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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, ordinanza cautelare 04/07/2017, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2017
N. 04058/2017 REG.RIC.
N. 03994/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4058 del 2017, proposto da:
KA MA EH, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Gatto, con domicilio eletto presso il suo studio in Trebisacce, via Amedeo Maiuri N. 15;
contro
Prefetto della Provincia di Roma, Avvocatura dello Stato di Roma non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 3994 del 2017, proposto da:
KA MA EH, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Gatto, con domicilio eletto presso lo studio Angela Gatto in Trebisacce, via Amedeo Maiuri N. 15;
contro
Prefetto della Provincia di Roma, Avvocatura dello Stato di Roma non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
quanto al ricorso n. 4058 del 2017:
della DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
DECRETO DI RINNOVO DEL PEREMESSO DI SOGGIORNO PROT. N. 5858/2017 DEL 09/01/2017 AREA IV QUATER DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA.
quanto al ricorso n. 3994 del 2017:
del RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE
DECRETO DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PROT. N. 5858/2017 DEL 09/01/2017 AREA IV QUATER DEL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 la dott.ssa Germana Panzironi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto dover riunire i ricorsi in epigrafe in quanto identici;
Considerato che i ricorsi, ad un sommario esame proprio della sede cautelare, non sono assistiti dai prescritti requisiti per la concessione della richiesta misura cautelare, poiché, dagli elementi di valutazione acquisiti in corso di causa, non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter),
Respinge la domanda cautelare.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente, Estensore
Alessandro Tomassetti, Consigliere
Francesca Romano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO