TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5484/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa come in atti TE
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.5.2022, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
Solo parte ricorrente compariva in data 8.5.2023 innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 29.5.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, i coniugi raggiungevano un accordo e, all'udienza del
18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. Il OR , a condizione che venga risolto consensualmente il contratto Controparte_1
di donazione del 19 marzo 2021 a rogito per AR , con conseguente Persona_1
retrocessione da parte del donatario , in favore dei donanti genitori, di quanto Controparte_2
richiesto per effetto di tale liberalità, a titolo di una tantum, si impegna a procurare alla ORa
[...]
il trasferimento: a) della quota pari alla metà in piena proprietà Parte_2 dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Giugliano in Campania (Na)alla Via
Vicinale Masseria Vecchia n. 104, posto al piano secondo, distinto dal numero 3 (tre) di interno, composto da 4 (quattro) vani catastali con sovrastante lastrico solare, confinante con viale di accesso retrostante ed area comune per tre lati, riportato al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 76, Particella 289, sub 4, Via San Nullo n. SN, Sc. U, P. 2, i. 3, categ. A/7, cl.1, vani 4, superficie catastale totale mq. 101, totale escluso aree scoperte mq. 93, R.C. Euro 340,86; b) della quota pari alla metà in nuda proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in
Giugliano in Campania (Na)alla Via Vicinale Masseria Vecchia n. 104, posto al piano terra, distinto dal numero 1 (uno) di interno, composto da 5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali, confinante con viale di accesso retrostante e con area comune per tre lati, riportato al Catasto
Fabbricati del detto Comune al Foglio 76, Particella 289, sub 1, Via San Nullo n. SN, Sc. U, P. t, i.
1, categ. A/7, cl.1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 107, totale escluso aree scoperte mq.
104, R.C. Euro 468,68;
2. in alternativa alla prestazione indicata al precedente n.1, e sempre a condizione che venga risolto consensualmente il contratto di donazione del 19 marzo 2021 a rogito per AR PE
, con conseguente retrocessione da parte del donatario , in favore dei
[...] Controparte_2
donanti genitori, di quanto richiesto per effetto di tale liberalità, esso si Controparte_1 impegna a corrispondere alla ORa , a titolo di “assegno una tantum”, TE
l'importo di Euro 60.000,00;
3. la ORa , dal canto suo, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, TE all'assegno di Euro 250,00 mensili stabilito in sede Presidenziale, dichiarando altresì di rinunciare a qualsiasi sorta di emolumento alimentare od assistenziale nella futura sede divorzile, essendo stata già soddisfatta dalla prestazione in questa sede offerta dal;
Controparte_1
4. le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi TE
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]);
[...] Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (atto n. 191, parte II, serie A, anno 1974), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 5484/2022 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa come in atti TE
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.5.2022, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
Solo parte ricorrente compariva in data 8.5.2023 innanzi al Presidente del Tribunale, il quale, all'esito dell'udienza presidenziale, emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'ordinanza depositata in data 29.5.2023, qui da intendersi integralmente trascritti.
Rimessa la causa dinanzi al giudice istruttore, i coniugi raggiungevano un accordo e, all'udienza del
18.12.2024, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. Il OR , a condizione che venga risolto consensualmente il contratto Controparte_1
di donazione del 19 marzo 2021 a rogito per AR , con conseguente Persona_1
retrocessione da parte del donatario , in favore dei donanti genitori, di quanto Controparte_2
richiesto per effetto di tale liberalità, a titolo di una tantum, si impegna a procurare alla ORa
[...]
il trasferimento: a) della quota pari alla metà in piena proprietà Parte_2 dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in Giugliano in Campania (Na)alla Via
Vicinale Masseria Vecchia n. 104, posto al piano secondo, distinto dal numero 3 (tre) di interno, composto da 4 (quattro) vani catastali con sovrastante lastrico solare, confinante con viale di accesso retrostante ed area comune per tre lati, riportato al Catasto Fabbricati del detto Comune al Foglio 76, Particella 289, sub 4, Via San Nullo n. SN, Sc. U, P. 2, i. 3, categ. A/7, cl.1, vani 4, superficie catastale totale mq. 101, totale escluso aree scoperte mq. 93, R.C. Euro 340,86; b) della quota pari alla metà in nuda proprietà dell'appartamento facente parte del fabbricato sito in
Giugliano in Campania (Na)alla Via Vicinale Masseria Vecchia n. 104, posto al piano terra, distinto dal numero 1 (uno) di interno, composto da 5,5 (cinque virgola cinque) vani catastali, confinante con viale di accesso retrostante e con area comune per tre lati, riportato al Catasto
Fabbricati del detto Comune al Foglio 76, Particella 289, sub 1, Via San Nullo n. SN, Sc. U, P. t, i.
1, categ. A/7, cl.1, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 107, totale escluso aree scoperte mq.
104, R.C. Euro 468,68;
2. in alternativa alla prestazione indicata al precedente n.1, e sempre a condizione che venga risolto consensualmente il contratto di donazione del 19 marzo 2021 a rogito per AR PE
, con conseguente retrocessione da parte del donatario , in favore dei
[...] Controparte_2
donanti genitori, di quanto richiesto per effetto di tale liberalità, esso si Controparte_1 impegna a corrispondere alla ORa , a titolo di “assegno una tantum”, TE
l'importo di Euro 60.000,00;
3. la ORa , dal canto suo, dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, TE all'assegno di Euro 250,00 mensili stabilito in sede Presidenziale, dichiarando altresì di rinunciare a qualsiasi sorta di emolumento alimentare od assistenziale nella futura sede divorzile, essendo stata già soddisfatta dalla prestazione in questa sede offerta dal;
Controparte_1
4. le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la separazione personale tra i coniugi TE
(nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]);
[...] Controparte_1
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (atto n. 191, parte II, serie A, anno 1974), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 30.12.2024.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro