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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 583 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(p. iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Giuseppe Tortorici
(pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(p. iva e C.F.: ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Andrea Giovanni Prato (pec domiciliazione:
Email_2
(C.F. e p. iva: Parte_2
) con sede in Calatafimi Segesta (TP), in persona del P.IVA_3
Curatore p.t., con l'Avv. Anna Fiorella Colbertaldo (pec domiciliazione:
Email_3
CONVENUTE - OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso dal Tribunale di Trapani il 27.1.2022, in materia di rapporti di fornitura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, con cui le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso da questo Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a favore di e la somma di € Controparte_1 Parte_2
149.395,69, oltre spese legali ed accessori di legge. Il credito azionato
è stato oggetto di una ricognizione da parte della opponente Pt_1
nell'ambito di una “lettera d'intenti” trilaterale del 02.09.2021
sottoscritta dalla medesima la Parte_1 CP_1
e la
[...] Parte_2
In particolare, al punto c) delle premesse della citata scrittura,
le parti hanno dichiarato che in virtù di pregressi rapporti contrattuali “ ccumulava debiti nei confronti di Parte_1 Parte_2
per omesso pagamento di forniture di merci, in misura pari a € 151.167,69
(centocinquantunomilacentosessantasette/69), oltre interessi moratori per
ritardato pagamento delle forniture ex art.
7.5 del contratto di franchising
inter partes, nonché ulteriori debiti inerenti ai canoni di affitto del ramo
d'azienda che ammontano a complessivi € 8.228,00
(ottomiladuecentoventotto/00)” ed, al successivo punto m) delle premesse, la ha riconosciuto il predetto Parte_1
debito nei confronti della Parte_2
All'art. 9 dell'accordo trilaterale in questione, la
[...]
si è impegnata ad estinguere il debito di cui al punto c) Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
delle premesse attraverso un pagamento, convenzionalmente scadenzato, pagamento a favore di o di Controparte_1
definendo altresì che (art. 10: “che nel caso in cui Parte_2
anche uno solo dei pagamenti previsti al punto 9 non dovesse andare a
buon fine entro i termini pattuiti o in caso di pagamento solo parziale entro
le scadenze convenute , erderà il beneficio della dilazione e la Parte_1
parte creditrice avrà facoltà e libertà di : agire per il recupero coattivo del
credito di cui al punto c) delle premesse detratti gli eventuali pagamenti
effettuati da 2) azionare le garanzie del credito già in suo Parte_1
possesso ; 3) procedere coattivamente per il rilascio del ramo d'azienda”.
Per completezza va evidenziato che prima della sottoscrizione della citata lettera d'intenti trilaterale, la con atto Parte_2
in not. del 24.02.2020 n.20.668 di rep., aveva Persona_1
affittato alcuni suoi rami di azienda a Controparte_1
new-co partecipata al 100% dalla detta , e le aveva Parte_2
trasferito, per quanto qui di interesse, anche il credito di €
152.287,75, vantato, in maggiore misura, nei confronti della
Parte_1
Nonostante gli accordi e l'espresso riconoscimento del debito,
l'unico pagamento effettuato da parte della Parte_1
a favore della è stato di importo pari ad € Controparte_1
10.000,00 (dei quali la somma di € 8.228,00 è stata imputata al debito meno garantito derivante dai canoni di affitto del ramo d'azienda,
mentre la somma di € 1.772,00 è stata imputata al credito derivante dal contratto di franchising), sicché la è Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rimasta debitrice nei confronti della e Controparte_1
della della somma, oggetto d'ingiunzione, di € Parte_2
149.395,69, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002.
Con la proposta opposizione, la pur Parte_1
non contestando il credito ingiunto, che come detto è stato oggetto di ricognizione al punto m) delle premesse della sopra indicata lettera d'intenti, ha chiesto la revoca del decreto opposto eccependo l'incompetenza per territorio di questo Tribunale ad emettere l'ingiunzione (declinandola ex art. 19 c.p.c. a favore del Tribunale di
Termini Imerese, entro la cui circoscrizione geografica è ricompresa la sede legale della società debitrice o, alternativamente, ex art. 20
c.p.c. a favore del Tribunale di Palermo, dove è stata sottoscritta la lettera d'intenti posta a fondamento dell'azione).
L'opponente eccepisce altresì la compensazione del credito azionato dalle opposte con un controcredito da essa vantato nei confronti della per complessivi € 320.000,00, di Parte_2
cui: i) € 120.000,00, quale posta creditoria derivante dalla restituzione di un magazzino merci, a seguito della risoluzione del contratto di affiliazione, come risultante dalla nota di credito annotata nel giornale contabile dell'azienda alla data del 31.12.2016,
e ii) € 200.000,00 quale credito derivante dal corrispettivo per la cessione in favore della di due punti vendita 0(siti Parte_2
a Castelbuono e a Finale di Pollina) da parte di P_
(titolare dell'omonima ditta individuale) e
[...] CP
(amministratore e socio unico della unipersonale ,
[...] CP_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
divenuti poi, rispettivamente amministratore e socio del sodalizio
Parte_1
L'opponente chiede quindi in via riconvenzionale il riconoscimento di tale maggior credito, con condanna della al pagamento ed in ogni caso eccepisce la Parte_2
compensazione tra il credito portato dal d.i. opposto e tali somme.
Si sono costituite le società opposte contestando le ragioni dedotte a sostegno dell'opposizione e chiedendo di confermare integralmente il decreto opposto e rigettare la domanda riconvenzionale formulata.
Nelle more del giudizio, è intervenuto il fallimento della
(dichiarato con sentenza n. 2/2023 del 4.10.2023 di Parte_2
questo Tribunale) ed, a seguito della rituale riassunzione, si è
costituita la Parte_2 Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente e dichiararsi l'improcedibilità della formulata domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
L'opposizione proposta dalla Parte_1
unitamente alla formulata domanda riconvenzionale vanno rigettate sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Occorre, previamente, rammentare che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur risultando processualmente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c., non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. n.
77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di fatti impeditivi o estintivi l'avversa pretesa (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come le società opposte hanno prodotto, sin dalla proposizione della domanda monitoria, la documentazione posta a fondamento del credito azionato. Oltre alla lettera d'intenti sottoscritta da
Parte_2 Parte_3
in data 2 settembre 2021 - che contiene una inequivoca ricognizione del proprio debito da parte dell'opponente -, sono altresì agli atti il contratto di franchising ed il contratto di affitto di ramo di azienda tra e (che costituiscono i Parte_2 Parte_1
titoli da cui scaturisce il credito azionato) e il contratto di affitto di ramo di azienda tra Controparte_5
(nell'ambito del quale si è realizzata la cessione dalla prima alla seconda del credito vantato nei confronti dell'opponente).
La società opponente, d'altronde, non ha contestato l'esistenza del credito azionato da Controparte_5
di cui al decreto ingiuntivo n° 45/2022 del Tribunale di Trapani.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente è inammissibile.
Come noto, la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone giuridiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'
art. 20 c.p.c. e anche con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell' art. 19, comma 1, c.p.c.. Nella specie l'eccezione non è
svolta con riferimento al criterio alternativo del luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi (ex art. 20 c.p.c.). Ed anzi, considerato che la sede legale delle società creditrici ricade nel circondario di questo Tribunale, è proprio in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c. che si radica la competenza di questo Tribunale, infatti, “in tema di competenza per territorio, se
l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro
indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del
domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se
all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne
contesti l'esistenza o l'ammontare (…) (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio
dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il
pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata)"
(Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 23.2.2021, n. 4792).
Quanto al controcredito fatto valere in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti della ammontante a Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
complessivi € 320.000,00, va certamente dichiarata l'improcedibilità,
a seguito dell'intervenuto fallimento, della domanda con cui l'opponente ha chiesto condannarsi la sopravvenuta Curatela al pagamento di tali importi, in forza del principio di esclusività
dell'accertamento dei crediti concorsuali di cui agli artt. 52, co. 2, e
93 e ss. della legge fallimentare (“è principio pacifico che non si può
agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero
di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma
secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto
di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V,
salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo
procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La
ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di
fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito,
sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo
credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente
anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti
sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a
far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito
dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della
cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della
dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore). E la
regola vale anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via
riconvenzionale, dalla parte convenuta nel giudizio instaurato da un
soggetto quando era ancora in bonis (poi proseguito dal curatore dopo la
Tribunale di Trapani Sezione Civile
dichiarazione del fallimento), oppure promosso ab initio dal curatore, per la
realizzazione di un credito vantato dal fallito” - Cass. Civ., SS.UU.,
12.11.2004, n. 21499).
