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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/12/2024, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4446/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 4446/2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.11.2023, da:
DEL , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli, giusta mandato Parte_1
in atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualinda Ippedico, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_2 CP_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai tre figli della coppia , nata Per_1
ad Andria il 15.10.2009, , nato il [...] a [...], e , nata il [...] a Per_2 Persona_3
Corato) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 175,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il
Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, con attribuzione ai genitori nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. Parte_2 CP_1
63, Anno 2008, P. II, S.A, Comune di Terlizzi);
2)dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 4446/2023 del Registro Generale affari contenziosi, promosso con ricorso congiunto depositato in data 29.11.2023, da:
DEL , rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Maldarelli, giusta mandato Parte_1
in atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualinda Ippedico, giusta mandato in atti CP_1
ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e con ricorso congiunto per separazione, ex art. Parte_2 CP_1
473 bis 51 c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51
III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire, ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c.
Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dai coniugi non violano norme inderogabili e imperative, anche in considerazione del fatto che con riferimento ai tre figli della coppia , nata Per_1
ad Andria il 15.10.2009, , nato il [...] a [...], e , nata il [...] a Per_2 Persona_3
Corato) è stato previsto l'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, ed è stato previsto un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di € 175,00 mensili per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, come regolate dal Protocollo siglato tra il
Tribunale e il COA di Trani, e aggiornamento secondo gli indici Istat, con attribuzione ai genitori nella misura del 50% ciascuno dell'assegno unico universale, prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali dei coniugi.
Nulla per le spese, stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Atto n. Parte_2 CP_1
63, Anno 2008, P. II, S.A, Comune di Terlizzi);
2)dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Laura Cantore Dott. Giuseppe Rana