Articolo 21 della Legge 20 marzo 1975, n. 70
Articolo 20Articolo 22
Versione
3 aprile 1975
Art. 21. (Passaggio di qualifica)

Salve le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 16, il passaggio di qualifica del personale e' consentito, nei limiti e con le modalita' di cui ai successivi commi, nell'ambito dei ruoli amministrativi e tecnici. A tal fine i bandi di concorso di cui all'articolo 5 riservano il 20 per cento dei posti messi a concorso al personale della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che sia in possesso del titolo di studio e delle eventuali specializzazioni richieste dal bando.
Si prescinde dal possesso dei predetti titoli di studio e specializzazioni per i ruoli amministrativi, nei riguardi del personale che abbia prestato nella qualifica immediatamente inferiore almeno quattro anni di servizio e risulti in possesso di idonei requisiti in conformita' dei regolamenti degli enti e non sia incorso in alcuna delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 11. Le norme di cui sopra si applicano anche ai ruoli tecnici limitatamente alle qualifiche per le quali non si richiede il diploma di laurea.
I posti di cui al secondo comma che rimangono scoperti per mancanza di concorrenti o per inidoneita' medesimi sono conferiti ai concorrenti esterni secondo l'ordine della graduatoria di merito risultante dal concorso.
Entrata in vigore il 3 aprile 1975