Nondimeno, è necessario verificare, nel merito, la fondatezza del controcredito agitato, giacché l'opponente, oltre alla predetta domanda riconvenzionale, ha anche formulato un'eccezione di compensazione tra i crediti contrapposti, che - in quanto volta, più
semplicemente, a paralizzare la domanda attorea in cui è subentrata la curatela - non è soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale (v. Cass. sez. un. 21499/2004 in motivazione e, in precedenza, Cass. 8053/1996; Cass. 2574/1995;
Cass. 5333/1991; Cass. 1302/1983).
Ebbene, anche tale eccezione di compensazione va rigettata perché infondata, per difetto di prova.
In particolare, con riferimento al credito di € 120.000,00, in tesi derivante dalla restituzione di un magazzino merci a seguito della risoluzione del contratto di affiliazione, si rileva che non può
attribuirsi valore probatorio al l'estratto del libro giornale contabile alla data del 31.12.16 della medesima società opponente, che è stato prodotto, giacché tale documentazione difetta dei presupposti di cui all'art. 2710 c.c. (che come noto subordina l'efficacia probatoria tra imprenditori ai “…libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando
sono regolarmente tenuti…”).
E' significativo, inoltre, che di tale credito non se ne faccia alcuna menzione nella ricognizione dei rapporti di dare e avere che
Tribunale di Trapani Sezione Civile
le parti hanno effettuato, successivamente rispetto all'insorgere dell'asserito credito, che è stata trasfusa nella esaustiva “lettera d'intenti” del 2 settembre 2021, già esaminata.
Parimenti, non è stata documentata in alcun modo l'altra posta creditoria opposta in compensazione, di € 200.000,00, che deriverebbe da un debito contratto dalla a titolo di Parte_2
corrispettivo per l'acquisto dei punti vendita (di Castelbuono e
Finale di Pollina). Peraltro, tale credito competerebbe, secondo la ricostruzione dell'opponente, a (titolare Controparte_2
dell'omonima ditta individuale) e Controparte_3
(amministratore e socio unico della unipersonale , quali CP_4
venditori dei predetti punti vendita, sicché l'odierna attrice, in ogni caso, difetta di legittimazione attiva a farlo valere.
*.*.*
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice opponente e vengono liquidate, per ciascuna parte, nella misura indicata in dispositivo, determinata in applicazione dei criteri minimi (considerata la semplicità delle questioni trattate) previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore fino a € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso da questo
Tribunale;
dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Parte_2
condanna la al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1
di lite nei confronti di Parte_4
che liquida, per ciascuna parte, in
[...]
complessivi € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 25.02.2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 583 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi vertente
TRA
(p. iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Giuseppe Tortorici
(pec domiciliazione: Email_1
ATTRICE - OPPONENTE
CONTRO
(p. iva e C.F.: ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Alcamo (TP), in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Andrea Giovanni Prato (pec domiciliazione:
Email_2
(C.F. e p. iva: Parte_2
) con sede in Calatafimi Segesta (TP), in persona del P.IVA_3
Curatore p.t., con l'Avv. Anna Fiorella Colbertaldo (pec domiciliazione:
Email_3
CONVENUTE - OPPOSTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso dal Tribunale di Trapani il 27.1.2022, in materia di rapporti di fornitura.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. da ultimo depositate, con cui le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso da questo Tribunale, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a favore di e la somma di € Controparte_1 Parte_2
149.395,69, oltre spese legali ed accessori di legge. Il credito azionato
è stato oggetto di una ricognizione da parte della opponente Pt_1
nell'ambito di una “lettera d'intenti” trilaterale del 02.09.2021
sottoscritta dalla medesima la Parte_1 CP_1
e la
[...] Parte_2
In particolare, al punto c) delle premesse della citata scrittura,
le parti hanno dichiarato che in virtù di pregressi rapporti contrattuali “ ccumulava debiti nei confronti di Parte_1 Parte_2
per omesso pagamento di forniture di merci, in misura pari a € 151.167,69
(centocinquantunomilacentosessantasette/69), oltre interessi moratori per
ritardato pagamento delle forniture ex art.
7.5 del contratto di franchising
inter partes, nonché ulteriori debiti inerenti ai canoni di affitto del ramo
d'azienda che ammontano a complessivi € 8.228,00
(ottomiladuecentoventotto/00)” ed, al successivo punto m) delle premesse, la ha riconosciuto il predetto Parte_1
debito nei confronti della Parte_2
All'art. 9 dell'accordo trilaterale in questione, la
[...]
si è impegnata ad estinguere il debito di cui al punto c) Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
delle premesse attraverso un pagamento, convenzionalmente scadenzato, pagamento a favore di o di Controparte_1
definendo altresì che (art. 10: “che nel caso in cui Parte_2
anche uno solo dei pagamenti previsti al punto 9 non dovesse andare a
buon fine entro i termini pattuiti o in caso di pagamento solo parziale entro
le scadenze convenute , erderà il beneficio della dilazione e la Parte_1
parte creditrice avrà facoltà e libertà di : agire per il recupero coattivo del
credito di cui al punto c) delle premesse detratti gli eventuali pagamenti
effettuati da 2) azionare le garanzie del credito già in suo Parte_1
possesso ; 3) procedere coattivamente per il rilascio del ramo d'azienda”.
Per completezza va evidenziato che prima della sottoscrizione della citata lettera d'intenti trilaterale, la con atto Parte_2
in not. del 24.02.2020 n.20.668 di rep., aveva Persona_1
affittato alcuni suoi rami di azienda a Controparte_1
new-co partecipata al 100% dalla detta , e le aveva Parte_2
trasferito, per quanto qui di interesse, anche il credito di €
152.287,75, vantato, in maggiore misura, nei confronti della
Parte_1
Nonostante gli accordi e l'espresso riconoscimento del debito,
l'unico pagamento effettuato da parte della Parte_1
a favore della è stato di importo pari ad € Controparte_1
10.000,00 (dei quali la somma di € 8.228,00 è stata imputata al debito meno garantito derivante dai canoni di affitto del ramo d'azienda,
mentre la somma di € 1.772,00 è stata imputata al credito derivante dal contratto di franchising), sicché la è Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
rimasta debitrice nei confronti della e Controparte_1
della della somma, oggetto d'ingiunzione, di € Parte_2
149.395,69, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002.
Con la proposta opposizione, la pur Parte_1
non contestando il credito ingiunto, che come detto è stato oggetto di ricognizione al punto m) delle premesse della sopra indicata lettera d'intenti, ha chiesto la revoca del decreto opposto eccependo l'incompetenza per territorio di questo Tribunale ad emettere l'ingiunzione (declinandola ex art. 19 c.p.c. a favore del Tribunale di
Termini Imerese, entro la cui circoscrizione geografica è ricompresa la sede legale della società debitrice o, alternativamente, ex art. 20
c.p.c. a favore del Tribunale di Palermo, dove è stata sottoscritta la lettera d'intenti posta a fondamento dell'azione).
L'opponente eccepisce altresì la compensazione del credito azionato dalle opposte con un controcredito da essa vantato nei confronti della per complessivi € 320.000,00, di Parte_2
cui: i) € 120.000,00, quale posta creditoria derivante dalla restituzione di un magazzino merci, a seguito della risoluzione del contratto di affiliazione, come risultante dalla nota di credito annotata nel giornale contabile dell'azienda alla data del 31.12.2016,
e ii) € 200.000,00 quale credito derivante dal corrispettivo per la cessione in favore della di due punti vendita 0(siti Parte_2
a Castelbuono e a Finale di Pollina) da parte di P_
(titolare dell'omonima ditta individuale) e
[...] CP
(amministratore e socio unico della unipersonale ,
[...] CP_4
Tribunale di Trapani Sezione Civile
divenuti poi, rispettivamente amministratore e socio del sodalizio
Parte_1
L'opponente chiede quindi in via riconvenzionale il riconoscimento di tale maggior credito, con condanna della al pagamento ed in ogni caso eccepisce la Parte_2
compensazione tra il credito portato dal d.i. opposto e tali somme.
Si sono costituite le società opposte contestando le ragioni dedotte a sostegno dell'opposizione e chiedendo di confermare integralmente il decreto opposto e rigettare la domanda riconvenzionale formulata.
Nelle more del giudizio, è intervenuto il fallimento della
(dichiarato con sentenza n. 2/2023 del 4.10.2023 di Parte_2
questo Tribunale) ed, a seguito della rituale riassunzione, si è
costituita la Parte_2 Parte_2
chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla parte opponente e dichiararsi l'improcedibilità della formulata domanda riconvenzionale.
La causa è stata istruita solo documentalmente.
*.*.*
L'opposizione proposta dalla Parte_1
unitamente alla formulata domanda riconvenzionale vanno rigettate sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Occorre, previamente, rammentare che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena, nel quale le parti, pur risultando processualmente
Tribunale di Trapani Sezione Civile
invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c., non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione (cfr. Cass. n.
77/1969): in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato, gravando sul debitore l'onere di fornire la prova di fatti impeditivi o estintivi l'avversa pretesa (cfr.
Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Applicando tale principio al caso di specie, va rilevato come le società opposte hanno prodotto, sin dalla proposizione della domanda monitoria, la documentazione posta a fondamento del credito azionato. Oltre alla lettera d'intenti sottoscritta da
Parte_2 Parte_3
in data 2 settembre 2021 - che contiene una inequivoca ricognizione del proprio debito da parte dell'opponente -, sono altresì agli atti il contratto di franchising ed il contratto di affitto di ramo di azienda tra e (che costituiscono i Parte_2 Parte_1
titoli da cui scaturisce il credito azionato) e il contratto di affitto di ramo di azienda tra Controparte_5
(nell'ambito del quale si è realizzata la cessione dalla prima alla seconda del credito vantato nei confronti dell'opponente).
La società opponente, d'altronde, non ha contestato l'esistenza del credito azionato da Controparte_5
di cui al decreto ingiuntivo n° 45/2022 del Tribunale di Trapani.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tanto premesso, l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'opponente è inammissibile.
Come noto, la formulazione dell'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere svolta, con l'indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero per le persone giuridiche, con riferimento, oltre ai fori speciali ai sensi dell'
art. 20 c.p.c. e anche con riferimento ai criteri di collegamento indicati nell' art. 19, comma 1, c.p.c.. Nella specie l'eccezione non è
svolta con riferimento al criterio alternativo del luogo in cui l'obbligazione deve eseguirsi (ex art. 20 c.p.c.). Ed anzi, considerato che la sede legale delle società creditrici ricade nel circondario di questo Tribunale, è proprio in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c. che si radica la competenza di questo Tribunale, infatti, “in tema di competenza per territorio, se
l'attore domanda la condanna al pagamento di una somma di denaro
indicata come liquida ed esigibile, competente ratione loci è il giudice del
domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., senza che rilevi se
all'esito del giudizio emerga l'illiquidità del credito o che il convenuto ne
contesti l'esistenza o l'ammontare (…) (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la competenza per territorio del luogo del domicilio
dell'attore che, sulla base di due ricognizioni di debito, aveva richiesto il
pagamento di somme di denaro, di cui almeno una certa e determinata)"
(Cass. civ., Sez. VI, Ordinanza, 23.2.2021, n. 4792).
