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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/11/2024, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel.
ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 426 R.G dell'anno 2024, avente ad oggetto: “Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
TRA
, difeso e rappresentato dall'avv. Semeraro Francesco Parte_1
E
, difesa e rappresentata dall'avv. Puglia Basilio Parte_2
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/01/2024 il signor , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Taranto il 23/06/2008 con la RA , che dalla loro Parte_2 unione nasceva il 31/08/2009, che con decreto di omologa n. cronol. 24986/2022 del Per_1
14/12/2022, emesso nell'ambito del giudizio n. 5307/2022 rg, dal Tribunale di Taranto, veniva omologata la separazione consensuale, che dalla data di comparizione presidenziale i coniugi non si erano più riconciliati e che era cessata ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con comparsa di costituzione, la RA aderiva alla richiesta declaratoria di Parte_3 cessazione degli effetti civili del matrimonio chiedendo che fosse pronunciata alle condizioni di cui alla comparsa di costituzione in modifica delle condizioni di cui alla separazione consensuale omologata il 14/12/2022 dal Tribunale di Taranto alla luce della effettiva capacità reddituale delle parti.
Con istanze depositate in data 24/10/2024 le parti chiedevano la trasformazione del giudizio da contenzioso in congiunto chiedendo congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la trasformazione del giudizio di divorzio da contenzioso in congiunto, alle condizioni riportate nell'accordo depositato in pari data.
Il Giudice, fissava per detti incombenti l'udienza del 12/11/2024, disponendo che l'udienza sarebbe stata tenuta con le modalità della trattazione scritta assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori, avvertendo le parti che alla data dell'udienza il Giudice relatore delegato si sarebbe riservato di riferire al collegio per la decisione.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole secondo le condizioni di cui all'accordo redatto e depositato già in data 24/10/2024, nonché nelle note difensive depositate in data 11/11/2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando così dispone:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, in Taranto il 23/06/2008, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Parte_2
Taranto al nr.34, parte II, serie A, anno 2008;
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo e alle note difensive depositate in data 11/11/2024, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile del 12/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi