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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1125/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1125/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza ME , , Parte_1 Parte_2
fideiussoria
, , Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
e con il patrocinio dell'avv. Mauro Calò Pt_6 Parte_7
140061 APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.
[...]
Edoardo Staunovo Polacco e dall'avv. Giorgio Tarzia, entrambi procuratori domiciliatari APPELLATA
e con l'intervento di con il patrocinio dell'avv. Filippo Carimati Controparte_2
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 1° settembre
2021, n. 1595/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“… accertare e/o dichiarare, in primo luogo - in via principale:
a) la nullità e/od invalidità e/od inefficacia, delle fidejussioni omnibus e delle
successive integrazioni di cui è causa;
e, per l'effetto, l'estinzione
dell'obbligazione a carico degli appellanti, e/o comunque la liberazione
degli opponenti stessi dall'obbligazione;
Per conseguenza:
1) Dichiarare la nullità e/od invalidità e/od inefficacia del decreto
ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione di ragione o legge;
2) Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle
eccezioni ed argomentazioni proposte;
3) Rigettare, in ogni caso, ogni domanda avversa, in quanto infondata in
fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di
giudizio” (conclusioni contenute nell'atto d'appello).
Dell'appellata “A) Respingersi l'avversario appello e confermarsi integralmente la
sentenza n 1595/2021 del Tribunale di Bergamo.
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati”.
Della terza intervenuta
“Rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1595/2021 con la quale è stata
rigettata l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto
ingiuntivo n. 3194/20218 dello stesso Tribunale di Bergamo;
In subordine comunque condannare gli opponenti ed appellanti Sigg.
[...]
, , , Parte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento – in favore della Parte_4 Parte_7 Parte_9
quale cessionaria del credito già vantato da Cassa Controparte_2
Rurale Banca di Credito di Treviglio Soc. Coop. - della medesima somma
ingiunta o della diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta
per i medesimi titoli azionati dalla cedente in via monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1595/2021 pubblicata in data 1° settembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha confermato il decreto ingiuntivo n. 3194/2018
emesso in favore di Parte_10
nei confronti di e di ,
[...] Parte_11 Parte_1 [...]
, , , e quali fideiussori della Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_7 Parte_9
società predetta, per il pagamento delle seguenti somme: € 118.223,20 oltre interessi legali dal 13 marzo 2018 al saldo, € 230.712,97 oltre interessi al tasso contrattuale del 2,05% dalle rispettive scadenze al saldo relativamente alle rate scadute e dal 17 giugno 2016 al saldo per il debito residuo in linea capitale, € 139.232,82 oltre interessi al tasso contrattuale del 3,90% dalle rispettive scadenze al saldo per le rate scadute e dal 23 maggio 2016 al saldo per il debito residuo in linea capitale. Ha, quindi, rigettato l'opposizione promossa dai garanti.
1.1. In particolare, il Tribunale ha, anzitutto ritenuto tardiva e, quindi,
inammissibile la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto formulata in comparsa conclusionale.
1.2. Ha, poi, osservato che in caso di violazione della normativa antitrust nei termini individuati dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, al più, si potrebbe configurare la nullità parziale delle clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all'art. 1957 c.c.; ha, però, rilevato che nel caso di specie alcuna di tali clausole appare rilevante e che, in ogni caso, gli opponenti non hanno provato che, in assenza di dette clausole, non avrebbero sottoscritto la garanzia.
1.3. Ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto le fideiussioni omnibus stipulate dagli opponenti prevedono una limitazione dell'importo garantito, risultando così valide ed efficaci e conformi all'art. 1938 c.c.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, , , e sulla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6 Parte_7
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 23 marzo 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. In data 28 ottobre 2024 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
quale cessionaria del credito dell'appellata. Controparte_2
6. All'udienza del 13 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti, deducono che la presenza delle clausole
2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenute illegittime dal provvedimento n. 55/2005
di Banca d'Italia, determina la nullità integrale delle fideiussioni da essi prestate, in quanto la finalità perseguita dalla legge antitrust sarebbe quella di tutelare la libera concorrenza degli operatori economici e di chiunque abbia interesse a conservare il carattere competitivo del mercato. In specie,
vi sarebbe la uniformità del testo della garanzia al predetto schema (come risulta dalla produzione di 120 fideiussioni sottoscritte tra il 2005 ed il 2019);
inoltre tale testo sarebbe stato imposto all'atto della sottoscrizione mediante sottoposizione di un modulo già predisposto dalla banca, condizionando la concessione del credito all'accettazione delle condizioni in esso contenute,
tra cui rientrano le predette clausole vessatorie e contrarie a norme imperative, nemmeno specificamente approvate.
2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che, una volta dichiarata la nullità dell'art. 6 della fideiussione, la banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei loro confronti a causa dello spirare del termine di cui all'art. 1957
c.c. Deducono che tale clausola obbliga il garante a rinunciare preventivamente a far valere il termine di sei mesi entro cui il creditore dovrebbe agire nei suoi confronti, comprimendo il diritto di giovarsi dei termini decadenziali.
Dichiarata la nullità di tale clausola, la deroga all'art. 1957 c.c. non sarebbe più operante e la banca, avendo agito in via monitoria in data 5 giugno 2018,
si sarebbe attivata oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla risoluzione dei rapporti, avvenuta con missiva in data 24 maggio 2016.
Inoltre, gli appellanti contestano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile l'eccezione da essi sollevata, non trattandosi di eccezione in senso stretto, ma rilevabile d'ufficio.
3. Con il terzo motivo gli appellanti criticano la statuizione con cui è stato ritenuto che i garanti non abbiano provato che, in assenza delle clausole oggetto di contestazione, non avrebbero sottoscritto la garanzia, in quanto,
priva di argomentazioni relative alla necessità di tale prova.
Affermando che senza quelle clausole essi non avrebbero avuto interesse a stipulare la garanzia, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, in quanto estranei al rapporto garantito, essi non avrebbero alcun interesse a prestare la garanzia anche in assenza delle clausole nulle, in quanto tale interesse sarebbe riferibile alla società correntista, debitrice principale. Gli appellanti, inoltre, deducono che sarebbe stata, piuttosto, la banca che non avrebbe concesso la linea di credito senza la sottoscrizione della garanzia, optando per un diverso tipo di garanzia o negando il credito;
sicché
il Tribunale avrebbe dovuto valutare la rilevanza delle clausole predette nell'economia globale del rapporto di garanzia.
Pertanto, dovrebbe essere dichiarata la nullità delle garanzie prestate ex art. 1419, 1 co. c.c..
4. L'appello è infondato.
5. La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”
presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
5.1. Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano (2010 e 2011).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito (tardiva e inammissibile, ex art. 345 cod.proc.civ., è la produzione di ulteriori fideiussioni avvenuta solo nel presente grado, ferma restando la irrilevanza di tale produzione ai fini in questione).
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Di recente la Suprema Corte, in merito all'accertamento operato da Banca
d'Italia, ha affermato che (Cass. n. 1851/2025) <
operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova>>.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. cit.).
5.2. Come correttamente ritenuto dal Tribunale l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che: <
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
5.3. La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò
non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto la eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è stata posta solamente nel contesto della comparsa conclusionale in primo grado, dunque tardivamente, come già
rilevato dal Tribunale.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né
emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della <
nullità delle clausole conformi al modello ABI>> << si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. n. 1851/2025).
Anche sul punto, pertanto, la statuizione del Tribunale non merita censure e tale considerazione appare del tutto dirimente rispetto ad ogni altra questione posta in causa.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
7.1. Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio, che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111
cod.proc.civ. “facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni già
formulate del precedente creditore convenuta e – eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali domande
risarcitorie o restitutorie svolte nei confronti dell'originaria titolare del
credito, essendo subentrata nel solo lato attivo del rapporto – insiste per
l'integrale rigetto dell'appello avversario, ove ritenuto ammissibile, e di ogni
avversa domanda, con conseguente conferma del decreto opposto e in ogni
caso condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della
diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta per i medesimi
titoli azionati”.
Va rilevato che la cessionaria del credito è soggetto nei cui confronti la decisione spiega direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico degli appellanti, pur parzialmente, ulteriori e più
elevate spese rispetto a quelle dovute alla controparte processuale.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_8 Parte_2
, , , e
[...] Parte_12 Parte_4 Parte_7 Pt_9
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1595/2021,
[...]
pubblicata in data 1° settembre 2021; 2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.880,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 1125/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1125/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 ottobre 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 13
novembre 2024
OGGETTO: d a
Fideiussione – polizza ME , , Parte_1 Parte_2
fideiussoria
, , Parte_3 Parte_4 Pt_5
[...]
e con il patrocinio dell'avv. Mauro Calò Pt_6 Parte_7
140061 APPELLANTI
c o n t r o
Controparte_1
con il patrocinio dell'avv.
[...]
Edoardo Staunovo Polacco e dall'avv. Giorgio Tarzia, entrambi procuratori domiciliatari APPELLATA
e con l'intervento di con il patrocinio dell'avv. Filippo Carimati Controparte_2
TERZA INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, in data 1° settembre
2021, n. 1595/2021.
CONCLUSIONI
Degli appellanti
“… accertare e/o dichiarare, in primo luogo - in via principale:
a) la nullità e/od invalidità e/od inefficacia, delle fidejussioni omnibus e delle
successive integrazioni di cui è causa;
e, per l'effetto, l'estinzione
dell'obbligazione a carico degli appellanti, e/o comunque la liberazione
degli opponenti stessi dall'obbligazione;
Per conseguenza:
1) Dichiarare la nullità e/od invalidità e/od inefficacia del decreto
ingiuntivo, con ogni conseguente statuizione di ragione o legge;
2) Revocare, comunque, il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle
eccezioni ed argomentazioni proposte;
3) Rigettare, in ogni caso, ogni domanda avversa, in quanto infondata in
fatto e diritto;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di
giudizio” (conclusioni contenute nell'atto d'appello).
Dell'appellata “A) Respingersi l'avversario appello e confermarsi integralmente la
sentenza n 1595/2021 del Tribunale di Bergamo.
B) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati”.
Della terza intervenuta
“Rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare integralmente la
sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1595/2021 con la quale è stata
rigettata l'opposizione proposta dagli odierni appellanti avverso il decreto
ingiuntivo n. 3194/20218 dello stesso Tribunale di Bergamo;
In subordine comunque condannare gli opponenti ed appellanti Sigg.
[...]
, , , Parte_8 Parte_2 Parte_3 [...]
, e al pagamento – in favore della Parte_4 Parte_7 Parte_9
quale cessionaria del credito già vantato da Cassa Controparte_2
Rurale Banca di Credito di Treviglio Soc. Coop. - della medesima somma
ingiunta o della diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta
per i medesimi titoli azionati dalla cedente in via monitoria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1595/2021 pubblicata in data 1° settembre 2021, il
Tribunale di Bergamo ha confermato il decreto ingiuntivo n. 3194/2018
emesso in favore di Parte_10
nei confronti di e di ,
[...] Parte_11 Parte_1 [...]
, , , e quali fideiussori della Pt_2 Pt_3 Parte_4 Pt_7 Parte_9
società predetta, per il pagamento delle seguenti somme: € 118.223,20 oltre interessi legali dal 13 marzo 2018 al saldo, € 230.712,97 oltre interessi al tasso contrattuale del 2,05% dalle rispettive scadenze al saldo relativamente alle rate scadute e dal 17 giugno 2016 al saldo per il debito residuo in linea capitale, € 139.232,82 oltre interessi al tasso contrattuale del 3,90% dalle rispettive scadenze al saldo per le rate scadute e dal 23 maggio 2016 al saldo per il debito residuo in linea capitale. Ha, quindi, rigettato l'opposizione promossa dai garanti.
1.1. In particolare, il Tribunale ha, anzitutto ritenuto tardiva e, quindi,
inammissibile la eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in quanto formulata in comparsa conclusionale.
1.2. Ha, poi, osservato che in caso di violazione della normativa antitrust nei termini individuati dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, al più, si potrebbe configurare la nullità parziale delle clausole di reviviscenza, di sopravvenienza e di deroga all'art. 1957 c.c.; ha, però, rilevato che nel caso di specie alcuna di tali clausole appare rilevante e che, in ogni caso, gli opponenti non hanno provato che, in assenza di dette clausole, non avrebbero sottoscritto la garanzia.
1.3. Ha, altresì, ritenuto infondata l'eccezione di nullità delle garanzie per indeterminatezza dell'oggetto, in quanto le fideiussioni omnibus stipulate dagli opponenti prevedono una limitazione dell'importo garantito, risultando così valide ed efficaci e conformi all'art. 1938 c.c.
2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello , Parte_1
, , , e sulla Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_6 Parte_7
scorta di tre motivi.
3. Si è costituita in giudizio Controparte_1
, chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
4. All'udienza del 23 marzo 2022, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
5. In data 28 ottobre 2024 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
quale cessionaria del credito dell'appellata. Controparte_2
6. All'udienza del 13 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte
ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo gli appellanti, deducono che la presenza delle clausole
2, 6 e 8 dello schema ABI, ritenute illegittime dal provvedimento n. 55/2005
di Banca d'Italia, determina la nullità integrale delle fideiussioni da essi prestate, in quanto la finalità perseguita dalla legge antitrust sarebbe quella di tutelare la libera concorrenza degli operatori economici e di chiunque abbia interesse a conservare il carattere competitivo del mercato. In specie,
vi sarebbe la uniformità del testo della garanzia al predetto schema (come risulta dalla produzione di 120 fideiussioni sottoscritte tra il 2005 ed il 2019);
inoltre tale testo sarebbe stato imposto all'atto della sottoscrizione mediante sottoposizione di un modulo già predisposto dalla banca, condizionando la concessione del credito all'accettazione delle condizioni in esso contenute,
tra cui rientrano le predette clausole vessatorie e contrarie a norme imperative, nemmeno specificamente approvate.
2. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che, una volta dichiarata la nullità dell'art. 6 della fideiussione, la banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei loro confronti a causa dello spirare del termine di cui all'art. 1957
c.c. Deducono che tale clausola obbliga il garante a rinunciare preventivamente a far valere il termine di sei mesi entro cui il creditore dovrebbe agire nei suoi confronti, comprimendo il diritto di giovarsi dei termini decadenziali.
Dichiarata la nullità di tale clausola, la deroga all'art. 1957 c.c. non sarebbe più operante e la banca, avendo agito in via monitoria in data 5 giugno 2018,
si sarebbe attivata oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla risoluzione dei rapporti, avvenuta con missiva in data 24 maggio 2016.
Inoltre, gli appellanti contestano la statuizione del Tribunale che ha ritenuto inammissibile l'eccezione da essi sollevata, non trattandosi di eccezione in senso stretto, ma rilevabile d'ufficio.
3. Con il terzo motivo gli appellanti criticano la statuizione con cui è stato ritenuto che i garanti non abbiano provato che, in assenza delle clausole oggetto di contestazione, non avrebbero sottoscritto la garanzia, in quanto,
priva di argomentazioni relative alla necessità di tale prova.
Affermando che senza quelle clausole essi non avrebbero avuto interesse a stipulare la garanzia, il Tribunale avrebbe omesso di rilevare che, in quanto estranei al rapporto garantito, essi non avrebbero alcun interesse a prestare la garanzia anche in assenza delle clausole nulle, in quanto tale interesse sarebbe riferibile alla società correntista, debitrice principale. Gli appellanti, inoltre, deducono che sarebbe stata, piuttosto, la banca che non avrebbe concesso la linea di credito senza la sottoscrizione della garanzia, optando per un diverso tipo di garanzia o negando il credito;
sicché
il Tribunale avrebbe dovuto valutare la rilevanza delle clausole predette nell'economia globale del rapporto di garanzia.
Pertanto, dovrebbe essere dichiarata la nullità delle garanzie prestate ex art. 1419, 1 co. c.c..
4. L'appello è infondato.
5. La questione posta è quella della presenza nei testi delle fideiussioni in questione di clausole corrispondenti o assimilabili a quelle contestate dal provvedimento di Banca d'Italia ovvero l'art. 2 “clausola di reviviscenza”,
l'art. 6 “rinuncia di cui all'art.1957 c.c.” e l'art. 8 “clausola di sopravvivenza”
presenti nello schema ABI risultato contrario alla normativa antitrust e del valore probatorio del provvedimento di Banca d'Italia, ossia se questo possa essere considerato quale prova privilegiata dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, essendo le garanzie fideiussorie state rilasciate diversi anni dopo l'emanazione del suddetto provvedimento.
5.1. Ritiene il Collegio che non si possa presumere la qualificazione tout court delle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione quali intese illecite, posto che il provvedimento di Banca d'Italia
ha riguardato lo specifico schema ABI, risultato contrario alla normativa antitrust e non il complessivo apparato di tali norme in tema di fideiussione.
Inoltre, l'accertamento dell'intesa illecita da parte dell'Autorità di vigilanza risale al maggio del 2005 e si fonda su un'istruttoria avviata nel novembre del 2003, ai sensi degli artt. 2 e 14 della legge n. 287/1990.
Dal parere espresso sul modulo ABI da parte dell'Agcm si ricava come tale istruttoria abbia permesso di appurare che il contenuto dello schema era stato replicato nei contratti delle banche interpellate e come la diffusione su larga scala delle clausole esaminate non fosse un fenomeno “spontaneo” del mercato, bensì il frutto di un'intesa esistente tra le banche in tema di contratti.
Come esposto, le fideiussioni in questione sono state sottoscritte in epoca di molto successiva a quella oggetto di osservazione e di rilievo da parte dell'autorità amministrativa.
Al riguardo, non si può attribuire al provvedimento di Banca d'Italia n.
55/2005 valore di prova presuntiva, posto che tale valenza può essere riconosciuta solo con riferimento al comportamento accertato e alla posizione rivestita sul mercato ed al suo abuso per il periodo 2002-2005, ma non riguardo ad una eventuale sussistenza dell'intesa restrittiva con riguardo alle fideiussioni in esame, stipulate in un periodo ben lontano (2010 e 2011).
Il mero richiamo al provvedimento di Banca d'Italia, nonché la presenza di tali clausole in tutte le fideiussioni in questione non possono ritenersi elementi sufficienti al fine di provare gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito anticoncorrenziale da parte dell'istituto di credito (tardiva e inammissibile, ex art. 345 cod.proc.civ., è la produzione di ulteriori fideiussioni avvenuta solo nel presente grado, ferma restando la irrilevanza di tale produzione ai fini in questione).
Infatti, la presenza nei contratti di garanzia delle clausole oggetto di esame,
la cui liceità è pacifica, ben può ricondursi all'esercizio del potere contrattuale del contraente predisponente le condizioni generali del contratto di inserire delle condizioni derogatorie rispetto al regime civilistico e a tutela del credito oggetto di garanzia, interesse senz'altro meritevole ai sensi dell'art. 1322 co. 2 c.c., senza che ciò possa ritenersi necessariamente frutto della persistenza della intesa anticoncorrenziale lesiva del mercato accertata del 2005 o di una nuova intesa fondata tra operatori del medesimo settore finalizzata a compromettere la concorrenzialità del mercato.
