANNOTTI (CF ) C.F._3
APPELLATA avverso la sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di Prato e pubblicata il 29/06/2021
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 In data 15.05.2025, la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento dell'impugnazione proposta con il presente atto, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta, riformare la sentenza n. 483/2021 del Tribunale di Prato emessa in data 29.06.2021 nella causa R.G. 1143/2019, per i motivi indicati nella narrativa del presente atto;
e per l'effetto:
NEL MERITO:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi con le successive variazioni, nonché della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, per i conti correnti sopra indicati n. c/c ordinario n. 456.58; - c/c Ant. SBF n. 1879.25; - c/c Ordinario personale n. 739.51.
b) Accertare e dichiarare la nullità – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, o per mancanza della causa – della clausola relativa all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla in forza della clausola medesima;
CP_1
c) Accertare e dichiarare - previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti che saranno anche eventualmente esibiti dalla banca;
ed in applicazione dell'art. 1815 C.C. - che la Convenuta Controparte_1
ha, senza alcun valido titolo, addebitato a , in
[...] Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2 importi non dovuti per complessivi E. 56.925,37, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto “b” che precede, o la somma maggiore
o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c oggetto di contestazione all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
d) Accertate le illegittime segnalazioni operate dalla convenuta nelle CP_1 centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia nei confronti di , Parte_1 in proprio ed in qualità di titolare della ditta individuale Parte_2
, e per l'effetto condannarla a versare alla società attrice a titolo di
[...]
pagina 2 di 14 risarcimento del danno la somma di E. 10.000,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo;
e) ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di cancellare le segnalazioni effettuate nelle centrali rischi delle SIC e della Banca d'Italia o in subordine di segnalare il rapporto “in contestazione”.
IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede fin d'ora ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile al fine di determinare il saldo dei conto correnti in esame, nonché di quelli connessi di apertura credito, intestati a , in Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2
, alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della vigente
[...] normativa, nonché al fine di determinare la durata del rapporto, la scopertura media in linea capitale, l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione, il tasso effettivo comprensivo di ogni commissione e spesa da calcolarsi ex art. 644 cod. pen;
- Si chiede inoltre ordine di esibizione ex art. 210 cpc avverso l'Istituto di Credito di tutti i documenti firmati dal Sig. , della scheda anagrafica storica del Pt_1 cliente onde rilevare eventuali altri rapporti non identificati, degli estratti da inizio rapporto e dei contratti di corrispondenza (1823 cc.) e apercredito (1842cc.) per i c/c n. 456.58, n. 456.92, n. 1879.25, n. 739.17, n. 739.51, del contratto ”For You” sottoscritto dal Sig. e rendicontato con sul conto ordinario n. Pt_1
739.51, come del conto titoli e delle polizze e di n. 2 (due) finanziamenti sottoscritti con CO (Gruppo MPS s.p.a.) la cui gestione risulta operata sui c.c. oggetto di contenzioso – (V. rif. in e.c. in doc. n. 9) - in quanto inevasa, sul punto, l'istanza ex art 119 TUB già avanzata.
Con ogni più ampia riserva istruttoria.
- In ogni caso, riformare la parte della Sentenza impugnata nella quale le spese di lite sono state compensate, ponendole invece per intero a carico della parte convenuta.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Per la parte appellata:
pagina 3 di 14 1) IN VIA PRINCIPALE, chiede che il CTU venga chiamato a chiarimenti, affinché esegua un nuovo ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n.
2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS.
2) IN SUBORDINE, ferma la riserva di ricorso per Cassazione, già formalizzata dalla Banca nelle proprie note scritte ex art. 127 ter cpc del 05/12/2024 avverso la sentenza non definitiva n. 1797/2024 (Rep. n. 1937/2024), pronunciata in data 22/10/2024, depositata nel fascicolo telematico il 25/10/2024, pubblicata e comunicata il 29/10/2024, precisa come segue le proprie conclusioni
“Perché Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta: I) Nel merito, rigettare integralmente l'appello, le domande ed istanze, anche istruttorie, tutte proposte dal Sig. , sia in proprio che quale Parte_1 titolare della , con atto di citazione Parte_2 notificato in data 01/09/2021 alla , perché Controparte_1 inammissibili, anche nel rito, e del tutto infondate nel merito, per le eccezioni ed i motivi tutti proposti dalla , con conseguente Controparte_1 conferma integrale della sentenza n. 483/2021, emessa il 21/06/2021 dal Tribunale di Prato, in composizione monocratica, in persona del Giudice Istruttore Dott.ssa Stefania Bruno, pubblicata in data 29/06/2021 e notificata via pec in data 07/07/2021. II) In via istruttoria, disporre la chiamata a chiarimenti del CTU, affinché esegua un nuovo ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS. III) In ogni caso, con vittoria di spese e compensi difensivi del presente grado di giudizio”; Chiede che la causa sia trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc. 3) IN OGNI CASO, contesta sin da ora il contenuto delle note di trattazione scritta avversarie, con riserva di più compiutamente prendere posizione anche avverso dette note, in sede di scritti conclusivi, opponendosi, sin da ora, ad eventuali richieste di chiamata a chiarimenti del CTU e/o di integrazione e/o di rinnovo di perizia e dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, conclusioni,
pagina 4 di 14 anche in via istruttoria, eccezioni e deduzioni nuove, eventualmente formulate da parte appellante in dette note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 483/2021 pubblicata il 29/06/2021, il Tribunale di Prato ha così deciso: rigetta le domande di parte attrice;
compensa integralmente le spese di lite.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di volte a Parte_1 sentir accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali, l'illegittima applicazione di tassi e condizioni non pattuite e di interessi usurari, per complessivi € 56.925,37, la nullità, per indeterminatezza e per mancanza di causa, della commissione di massimo scoperto ed infine, l'illegittima segnalazione del proprio nominativo alle Centrali
Rischi e conseguentemente condannare la Controparte_1
al risarcimento del danno al medesimo asseritamente cagionato.
[...]
Avverso tale sentenza (di seguito CORRENTISTA o anche Parte_1
APPELLANTE) ha proposto appello per i seguenti motivi:
I) Travisamento dei fatti – errato/omesso esame della documentazione prodotta, determinante ai fini della decisione della causa ed idonea a giustificare sia la richiesta di consulenza tecnica, sia la richiesta di esibizione ex art. 210
c.p.c. – motivazione superficiale;
II) Omesso esame di documentazione determinante ai fini della valutazione della legittimità della commissione di massimo scoperto, del superamento del
TSU, dello ius variandi e dell'applicazione di interessi anatocistici – insufficiente motivazione;
pagina 5 di 14 III) Violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.
Con sentenza non definitiva n. 1797/2024 questa Corte ha così deciso:
1. ACCOGLIE in parte l'appello e per l'effetto:
• in parziale riforma della pronuncia impugnata, dichiara l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e dispone che il saldo di tale conto corrente venga rideterminato, previa estrapolazione degli addebiti relativi a tale commissione e ad ogni altra commissione non pattuita neppure nel conto anticipi sbf n. 1879.25;
• conferma per il resto l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione;
2. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento di CTU contabile come da separata ordinanza;
3. RISERVA la pronuncia sulle spese di lite in sede di definitiva statuizione sul merito.
Con ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata il 25.10.2024, è stata, quindi, disposta CTU contabile.
Depositata la relazione peritale, in data 15.05.2025, la causa è stata di nuovo trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
I. L'ACCERTAMENTO DEL SALDO DEL C/C ORDINARIO N. 456.58 (POI N.
456.92)
Con la predetta ordinanza di rimessione della causa sul ruolo depositata il
25.10.2024 è stato affidato all'Ausiliario il seguente mandato: “Ridetermini il CTU, sulla base degli atti e documenti causa e di quelli che le parti concordemente vorranno offrire, eseguito ogni opportuno accertamento, il saldo del c/c ordinario
pagina 6 di 14 n. 456.58 (poi n. 456.92) nel quale sono confluite le anticipazioni e gli oneri relativi al conto anticipi sbf n. 1879.25, alla data della domanda (09.04.2019), previa eliminazione della CMS e, comunque, di eventuali oneri e commissioni non pattuiti, neppure in tale conto anticipi, partendo dal saldo maturato all'inizio di ciascun periodo documentato, laddove l'accertamento del dare e avere non possa diversamente effettuarsi e non sia quindi possibile affermare che l'eventuale debito del correntista, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente
o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti o sia invece, possibile affermare, in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il correntista”.
Il CTU ha depositato la propria relazione, concludendo che, alla data della domanda giudiziale (09.04.2019), il saldo del c/c ordinario n. 456.58 (e successive modifiche), nel quale erano confluite le anticipazioni e gli oneri relativi al conto anticipi sbf n. 1879.25, da lui ricalcolato, era pari ad € 5.752,80 a credito del . Pt_1
Il CTU ha proceduto a ricalcolare il predetto saldo del conto corrente ordinario n.
456.58 alla data del 09.04.2019 (data della domanda giudiziale), calcolando, altresì, gli interessi maturati dal 28.08.2018 (data di chiusura del conto) fino al
09.04.2019, in misura pari ad € 18,28, il tutto come analiticamente indicato nella sottostante tabella:
pagina 7 di 14 Alla data di chiusura del conto (28.08.2018), quindi, il saldo del c/c ordinario n.
456.58 e successive modifiche è, quindi, passato da € 38.324,04 (di cui €
35.487,69 in linea capitale e € 2.836,35 per interessi), a debito del
, come riportato negli estratti conto della ad € 5.734,52 a Parte_3 CP_1 credito del medesimo. Con la maggiorazione degli interessi legali nel frattempo maturati sino alla data della domanda giudiziale (09.04.2019), il saldo del conto corrente in questione è stato poi rideterminato, a tale data, in complessivi €
5.752,80 a credito del . Pt_1
Il CTU è giunto a tale risultato, calcolando in relazione al conto corrente ordinario n. 456.58 e ss. modifiche, la differenza di € 44.076,84, tra il saldo banca passivo di € 38.324,04 ed il saldo rettificato attivo di € 5.752,80, per minori oneri a carico del CORRENTISTA, dopo aver proceduto alla eliminazione di oneri e commissioni non pattuiti, per un importo complessivo di € 16.915,15 ed al ricalcolo di minori competenze rispetto a quelle addebitate dalla per un importo complessivo CP_1 di € 27.161,69 (pari alla differenza tra € 36.158,33 ed € 8.990,06) oltre ad arrotondamenti vari per € 6,58.
pagina 8 di 14 In particolare, l'importo complessivo estrapolato di € 6.915,15, risulta così composto:
- Commissione Massimo Scoperto (C.M.S.): - € 7.140,55;
- Corrispettivo sull'Accordato: - € 4.930,46 riferito al conto corrente ordinario n.
456.58 e ss. modifiche e - € 1.115,02 riferito al conto anticipi S.B.F. n. 1879.25 e ss. modifiche girocontate sul predetto conto corrente ordinario;
- Commissione Istruttoria Veloce (C.I.V.): - € 1.446,30;
- Spese addebitate nel corso dei trimestri (canone mensile rapporto post
15/12/2010; competenze sbf, ecc. ecc): - € 2.282,82;
La ha chiesto di chiamare il CTU a chiarimenti per procedere ad un “nuovo CP_1 ricalcolo del saldo del c/c ordinario n. 456.58, procedendo ad eliminare la CMS soltanto a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 2/2009 e, per tale successivo periodo, qualora non risultasse indicata la base di calcolo della CMS”.
