Rigetto
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/05/2025, n. 3902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3902 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03902/2025REG.PROV.COLL.
N. 10008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10008 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Amerigo Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 17 marzo 2025 con la quale la parte appellata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Marco Valentini, nessuno è presente per le parti;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l’annullamento:
-dell’ingiunzione del -OMISSIS-del Comune di Pozzuoli di demolizione di opere abusive realizzate alla via -OMISSIS-.
Con il provvedimento impugnato il Comune di Pozzuoli ha disposto nei confronti della ricorrente, ai sensi dell’art. 31 del d. P.R. n. 380 del 2001, la demolizione di opere abusive realizzate alla -OMISSIS- e consistenti nella costruzione di un immobile ex novo , in adiacenza ad uno preesistente, per una superficie di circa 70 mq, oltre una tettoia in adiacenza di circa 3mq.
Ha osservato il TAR che la realizzazione di una nuova volumetria senza la previa acquisizione di un titolo edilizio è sanzionato con l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi poiché sin da epoca antecedente al 1942, si rendeva necessario che ogni trasformazione del territorio fosse autorizzata da un provvedimento della autorità competente.
In presenza di un immobile abusivo, il ripristino della legalità mediante ordine di demolizione è attività che doverosamente, soggiunge il giudice di prime cure, deve essere posta in essere dall’amministrazione.
Posto che l’immobile in proprietà della parte ricorrente risulta realizzato senza titolo e dunque legittimamente ne è stata disposta la demolizione, risulterebbero infondate le censure con le quali è dedotta la violazione delle garanzie procedimentali ed altri vizi di forma dell’atto.
Quanto al primo e terzo motivo, essi sono per il TAR infondati in quanto la violazione delle regole poste negli articoli 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990 assume rilievo meramente formale in presenza di una attività vincolata quale quella di repressione degli abusi edilizi.
Infine, ribadisce il primo giudice che, alla luce della consolidata giurisprudenza, il carattere permanente dell’abuso edilizio rende irrilevante ogni apprezzamento riguardante il possibile affidamento incolpevole dell’attuale proprietario del manufatto oggetto del provvedimento di demolizione.
Conclusivamente, il TAR ha respinto il ricorso.
Avverso la sentenza impugnata in data 21 dicembre 2023 è stato depositato ricorso in appello.
Si è costituito in giudizio il Comune di Pozzuoli.
In data 31 marzo 2025 ha depositato memoria il Comune di Pozzuoli.
All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27 DEL D.P.R. 06.06.2001 n. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 36 E 37 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 DELLA L.R. 28.11.2001 n. 19 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 149 del D. Lgs. n° 42 del 2004 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 3 ISTRUTTORIA DEI PRESUPPOSTI E DI MOTIVAZIONE - OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - TRAVISAMENTO - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - MANIFESTA INGIUSTIZIA - ALTRI PROFILI
Argomenta l’appellante, con il primo motivo, che per il TAR anche le opere astrattamente riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo - se realizzate senza titolo - dovrebbero comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale, alla luce dell’esistenza del vincolo paesistico insistente sul territorio di Pozzuoli, dichiarato di notevole interesse pubblico ai sensi del d.m. del 1957.
Ritiene viceversa l’appellante per la realizzazione dei lavori suindicati non occorrerebbe il permesso di costruire ma, al massimo, la presentazione di una Denuncia Inizio Attività, oggi SCIA.
Per quanto concerne i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura preesistente, il provvedimento demolitorio e la conseguente sentenza di rigetto sarebbero erronee perché presuppongono una circostanza di fatto assolutamente non fondata, ossia che la struttura sia di nuova e recente edificazione, non supportata da alcuna indagine istruttoria da parte della P.A.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO EECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA – PER OMESSA MOTIVAZIONE – PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA – VIOLAZIONE DEL DPR 380/01 ED IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 34 – 36 – 37 - VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 06.06.2001 N. 380 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 6, 10, 22 33, 34, 36 E 37 DEL MEDESIMO T.U. - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE
Soggiunge l’appellante, con il secondo motivo, che l’ordinanza comunale demolitoria, impugnata in primo grado, sarebbe affetta da una carenza descrittiva dei presupposti giustificativi, cui risulterebbe ancorata l’avversata opzione di comminare una misura sanzionatoria di tipo ripristinatorio in luogo di quella pecuniaria.
A tal riguardo, evidenzia l’appellante che il Comune, nel contestare l’esecuzione dei presunti lavori edili abusivi, non avrebbe qualificato i suddetti illeciti alla stregua della normativa di settore, sì da giustificarne la sussunzione nell’ambito della fattispecie più grave di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
-ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - ERRORE IN IUDICANDO - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 COSI’ COME MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA L. 15/2005 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 12.09.1957 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 22.01.2004 N. 42 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL P.R.G. DEL COMUNE DI POZZUOLI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.P. DEI CAMPI FLEGREI APPROVATO CON D.M. DEL 26.04.1999 - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - 13 ECCESSO DI POTERE PER INDETERMINATEZZA DELL’OGGETTO – PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER TRAVISAMENTO DEI FATTI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR 380/01 ED, IN PARTICOLARE, DEGLI ARTT. 31, 32 E 33 - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - ECCESSO DI POTERE PER OMESSA E/O INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INGIUSTIZIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E/O DI LOGICITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA RES PUBLICA
Con il terzo motivo, assume l’appellante che il provvedimento demolitorio sarebbe illegittimo ed erroneo anche per vizi propri dell’ordinanza repressiva derivanti dall’assoluto difetto di motivazione legato, soprattutto, alla circostanza che tale atto repressivo è stato adottato molto tempo dopo, avendo maturato tale situazione un legittimo affidamento del privato cittadino.
L’appello è infondato.
Osserva il Collegio, quanto al primo motivo, che ha ragione il primo giudice a rilevare come non risulti documentata in atti la risalenza del manufatto, da cui discende la sussistenza dell’obbligo di acquisire un titolo edilizio per la realizzazione di nuove costruzioni.
In ordine al regime edilizio delle opere in questione, anche nel presente grado di giudizio va ribadito che, contrariamente agli opposti rilievi articolati nell’atto di appello, le stesse importino modificazione dell’assetto edilizio dei luoghi, con aumento del carico urbanistico, così da richiedere per la loro esecuzione il rilascio di un permesso di costruire, attesa la notevole estensione in termini di superficie delle opere medesime.
Una volta accertato il carattere abusivo dell’opera ai sensi degli artt. 31 e 35 T.U. Edilizia, il provvedimento di ingiunzione alla rimozione del manufatto si configura per l’Amministrazione come atto dovuto e vincolato, con la conseguenza che i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario dare notizia dell’avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto.
Quanto al secondo motivo, concernente il denunciato deficit di descrizione dei presupposti fattuali e giuridici del provvedimento gravato, rileva il Collegio che dalla lettura del provvedimento emerge in modo chiaro la circostanza dirimente che le opere sono state realizzate in assenza di titolo edilizio, da cui consegue la risposta sanzionatoria vincolata.
Circa il terzo motivo, attesa la richiamata natura vincolata dell’atto, il lungo lasso di tempo intercorso tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione del provvedimento repressivo non determina un più stringente obbligo motivazionale circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale alla ingiunzione di demolizione.
Va ritenuta altresì priva di pregio l’ulteriore censura fondata sull’assunta rilevanza dell’affidamento del privato alla conservazione di quanto abusivamente realizzato, anche alla luce del tempo trascorso rispetto alla realizzazione delle opere, affidamento il quale, invece, non può trovare spazio alcuno all’interno del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 35 del T.U. Edilizia, alla luce del quale nei casi di edificazione contra legem non occorre alcun accertamento ulteriore, essendo
sufficiente verificare che nessun titolo è stato rilasciato.
Non è revocabile in dubbio che al momento dell’emanazione del provvedimento di demolizione le opere abusive di cui trattasi non fossero munite di adeguato titolo edilizio.
L’appello, pertanto, va respinto.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del Comune di Pozzuoli, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la parte appellante alla refusione in favore del Comune di Pozzuoli delle spese del presente grado di giudizio quantificate in Euro 3000,00 (tremila/00), oltre accessori come per legge, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Noccelli, Presidente FF
Daniela Di Carlo, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Valentini | Massimiliano Noccelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.