Di recente la Suprema Corte, in merito all'accertamento operato da Banca
d'Italia, ha affermato che (Cass. n. 1851/2025) <
operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè
persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di modo che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005,
l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova>>.
In sostanza, la giustificazione della presenza delle predette clausole, a distanza di anni dal provvedimento della Banca d'Italia, non può essere necessariamente correlata alla intesa oggetto di quell'accertamento, alla protrazione dei suoi effetti ovvero alla esistenza di una nuova intesa lesiva del mercato, di cui non si hanno elementi, se non l'invocato provvedimento quale “prova privilegiata”, ben potendo tale giustificazione essere rinvenuta nella rilevanza di tale clausole nell'economia del contratto attesa la liceità in sé del comportamento dell'istituto bancario nel predisporre un regolamento contrattuale derogativo del sistema codicistico e di maggior tutela rispetto alle ragioni del proprio credito (cfr. Cass. cit.).
5.2. Come correttamente ritenuto dal Tribunale l'eventuale presenza di clausole ricomprese nello schema ABI del 2003 dichiarato in violazione della disciplina antitrust comporta unicamente la nullità parziale delle singole clausole e non la nullità totale dell'intero contratto di fideiussione.
Al riguardo le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 41994/2021, hanno chiarito che: <
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti>>.
5.3. La nullità parziale delle clausole sarebbe quindi, comunque, irrilevante nel caso di specie in quanto, anche nell'ipotesi in cui essa fosse fondata, ciò
non comporterebbe la inoperatività della garanzia prestata rispetto al credito azionato dall'istituto bancario in quanto la eccezione di decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c. è stata posta solamente nel contesto della comparsa conclusionale in primo grado, dunque tardivamente, come già
rilevato dal Tribunale.
Trattandosi di eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta con l'atto di citazione in opposizione, né
emergendo che in relazione alla pretesa della banca vengano in rilievo le ulteriori clausole in questione.
La Suprema Corte ha ribadito che ai fini della <
nullità delle clausole conformi al modello ABI>> << si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa>> (Cass. n. 1851/2025).
Anche sul punto, pertanto, la statuizione del Tribunale non merita censure e tale considerazione appare del tutto dirimente rispetto ad ogni altra questione posta in causa.
6. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
7. Con riferimento al regime delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento
(scaglione compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00), ad eccezione della fase di trattazione, che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
7.1. Per quanto riguarda le spese della intervenuta, rileva il Collegio, che la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111
cod.proc.civ. “facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e conclusioni già
formulate del precedente creditore convenuta e – eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in merito ad eventuali domande
risarcitorie o restitutorie svolte nei confronti dell'originaria titolare del
credito, essendo subentrata nel solo lato attivo del rapporto – insiste per
l'integrale rigetto dell'appello avversario, ove ritenuto ammissibile, e di ogni
avversa domanda, con conseguente conferma del decreto opposto e in ogni
caso condanna degli opponenti al pagamento della somma ingiunta o della
diversa somma, maggiore o minore, che risultasse dovuta per i medesimi
titoli azionati”.
Va rilevato che la cessionaria del credito è soggetto nei cui confronti la decisione spiega direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono,
quindi, essere poste a carico degli appellanti, pur parzialmente, ulteriori e più
elevate spese rispetto a quelle dovute alla controparte processuale.
8. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_8 Parte_2
, , , e
[...] Parte_12 Parte_4 Parte_7 Pt_9
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1595/2021,
[...]
pubblicata in data 1° settembre 2021; 2) condanna gli appellanti al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado, che liquida in € 4.389,00 per la “fase di studio”, € 2.552,00 per la
“fase introduttiva”, € 5.880,00 per la “fase di trattazione” ed € 7.298,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli