Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Appello sentenza
Tribunale di Lecce n. 898 del 10.3.2023
Oggetto: pensione reversibilità a favore di superstiti inabile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa De Giorgi Donatella Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliare relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza, in grado d'appello, iscritta al n. 331/2023 del Ruolo
Generale A.C. Appelli, promossa da
, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Ivano Leccisi e presso il Parte_1
medesimo elettivamente domiciliato
APPELLANTE contro in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura CP_1
speciale richiamata in atti, dall'Avv. Daniele De Leonardis
APPELLATO
All'udienza del 7.5.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 19.5.2023, ha proposto appello avverso la sentenza n. 898 del Parte_1
10.3.2023, con cui il Tribunale di Lecce, in funzione del Giudice del Lavoro, aveva rigettato la sua domanda finalizzata al riconoscimento del suo diritto a beneficiare della pensione di inabilità quale figlia inabile della IG.ra . Persona_1
Il giudizio di primo grado, svolto in contraddittorio con l' , si era concluso con il rigetto della CP_1
domanda, dopo che la consulenza tecnica medico legale aveva escluso che la ricorrente fosse inabile alla data del decesso della propria genitrice.
ha quindi richiesto rinnovarsi la ctu e, nel merito, accogliersi la domanda come formulata in primo grado.
Con memoria depositata il 20.7.2023, si costituiva l' contestando l'appello e chiedendone il CP_1 rigetto, evidenziando che, oltre al requisito sanitario, l'appellante non aveva provato neppure quello della vivenza a carico della defunta madre.
Con ordinanza del 27.11.2024, la Corte disponeva la rinnovazione della consulenza, affidandone l'incarico al Dott. . Persona_2
Depositato l'elaborato peritale, la causa, all'odierna udienza, dopo la discussione orale, è stata decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va pertanto accolto.
Va innanzitutto osservato che , sin dal giudizio di primo grado, con la documentazione Parte_1
tempestivamente depositata unitamente al ricorso introduttivo, ha dimostrato la vivenza a carico della madre . Persona_1
Risulta, infatti, provato con idonea certificazione anagrafica la convivenza di madre e figlia in Soleto alla Via Padre Reginaldo Guliani n. 16. Inoltre, è provato con certificato di situazione reddituale che l'odierna appellante nell'anno 2015 non ha percepito redditi, mentre nel 2016 li ha percepiti soltanto nella misura di € 618.
Inoltre, dalla dichiarazione dei Redditi 2017, per l'anno di imposta 2016, di emerge Persona_1 che la figlia era a suo carico e che il reddito complessivo era pari ad € 7.408,00. Parte_1
Occorre ricordare che la S.C. ha interpretato il requisito di cui all'art. 25 della legge 21 luglio 1965,
n. 903 “nel senso che il contributo economico continuativo del titolare della pensione al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e quindi totale, ma è sufficiente che sia stato concorrente in misura rilevante, decisiva, e comunque prevalente (Cass.
26 marzo 1984 n. 1979, Cass. 21 maggio 1994 n. 5008, Cass. 10 agosto 2004 n. 15440). Tale requisito della prevalenza va ulteriormente precisato, al fine di evitare possibili risultati contraddittori, a parità di reddito personale tra inabili, nel senso di riconoscere la pensione di riversibilità a favore degli inabili con maggior benessere a causa della maggiore e perciò prevalente (nel senso tradizionale) contribuzione paterna o materna, e di negarla a quelli con minor contributo e minor reddito complessivo. Ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) richiedono criteri quantitativamente certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili. Tali criteri sono stati forniti dall'
[...]
, che con propria Delib. (31 ottobre 2000, n. 478) ha stabilito di fare riferimento ad CP_2 indici stabiliti per legge, e di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, pari, nell'anno 2007, all'importo di Euro 1187,73 mensili. La Corte adotta e fa propria questa determinazione quantitativa del criterio di prevalenza, che dà sostanza alla propria funzione nomofilattica, in quanto ancorata a criteri di legge certi e validi per tutti i figli maggiorenni inabili, provvista di intrinseca razionalità perché fa riferimento ad un dato normativo pertinente allo stato di inabilità del soggetto. (v. L. 28 febbraio 1986, n. 41, art. 24, comma 6)” (Cass. civ., Sez. lavoro,
Sent. 03/07/2007, n. 14996).
Orbene, le modestissime somme (€ 618,00 per i due anni 2015 e 2016) come innanzi indicate risultanti dalla certificazione reddituale di Stanca Vita dimostrano inequivocabilmente la sussistenza del predetto requisito.
Per quanto attiene al requisito sanitario, la relazione di CTU ha accertato che “ si sia Parte_1
trovata, in concreto, in condizione di inabilitò (rectiun inidoneità) lavorativa in epoca antecedente al Luglio 2016”.
Per giungere a tale conclusioni, l'Ausiliare, oltre ad aver esanimato la documentazione prodotta dall'appellante, ha proceduto in data 5.3.2025 a sottoporla a visita.
All'esito della stessa, il CTU ha accertato che l'appellante è affetta da: “esiti di arto inferiore destro con subanchilosi ginocchio dx e dismetria per minus arto inferiore destro;
- artrodesi chirurgica T-
T destra;
- subanchilosi anca sinistra con grave dimorfismo testa femorale e cotile in esiti di importante deficit deambulatorio;
- spondiloartrosi e scoliosi D/L; - cardiopatia ipertensiva in prolasso valvolare mitralico;
- sindrome ansioso-depressiva reattiva;
- incontinenza sfinterica”.
Richiamata la normativa e i principi giurisprudenziali in tema di diritto alla pensione di reversibilità
a favore di figlio superstite inidoneo a compiere attività lavorative atte a soddisfare le primarie esigenze di vita senza usura delle energie residue, il CTU ha ritenuto che le conclusioni cui era pervenuto il precedente Ausiliario in sede di ATP, non fossero condivisibili, in quanto in contrasto con le indicazioni meno restrittive e più realistiche previste dalla Cassazione e dalla L. n. 31/2008, concludendo quindi, che “il quadro patologico di cui era affetta la , confermato dalle Pt_1
risultanze della nostra visita peritale e "concretamente" valutato nel suo complesso, determini una condizione di “inidoneità ad un lavoro atto a soddisfare le primarie esigenze di vita senza usura delle energie residue”, in epoca anteriore l 28.7.2016, quando si verificò il decesso della madre”.
Le conclusioni medico-legali cui è pervenuto il Dott. appaiono totalmente condivisibili, perché Per_2
suffragate da idonea motivazione e rispondenti alla documentazione presa in esame.
Le stesse sono corrette anche nel riferimento all'orientamento della S.C. secondo cui “L'accertamento del requisito della inabilità (di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 8), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/07/2024, n. 19485).
In conclusione, l'appello deve esser accolto e, con esso, la domanda come formulata nel ricorso introduttivo, con la condanna dell' al pagamento in favore dell'appellante della pensione di CP_1
reversibilità nella misura di legge e a decorrere dal decesso di (28.7.2016) oltre Persona_1
interessi o rivalutazione monetaria.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014
e succ. modd, seguono la soccombenza. Delle stesse va disposta la distrazione a favore del difensore dell'appellante dichiaratosi antistatario.
Vanno, infine, definitivamente poste a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce – Sezione Lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 19.5.2023 da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza del 10.3.2023 n° 898 del Tribunale di Lecce così provvede: CP_1
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a percepire la pensione Parte_1
di reversibilità in relazione al decesso della propria genitrice con decorrenza dal Persona_1
decesso (28.7.2016); condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante, della pensione di reversibilità nella misura CP_1
di legge a decorrere dalla suddetta data, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, se superiore al tasso legale degli interessi, sui ratei già maturati.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese del doppio grado, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado ed in € 2906,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie (15%) come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Ivano Leccisi.
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da separato CP_1
dispositivo.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 7.5.2025.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Caterina Mainolfi