Accoglimento
Sentenza 18 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Improcedibile
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/02/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01243/2025REG.PROV.COLL.
N. 02097/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2097 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla signora -OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Sciolla e Sergio Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n.-OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Alessandro Sciolla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ottemperanza alla sentenza di questa sezione n.-OMISSIS- recante - in riforma della sentenza del T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, -OMISSIS- – l’annullamento della scheda valutativa n. 3, per il periodo 1 ottobre 2020 – 10 settembre 2021, relativa al tenente di complemento (riserva speciale) dei C.C. -OMISSIS-(ruolo tecnico psicologo).
2. La sentenza sopra indicata ha annullato la scheda valutativa per difetto di motivazione, disponendo, quale effetto conformativo, la nuova valutazione del militare “ tenendo presente che il giudizio di nella media nei confronti di un ufficiale che ha mostrato evidenti doti professionali è appropriato laddove esistano delle carenze in altri ambiti che andranno documentate ”.
2.1. Con istanze del 19 dicembre 2023 e del 16 febbraio 2024 la ricorrente sollecitava l’esecuzione della sentenza con la compilazione di una nuova scheda in sostituzione di quella annullata.
2.2. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, in data 12 marzo 2024 l’interessata notificava ricorso per l’ottemperanza al giudicato, articolando il seguente motivo: “Violazione dell’art. 112 c.p.a. – Richiesta di riammissione in servizio – Richiesta di nomina di Commissario ad acta e di fissazione di astreinte ”.
2.3. In data 24 marzo 2024 il Comando legione carabinieri ricompilava la scheda valutativa, confermando il giudizio finale di “nella media”, nonostante l’innalzamento di alcune voci interne.
2.4. Con determina del 15 aprile 2024 il Ministero della difesa annullava in autotutela la scheda valutativa ricompilata poiché, per un verso, le autorità valutatrici non avevano colmato il difetto di motivazione indicato dalla sentenza n. 10935/2023 e, per altro verso, il giudizio complessivo finale del foglio di comunicazione non traduceva in sintesi i giudizi formulati nel documento caratteristico, essendo invece identico a quello espresso dal secondo revisore nella parte IV, in violazione di quanto previsto dalla lettera b), paragrafo 4, capitolo I, delle istruzioni sui documenti caratteristici, edizione 2008.
2.5. Il Comando legione provvedeva, quindi, alla redazione di una nuova scheda con cui, pur ribadendo l’innalzamento di alcune voci interne, confermava la qualifica finale di “nella media”.
3. Con un primo ricorso per aggiunzione del 17 giugno 2024 la ricorrente ha chiesto:
a) la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse;
b) la declaratoria di nullità della scheda valutativa ricompilata per violazione del giudicato;
c) la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione ex art. 114 c. 4 lett. a) c.p.a.;
d) in via subordinata, la nomina di commissario ad acta ex art. 34 c. 1 lett. e) c.p.a.;
e) la fissazione dell’ astreinte ex art. 114 c. 4 lett. e) c.p.a.
4. In data 15 marzo 2024 l’amministrazione si è costituita e il successivo 11 ottobre 2024 ha depositato: i) una memoria ex art. 73 c.p.a.; ii) la documentazione relativa alla ricompilazione della scheda valutativa; iii) la relazione a firma del vice direttore generale PERSOMIL (direzione generale per il personale militare); iv) le relazioni esplicative redatte dal compilatore e dal primo e secondo revisore della scheda caratteristica ricompilata.
5. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2024, su istanza della parte ricorrente, la trattazione dell’affare è stata rinviata per consentire a quest’ultima di proporre ulteriori motivi aggiunti.
6. Con un secondo ricorso per aggiunzione dell’11 novembre 2024 sono state impugnate le relazioni di servizio (v. supra al § 4, sub iv), è stata formulata istanza istruttoria e sono state reiterate le domande articolate nel primo ricorso per aggiunzione.