Rileva il Collegio che, essendo il mandato conferito al CTU conforme al tenore della sentenza non definitiva, alla quale ci si deve attenere, non è dato nel presente giudizio accogliere la suddetta richiesta istruttoria.
Con la predetta sentenza, infatti, in parziale riforma della pronuncia impugnata, è stata dichiarata l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e si è disposto che il saldo di tale conto corrente fosse conseguentemente rideterminato, previa estrapolazione degli addebiti relativi a tale commissione e ad ogni altra commissione, non pattuita neppure nel conto anticipi sbf n. 1879.25.
II. LE DOMANDE DELL'APPELLANTE
Per quanto qui di interesse, tenuto conto di quanto accertato con la sentenza non definitiva si rileva che il ha chiesto di: Pt_1
pagina 9 di 14 b) Accertare e dichiarare la nullità – per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto, o per mancanza della causa – della clausola relativa all'applicazione della Commissione di Massimo Scoperto, determinando l'entità delle somme indebitamente addebitate dalla in forza della clausola medesima;
CP_1
c) Accertare e dichiarare - previa ogni eventuale statuizione circa la invalidità, nullità (anche ex art. 117 e 125 bis TUB), illegittimità ed inefficacia delle clausole contenute nei contratti che saranno anche eventualmente esibiti dalla banca;
ed in applicazione dell'art. 1815 C.C. - che la Convenuta Controparte_1
ha, senza alcun valido titolo, addebitato a , in
[...] Parte_1 proprio ed in qualità di titolare della Parte_2 importi non dovuti per complessivi E. 56.925,37, oltre a quanto sarà accertato in accoglimento delle richieste di cui al punto “b” che precede, o la somma maggiore
o minore stabilita in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria o ritenuta di giustizia, e per l'effetto dichiarare se e quale sia l'effettiva entità del saldo dei c/c oggetto di contestazione all'esito del ricalcolo delle poste debitorie ed alla luce delle eccezioni sopra spiegate;
Alla stregua di quanto statuito con la sentenza non definitiva – con cui è stata dichiarata l'illegittimità della clausola relativa alla CMS contenuta nel conto ordinario n. 456.58 del 6.11.2003 e di quanto sopra esposto, si deve, quindi, accertare che il saldo del conto corrente ordinario n. 456.58, alla data della domanda e cioè al 09.04.2019, risulta pari a + € 5.752,80.
Il ha chiesto, inoltre, di accertare le illegittime segnalazioni operate Pt_1 dalla nelle Centrali Rischi delle SIC e della Banca d'Italia eseguite a CP_1 proprio carico, anche in qualità di titolare della ditta individuale
[...]
e, per l'effetto, di condannare la stessa a pagargli, a Parte_2 CP_1 titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, la somma di €
10.000,00 o quella ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi dalla data della domanda al saldo.
L'accoglimento parziale dell'appello che ha consentito di accertare un saldo del conto corrente ordinario de quo a credito dell'impresa individuale Parte_2
pagina 10 di 14 consente di valutare anche le suddette domande, ove si Parte_1 consideri che l'avere con la sentenza non definitiva “confermato per il resto
l'impugnata sentenza nei termini di cui in motivazione” va riferito al rigetto delle questioni attinenti alla pretesa illegittimità dello jus variandi, alla pretesa applicazione di interessi anatocistici ed usurari e cioè a tutti gli illegittimi addebiti di somme non dovute.
Pertanto, in presenza di un conto corrente con saldo attivo, la segnalazione a sofferenza del alla centrale Rischi della Banca d'Italia deve ritenersi Pt_1 illegittima, ove si consideri che la nozione di insolvenza, pur non identificandosi con quella propria fallimentare, si concretizza, comunque, come afferma la Corte regolatrice, quantomeno “in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria" ovvero come di "grave difficoltà economica", senza alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità”
(Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 31921 del 06/12/2019 e nello stesso senso Cass.
Sez.
1 - Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020).
Quanto al danno patrimoniale derivante da tale illegittima segnalazione, la Corte di legittimità ha statuito che esso “può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con conseguente lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024).
Tuttavia, l'originario attore non ha neppure allegato alcun elemento indiziario da cui dedurre il nesso causale, quale ad esempio la revoca di un finanziamento, con conseguente richiesta di rientro dall'esposizione debitoria e la difficoltà di accesso pagina 11 di 14 ad ulteriore credito presso diversi istituti bancari, di talché nulla può essere liquidato al riguardo.
Neppure può considerarsi in re ipsa il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione a sofferenza, anch'esso non allegato in concreto dal , né Pt_1 tantomeno provato.
Spettava, infatti, all'originario attore, anche a voler ritenere sufficientemente specifica la sua allegazione, provare oltre alla condotta lesiva, anche il danno non patrimoniale, quale pregiudizio all'immagine, che da essa gli sarebbe derivato, non potendo tale danno considerarsi in re ipsa (In tal senso Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023).
La domanda risarcitoria è stata, dunque, legittimamente respinta dal Tribunale e, sul punto, la sentenza impugnata merita di essere confermata, anche sulla base della sopra estesa motivazione integrativa.
III. IL TERZO MOTIVO DI APPELLO
Con la terza censura alla sentenza impugnata, la cui valutazione è stata riservata in questa sede, il ha denunciato violazione e falsa applicazione degli Pt_1 artt. 91 e 92 c.p.c.
L'APPELLANTE ha chiesto che in accoglimento dei motivi di gravame o soltanto di quello in esame, fosse riformato anche il capo della pronuncia relativo alle spese di lite ed ha chiesto di porle – per entrambi i gradi di giudizio – a carico della parte APPELLATA, deducendo, inoltre, di aver dovuto ricorrere all'Autorità
Giudiziaria, in quanto tutte le richieste avanzate prima dell'avvio del giudizio erano state semplicemente ignorate o disattese da che sarebbe CP_2 soccombente sulla sua richiesta finalizzata a sentire dichiarare “inammissibili ed infondate tutte le domande avversarie”.
pagina 12 di 14 A fronte del parziale accoglimento dell'appello e dell'accoglimento solo di una delle domande proposte, reputa la Corte di poter compensare tra le parti, per metà, le spese del primo grado del giudizio, ponendo la residua parte a carico della ed a favore del difensore del , che in sede di precisazione CP_1 Pt_1 delle conclusioni si era dichiarato antistatario, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri.
IV. LE SPESE DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO
Tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede solo in parte vittorioso il ) anche le spese processuali del presente grado del giudizio devono Pt_1 essere compensate per metà ed essere poste a carico di ed a favore del CP_2 difensore antistatario del , nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi Pt_1 del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Le spese di CTU vanno poste in via definitiva a carico delle parti, in ragione del
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di e pubblicata il
[...]
29/06/2021, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in parziale riforma della impugnata sentenza, così provvede:
1. ACCERTA che il saldo del conto corrente ordinario n. 456.58, alla data della domanda e cioè al 09.04.2019, risulta pari a + € 5.752,80;
pagina 13 di 14 2. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
3. ACCOGLIE in parte il terzo motivo di appello e per l'effetto DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese del primo grado del giudizio e
CONDANNA la banca appellata alla rifusione in favore del procuratore antistatario del della residua parte delle stesse spese, che si liquidano per l'intero Pt_1 in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
4. DICHIARA compensate per metà tra le parti le spese del presente grado del giudizio e CONDANNA la banca appellata alla rifusione in favore del procuratore antistatario dell'appellante delle stesse spese, che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% Iva e Cap come per legge;
5. PONE le spese di CTU in via definitiva a carico delle parti, in ragione del
50% ciascuna.
Firenze, camera di consiglio dell'8.09.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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