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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/09/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. 547/2021 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 547/2021 R. G., vertente tra
(già ) – P. Parte_1 Parte_2
IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, presso lo studio Prof. A. Falzea e rappresentata CP_1
e difesa dal Prof. Avv. Paolo Falzea ( ) giusta procura agli atti, pec: C.F._1
Email_1
[...]
e
(già ; P. IVA ), con sede in Roma, Viale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Giorgio Ribotta n. 31, in persona del Procuratore speciale rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Francesco Picone (C.F. - C.F._2
– fax 0632652509) ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 306, giusta procura agli atti
-APPELLATA-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 986/2021 del Tribunale di Messina sez. civile, emessa in data 11.05.2021, nel proc. n. 2363/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1.= In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2.= Nel merito, ritenere e dichiarare che le infiltrazioni di acqua piovana in alcuni locali della , situato nei locali sottostanti all'area Controparte_5 sulla quale l'impresa stava eseguendo i lavori per la realizzazione della sala-multimediale e di alcuni uffici (solaio), sono ascrivibili ad esclusivo fatto e colpa della Controparte_3
3.= In conseguenza di quanto sopra, condannare la (già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all' CP_3 [...]
l'importo di euro 234.196,13, oltre rivalutazione e interessi sino al Parte_1 soddisfo, a titolo di danni subiti dall'appellante a causa della temporanea impossibilità di utilizzo del plesso che ospita il reparto di Cardiologia (mancato introito aziendale determinato dalla chiusura del reparto di Cardiologia dal 28.9.2007 al 30.10.2007) e nell'ulteriore in porto di euro 100.000,00, o quello, maggiore o minore, che la Corte di Appello di Messina riterrà anche in via equitativa, di dovere liquidare a titolo di ristoro dei danni all'immagine; 4.=
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla perché infondata. Controparte_3
Con vittoria di spese, compensi ed onorari dell'intero giudizio”.
Per l'appellata: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
8 Pertanto, all'integrazione della connotazione di gravità non basta qualunque motivo di gravame che abbia anche una minima possibilità di accoglimento, essendo invece integrata soltanto da quei motivi che abbiano una ragionevole ed alta probabilità di condurre ad un mutamento della decisione. Nel merito, respingere l'appello proposto dall' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Messina n. Parte_1
986/2021 del 14.05.2021, confermando la sentenza;
In via subordinata, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per ivi ammettere e disporre la prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla dizione “Vero che”: 1) ”Sul solaio-terrazza di copertura della zona A8 di cui è causa affacciano finestre e porte finestre delle degenze ospedaliere?” 2) “Sin dall'inizio dei lavori da parte della presso l'azienda , sul solaio-terrazza di CP_2 Parte_1 copertura della zona A8 dell' si trovavano costantemente materiali di scarto Pt_1 dell'azienda quali, a titolo esemplificativo, pezzi di asciugamani, pezzi di materiale spugnoso, residui di carta?” 3) “ non ha compiuto alcun intervento tecnico e/o manutentivo CP_2 sui bocchettoni di raccolta delle acque presenti sul solaio della zona A8 dell'
[...]
?” 4) “ I bocchettoni di raccolta dei pluviali presenti sul solaio della zona Parte_1
A8 dell' , al momento del verificarsi dell'evento del 7 ottobre Parte_1 citato da parte attrice, avevano il diametro di 4 centimetri come risulta dalla foto che si mostra
(all. 12 fasc. convenuta)?” 5) “ il venerdì 5 ottobre 2007 aveva provveduto a CP_2 pulire la terrazza - solaio della zona A8 da residui dovuti alla propria attività di cantiere?” 6)
” ha ripristinato i locali nei quali si erano verificate infiltrazioni il 26 settembre 2007 ed CP_2 ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 3 ottobre 2007?” 7) Parte_1
“ ha ripristinato i locali allagati in seguito al nubifragio del 7 ottobre 2007 ed ha posto CP_2
i detti locali nella disponibilità dell' in data 11 ottobre 2007”? Nonché Parte_1 avuto riguardo alle richieste istruttorie formulate dall' in primo grado: 8) “la griglia Pt_1 di scarico di cui al capitolo 3 della memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice, era collegata ad una tubazione in pvc DN 100 risultata priva della funzione di smaltimento acque”? 9) “nessun intervento era stato compiuto da sulla tubazione in pvc DN 100 di cui al precedente CP_2 capitolo”? 10) “il personale ha costantemente provveduto, anche nei giorni precedenti CP_2
l'evento del 7.10.07, a mantenere sgombra e pulita l'area dei lavori (sul solaio di copertura del blocco A8 dove era in costruzione la sala per riunioni)? 11) “dopo l'evento del 7 ottobre
2007 i locali interessati dalle infiltrazioni furono ripristinati e messi nella disponibilità del nosocomio in data 11 ottobre 2007”? 12) “dopo l'evento del 7.10.2007 nel nosocomio Pt_1 erano disponibili posti letto in reparti diversi da quello di “ ”? Con ammissione CP_5 alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi nell'interesse dall' . Si Pt_1 indicano quali testimoni, anche per la prova contraria, i signori: a) c/o Tes_1 [...]
già già in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31; CP_2 Controparte_6 Controparte_3
b) dom.to c/o già già Controparte_7 CP_2 CP_3 Controparte_6 Controparte_3
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31; c) c/o già
[...] CP_8 Controparte_2 [...]
già in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31. B) Si chiede CP_6 Controparte_3
l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te pro-tempore della
[...]
sui capitoli n. 6 e 7 sopra che si riportano: 6) “ ha ripristinato i Parte_1 CP_2 locali nei quali si erano verificate infiltrazioni il 26 settembre 2007 ed ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 3 ottobre 2007? 7) “ ha ripristinato Parte_1 CP_2
i locali allagati in seguito al nubifragio del 7 ottobre 2007 ed ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 11 ottobre 2007”? All'esito accogliere le Parte_1 conclusioni come sopra rassegnate. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2009, l' adiva il Parte_1
Tribunale di Messina chiedendo la condanna della (a cui era stata affidata Controparte_3
l'esecuzione dei lavori relativi alla “Realizzazione chiavi in mano del di Eccellenza Pt_3
Oncologico presso il P.O. ”) al pagamento della somma di € 234.196,16, oltre rivalutazione Pt_1
e interessi sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni che l avrebbe subito per Pt_1 mancato utilizzo del plesso in cui si trova il reparto di cardiologia, nonché di ulteriori € 100.000,00 per danni all'immagine.
L'attrice deduceva che, nel corso del 2007, si erano manifestate infiltrazioni d'acqua nel reparto di , che essa riteneva imputabili a un comportamento negligente della società CP_5 convenuta. Nel contradditorio delle parti, si era proceduto ad accertare il danno, rappresentato dal danneggiamento di alcuni pannelli del controsoffitto in fibre minerali, poi sostituiti dalla società convenuta. Successivamente, secondo quanto riportato dall'attrice, in seguito ad altri intensi eventi atmosferici, si verificavano altre infiltrazioni e si accertava che una rilevante parte del reparto era inagibile e che sul piano di copertura vi era materiale di risulta non rimosso dalla società convenuta.
L'azienda ospedaliera riteneva responsabile la dei danni subiti. CP_3
Con comparsa del 09.10.2009 si costituiva in giudizio la Controparte_3
(incorporata da successivamente denominata , Controparte_6 Controparte_2 contestando le pretese dell'attrice circa la presunta responsabilità dei danni da attribuire alla negligenza della , nonché la quantificazione del danno, ritenuto comunque eccessivo e non CP_3 provato.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €
45.909,99, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in favore della società attrice, necessari in seguito alle infiltrazioni e non previsti in capitolato.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il Giudice ammetteva la Consulenza Tecnica, nominando C.T.U. l'Ing. . Dopo diverse integrazioni disposte dal Giudice su Persona_1 richiesta dell' , il CT depositava una memoria integrativa in data11 marzo 2015. Parte_1
Il Giudice riteneva, invece, irrilevanti le prove testimoniali e l'interrogatorio formale richiesti dalle parti.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 3 febbraio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 986/2021, emessa all'esito della discussione orale del 11.05.2021, il
Tribunale di Messina, così testualmente decideva: “
1. rigetta la domanda formulata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_9 CP_2
(già ;
2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...] Controparte_3
(già nei confronti dell' Controparte_2 Controparte_3 [...]
;
3. per l'effetto, condanna Controparte_9
l' al pagamento, in favore Controparte_9 della (già , della somma di € 45.909,99, oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
4. condanna l'
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_9 convenuta che liquida in complessivi € 21.000,00 per onorari di avvocato di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.; 5. pone le spese ed onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attrice nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati”.
Dopo aver esposto i principi in tema di diligenza nell'adempimento del contratto di appalto, il giudice richiamava gli esiti della CT espletata, nella parte in cui, anzitutto, si sottolineava che sarebbe stato opportuno sospendere le attività ospedaliere al di sotto dell'area di cantiere, misura che però non era stata adottata, se non a seguito delle infiltrazioni occorse.
Ciò posto, nel sottolineare la genericità della descrizione delle circostanze in cui si erano verificate le infiltrazioni e la mancanza di accertamenti oggettivi verificabili, il giudice richiamava sempre gli esiti della CT, laddove si affermava che “Per quanto sopra, non si ritiene che quanto lamentato possa essere attribuito a negligenza o a imperizia della ditta convenuta nell'esecuzione delle opere commissionate.
Riteneva, pertanto, che le infiltrazioni verificatesi nel marzo del 2007 non potessero attribuirsi CP_ a negligenza o a imperizia della convenuta e che, pur gravando sull'appaltatrice la prova dell'esatto adempimento, preventivamente il committente deve provare il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e i danni che da questo sarebbero derivati;
prova, che, secondo il Giudice di prime cure, non sarebbe stata fornita da parte attrice.
Riguardo, poi, ai danni subiti in seguito all'alluvione dell'Ottobre 2007, trattandosi di evento eccezionale e imprevedibile, ciò basterebbe – secondo la sentenza - ad escludere la responsabilità della società convenuta, anche prescindendo dal fatto che sarebbe stato, comunque, onere del danneggiato dimostrare, prioritariamente, l'obbligo della ditta appaltatrice di predisporre misure necessarie al fine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi, andando oltre l'adozione delle fisiologiche misure di prevenzione degli infortuni o di custodia del cantiere, predisponendo una squadra di intervento operativa 24 ore su 24 in caso di eventi eccezionali o di interventi straordinari.
Ancora, il giudice osservava che lo stesso consulente d'ufficio, nella prima consulenza integrativa, aveva smentito le affermazioni del tecnico di parte che, senza prova alcuna, aveva addebitato alla società convenuta la responsabilità della modifica delle bocchette di scarico della terrazza, e al contempo aveva dimostrato, con precisi calcoli tecnici che, data la quantità di pioggia precipitata nel corso dell'evento atmosferico del 07.10.2007, era impossibile smaltire l'acqua accumulatasi in pochi minuti attraverso i 3 pluviali esistenti (v. pag. 9 della prima consulenza integrativa).
Oltre alla mancata prova del nesso di causalità, il primo Giudice riteneva non provato anche il quantum dei danni richiesti dall'attrice sia quelli patrimoniali, quantificati in € 234.196,16
(evidenziando la mancanza di documenti idonei a consentire una loro ricostruzione), sia quelli non patrimoniali da lesione dell'immagine.
Infine, il Giudice accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per il pagamento di alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti dalla stessa, direttamente o tramite imprese terze (forniture e posa in opera di pittura per soffitti e pareti in alcune stanze di degenza, rifacimento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico, e lavori vari di pulitura e sistemazione del reparto
Cardiologia), ritenendoli non contestati dall'attrice e quindi oggettivamente provati.
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente Parte_1
proponeva appello, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo,
[...] preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, il riconoscimento della responsabilità della riguardo alle infiltrazioni di acqua piovana e conseguentemente, Controparte_3 la condanna della stessa per i danni derivanti dal mancato utilizzo del plesso che ospita il reparto di cardiologia nonché dei danni all'immagine, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 29.12.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia Controparte_2 esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui nel merito contestava l'infondatezza.
***
Alla prima udienza del 21.01.2022 questa Corte rigettava la richiesta di inibitoria dell'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenendo non sussistenti i presupposti e condannandola al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00. Con ordinanza del 14.07.2023, ritenendo l'accertamento tecnico insoddisfacente rispetto a tutte le situazioni lesive lamentate con l'atto di citazione, essendo rimasta circoscritta la disamina e valutazione all'evento del Settembre - Ottobre 2007, la Corte disponeva un nuovo accertamento tecnico, previa rimessione sul ruolo della causa, nominando l'ing. incaricandolo CP_11 di rispondere ai seguenti quesiti:
1) Accerti se nella esecuzione dei lavori l'impresa abbia rispettato le norme regolatrici dell'appalto;
2) Se, in particolare - tenuto conto dei documenti progettuali e del computo metrico - possa ritenersi come prevista e concordata l'intera pavimentazione della terrazza, ivi compresa la modifica delle pendenze ed il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione;
3) Verifichi, anche sulla scorta del verbale di sopralluogo ed intervento dei VV.FF.,
l'incidenza totale o parziale rispetto all'evento di danno, della constatata ostruzione degli scarichi di acqua piovana, specificando quanto abbia inciso la dedotta immissione dei residui di lavorazione rispetto all'asserita inadeguatezza dei bocchettoni medesimi, accertando altresì l'incidenza della lamentata mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti quelli su cui si eseguivano le lavorazioni;
4) Accerti, sulla base della documentazione in atti, i giorni di sospensione dell'attività di cura nel corso di tutti gli eventi lesivi documentati nell'anno 2007>>.
All'udienza del 08.04.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 08.05.2025, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149).
Con ordinanza del 9.5.2025, la causa veniva poi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti. Solo la parte appellata depositava comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 08.04.2024 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con
l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Superato questo aspetto preliminare, con il primo motivo d'appello, articolato in 5 punti,
l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per non aver accertato la negligenza della società appellata nell'esecuzione dei lavori come causa dei danni verificatisi e quindi, conseguentemente, per non aver accolto la relativa domanda di risarcimento avanzata dall' nei suoi confronti. Parte_1
a) Anzitutto, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe travisato il petitum della domanda proposta, ritenendo che lo stesso fosse costituito dai danni subiti dai locali in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana invece che dai danni derivanti dai mancati introiti durante il periodo di chiusura del reparto di . CP_5
b) Sostiene, poi, che il Tribunale di Messina avrebbe erroneamente ritenuto che il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e i danni conseguenti, il cui onere probatorio incombe sul committente, non sarebbe stato da quest'ultimo provato, quando invece sarebbe stato adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra i danni subiti a causa della chiusura del reparto e l'inadempimento dell'impresa, che avrebbe dovuto eseguire i lavori senza arrecare pregiudizio ai locali sottostanti l'area di cantiere. Ribadisce che la CT espletata in primo grado sarebbe inutilizzabile, in quanto avrebbe erroneamente affermato che parte della terrazza sulla quale l'impresa doveva realizzare una sala conferenze, era rimasta invariata in quanto non ricompresa nei lavori affidati alla società, quando invece, a detta dell'appellante, il progetto prevedeva l'intera pavimentazione della terrazza, compresa la modifica delle pendenze, e il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione.
c) Deduce, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la pioggia del
07.10.2007 un evento imprevedibile ed eccezionale in grado di interrompere il nesso causale e di rendere impossibile l'evitare il verificarsi degli allagamenti. Richiamando alcune pronunce giurisprudenziali (tra cui Cassazione civile sez. un., 26/02/2021, n. 5422), l'appellante afferma che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
Sarebbe stato onere dell'impresa dimostrare che la pioggia dell'ottobre del 2007 potesse considerarsi un evento eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra il danno e il lamentato inadempimento agli obblighi contrattuali, nonché di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi dei danni e tale onere non sarebbe stato assolto.
d) Inoltre, si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto non provato l'ammontare del danno patrimoniale richiesto, sostenendo di aver allegato documentazione idonea a consentire una quantificazione dello stesso, tra cui la nota del 13.12.2007, prot. 2286/DG (All. 26 dell'atto di citazione).
e) Parimenti, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, senza alcuna motivazione, trattandosi di un danno che deve essere riconosciuto ogni volta che l'illecito incide su valori garantiti costituzionalmente.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, ritenendo tale circostanza non contestata e quindi provata.
L'appellante sostiene, invece, di aver espressamente contestato tale pretesa nella prima memoria istruttoria, e che, comunque, i lavori eseguiti dalla per rimediare ai danni CP_3 conseguenti alle infiltrazioni di acqua, erano dovuti e costituivano un'esecuzione spontanea di un obbligo contrattuale generale.
- - -
Nella propria comparsa di costituzione, l'appellata contesta i motivi di appello.
Anzitutto, evidenzia preliminarmente che una serie di obblighi che l'appellante assume essere stati violati, sarebbero stati elencati per la prima volta solo nel presente giudizio e quindi renderebbero il motivo relativo inammissibile.
In ogni caso, sostiene che la CT non ha riscontrato alcuna negligenza o imperizia nelle prestazioni rese dalla società. Al contrario di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe errato nell'individuare il petitum della domanda (costituito dai danni derivanti a causa della chiusura del reparto di cardiologia), come è dato evincere dalla sentenza stessa.
La documentazione allegata e le risultanze della Ctu avrebbero dimostrato, inoltre, che la causa degli allagamenti e quindi delle infiltrazioni e dei presunti danni era rappresentata dall'incapacità degli esistenti scarichi pluviali di ricevere la quantità d'acqua riversatasi. Il carattere di eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni del 7 ottobre 2007 non potrebbe essere messo in discussione, come affermato dall'attrice, perché troverebbe conferma anche nel verbale redatto dai
VVF.
Non sarebbe provata, come ritenuto dal primo Giudice, nemmeno la quantificazione dei danni richiesti dall'appellante.
Riguardo, invece, all'accoglimento della domanda riconvenzionale, i lavori eseguiti dalla società non costituirebbero – come affermato da controparte - un'esecuzione spontanea di un obbligo generale di rimediare ai danni provocati da quest'ultima per sua esclusiva colpa, bensì una iniziativa messa in atto dalla società che, pur non essendone responsabile, ha effettuato tutti gli interventi necessari al ripristino dei locali ed al rifacimento della centrale elettrica a proprie spese. La mancata contestazione di tali lavori da parte dell'appellante avrebbe determinato l'accoglimento della domanda.
**********
Valutazioni della Corte.
Nel merito, l'appello è infondato.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa.
In data 31.01.2006, l' stipulava con la Parte_1 CP_3 CP_3
(oggi contratto di appalto Rep. N. 280 (doc. 3 del fascicolo di primo grado) avente ad CP_2 oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione “chiavi in mano” del centro di eccellenza
Oncologico presso il P.O. . Pt_1
In particolare, nell'area in cui si verificarono le infiltrazioni d'acqua, era prevista l'edificazione di una sala riunioni da 200 posti sovrastante il lastrico solare. I lavori dovevano svolgersi, comunque, in modo da non compromettere la regolare funzionalità dell'Ospedale.
Invece, secondo quanto riportato dall'odierna appellante, dal mese di marzo del 2007, si verificavano infiltrazioni di acqua piovana in alcuni locali della , sottostanti Controparte_5 all'area sulla quale l'impresa stava eseguendo i lavori per la realizzazione della sala multimediale, che determinavano un'interruzione dei servizi ospedalieri.
Ritenendo che tali eventi fossero stati causati da un comportamento negligente della società appaltatrice, l'Ufficio Tecnico dell'azienda ospedaliera provvedeva a informare la , con CP_3 lettere del 09.03.2007, 15.03.2007 e 19.03.2007 (all. 7 citaz.), invitandola a intervenire prontamente. Con lettera del 26 marzo 2007, la affermava che le vasche realizzate per l'inserimento dei CP_3 pilastri in acciaio sul solaio erano state impermeabilizzate e, successivamente all'intervento, erano state nuovamente rese impermeabili onde evitare infiltrazioni d'acqua, ritenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte.
Con nota del 29.03.2007, il Direttore dei lavori e l' segnalavano ancora Parte_1 la presenza di infiltrazioni;
veniva disposto, pertanto, un sopralluogo sui luoghi in contraddittorio, nel corso del quale veniva accertato il danneggiamento di alcuni pannelli di controsoffitto in fibre minerali, che l'impresa aveva provveduto poi a sostituire.
Nel pomeriggio del 7.10.2007 si verificava un forte temporale sulla città di Messina, che causava una consistente infiltrazione di acqua nel reparto di cardiologia e che richiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali nel verbale redatto riportavano che la causa del sinistro era da attribuirsi a scarso deflusso dell'acqua piovana dovuto alla parziale ostruzione da detriti dei pluviali per le abbondanti piogge.
Della vicenda veniva redatto verbale di sopralluogo del giorno 8 ottobre 2007, la CP_2 provvedeva a ripristinare le aree in cui si erano verificati danni e in data 13 ottobre 2007 riconsegnava i locali. In data 16 ottobre la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina disponeva il dissequestro dell'area precedentemente sequestrata (Cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado).
Con nota del 19 dicembre 2008 l' richiedeva all' Parte_1 Parte_4
il risarcimento dei danni patiti quantificandoli in € 234.196,13. CP_3
Ciò posto, è pacifico che la controversia verta in materia di appalto pubblico, un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Non è neppure in discussione tra le parti che – come affermato dalla giurisprudenza richiamata nella pronuncia di primo grado - “L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15732 del
15.06.2018). Nel caso in esame, le parti hanno stipulato una particolare tipologia di appalto, cosiddetto integrato, avente ad oggetto sia la progettazione esecutiva che la realizzazione “chiavi in mano” del centro di eccellenza Oncologico presso il P.O. . Pt_1
Con il primo complesso motivo di appello, l' come sopra detto, Parte_1 contesta la decisione del primo Giudice per non aver accertato la negligenza della società appellata nell'esecuzione dei lavori come causa dei danni verificatesi e quindi, conseguentemente, per non aver accolto la relativa domanda di risarcimento avanzata dall' nei suoi confronti. Parte_1
Il motivo è' infondato, in quanto non risulta essere stato provato il comportamento negligente e imprudente dell'appellata nell'esecuzione dei lavori, per quanto appresso si dirà.
Partendo dal primo punto evidenziato dall'appellante, secondo cui il primo Giudice avrebbe travisato il petitum della domanda, ritenendo che lo stesso fosse costituito dai danni subiti dai locali in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana, esso è chiaramente infondato;
la semplice lettura della sentenza (già nella seconda pagina) smentisce quanto asserito dall'appellante, confermando l'esatta individuazione dell'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di risarcimento dai danni derivanti dai mancati introiti durante il periodo di chiusura del reparto di . CP_5
Anche la contestazione relativa alla mancata prova del nesso di causalità, risulta priva di fondamento.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che, quando venga dedotto l'inadempimento della ditta appaltatrice da parte del committente, la prima deve provare l'esatto adempimento ma solo dopo che il committente abbia provato il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e i danni conseguenti, citando alcune pronunce giurisprudenziali sul punto (Cass. Civ., sent. n. 21140 del
10.10.2007; sent. n. 5960 del 18.03.2005).
Nel nostro caso, non può ritenersi provato che le infiltrazioni d'acqua, che hanno portato alla chiusura temporanea del reparto, si siano verificate a causa di un comportamento negligente della
. CP_3
A tale conclusione si giunge attraverso la lettura integrata delle relazioni predisposte dai due
CCTTUU nominati, rispettivamente, in primo grado (ing. e in grado di appello (inf. Per_1
). CP_11
Si prendono le mosse dalla CT espletata in questo grado, salvo integrare tali valutazioni con quelle formulate dall'esperto nominato in primo grado.
Quanto al primo quesito formulato all'ing. (Accerti il C.T.U. se nella esecuzione dei CP_11 lavori l'impresa abbia rispettato le norme regolatrici dell'appalto), questi ha precisato come sia fondamentale, al fine di stabilire il rispetto delle norme regolatrici dell'appalto, l'esame di ulteriori documentazioni tecnico-amministrative di dettaglio e di specie, quali capitolato speciale d'appalto, computi, stati di avanzamento lavori, ordini di sevizio, giornale dei lavori e certificato di collaudo, agli atti mancanti.
In particolare, il certificato di collaudo rappresenta il documento finale che attesta la regolare esecuzione delle opere e, se pur richiesto varie volte dal CT all'ufficio tecnico dell'azienda appellante, non è stato allo stesso prodotto né risulta allegato alla documentazione del fascicolo telematico. Rispondendo al primo quesito, il CT, pertanto, dichiara di non poter dire nulla sul rispetto delle norme del contratto d'appalto da parte dell'impresa, non avendo nessun elemento tecnico-amministrativo a disposizione, ad esclusione del contratto di appalto.
Riguardo al secondo quesito (Se, in particolare –tenuto conto dei documenti contrattuali e del computo metrico – possa ritenersi come prevista e concordata l'intera pavimentazione della terrazza, ivi compresa la modifica delle pendenze ed il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione), va anzitutto precisato che su tale questione si sofferma in modo particolare l'atto di appello, nell'intento di dimostrare che la valutazione formulata dal primo
CT, ing. secondo cui “gli scarichi esistenti risultano sottodimensionati, soprattutto in Per_1 considerazione del fatto che la griglia metallica sovrapposta alla sezione di imbocco, contribuisce a ridurne ulteriormente la sezione libera” (pag. 12 relazione di CT lombardo), metterebbero in evidenza una carenza dimensionale degli scarichi che sarebbe attribuibile alla stessa impresa
, la quale sarebbe intervenuta sull'intera pavimentazione, ivi compresi i pluviali. CP_3
Tuttavia, sul punto, l'ing. (CT in appello) ha evidenziato come, conformemente a CP_11 quanto riportato dal CT in primo grado, la tipologia di pavimentazione della terrazza situata all'esterno della stessa struttura realizzata, risulti omogenea e verosimilmente identica a quella già rilevata dall'ing. quale pavimentazione preesistente; pertanto, non può evincersi né dagli Per_1 atti di causa né dalle conclusioni del perito che fosse stata prevista e concordata l'intera pavimentazione della stessa, come sostenuto dall'appellante. A tale riguardo, nell'atto di appello si assume che, in realtà, Il Capitolato Speciale Prestazionale a corredo del Progetto Esecutivo (pag.
76, art. 63.8.4) ha una sezione dedicata alla corretta realizzazione dei pluviali, previsti peraltro anche nel computo metrico estimativo di progetto, nella sezione dedicata alla realizzazione della sala conferenze.
Questa Corte non è stata messa in grado di verificare l'esattezza di tale allegazione, poiché il fascicolo di primo grado contiene solo come all. 4, il progetto esecutivo, non invece il richiamato capitolato prestazionale e neppure il computo metrico.
Peraltro, l'ing. nella sua relazione, precisa, intanto, come l'art.
4.2. del capitolato speciale CP_11 prestazionale (già richiamato dal ctu ing. non faccia alcun riferimento a voci e oneri per Per_1 la realizzazione di pluviali a carico dell'impresa, escludendo quindi l'esistenza di tale obbligo a suo carico.
Inoltre, nella proprie repliche alle osservazioni del CT di parte dell' , lo stesso CT Parte_1 chiarisce che “per poter valutare in ambito di codesta consulenza tecnica d'ufficio, i reali accordi tra l'Ente appaltante e l'impresa appaltatrice, riguardo l'intera pavimentazione della terrazza, comprendente modifiche a pendenze e dimensionamento dei bocchettoni, non possono ritenersi sufficienti, esclusivamente i grafici richiamati, magistralmente, dal CTP arch. , ma Per_2 necessariamente deve necessitare l'analisi e la valutazione (peraltro con quanto visto da chi scrive circa 17 anni dopo i danni accertati), di documenti quale: computo metrico estimativo, contratto di appalto e capitolato speciale completo, stati di avanzamento lavori, registro di contabilità lavori, ecc.). Documenti questi, che seppur menzionati (in minima parte) o prodotti in spezzoni e stralci, dalle parti in causa, non consentono una analisi valutativa oggettiva allo scrivente.”.
Rispetto a tale valutazioni - rassegnate dal CT in replica alle osservazioni alla bozza CP_11
- la difesa dell'appellante non ha avanzato alcuna, ulteriore censura, non avendo depositato comparsa conclusionale.
Ne consegue che, alla luce di quanto concordemente statuito da entrambi gli esperti, deve concludersi che i pluviali visionati nel 2013 dal CT e dallo stesso giudicati insufficienti Per_1
e- per come si dirà – la principale causa dell'allagamento della terrazza e dalla conseguente infiltrazione nei locali dell'ospedale , fossero quelli preesistenti all'intervento della ditta appaltatrice e da questa non modificati.
Questo il terzo quesito (Verifichi, anche sulla scorta del verbale di sopraluogo ed intervento dei VV.FF., l'incidenza totale o parziale, rispetto all'evento di danno, della constatata ostruzione degli scarichi di acqua piovana, specificando quanto abbia inciso la dedotta immissione dei residui di lavorazione rispetto all'asserita inadeguatezza dei bocchettoni medesimi, accertando altresì
l'incidenza della lamentata mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti quelli su cui si eseguivano le lavorazioni).
La necessità del quesito nasce dall'acquisizione agli atti del verbale redatto dai VVFF in occasione dell'intervento del 7.10.2007, ove si legge che “ a causa delle abbondanti piogge e dello scarso deflusso dell'acqua piovana per una parziale ostruzione dei tombini dei pluviali dai detriti, quali pezzi di legno, fibra di vetro e pietrisco, il terrazzo a cielo aperto si allagava e il livello dell'acqua era tale da provocare un riversamento all'interno della stanza prima menzionata e così
l'acqua riusciva ad infiltrarsi dal massetto del pavimento rotto fino a fuoriuscire nei vari locali del piano sottostante prima menzionati. In ordine a tale circostanza, il CT in primo grado, aveva specificato che “in Per_1 relazione a quanto riportato nel suddetto verbale, è opportuno precisare che le dimensioni delle griglie in ferro presenti in prossimità dei bocchettoni di scarico, sono tali da impedire ad oggetti di dimensioni maggiori di ostruire l'imbocco degli stessi. Gli oggetti di dimensioni tali da superare lo sbarramento costituito da tali grate, invece, scivolano all'interno del pluviale insieme ai liquidi. Pezzi di legno e fibre di vetro, infine, galleggiando sulla superficie dell'acqua, non avrebbero potuto ostruire la superficie libera degli scarichi”.
Il CT conferma sostanzialmente tale valutazione, affermando che “… è facile altresì CP_11 pensare, che per la differenza di peso specifico e di ingombro, esclusivamente il materiale lapideo potesse intasare i bocchettoni penetrandovi dentro, mentre assai difficile che potessero incunearsi materiali lignei e fibre di vetro (per questi ultimi due materiali infatti a terrazza allagata verrebbe più facile pensare ad un galleggiamento al di sopra della linea di impluvio dei bocchettoni di scarico!).
Riguardo all'incidenza della mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti a quelli in cui si svolgevano i lavori, il CT , condividendo anche stavolta quanto già CP_11 affermato nella precedente consulenza, afferma che sarebbe stato opportuno cautelarsi da possibili eventi metereologici, con un'adeguata opera di impermeabilizzazione;
tuttavia, tale intervento non era stato previsto nel progetto iniziale, né successivamente è stata apportata alcuna variante, anche in seguito alle infiltrazioni verificatesi nei primi mesi dell'anno, e comunque sarebbe stato onere del committente provvedere in tal senso.
Alla luce delle superiori considerazioni, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra la chiusura dei locali dell'ospedale in seguito alle infiltrazioni e agli allagamenti e il comportamento negligente della società appaltatrice.
Piuttosto, le conclusioni a cui sono giunti i periti consentono di affermare che l'evento dannoso è stato determinato dalla inidoneità del sistema di deflusso delle acque delle terrazze, sia per quanto attiene al numero dei pluviali, sia con riferimento alla stessa ampiezza di ciascuno di essi, non avendo trovato smentita le valutazioni già espresse dal CT nella prima relazione, ove si Per_1 evidenziava: che ciascuna delle tre porzioni di terrazza disponeva di un solo bocchettone di scarico;
che ciascun bocchettone era collegato a un pluviale di diametro pari a 100 mm, attraverso cui le acque convergevano verso la fognatura comunale, e che tuttavia l'ampiezza dei bocchettoni era pari a circa 60 mm;
che, inoltre, non risultava rispettata la buona regola di costruire i bocchettoni di scarico a una distanza minima di un metro dalle pareti emergenti della copertura, volta a evitare che accumuli di sporcizia che tendono a raccogliersi in questi punti la ostruiscano.
Fattori che hanno indotto il CT a concludere che “…gli scarichi esistenti risultano sottodimensionati, soprattutto in considerazione del fatto che la griglia metallica sovrapposta alla sezione di imbocco, contribuisce a ridurne ulteriormente la sezione libera”.
Questa è dunque la causa più probabile dell'allagamento della terrazza e del successivo riversamento dell'acqua all'interno del cantiere e, da lì nei locali sottostanti.
Segnatamente, si legge nella prima relazione dell'ing. che l'eccezionalità Per_1 dell'evento piovoso di quel giorno, accompagnato dal poco adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ha provocato l'allagamento delle terrazze in oggetto. In particolare, lungo la porzione di terrazza indicata co n. 3, sita al confine con uno degli ingressi del cantiere, l'acqua ha raggiunto l'interno della realizzanda sala conferenze. Da qui, facilitata dall'assenza di impermeabilizzazione (non prevista in ambienti interni) e dal temporaneo abbassamento del massetto, causato dalla demolizione della pavimentazione, si è infiltrata attraverso la muratura, raggiungendo l'estradosso del solaio alla quota del piano sottostante, in prossimità del reparto di cardiologia, provocando i danni lamentati da parte attrice”.
A prescindere dalla possibilità di qualificare l'acquazzone del 7 ottobre come evento effettivamente eccezionale, non vi è dubbio che si trattò di una pioggia particolarmente abbondante, che non venne adeguatamente smaltita a causa della inadeguatezza dei pluviali, non addebitabile alla impresa, che non era chiamata a intervenire sulle terrazze esterne, e che – secondo quanto affermato da entrambi i consulenti d'ufficio – non era obbligata ad adottare opere di protezione degli ambienti sottostanti al cantiere, il cui onere ricadeva sulla committente.
Vi è da aggiungere, inoltre, che l'evento si è verificato in un giorno festivo e che un eventuale intervento straordinario da parte della società appaltatrice avrebbe dovuto essere richiesto dalla stazione appaltante, così come previsto dall'art 19 del Capitolato d'appalto. aveva anche prospettato all'azienda committente la possibilità del verificarsi di danni nel caso CP_2 di pioggia eccezionale, e l'amministrazione avrebbe potuto pensare di predisporre dei presidi di vigilanza nei periodi di chiusura del cantiere.
Inoltre, pur essendo stata concordata, con verbale del 28.09.2007, l'opera di impermeabilizzare dei varchi della sala conferenze da parte di entro il termine di dieci CP_3 giorni, il 7.10.2007 tale termine non era ancora scaduto (sul punto, alla obiezione mossa dal consulente di parte circa la concreta praticabilità in tempi ristretti del montaggio di quei teli impermeabili, il CT ha risposto chiarendo che si trattava di un intervento che richiedeva circa 2 – 3 ore).
Infine, occorre rilevare che le valutazioni rassegnate dal CT di secondo grado (anche in replica alle osservazioni alla bozza), che sono apparse sostanzialmente conformi a quelle del collega nominato in primo grado, non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'appellante, che non ha depositato comparsa conclusionale.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la chiusura di alcuni locali dell'azienda ospedaliera, in seguito alle infiltrazioni ed agli allagamenti, sia da attribuire a negligenza o imperizia CP_ della nella realizzazione dell'appalto, non essendo stato accertato in capo alla stessa alcun obbligo di intervento sui sistemi di smaltimento pluviale e sulla terrazza circostante la sala conferenze, né un obbligo continuo di presidio (essendo previsto un intervento straordinario, per esempio durante un giorno festivo, solo su richiesta del committente).
Non risultando provato l'an della pretesa risarcitoria, superfluo appare l'accertamento della fondatezza della domanda relativamente al quantum.
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Passando al secondo motivo di impugnazione, parte appellante contesta la decisione del
Giudice di prime cure, nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, perché ritenuta non contestata e quindi provata: sostiene, al contrario, di aver espressamente contestato tale pretesa nella prima memoria istruttoria e che, comunque, i lavori eseguiti dalla per rimediare ai danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua, erano dovuti e CP_3 costituivano un'esecuzione spontanea di un obbligo contrattuale generale.
In merito a tale questione, l'art. 15 del contratto d'appalto prevedeva che “il prezzo a corpo, per l'intero oggetto dell'appalto, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo tutto rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità prevedibile che esso non abbia tenuto presente. Non ha perciò ragione di pretendere sovraprezzi od indennità speciale per qualsiasi circostanza sfavorevoli dipendenti da fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione”.
I lavori ulteriori eseguiti, per i quali l'appellata richiede il pagamento, si sono resi necessari in seguito all'evento che ha causato allagamenti e reso inagibili i locali del reparto di cardiologia, danni per i quali – sulla base di quanto si è fin qui illustrato – la società non può essere chiamata a rispondere;
essi, quindi, vanno oltre la previsione del suddetto art. 15, non riguardando circostanze sfavorevoli da fatto suo proprio, ed è quindi legittimata a richiederne il pagamento. Il giudice ha accolto la domanda, sulla base del rilievo che l'azienda attrice, nella prima memoria istruttoria, non avesse contestato la loro esecuzione, ed è quindi giunto a quantificare l'importo dovuto - in esito alla stima effettuata dal CT - sulla base dell'elenco dei lavori e delle fatture emesse dalla due ditte esterne cui la società si era rivolta, documenti prodotti dalla stessa società convenuta.
L'appellante impugna tale decisione, rilevando che non risponderebbe al vero che essa non abbia contestato la domanda riconvenzionale nella prima memoria istruttoria, e a tal fine riporta il passo di tale atto difensivo che – a suoi dire - smentirebbe le conclusioni della sentenza di primo grado. Segnatamente, nell'atto di appello si precisa che a pag. 3 della comparsa dell'attrice ex art. 183, comma VI, c.p.c. (prima memoria istruttoria) si legge: “Del tutto infondata è, poi, la domanda riconvenzionale proposta da controparte, poiché essa fa riferimento ad interventi della che CP_3 erano comunque dovuti (come ad esempio, i lavori, peraltro insufficienti, di pulizia dei locali interessati dai danni) o comunque tradivi e inadeguati a impedire o anche solo a ridurre i danni prodotti dalla negligenza della Società”.
Ora, la stessa lettura di tale passaggio rende evidente come l'azienda ospedaliera, in quella memoria, abbia contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, sul presupposto che quei lavori fossero dovuti e comunque inadeguati, ma non abbia negato, anzi ammettendola, l'esecuzione dei lavori medesimi da parte dell'impresa appaltatrice, così come correttamente accertato dal giudice di primo grado.
Del resto, anche negli atti difensivi successivi – di primo e secondo grado – l'azienda Pt_1 ha sempre confermato che quei lavori vennero eseguiti, pur negando che potessero giustificare la domanda riconvenzionale di rimborso.
Ne consegue che, una volta accertata l'esecuzione dei lavori di rispristino dei locali da parte dell'impresa appaltatrice, al di fuori di qualsiasi obbligo risarcitorio per inadempimento contrattuale, va confermata la pronuncia di condanna assunta dal giudice di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore dalla pretesa fatta valere dall'appellante, con applicazione dei valori medi.
Anche le spese relative alla CT vanno poste a carico dell'appellante, nella misura fissata con separato decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
) – P. IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Falzea, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidandole in complessivi € 14.317,000 (di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, €4.326,00 per fase di trattazione - istruttoria e € 5.103,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge.
Pone i costi di c. t. u. (come liquidati con separato decreto a carico dell'appellante.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta: dr. Massimo GULLINO Presidente rel. dr. Augusto SABATINI Consigliere dr.ssa Marisa SALVO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 547/2021 R. G., vertente tra
(già ) – P. Parte_1 Parte_2
IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Messina, Corso Vittorio Emanuele II, n. 9, presso lo studio Prof. A. Falzea e rappresentata CP_1
e difesa dal Prof. Avv. Paolo Falzea ( ) giusta procura agli atti, pec: C.F._1
Email_1
[...]
e
(già ; P. IVA ), con sede in Roma, Viale Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
Giorgio Ribotta n. 31, in persona del Procuratore speciale rappresentata e Controparte_4 difesa dall'Avv. Francesco Picone (C.F. - C.F._2
– fax 0632652509) ed elettivamente domiciliata presso il Email_2 suo studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 306, giusta procura agli atti
-APPELLATA-
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 986/2021 del Tribunale di Messina sez. civile, emessa in data 11.05.2021, nel proc. n. 2363/2009 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “1.= In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. 2.= Nel merito, ritenere e dichiarare che le infiltrazioni di acqua piovana in alcuni locali della , situato nei locali sottostanti all'area Controparte_5 sulla quale l'impresa stava eseguendo i lavori per la realizzazione della sala-multimediale e di alcuni uffici (solaio), sono ascrivibili ad esclusivo fatto e colpa della Controparte_3
3.= In conseguenza di quanto sopra, condannare la (già Controparte_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere all' CP_3 [...]
l'importo di euro 234.196,13, oltre rivalutazione e interessi sino al Parte_1 soddisfo, a titolo di danni subiti dall'appellante a causa della temporanea impossibilità di utilizzo del plesso che ospita il reparto di Cardiologia (mancato introito aziendale determinato dalla chiusura del reparto di Cardiologia dal 28.9.2007 al 30.10.2007) e nell'ulteriore in porto di euro 100.000,00, o quello, maggiore o minore, che la Corte di Appello di Messina riterrà anche in via equitativa, di dovere liquidare a titolo di ristoro dei danni all'immagine; 4.=
Rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla perché infondata. Controparte_3
Con vittoria di spese, compensi ed onorari dell'intero giudizio”.
Per l'appellata: “In via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado;
8 Pertanto, all'integrazione della connotazione di gravità non basta qualunque motivo di gravame che abbia anche una minima possibilità di accoglimento, essendo invece integrata soltanto da quei motivi che abbiano una ragionevole ed alta probabilità di condurre ad un mutamento della decisione. Nel merito, respingere l'appello proposto dall' avverso la sentenza resa dal Tribunale di Messina n. Parte_1
986/2021 del 14.05.2021, confermando la sentenza;
In via subordinata, rimettere la causa sul ruolo istruttorio per ivi ammettere e disporre la prova per testi sui seguenti capitoli preceduti dalla dizione “Vero che”: 1) ”Sul solaio-terrazza di copertura della zona A8 di cui è causa affacciano finestre e porte finestre delle degenze ospedaliere?” 2) “Sin dall'inizio dei lavori da parte della presso l'azienda , sul solaio-terrazza di CP_2 Parte_1 copertura della zona A8 dell' si trovavano costantemente materiali di scarto Pt_1 dell'azienda quali, a titolo esemplificativo, pezzi di asciugamani, pezzi di materiale spugnoso, residui di carta?” 3) “ non ha compiuto alcun intervento tecnico e/o manutentivo CP_2 sui bocchettoni di raccolta delle acque presenti sul solaio della zona A8 dell'
[...]
?” 4) “ I bocchettoni di raccolta dei pluviali presenti sul solaio della zona Parte_1
A8 dell' , al momento del verificarsi dell'evento del 7 ottobre Parte_1 citato da parte attrice, avevano il diametro di 4 centimetri come risulta dalla foto che si mostra
(all. 12 fasc. convenuta)?” 5) “ il venerdì 5 ottobre 2007 aveva provveduto a CP_2 pulire la terrazza - solaio della zona A8 da residui dovuti alla propria attività di cantiere?” 6)
” ha ripristinato i locali nei quali si erano verificate infiltrazioni il 26 settembre 2007 ed CP_2 ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 3 ottobre 2007?” 7) Parte_1
“ ha ripristinato i locali allagati in seguito al nubifragio del 7 ottobre 2007 ed ha posto CP_2
i detti locali nella disponibilità dell' in data 11 ottobre 2007”? Nonché Parte_1 avuto riguardo alle richieste istruttorie formulate dall' in primo grado: 8) “la griglia Pt_1 di scarico di cui al capitolo 3 della memoria ex art. 183 n. 2 di parte attrice, era collegata ad una tubazione in pvc DN 100 risultata priva della funzione di smaltimento acque”? 9) “nessun intervento era stato compiuto da sulla tubazione in pvc DN 100 di cui al precedente CP_2 capitolo”? 10) “il personale ha costantemente provveduto, anche nei giorni precedenti CP_2
l'evento del 7.10.07, a mantenere sgombra e pulita l'area dei lavori (sul solaio di copertura del blocco A8 dove era in costruzione la sala per riunioni)? 11) “dopo l'evento del 7 ottobre
2007 i locali interessati dalle infiltrazioni furono ripristinati e messi nella disponibilità del nosocomio in data 11 ottobre 2007”? 12) “dopo l'evento del 7.10.2007 nel nosocomio Pt_1 erano disponibili posti letto in reparti diversi da quello di “ ”? Con ammissione CP_5 alla prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ammessi nell'interesse dall' . Si Pt_1 indicano quali testimoni, anche per la prova contraria, i signori: a) c/o Tes_1 [...]
già già in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31; CP_2 Controparte_6 Controparte_3
b) dom.to c/o già già Controparte_7 CP_2 CP_3 Controparte_6 Controparte_3
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31; c) c/o già
[...] CP_8 Controparte_2 [...]
già in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 31. B) Si chiede CP_6 Controparte_3
l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rapp.te pro-tempore della
[...]
sui capitoli n. 6 e 7 sopra che si riportano: 6) “ ha ripristinato i Parte_1 CP_2 locali nei quali si erano verificate infiltrazioni il 26 settembre 2007 ed ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 3 ottobre 2007? 7) “ ha ripristinato Parte_1 CP_2
i locali allagati in seguito al nubifragio del 7 ottobre 2007 ed ha posto i detti locali nella disponibilità dell' in data 11 ottobre 2007”? All'esito accogliere le Parte_1 conclusioni come sopra rassegnate. Con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 25 marzo 2009, l' adiva il Parte_1
Tribunale di Messina chiedendo la condanna della (a cui era stata affidata Controparte_3
l'esecuzione dei lavori relativi alla “Realizzazione chiavi in mano del di Eccellenza Pt_3
Oncologico presso il P.O. ”) al pagamento della somma di € 234.196,16, oltre rivalutazione Pt_1
e interessi sino al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni che l avrebbe subito per Pt_1 mancato utilizzo del plesso in cui si trova il reparto di cardiologia, nonché di ulteriori € 100.000,00 per danni all'immagine.
L'attrice deduceva che, nel corso del 2007, si erano manifestate infiltrazioni d'acqua nel reparto di , che essa riteneva imputabili a un comportamento negligente della società CP_5 convenuta. Nel contradditorio delle parti, si era proceduto ad accertare il danno, rappresentato dal danneggiamento di alcuni pannelli del controsoffitto in fibre minerali, poi sostituiti dalla società convenuta. Successivamente, secondo quanto riportato dall'attrice, in seguito ad altri intensi eventi atmosferici, si verificavano altre infiltrazioni e si accertava che una rilevante parte del reparto era inagibile e che sul piano di copertura vi era materiale di risulta non rimosso dalla società convenuta.
L'azienda ospedaliera riteneva responsabile la dei danni subiti. CP_3
Con comparsa del 09.10.2009 si costituiva in giudizio la Controparte_3
(incorporata da successivamente denominata , Controparte_6 Controparte_2 contestando le pretese dell'attrice circa la presunta responsabilità dei danni da attribuire alla negligenza della , nonché la quantificazione del danno, ritenuto comunque eccessivo e non CP_3 provato.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della somma di €
45.909,99, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in favore della società attrice, necessari in seguito alle infiltrazioni e non previsti in capitolato.
Depositate le memorie ex art 183 c.p.c., il Giudice ammetteva la Consulenza Tecnica, nominando C.T.U. l'Ing. . Dopo diverse integrazioni disposte dal Giudice su Persona_1 richiesta dell' , il CT depositava una memoria integrativa in data11 marzo 2015. Parte_1
Il Giudice riteneva, invece, irrilevanti le prove testimoniali e l'interrogatorio formale richiesti dalle parti.
Dopo una serie di rinvii, all'udienza del 3 febbraio 2021, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La sentenza di primo grado. Con sentenza n. 986/2021, emessa all'esito della discussione orale del 11.05.2021, il
Tribunale di Messina, così testualmente decideva: “
1. rigetta la domanda formulata dall'
[...]
nei confronti della Controparte_9 CP_2
(già ;
2. accoglie la domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...] Controparte_3
(già nei confronti dell' Controparte_2 Controparte_3 [...]
;
3. per l'effetto, condanna Controparte_9
l' al pagamento, in favore Controparte_9 della (già , della somma di € 45.909,99, oltre Controparte_2 Controparte_3 interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
4. condanna l'
[...]
alla rifusione delle spese di lite in favore della società Controparte_9 convenuta che liquida in complessivi € 21.000,00 per onorari di avvocato di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 3.000,00 per la fase introduttiva, € 10.000,00 per la fase istruttoria ed € 5.000,00 per la fase decisoria, oltre spese generali, iva e c.p.; 5. pone le spese ed onorari di C.T.U. a carico delle parti in solido nei rapporti esterni e definitivamente a carico dell'attrice nei rapporti interni e ne dispone la rifusione in favore della convenuta, ove da questa anticipati”.
Dopo aver esposto i principi in tema di diligenza nell'adempimento del contratto di appalto, il giudice richiamava gli esiti della CT espletata, nella parte in cui, anzitutto, si sottolineava che sarebbe stato opportuno sospendere le attività ospedaliere al di sotto dell'area di cantiere, misura che però non era stata adottata, se non a seguito delle infiltrazioni occorse.
Ciò posto, nel sottolineare la genericità della descrizione delle circostanze in cui si erano verificate le infiltrazioni e la mancanza di accertamenti oggettivi verificabili, il giudice richiamava sempre gli esiti della CT, laddove si affermava che “Per quanto sopra, non si ritiene che quanto lamentato possa essere attribuito a negligenza o a imperizia della ditta convenuta nell'esecuzione delle opere commissionate.
Riteneva, pertanto, che le infiltrazioni verificatesi nel marzo del 2007 non potessero attribuirsi CP_ a negligenza o a imperizia della convenuta e che, pur gravando sull'appaltatrice la prova dell'esatto adempimento, preventivamente il committente deve provare il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e i danni che da questo sarebbero derivati;
prova, che, secondo il Giudice di prime cure, non sarebbe stata fornita da parte attrice.
Riguardo, poi, ai danni subiti in seguito all'alluvione dell'Ottobre 2007, trattandosi di evento eccezionale e imprevedibile, ciò basterebbe – secondo la sentenza - ad escludere la responsabilità della società convenuta, anche prescindendo dal fatto che sarebbe stato, comunque, onere del danneggiato dimostrare, prioritariamente, l'obbligo della ditta appaltatrice di predisporre misure necessarie al fine di evitare eventi del tipo di quello verificatosi, andando oltre l'adozione delle fisiologiche misure di prevenzione degli infortuni o di custodia del cantiere, predisponendo una squadra di intervento operativa 24 ore su 24 in caso di eventi eccezionali o di interventi straordinari.
Ancora, il giudice osservava che lo stesso consulente d'ufficio, nella prima consulenza integrativa, aveva smentito le affermazioni del tecnico di parte che, senza prova alcuna, aveva addebitato alla società convenuta la responsabilità della modifica delle bocchette di scarico della terrazza, e al contempo aveva dimostrato, con precisi calcoli tecnici che, data la quantità di pioggia precipitata nel corso dell'evento atmosferico del 07.10.2007, era impossibile smaltire l'acqua accumulatasi in pochi minuti attraverso i 3 pluviali esistenti (v. pag. 9 della prima consulenza integrativa).
Oltre alla mancata prova del nesso di causalità, il primo Giudice riteneva non provato anche il quantum dei danni richiesti dall'attrice sia quelli patrimoniali, quantificati in € 234.196,16
(evidenziando la mancanza di documenti idonei a consentire una loro ricostruzione), sia quelli non patrimoniali da lesione dell'immagine.
Infine, il Giudice accoglieva la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta per il pagamento di alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti dalla stessa, direttamente o tramite imprese terze (forniture e posa in opera di pittura per soffitti e pareti in alcune stanze di degenza, rifacimento e messa in sicurezza dell'impianto elettrico, e lavori vari di pulitura e sistemazione del reparto
Cardiologia), ritenendoli non contestati dall'attrice e quindi oggettivamente provati.
§§§
Avverso la sopra citata pronuncia di primo grado, la soccombente Parte_1
proponeva appello, lamentando l'illegittimità e l'ingiustizia della motivazione, e chiedendo,
[...] preliminarmente, la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, e nel merito, in riforma delle statuizioni pronunciate dal Tribunale di Messina, il riconoscimento della responsabilità della riguardo alle infiltrazioni di acqua piovana e conseguentemente, Controparte_3 la condanna della stessa per i danni derivanti dal mancato utilizzo del plesso che ospita il reparto di cardiologia nonché dei danni all'immagine, per le motivazioni di cui si dirà.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in cancelleria il 29.12.2021 si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione della efficacia Controparte_2 esecutiva della sentenza, ed il rigetto dell'appello, di cui nel merito contestava l'infondatezza.
***
Alla prima udienza del 21.01.2022 questa Corte rigettava la richiesta di inibitoria dell'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c., ritenendo non sussistenti i presupposti e condannandola al pagamento della pena pecuniaria di € 250,00. Con ordinanza del 14.07.2023, ritenendo l'accertamento tecnico insoddisfacente rispetto a tutte le situazioni lesive lamentate con l'atto di citazione, essendo rimasta circoscritta la disamina e valutazione all'evento del Settembre - Ottobre 2007, la Corte disponeva un nuovo accertamento tecnico, previa rimessione sul ruolo della causa, nominando l'ing. incaricandolo CP_11 di rispondere ai seguenti quesiti:
1) Accerti se nella esecuzione dei lavori l'impresa abbia rispettato le norme regolatrici dell'appalto;
2) Se, in particolare - tenuto conto dei documenti progettuali e del computo metrico - possa ritenersi come prevista e concordata l'intera pavimentazione della terrazza, ivi compresa la modifica delle pendenze ed il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione;
3) Verifichi, anche sulla scorta del verbale di sopralluogo ed intervento dei VV.FF.,
l'incidenza totale o parziale rispetto all'evento di danno, della constatata ostruzione degli scarichi di acqua piovana, specificando quanto abbia inciso la dedotta immissione dei residui di lavorazione rispetto all'asserita inadeguatezza dei bocchettoni medesimi, accertando altresì l'incidenza della lamentata mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti quelli su cui si eseguivano le lavorazioni;
4) Accerti, sulla base della documentazione in atti, i giorni di sospensione dell'attività di cura nel corso di tutti gli eventi lesivi documentati nell'anno 2007>>.
All'udienza del 08.04.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter, comma 1, c.
p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149), mediante deposito di note di trattazione scritta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza (virtuale) del 08.05.2025, disponendo la sostituzione per la sua celebrazione, all'ordinaria forma “in presenza”, di quella di cui al rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter c. p. c. (come inserito dal D. L.vo 10.10.2022 n. 149).
Con ordinanza del 9.5.2025, la causa veniva poi assegnata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento ai rispettivi procuratori delle parti. Solo la parte appellata depositava comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità dell'atto di appello, avendo già la Corte implicitamente disatteso la relativa eccezione sotto il profilo di cui all'art. 348 bis c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 08.04.2024 con la quale è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, momento peraltro incompatibile con l'adozione di un provvedimento ai sensi della norma invocata. Sul punto, è appena il caso di precisare che “la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con
l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate” (Cfr., per tutte: Cassazione civile, sezione 6-L., ordinanza n. 37272 del 29.11.2021).
Superato questo aspetto preliminare, con il primo motivo d'appello, articolato in 5 punti,
l'odierna appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado, per non aver accertato la negligenza della società appellata nell'esecuzione dei lavori come causa dei danni verificatisi e quindi, conseguentemente, per non aver accolto la relativa domanda di risarcimento avanzata dall' nei suoi confronti. Parte_1
a) Anzitutto, l'appellante ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe travisato il petitum della domanda proposta, ritenendo che lo stesso fosse costituito dai danni subiti dai locali in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana invece che dai danni derivanti dai mancati introiti durante il periodo di chiusura del reparto di . CP_5
b) Sostiene, poi, che il Tribunale di Messina avrebbe erroneamente ritenuto che il nesso di causalità tra l'inadempimento della società e i danni conseguenti, il cui onere probatorio incombe sul committente, non sarebbe stato da quest'ultimo provato, quando invece sarebbe stato adeguatamente dimostrato il nesso di causalità tra i danni subiti a causa della chiusura del reparto e l'inadempimento dell'impresa, che avrebbe dovuto eseguire i lavori senza arrecare pregiudizio ai locali sottostanti l'area di cantiere. Ribadisce che la CT espletata in primo grado sarebbe inutilizzabile, in quanto avrebbe erroneamente affermato che parte della terrazza sulla quale l'impresa doveva realizzare una sala conferenze, era rimasta invariata in quanto non ricompresa nei lavori affidati alla società, quando invece, a detta dell'appellante, il progetto prevedeva l'intera pavimentazione della terrazza, compresa la modifica delle pendenze, e il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione.
c) Deduce, inoltre, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere la pioggia del
07.10.2007 un evento imprevedibile ed eccezionale in grado di interrompere il nesso causale e di rendere impossibile l'evitare il verificarsi degli allagamenti. Richiamando alcune pronunce giurisprudenziali (tra cui Cassazione civile sez. un., 26/02/2021, n. 5422), l'appellante afferma che, affinché un evento meteorologico, anche di notevole intensità, possa assumere rilievo causale esclusivo, e dunque rilievo di caso fortuito ai sensi dell'articolo 2051 del codice civile, occorre potergli riconoscere i caratteri dell'eccezionalità e della imprevedibilità. Ne deriva che il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è di per sé sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza.
Sarebbe stato onere dell'impresa dimostrare che la pioggia dell'ottobre del 2007 potesse considerarsi un evento eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra il danno e il lamentato inadempimento agli obblighi contrattuali, nonché di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire ed impedire il verificarsi dei danni e tale onere non sarebbe stato assolto.
d) Inoltre, si duole del fatto che il giudice abbia ritenuto non provato l'ammontare del danno patrimoniale richiesto, sostenendo di aver allegato documentazione idonea a consentire una quantificazione dello stesso, tra cui la nota del 13.12.2007, prot. 2286/DG (All. 26 dell'atto di citazione).
e) Parimenti, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'immagine, senza alcuna motivazione, trattandosi di un danno che deve essere riconosciuto ogni volta che l'illecito incide su valori garantiti costituzionalmente.
Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante censura la decisione del Giudice di prime cure, nella parte in cui ha disposto l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, ritenendo tale circostanza non contestata e quindi provata.
L'appellante sostiene, invece, di aver espressamente contestato tale pretesa nella prima memoria istruttoria, e che, comunque, i lavori eseguiti dalla per rimediare ai danni CP_3 conseguenti alle infiltrazioni di acqua, erano dovuti e costituivano un'esecuzione spontanea di un obbligo contrattuale generale.
- - -
Nella propria comparsa di costituzione, l'appellata contesta i motivi di appello.
Anzitutto, evidenzia preliminarmente che una serie di obblighi che l'appellante assume essere stati violati, sarebbero stati elencati per la prima volta solo nel presente giudizio e quindi renderebbero il motivo relativo inammissibile.
In ogni caso, sostiene che la CT non ha riscontrato alcuna negligenza o imperizia nelle prestazioni rese dalla società. Al contrario di quanto sostiene l'appellante, il Giudice di prime cure non avrebbe errato nell'individuare il petitum della domanda (costituito dai danni derivanti a causa della chiusura del reparto di cardiologia), come è dato evincere dalla sentenza stessa.
La documentazione allegata e le risultanze della Ctu avrebbero dimostrato, inoltre, che la causa degli allagamenti e quindi delle infiltrazioni e dei presunti danni era rappresentata dall'incapacità degli esistenti scarichi pluviali di ricevere la quantità d'acqua riversatasi. Il carattere di eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni del 7 ottobre 2007 non potrebbe essere messo in discussione, come affermato dall'attrice, perché troverebbe conferma anche nel verbale redatto dai
VVF.
Non sarebbe provata, come ritenuto dal primo Giudice, nemmeno la quantificazione dei danni richiesti dall'appellante.
Riguardo, invece, all'accoglimento della domanda riconvenzionale, i lavori eseguiti dalla società non costituirebbero – come affermato da controparte - un'esecuzione spontanea di un obbligo generale di rimediare ai danni provocati da quest'ultima per sua esclusiva colpa, bensì una iniziativa messa in atto dalla società che, pur non essendone responsabile, ha effettuato tutti gli interventi necessari al ripristino dei locali ed al rifacimento della centrale elettrica a proprie spese. La mancata contestazione di tali lavori da parte dell'appellante avrebbe determinato l'accoglimento della domanda.
**********
Valutazioni della Corte.
Nel merito, l'appello è infondato.
Prima di procedere all'esame dei singoli motivi di impugnazione, è opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa.
In data 31.01.2006, l' stipulava con la Parte_1 CP_3 CP_3
(oggi contratto di appalto Rep. N. 280 (doc. 3 del fascicolo di primo grado) avente ad CP_2 oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione “chiavi in mano” del centro di eccellenza
Oncologico presso il P.O. . Pt_1
In particolare, nell'area in cui si verificarono le infiltrazioni d'acqua, era prevista l'edificazione di una sala riunioni da 200 posti sovrastante il lastrico solare. I lavori dovevano svolgersi, comunque, in modo da non compromettere la regolare funzionalità dell'Ospedale.
Invece, secondo quanto riportato dall'odierna appellante, dal mese di marzo del 2007, si verificavano infiltrazioni di acqua piovana in alcuni locali della , sottostanti Controparte_5 all'area sulla quale l'impresa stava eseguendo i lavori per la realizzazione della sala multimediale, che determinavano un'interruzione dei servizi ospedalieri.
Ritenendo che tali eventi fossero stati causati da un comportamento negligente della società appaltatrice, l'Ufficio Tecnico dell'azienda ospedaliera provvedeva a informare la , con CP_3 lettere del 09.03.2007, 15.03.2007 e 19.03.2007 (all. 7 citaz.), invitandola a intervenire prontamente. Con lettera del 26 marzo 2007, la affermava che le vasche realizzate per l'inserimento dei CP_3 pilastri in acciaio sul solaio erano state impermeabilizzate e, successivamente all'intervento, erano state nuovamente rese impermeabili onde evitare infiltrazioni d'acqua, ritenendo di aver eseguito i lavori a regola d'arte.
Con nota del 29.03.2007, il Direttore dei lavori e l' segnalavano ancora Parte_1 la presenza di infiltrazioni;
veniva disposto, pertanto, un sopralluogo sui luoghi in contraddittorio, nel corso del quale veniva accertato il danneggiamento di alcuni pannelli di controsoffitto in fibre minerali, che l'impresa aveva provveduto poi a sostituire.
Nel pomeriggio del 7.10.2007 si verificava un forte temporale sulla città di Messina, che causava una consistente infiltrazione di acqua nel reparto di cardiologia e che richiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali nel verbale redatto riportavano che la causa del sinistro era da attribuirsi a scarso deflusso dell'acqua piovana dovuto alla parziale ostruzione da detriti dei pluviali per le abbondanti piogge.
Della vicenda veniva redatto verbale di sopralluogo del giorno 8 ottobre 2007, la CP_2 provvedeva a ripristinare le aree in cui si erano verificati danni e in data 13 ottobre 2007 riconsegnava i locali. In data 16 ottobre la Procura della Repubblica del Tribunale di Messina disponeva il dissequestro dell'area precedentemente sequestrata (Cfr. doc. 18 del fascicolo di primo grado).
Con nota del 19 dicembre 2008 l' richiedeva all' Parte_1 Parte_4
il risarcimento dei danni patiti quantificandoli in € 234.196,13. CP_3
Ciò posto, è pacifico che la controversia verta in materia di appalto pubblico, un contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
Non è neppure in discussione tra le parti che – come affermato dalla giurisprudenza richiamata nella pronuncia di primo grado - “L'obbligo di diligenza qualificata gravante sull'appaltatore, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata, comprese le competenze tecniche funzionali al controllo ed alla correzione degli eventuali errori del progetto fornitogli dal committente…” (v. Cass. Civ., sent. n. 15732 del
15.06.2018). Nel caso in esame, le parti hanno stipulato una particolare tipologia di appalto, cosiddetto integrato, avente ad oggetto sia la progettazione esecutiva che la realizzazione “chiavi in mano” del centro di eccellenza Oncologico presso il P.O. . Pt_1
Con il primo complesso motivo di appello, l' come sopra detto, Parte_1 contesta la decisione del primo Giudice per non aver accertato la negligenza della società appellata nell'esecuzione dei lavori come causa dei danni verificatesi e quindi, conseguentemente, per non aver accolto la relativa domanda di risarcimento avanzata dall' nei suoi confronti. Parte_1
Il motivo è' infondato, in quanto non risulta essere stato provato il comportamento negligente e imprudente dell'appellata nell'esecuzione dei lavori, per quanto appresso si dirà.
Partendo dal primo punto evidenziato dall'appellante, secondo cui il primo Giudice avrebbe travisato il petitum della domanda, ritenendo che lo stesso fosse costituito dai danni subiti dai locali in conseguenza delle infiltrazioni di acqua piovana, esso è chiaramente infondato;
la semplice lettura della sentenza (già nella seconda pagina) smentisce quanto asserito dall'appellante, confermando l'esatta individuazione dell'oggetto della domanda, rappresentato dalla richiesta di risarcimento dai danni derivanti dai mancati introiti durante il periodo di chiusura del reparto di . CP_5
Anche la contestazione relativa alla mancata prova del nesso di causalità, risulta priva di fondamento.
Correttamente il primo Giudice ha ritenuto che, quando venga dedotto l'inadempimento della ditta appaltatrice da parte del committente, la prima deve provare l'esatto adempimento ma solo dopo che il committente abbia provato il nesso di causalità tra il dedotto inadempimento e i danni conseguenti, citando alcune pronunce giurisprudenziali sul punto (Cass. Civ., sent. n. 21140 del
10.10.2007; sent. n. 5960 del 18.03.2005).
Nel nostro caso, non può ritenersi provato che le infiltrazioni d'acqua, che hanno portato alla chiusura temporanea del reparto, si siano verificate a causa di un comportamento negligente della
. CP_3
A tale conclusione si giunge attraverso la lettura integrata delle relazioni predisposte dai due
CCTTUU nominati, rispettivamente, in primo grado (ing. e in grado di appello (inf. Per_1
). CP_11
Si prendono le mosse dalla CT espletata in questo grado, salvo integrare tali valutazioni con quelle formulate dall'esperto nominato in primo grado.
Quanto al primo quesito formulato all'ing. (Accerti il C.T.U. se nella esecuzione dei CP_11 lavori l'impresa abbia rispettato le norme regolatrici dell'appalto), questi ha precisato come sia fondamentale, al fine di stabilire il rispetto delle norme regolatrici dell'appalto, l'esame di ulteriori documentazioni tecnico-amministrative di dettaglio e di specie, quali capitolato speciale d'appalto, computi, stati di avanzamento lavori, ordini di sevizio, giornale dei lavori e certificato di collaudo, agli atti mancanti.
In particolare, il certificato di collaudo rappresenta il documento finale che attesta la regolare esecuzione delle opere e, se pur richiesto varie volte dal CT all'ufficio tecnico dell'azienda appellante, non è stato allo stesso prodotto né risulta allegato alla documentazione del fascicolo telematico. Rispondendo al primo quesito, il CT, pertanto, dichiara di non poter dire nulla sul rispetto delle norme del contratto d'appalto da parte dell'impresa, non avendo nessun elemento tecnico-amministrativo a disposizione, ad esclusione del contratto di appalto.
Riguardo al secondo quesito (Se, in particolare –tenuto conto dei documenti contrattuali e del computo metrico – possa ritenersi come prevista e concordata l'intera pavimentazione della terrazza, ivi compresa la modifica delle pendenze ed il conseguente adeguamento delle bocchette di scarico dei pluviali sulla nuova pavimentazione), va anzitutto precisato che su tale questione si sofferma in modo particolare l'atto di appello, nell'intento di dimostrare che la valutazione formulata dal primo
CT, ing. secondo cui “gli scarichi esistenti risultano sottodimensionati, soprattutto in Per_1 considerazione del fatto che la griglia metallica sovrapposta alla sezione di imbocco, contribuisce a ridurne ulteriormente la sezione libera” (pag. 12 relazione di CT lombardo), metterebbero in evidenza una carenza dimensionale degli scarichi che sarebbe attribuibile alla stessa impresa
, la quale sarebbe intervenuta sull'intera pavimentazione, ivi compresi i pluviali. CP_3
Tuttavia, sul punto, l'ing. (CT in appello) ha evidenziato come, conformemente a CP_11 quanto riportato dal CT in primo grado, la tipologia di pavimentazione della terrazza situata all'esterno della stessa struttura realizzata, risulti omogenea e verosimilmente identica a quella già rilevata dall'ing. quale pavimentazione preesistente; pertanto, non può evincersi né dagli Per_1 atti di causa né dalle conclusioni del perito che fosse stata prevista e concordata l'intera pavimentazione della stessa, come sostenuto dall'appellante. A tale riguardo, nell'atto di appello si assume che, in realtà, Il Capitolato Speciale Prestazionale a corredo del Progetto Esecutivo (pag.
76, art. 63.8.4) ha una sezione dedicata alla corretta realizzazione dei pluviali, previsti peraltro anche nel computo metrico estimativo di progetto, nella sezione dedicata alla realizzazione della sala conferenze.
Questa Corte non è stata messa in grado di verificare l'esattezza di tale allegazione, poiché il fascicolo di primo grado contiene solo come all. 4, il progetto esecutivo, non invece il richiamato capitolato prestazionale e neppure il computo metrico.
Peraltro, l'ing. nella sua relazione, precisa, intanto, come l'art.
4.2. del capitolato speciale CP_11 prestazionale (già richiamato dal ctu ing. non faccia alcun riferimento a voci e oneri per Per_1 la realizzazione di pluviali a carico dell'impresa, escludendo quindi l'esistenza di tale obbligo a suo carico.
Inoltre, nella proprie repliche alle osservazioni del CT di parte dell' , lo stesso CT Parte_1 chiarisce che “per poter valutare in ambito di codesta consulenza tecnica d'ufficio, i reali accordi tra l'Ente appaltante e l'impresa appaltatrice, riguardo l'intera pavimentazione della terrazza, comprendente modifiche a pendenze e dimensionamento dei bocchettoni, non possono ritenersi sufficienti, esclusivamente i grafici richiamati, magistralmente, dal CTP arch. , ma Per_2 necessariamente deve necessitare l'analisi e la valutazione (peraltro con quanto visto da chi scrive circa 17 anni dopo i danni accertati), di documenti quale: computo metrico estimativo, contratto di appalto e capitolato speciale completo, stati di avanzamento lavori, registro di contabilità lavori, ecc.). Documenti questi, che seppur menzionati (in minima parte) o prodotti in spezzoni e stralci, dalle parti in causa, non consentono una analisi valutativa oggettiva allo scrivente.”.
Rispetto a tale valutazioni - rassegnate dal CT in replica alle osservazioni alla bozza CP_11
- la difesa dell'appellante non ha avanzato alcuna, ulteriore censura, non avendo depositato comparsa conclusionale.
Ne consegue che, alla luce di quanto concordemente statuito da entrambi gli esperti, deve concludersi che i pluviali visionati nel 2013 dal CT e dallo stesso giudicati insufficienti Per_1
e- per come si dirà – la principale causa dell'allagamento della terrazza e dalla conseguente infiltrazione nei locali dell'ospedale , fossero quelli preesistenti all'intervento della ditta appaltatrice e da questa non modificati.
Questo il terzo quesito (Verifichi, anche sulla scorta del verbale di sopraluogo ed intervento dei VV.FF., l'incidenza totale o parziale, rispetto all'evento di danno, della constatata ostruzione degli scarichi di acqua piovana, specificando quanto abbia inciso la dedotta immissione dei residui di lavorazione rispetto all'asserita inadeguatezza dei bocchettoni medesimi, accertando altresì
l'incidenza della lamentata mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti quelli su cui si eseguivano le lavorazioni).
La necessità del quesito nasce dall'acquisizione agli atti del verbale redatto dai VVFF in occasione dell'intervento del 7.10.2007, ove si legge che “ a causa delle abbondanti piogge e dello scarso deflusso dell'acqua piovana per una parziale ostruzione dei tombini dei pluviali dai detriti, quali pezzi di legno, fibra di vetro e pietrisco, il terrazzo a cielo aperto si allagava e il livello dell'acqua era tale da provocare un riversamento all'interno della stanza prima menzionata e così
l'acqua riusciva ad infiltrarsi dal massetto del pavimento rotto fino a fuoriuscire nei vari locali del piano sottostante prima menzionati. In ordine a tale circostanza, il CT in primo grado, aveva specificato che “in Per_1 relazione a quanto riportato nel suddetto verbale, è opportuno precisare che le dimensioni delle griglie in ferro presenti in prossimità dei bocchettoni di scarico, sono tali da impedire ad oggetti di dimensioni maggiori di ostruire l'imbocco degli stessi. Gli oggetti di dimensioni tali da superare lo sbarramento costituito da tali grate, invece, scivolano all'interno del pluviale insieme ai liquidi. Pezzi di legno e fibre di vetro, infine, galleggiando sulla superficie dell'acqua, non avrebbero potuto ostruire la superficie libera degli scarichi”.
Il CT conferma sostanzialmente tale valutazione, affermando che “… è facile altresì CP_11 pensare, che per la differenza di peso specifico e di ingombro, esclusivamente il materiale lapideo potesse intasare i bocchettoni penetrandovi dentro, mentre assai difficile che potessero incunearsi materiali lignei e fibre di vetro (per questi ultimi due materiali infatti a terrazza allagata verrebbe più facile pensare ad un galleggiamento al di sopra della linea di impluvio dei bocchettoni di scarico!).
Riguardo all'incidenza della mancata realizzazione di opere di protezione dei locali sottostanti a quelli in cui si svolgevano i lavori, il CT , condividendo anche stavolta quanto già CP_11 affermato nella precedente consulenza, afferma che sarebbe stato opportuno cautelarsi da possibili eventi metereologici, con un'adeguata opera di impermeabilizzazione;
tuttavia, tale intervento non era stato previsto nel progetto iniziale, né successivamente è stata apportata alcuna variante, anche in seguito alle infiltrazioni verificatesi nei primi mesi dell'anno, e comunque sarebbe stato onere del committente provvedere in tal senso.
Alla luce delle superiori considerazioni, non si può ritenere provato il nesso di causalità tra la chiusura dei locali dell'ospedale in seguito alle infiltrazioni e agli allagamenti e il comportamento negligente della società appaltatrice.
Piuttosto, le conclusioni a cui sono giunti i periti consentono di affermare che l'evento dannoso è stato determinato dalla inidoneità del sistema di deflusso delle acque delle terrazze, sia per quanto attiene al numero dei pluviali, sia con riferimento alla stessa ampiezza di ciascuno di essi, non avendo trovato smentita le valutazioni già espresse dal CT nella prima relazione, ove si Per_1 evidenziava: che ciascuna delle tre porzioni di terrazza disponeva di un solo bocchettone di scarico;
che ciascun bocchettone era collegato a un pluviale di diametro pari a 100 mm, attraverso cui le acque convergevano verso la fognatura comunale, e che tuttavia l'ampiezza dei bocchettoni era pari a circa 60 mm;
che, inoltre, non risultava rispettata la buona regola di costruire i bocchettoni di scarico a una distanza minima di un metro dalle pareti emergenti della copertura, volta a evitare che accumuli di sporcizia che tendono a raccogliersi in questi punti la ostruiscano.
Fattori che hanno indotto il CT a concludere che “…gli scarichi esistenti risultano sottodimensionati, soprattutto in considerazione del fatto che la griglia metallica sovrapposta alla sezione di imbocco, contribuisce a ridurne ulteriormente la sezione libera”.
Questa è dunque la causa più probabile dell'allagamento della terrazza e del successivo riversamento dell'acqua all'interno del cantiere e, da lì nei locali sottostanti.
Segnatamente, si legge nella prima relazione dell'ing. che l'eccezionalità Per_1 dell'evento piovoso di quel giorno, accompagnato dal poco adeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche, ha provocato l'allagamento delle terrazze in oggetto. In particolare, lungo la porzione di terrazza indicata co n. 3, sita al confine con uno degli ingressi del cantiere, l'acqua ha raggiunto l'interno della realizzanda sala conferenze. Da qui, facilitata dall'assenza di impermeabilizzazione (non prevista in ambienti interni) e dal temporaneo abbassamento del massetto, causato dalla demolizione della pavimentazione, si è infiltrata attraverso la muratura, raggiungendo l'estradosso del solaio alla quota del piano sottostante, in prossimità del reparto di cardiologia, provocando i danni lamentati da parte attrice”.
A prescindere dalla possibilità di qualificare l'acquazzone del 7 ottobre come evento effettivamente eccezionale, non vi è dubbio che si trattò di una pioggia particolarmente abbondante, che non venne adeguatamente smaltita a causa della inadeguatezza dei pluviali, non addebitabile alla impresa, che non era chiamata a intervenire sulle terrazze esterne, e che – secondo quanto affermato da entrambi i consulenti d'ufficio – non era obbligata ad adottare opere di protezione degli ambienti sottostanti al cantiere, il cui onere ricadeva sulla committente.
Vi è da aggiungere, inoltre, che l'evento si è verificato in un giorno festivo e che un eventuale intervento straordinario da parte della società appaltatrice avrebbe dovuto essere richiesto dalla stazione appaltante, così come previsto dall'art 19 del Capitolato d'appalto. aveva anche prospettato all'azienda committente la possibilità del verificarsi di danni nel caso CP_2 di pioggia eccezionale, e l'amministrazione avrebbe potuto pensare di predisporre dei presidi di vigilanza nei periodi di chiusura del cantiere.
Inoltre, pur essendo stata concordata, con verbale del 28.09.2007, l'opera di impermeabilizzare dei varchi della sala conferenze da parte di entro il termine di dieci CP_3 giorni, il 7.10.2007 tale termine non era ancora scaduto (sul punto, alla obiezione mossa dal consulente di parte circa la concreta praticabilità in tempi ristretti del montaggio di quei teli impermeabili, il CT ha risposto chiarendo che si trattava di un intervento che richiedeva circa 2 – 3 ore).
Infine, occorre rilevare che le valutazioni rassegnate dal CT di secondo grado (anche in replica alle osservazioni alla bozza), che sono apparse sostanzialmente conformi a quelle del collega nominato in primo grado, non sono state oggetto di specifiche contestazioni da parte dell'appellante, che non ha depositato comparsa conclusionale.
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la chiusura di alcuni locali dell'azienda ospedaliera, in seguito alle infiltrazioni ed agli allagamenti, sia da attribuire a negligenza o imperizia CP_ della nella realizzazione dell'appalto, non essendo stato accertato in capo alla stessa alcun obbligo di intervento sui sistemi di smaltimento pluviale e sulla terrazza circostante la sala conferenze, né un obbligo continuo di presidio (essendo previsto un intervento straordinario, per esempio durante un giorno festivo, solo su richiesta del committente).
Non risultando provato l'an della pretesa risarcitoria, superfluo appare l'accertamento della fondatezza della domanda relativamente al quantum.
Per quanto sopra esposto, il primo motivo di appello è infondato e va rigettato.
Passando al secondo motivo di impugnazione, parte appellante contesta la decisione del
Giudice di prime cure, nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, perché ritenuta non contestata e quindi provata: sostiene, al contrario, di aver espressamente contestato tale pretesa nella prima memoria istruttoria e che, comunque, i lavori eseguiti dalla per rimediare ai danni conseguenti alle infiltrazioni di acqua, erano dovuti e CP_3 costituivano un'esecuzione spontanea di un obbligo contrattuale generale.
In merito a tale questione, l'art. 15 del contratto d'appalto prevedeva che “il prezzo a corpo, per l'intero oggetto dell'appalto, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di sua propria ed esclusiva convenienza a suo tutto rischio e quindi sono indipendenti da qualunque eventualità prevedibile che esso non abbia tenuto presente. Non ha perciò ragione di pretendere sovraprezzi od indennità speciale per qualsiasi circostanza sfavorevoli dipendenti da fatto suo proprio che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione”.
I lavori ulteriori eseguiti, per i quali l'appellata richiede il pagamento, si sono resi necessari in seguito all'evento che ha causato allagamenti e reso inagibili i locali del reparto di cardiologia, danni per i quali – sulla base di quanto si è fin qui illustrato – la società non può essere chiamata a rispondere;
essi, quindi, vanno oltre la previsione del suddetto art. 15, non riguardando circostanze sfavorevoli da fatto suo proprio, ed è quindi legittimata a richiederne il pagamento. Il giudice ha accolto la domanda, sulla base del rilievo che l'azienda attrice, nella prima memoria istruttoria, non avesse contestato la loro esecuzione, ed è quindi giunto a quantificare l'importo dovuto - in esito alla stima effettuata dal CT - sulla base dell'elenco dei lavori e delle fatture emesse dalla due ditte esterne cui la società si era rivolta, documenti prodotti dalla stessa società convenuta.
L'appellante impugna tale decisione, rilevando che non risponderebbe al vero che essa non abbia contestato la domanda riconvenzionale nella prima memoria istruttoria, e a tal fine riporta il passo di tale atto difensivo che – a suoi dire - smentirebbe le conclusioni della sentenza di primo grado. Segnatamente, nell'atto di appello si precisa che a pag. 3 della comparsa dell'attrice ex art. 183, comma VI, c.p.c. (prima memoria istruttoria) si legge: “Del tutto infondata è, poi, la domanda riconvenzionale proposta da controparte, poiché essa fa riferimento ad interventi della che CP_3 erano comunque dovuti (come ad esempio, i lavori, peraltro insufficienti, di pulizia dei locali interessati dai danni) o comunque tradivi e inadeguati a impedire o anche solo a ridurre i danni prodotti dalla negligenza della Società”.
Ora, la stessa lettura di tale passaggio rende evidente come l'azienda ospedaliera, in quella memoria, abbia contestato la fondatezza della domanda riconvenzionale, sul presupposto che quei lavori fossero dovuti e comunque inadeguati, ma non abbia negato, anzi ammettendola, l'esecuzione dei lavori medesimi da parte dell'impresa appaltatrice, così come correttamente accertato dal giudice di primo grado.
Del resto, anche negli atti difensivi successivi – di primo e secondo grado – l'azienda Pt_1 ha sempre confermato che quei lavori vennero eseguiti, pur negando che potessero giustificare la domanda riconvenzionale di rimborso.
Ne consegue che, una volta accertata l'esecuzione dei lavori di rispristino dei locali da parte dell'impresa appaltatrice, al di fuori di qualsiasi obbligo risarcitorio per inadempimento contrattuale, va confermata la pronuncia di condanna assunta dal giudice di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto dello scaglione corrispondente al valore dalla pretesa fatta valere dall'appellante, con applicazione dei valori medi.
Anche le spese relative alla CT vanno poste a carico dell'appellante, nella misura fissata con separato decreto.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (già Parte_1 [...]
) – P. IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Paolo Falzea, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata, liquidandole in complessivi € 14.317,000 (di cui € 2.977,00 per fase di studio, € 1.911,00 per fase introduttiva, €4.326,00 per fase di trattazione - istruttoria e € 5.103,00 per fase decisoria), oltre IVA e contributo secondo legge.
Pone i costi di c. t. u. (come liquidati con separato decreto a carico dell'appellante.
Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del
Il Presidente estensore
Dott. Massimo Gullino