7. In data 16 gennaio 2025 l’amministrazione ha depositato: i) una memoria per resistere ai secondi motivi aggiunti; ii) la documentazione relativa ai primi motivi aggiunti, già agli atti del giudizio; iii) le relazioni esplicative del compilatore e del primo e secondo revisore sui secondi motivi aggiunti.
8. In data 22 gennaio 2025 parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
9. Alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente il collegio dichiara, in accoglimento della pertinente richiesta della difesa attrice, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale per ottemperanza.
11. Premesso quanto sopra, i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
12. La documentazione personale dei militari trova la propria disciplina esclusivamente nel Titolo VI del Libro IV sia del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66 del 2010, c.m.) che del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 90 del 2010, r.m.). Mentre all’interno del codice il Titolo VI si articola in tre Capi relativi, rispettivamente, alle disposizioni generali (artt. 1021 e 1022), alla documentazione matricolare (artt. 1023 e 1024) e alla documentazione caratteristica (artt. 1025-1029), nel regolamento, il Capo I (artt. 682-687) è relativo ai documenti matricolari e il Capo II (artt. 688-699) attiene ai documenti caratteristici, oggetto anche di quattro modelli allegati.
13. Rilievo centrale assume l’art. 1022, comma 2, c.m. il quale, con previsione analoga a quella contenuta nell’art. 1030 c.m. in materia di avanzamento, sancisce che “ in materia di documentazione personale, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalità previste nel presente titolo ”.
14. Il successivo art. 1028 c.m. dispone che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi alla base della compilazione, i periodi di tempo e gli altri casi in cui essi vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione nonché quant’altro occorra per l’esecuzione del capo in questione sono stabiliti dal regolamento attuativo (nella specie, gli artt. 688-699 r.m.).
15. La compilazione dei documenti caratteristici risponde, quindi, a criteri normativamente predeterminati: il documento redatto in conformità ai parametri recati dai modelli e dai moduli stabili dal t.u. 90/2010 è, per ciò solo, adeguatamente motivato, senza che residui spazio alcuno per il richiamo al paradigma generale dell’art. 3 l. 241/1990.
16. Questo Consiglio di Stato ha, in più occasioni (cfr., ex plurimis e da ultimo sez. I, n. 742 del 2024, sez. IV n. 3799 del 2021, sez. I, n. 1703 del 2021), rimarcato che:
i) in materia di redazione della documentazione caratteristica dei militari, i giudizi formulati dai superiori gerarchici con le schede valutative e con i rapporti informativi sono espressione di un’ampia discrezionalità tecnica, risolvendosi in un’analitica valutazione delle capacità e delle attitudini proprie della vita militare del singolo scrutinando;
ii) le censure rivolte nei confronti dei giudizi espressi dalla scala gerarchica, allorquando impingono direttamente nel merito delle valutazioni riservate all’autorità militare, sono inammissibili, salvo il limite della abnormità ( sub specie di arbitrarietà, irrazionalità manifesta, travisamento dei fatti) che spetta al ricorrente dimostrare. In virtù di tale limitato sindacato, l’eventuale abnormità della scheda valutativa deve risultare ictu oculi sulla base di elementi oggettivi;
iii) nella compilazione delle schede valutative, la motivazione del giudizio finale trova la propria genesi nei giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci delle qualità considerate, cosicché il giudizio finale va ritenuto congruamente motivato allorquando sia in rapporto di armonia con i singoli giudizi resi con riferimento a ciascuna voce. Del resto, le variazioni delle aggettivazioni non devono essere motivate, costituendo esse la motivazione del giudizio finale del documento caratteristico;
iv) la scheda valutativa dei militari non deve riportare un elenco analitico di fatti o circostanze relative alla carriera o ai precedenti, ma raccogliere un giudizio sintetico su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi. Il giudizio complessivo espresso dal compilatore e dal revisore può, quindi, essere anche estremamente sintetico, qualora trovi puntuale corrispondenza nelle aggettivazioni che descrivono i singoli elementi elencati nelle parti della scheda afferenti alle qualità fisiche, morali, professionali, culturali e specifiche.
17. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il giudicato di annullamento non ha privato l’amministrazione della discrezionalità di cui essa è titolare nella redazione dei documenti caratteristici, ma si è limitato a disporre una nuova valutazione dell’ufficiale attraverso la ricompilazione della scheda valutativa, senza vincolo alcuno con riguardo all’esito del giudizio.
18. La sentenza n. 10935 del 2023 ha, infatti, annullato il documento valutativo per difetto di motivazione, precisando che l’ufficiale “ dovrà essere nuovamente valutato dal compilatore e dai revisori tenendo presente che il giudizio di ‘nella media’ nei confronti di un ufficiale che ha mostrato evidenti doti professionali è appropriato laddove esistano delle carenze in altri ambiti che andranno documentate ”.
19. L’unico bene della vita attribuito all’odierna ricorrente dal giudicato è l’annullamento della scheda impugnata (effetto cassatorio), la sua riformulazione ad esito libero (effetto rinnovatorio) e l’integrazione della motivazione con evidenza degli elementi negativi idonei a bilanciare le riscontrate doti professionali dell’ufficiale (effetto conformativo).
20. La scheda valutativa redatta il 3 giugno 2024- a seguito dell’annullamento in autotutela della prima compilazione, disposta con determina del 27 marzo 2024- illustra chiaramente, in ottemperanza al giudicato, la ragione per cui, pur a fronte delle doti professionali possedute, l’ufficiale è stato ritenuto carente nella capacità di operare adeguatamente nel contesto militare, tanto da rendere necessario l’intervento della linea gerarchica mediante raccomandazioni e indirizzi operativi.
21. Il triplice giudizio conforme espresso dalla linea gerarchica risulta coerente con le singole voci interne (vigore fisico, concentrazione, esemplarità, capacità organizzativa, ecc.): dai giudizi parziali riportati a fianco di ciascuna delle voci in questione emergono con evidenza le carenze di adattamento al contesto militare che, bilanciando le doti professionali, giustificano la valutazione “nella media” dell’ufficiale.
22. La motivazione riportata è conforme, oltre che al paradigma normativo, anche all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato che ha costantemente escluso il necessario richiamo, nella scheda valutativa, a fatti specifici o circostanze particolari della vita militare del valutando, costituendo essa espressione di un giudizio sintetico, ancorché esauriente, sulle qualità e capacità riscontrate.
23. Ne discende che la causa petendi oggetto del ricorso (ovvero i due atti di motivi aggiunti) non è coerente con l’azione di nullità, stante l’avvenuta esecuzione del giudicato. Con essa, infatti, si veicolano censure che impingono profili di legittimità dell’atto e che, per tale ragione, sono suscettibili di esame solo in sede di cognizione nel giudizio proposto per l’annullamento della nuova scheda redatta (sulla possibilità per l’amministrazione di intervenire nei tratti liberi dell’azione amministrativa successivi al giudicato senza, per ciò solo, porsi in contrasto con esso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1892 del 2021, sez. V 3078 del 2011).
24. Per le ragioni sopra indicate, i primi motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.
25. Del pari inammissibili sono i secondi motivi aggiunti perché: i) risentono dell’inammissibilità del primo ricorso per aggiunzione cui accedono; ii) sono rivolti avverso atti privi di natura provvedimentale, quali sono le relazioni tecniche illustrative depositate in giudizio dall’Autorità emanante (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3169 del 2009).
26. In conseguenza di quanto sopra osservato deve essere respinta la richiesta istruttoria formulata (pag. 21 – 22 secondo atto per motivi aggiunti).
27. Alla stregua delle rassegnate conclusioni è giocoforza dichiarare inammissibili sia il primo che il secondo ricorso per aggiunzione.
28. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55 e dell’art. 26, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto (n.r.g. 2097/2024), così provvede:
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) dichiara inammissibili il primo e il secondo atto di motivi aggiunti;
c) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero della difesa, delle spese del giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la seguente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.