Quanto al controcredito fatto valere in via riconvenzionale dall'opponente nei confronti della ammontante a Parte_2
Tribunale di Trapani Sezione Civile
complessivi € 320.000,00, va certamente dichiarata l'improcedibilità,
a seguito dell'intervenuto fallimento, della domanda con cui l'opponente ha chiesto condannarsi la sopravvenuta Curatela al pagamento di tali importi, in forza del principio di esclusività
dell'accertamento dei crediti concorsuali di cui agli artt. 52, co. 2, e
93 e ss. della legge fallimentare (“è principio pacifico che non si può
agire in ordinario giudizio di cognizione contro la curatela per il recupero
di crediti vantati verso il fallito, in quanto - ai sensi dell'art. 52, comma
secondo, della legge fallimentare - "ogni credito, anche se munito di diritto
di prelazione, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V,
salvo diverse disposizioni della legge", vale a dire attraverso l'esclusivo
procedimento stabilito dagli artt. 93 e ss. della stessa legge fallimentare. La
ratio di tale carattere esclusivo si basa sul rilievo che la dichiarazione di
fallimento apre il concorso di tutti i creditori sul patrimonio del fallito,
sicché un creditore per poter partecipare al concorso deve sottoporre il suo
credito a verifica attraverso l'ammissione al passivo, la quale consente
anche il contraddittorio (almeno potenziale) degli altri creditori concorrenti
sulla pretesa azionata. Da tale normativa discende che la domanda diretta a
far valere un credito nei confronti del fallimento, soggetta al rito
dell'accertamento del passivo, è inammissibile se proposta nelle forme della
cognizione ordinaria (o improcedibile se formulata prima della
dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore). E la
regola vale anche nel caso in cui la medesima domanda sia avanzata in via
riconvenzionale, dalla parte convenuta nel giudizio instaurato da un
soggetto quando era ancora in bonis (poi proseguito dal curatore dopo la
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dichiarazione del fallimento), oppure promosso ab initio dal curatore, per la
realizzazione di un credito vantato dal fallito” - Cass. Civ., SS.UU.,
12.11.2004, n. 21499).
Nondimeno, è necessario verificare, nel merito, la fondatezza del controcredito agitato, giacché l'opponente, oltre alla predetta domanda riconvenzionale, ha anche formulato un'eccezione di compensazione tra i crediti contrapposti, che - in quanto volta, più
semplicemente, a paralizzare la domanda attorea in cui è subentrata la curatela - non è soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale (v. Cass. sez. un. 21499/2004 in motivazione e, in precedenza, Cass. 8053/1996; Cass. 2574/1995;
Cass. 5333/1991; Cass. 1302/1983).
Ebbene, anche tale eccezione di compensazione va rigettata perché infondata, per difetto di prova.
In particolare, con riferimento al credito di € 120.000,00, in tesi derivante dalla restituzione di un magazzino merci a seguito della risoluzione del contratto di affiliazione, si rileva che non può
attribuirsi valore probatorio al l'estratto del libro giornale contabile alla data del 31.12.16 della medesima società opponente, che è stato prodotto, giacché tale documentazione difetta dei presupposti di cui all'art. 2710 c.c. (che come noto subordina l'efficacia probatoria tra imprenditori ai “…libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando
sono regolarmente tenuti…”).
E' significativo, inoltre, che di tale credito non se ne faccia alcuna menzione nella ricognizione dei rapporti di dare e avere che
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le parti hanno effettuato, successivamente rispetto all'insorgere dell'asserito credito, che è stata trasfusa nella esaustiva “lettera d'intenti” del 2 settembre 2021, già esaminata.
Parimenti, non è stata documentata in alcun modo l'altra posta creditoria opposta in compensazione, di € 200.000,00, che deriverebbe da un debito contratto dalla a titolo di Parte_2
corrispettivo per l'acquisto dei punti vendita (di Castelbuono e
Finale di Pollina). Peraltro, tale credito competerebbe, secondo la ricostruzione dell'opponente, a (titolare Controparte_2
dell'omonima ditta individuale) e Controparte_3
(amministratore e socio unico della unipersonale , quali CP_4
venditori dei predetti punti vendita, sicché l'odierna attrice, in ogni caso, difetta di legittimazione attiva a farlo valere.
*.*.*
In ossequio al principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico dell'attrice opponente e vengono liquidate, per ciascuna parte, nella misura indicata in dispositivo, determinata in applicazione dei criteri minimi (considerata la semplicità delle questioni trattate) previsti dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore fino a € 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria (non svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
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rigetta l'opposizione proposta dalla Parte_1
confermando il decreto ingiuntivo n° 45/2022 emesso da questo
Tribunale;
dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della Parte_1 [...]
Parte_2
condanna la al pagamento delle spese Pt_1 Parte_1
di lite nei confronti di Parte_4
che liquida, per ciascuna parte, in
[...]
complessivi € 4.000,00, per compensi, oltre spese generali e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 25.02.2025.
Il Giudice
Carlo Maria Bucalo
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