Sentenza 30 agosto 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/08/2018, n. 5306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5306 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/08/2018
N. 05306/2018 REG.PROV.COLL.
N. 03692/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3692 del 2013, proposto da
ND CA, rappresentata e difesa dall’avv. Ferdinando Scotto, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via Francesco Caracciolo, n. 15, con i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 136 cod. proc. amm.: fax: 081682855; PEC, ferdinandoscotto@avvocatinapoli.legalmail.it;
contro
Comune di Pompei in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
della nota prot. n. 16855 del 30 maggio 2013, notificata in pari data, a firma del Dirigente del V Settore Urbanistica – Edilizia privata – Condono edilizio del Comune di Pompei avente ad oggetto “ottemperanza prescrizioni concessione edilizia n. 812 del 19 febbraio 1992”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2018 il dott. Gianmario Palliggiano, presente l’avv. Marina Scotto su delega dell’avv. Ferdinando Scotto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, ND CA, è proprietaria di un fondo sito in Pompei, alla via Crapolla II individuato al Catasto urbano al Foglio 5, particelle n. 179 e 733.
In data 10 febbraio 1992, il Comune di Pompei rilasciava alla ricorrente concessione edilizia n. 812 per la ricostruzione di un fabbricato rurale sito alla predetta via Crapolla II.
Con nota prot. n. 16855 del 29 maggio 2013, il comune di Pompei ingiungeva alla ricorrente, pena l’annullamento del titolo concessorio, l’ottemperanza alla prescrizione contenuta nella concessione n. 812/92 ovvero: “sia consegnato al comune, entro il termine perentorio di 180 giorni dal rilascio della presente concessione, atto di cessione della zonetta di terreno della superfice di mq 252 indicata al n. 11 del piano descrittivo di esproprio del progetto di ampliamento della via Crapolla II…”.
Con l’odierno ricorso, notificato il 31 luglio 2013 e depositato il successivo 1° agosto, ND CA ha impugnato la predetta nota.
Il comune di Pompei, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Parte ricorrente, in data 17 maggio 2018, ha depositato memoria nella quale ha ribadito e puntualizzato le censure formulate coll’atto introduttivo del ricorso.
Nel corso dei preliminari dell’udienza pubblica del 19 giugno 2018, alla quale la causa è stata iscritta al relativo ruolo, il Collegio ha dato avviso alla parte presente - ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm. – di ravvisare eventuali profili d’inammissibilità del ricorso per la natura non provvedimentale dell'atto impugnato. Il legale di parte ricorrente ha fatto presente che l'Amministrazione non ha dato seguito alla nota impugnata e che, pertanto, vi sarebbe sopravvenuta carenza d'interesse. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il Collegio, prima ancora di valutare la dichiarazione di parte ricorrente circa la sopravvenuta carenza d’interesse, deve esaminare i profili di ammissibilità del ricorso, ravvisando la natura non provvedimentale dell’atto impugnato.
Ed invero, con l’odierno ricorso, ND CA ha impugnato la nota prot. n. 16855 del 30 maggio 2013 con la quale l’amministrazione comunale di Pompei ha fatto presente che l’atto di cessione relativo alla “zonetta di terreno della superficie di mq 252, indicata al n. 11 del piano descrittivo di esproprio del progetto di ampliamento della via Crapolla II, ….” risulta non essere mai stato compiuto dalla ricorrente. L’amministrazione, pertanto, ha semplicemente invitato la ricorrente all’immediata consegna del predetto atto di cessione entro tre giorni dal ricevimento della nota.
E’ evidente che il contenuto della nota è meramente monitorio ma non lesivo in via attuale e concreta dell’interesse della ricorrente.
L'interesse a ricorrere presuppone che l'atto impugnato abbia prodotto, in via diretta, una lesione attuale e concreta, e non meramente potenziale, della posizione giuridica soggettiva sostanziale dedotta in giudizio e consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa.
Ne consegue che tale interesse non sussiste, con conseguente inammissibilità del ricorso, quando, com’è nel caso di specie, gli atti impugnati siano privi di natura provvedimentale.
Nella fattispecie in esame la nota impugnata dell'Amministrazione si qualifica, invero, come invito a rimediare ad un’asserita inottemperanza ad un impegno assunto dalla ricorrente al momento del rilascio della concessione (ex multis, TAR Aosta, 8 gennaio 2018, n. 1; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 2 gennaio 2018, n. 1).
La pronuncia in rito di inammissibilità esime il Collegio dall’esame delle censure di merito.
Non si dispone sulle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2018 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Donadono, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Fabio Donadono |
IL SEGRETARIO