Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice
nel procedimento R.G. 129 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RUGGERI SARA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PINI CP_1 C.F._2
BARBARA con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il e hanno Parte_1 CP_1 dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale è nata la figlia in data 22/10/2011, riconosciuto da entrambi. Per_1
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“La figlia minore verrà affidata in maniera super-esclusiva alla madre Persona_2 con la quale coabita a Lama Mocogno in via f.lli Cervi n. 23.
è sempre stata totalmente a carico della madre sia a livello economico sia sul piano Per_1 affettivo, infatti, il sig. non ha mai versato nulla per il mantenimento di Pt_1 Per_1 se non per i primi anni e per il versamento di circa 2.000,00 nel 2018/2019, da 7 anni non ha più alcun rapporto con la figlia e dal 2019 nemmeno con la sig.ra CP_1
Il regime di affido super-esclusivo alla madre è l'unico modo per garantire alla stessa una gestione efficace della figlia minorenne ed è giustificato dal fatto che il sig. Per_1 da tanti anni, non ha più alcun rapporto con la figlia e, ad oggi, anche per il suo Pt_1 lavoro, che lo porta a stare spesso lontano dal luogo di residenza, non garantire la gestione condivisa della responsabilità genitoriale. Divenendo, pertanto, l'affido condiviso sicuramente pregiudizievole per la minore, in quanto per la madre sarebbe più complicato prendere decisioni nell'interesse della figlia e comunque provvedere ad eseguire iscrizioni scolastiche, richiesta di documenti di identità anche validi per l'espatrio ed anche le semplici comunicazioni scolastiche, che necessitano della firma di entrambi i genitori per autorizzazione o presa visione, non riuscirebbero ad essere sottoscritte nei tempi richiesti dalla scuola. Peraltro non si può esimersi dal precisare che anche in passato non si è riusciti a fare partecipare ad un percorso con uno Per_1 psicologo /psicoterapeuta, che era stato consigliato per il benessere psicofisico di Per_1 proprio per l'impossibilità di raccogliere l'adesione paterna come il mancato pagamento dell'intero importo dell'assegno unico a favore di a causa della mancata consegna Per_1 da parte del padre della documentazione necessaria.
Il padre è conscio che le sue situazioni di vita che lo porta a stare molto tempo lontano da casa e la sua totale assenza di rapporto con la figlia da vari anni comporta l'impossibilità per lo stesso di poter prendere decisioni nell'interesse della stessa, poiché le pregresse esperienze di vita e le attuali condizioni lavorative, abitative e comunque di vita non gli consentono di conoscere praticamente nulla che riguarda l'ambito della vita della minore pagina 2 di 5 ed è conscio che un affido condiviso recherebbe un danno alla figlia ed un intralcio grave nella gestione della madre
FREQUENTAZIONE TRA Parte_2
Data l'assenza, prolungatasi per molti anni della figura paterna, allo stato i genitori ritengono di non dovere prevedere alcun tipo di frequentazione tra padre e figlia, anche perché la stessa ora tredicenne non si sente pronta a riallacciare un rapporto o Per_1 comunque a effettuare incontri con il padre, né peraltro il sig. ha la volontà al Pt_1 momento di insistere per potere vedere la figlia consapevole delle proprie mancanze. potrebbe essere eventualmente sentita sul punto dal Tribunale ma non si svolge Per_1 istanza in tale senso, per evitare alla ragazzina l'esperienza di essere ascoltata davanti ad un Giudice e di dovere parlare apertamente del mancato rapporto con la figura genitoriale paterna;
nel caso però in cui il Tribunale volesse sentirla, ovviamente si è disponibili.
In futuro, qualora la minore manifestasse l'interesse a volere frequentare il padre e lo stesso fosse intenzionato a riprendere un serio e duraturo rapporto con la figlia potrà essere effettuato un percorso di avvicinamento relazionale, anche eventualmente con l'ausilio, ove ritenuto necessario dalla madre, di specialisti in dinamiche famigliari e relazionali quali psicologi.
MANTENIMENTO ORDINARIO
Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese la somma Pt_1 CP_1 di € 150,00 centocinquanta quale contributo al mantenimento ordinario di oltre Per_1 rivalutazione Istat nella misura massima di legge e ciò fino al raggiungimento dell'autosufficienza e economica della stessa;
Gli assegni famigliari, assegno unico e/o ogni altra misura equivalente predisposta anche in futuro a favore della famiglia e dei figli verranno percepiti al 100% dalla sig.ra CP_1
MANTENIMENTO STRAORDINARIO
I coniugi dovranno provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie e utili per la figlia secondo il seguente schema: Per_3 spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pagina 3 di 5 pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extra scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b)
spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà provvedere al pagamento entro la fine del mese nel quale viene fatta la richiesta;
nel caso di spese che debbano essere concordate la parte che intende sostenere detto costo deve comunicare una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) e chi riceve detta comunicazione dovrà comunicare, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta il proprio motivato diniego;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
si richiama, in ogni caso, il Protocollo in uso al Tribunale di Modena.”
pagina 4 di 5 §
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia, stante la situazione di allontanamento della figura paterna.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 09/04/2025
Il Presidente relatore dott. Riccardo Di Pasquale
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