Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 24/06/2025, n. 12489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12489 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12489/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12786/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12786 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D’Aci e Simone Vignola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio D’Aci in Roma, via degli Scipioni, 268;
contro
Roma AP, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della Determinazione Dirigenziale n. rep. CU/1835/2021 n. prot. CU/91535/2021 del 4.10.2021, con la quale la Direzione Tecnica P.O Edilizia Privata e Abusivismo edilizio del XV Municipio di Roma AP ha ingiunto al ricorrente, nella sua qualità di proprietario dell’immobile sito in Roma, Via -OMISSIS- (distinto in catasto al Foglio 64, Particella 265), ricadente in zona di PRG con destinazione “ Agro Romano ”, la rimozione e/o demolizione entro 60 giorni ai sensi degli interventi di ristrutturazione edilizia asseritamente realizzati in forma abusiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. Lazio n.15/2008;
nonché di ogni altro atto amministrativo ad essi presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi il (non conosciuto) accertamento tecnico prot. n. CU/47315 del 13.5.21 (Modello B), la (non conosciuta) integrazione dell’accertamento tecnico (Modello C) trasmesso dal XV Gruppo Cassia di P.L. avente prot. n. 32955 del 18.5.21 ed acquisito al Municipio XV al prot. n. CU/49199 del 18.5.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma AP;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – nella sua qualità di proprietario di un immobile sito in Roma, alla via -OMISSIS-, catastalmente distinto al Foglio 64, particella 265, ricadente nella zona del Piano regolatore generale con destinazione “ Agro romano ” e realizzato prima del 1967 – ha esposto che la Direzione tecnica P.O edilizia privata e abusivismo edilizio del XV Municipio di Roma AP, con l’ordinanza n. rep. CU/1835/2021 n. prot. CU/91535/2021 del 4 ottobre 2021, ha riscontrato “ un ulteriore abuso consistente nella realizzazione di una volumetria in adiacenza al prospetto nord del fabbricato in questione. Tale volumetria costituita da elementi metallici e pannelli vetrati scorrevoli di dimensioni di circa mt. 6,50 x 4,50 e altezza di circa mt. 2,80, posta su una piattaforma in cemento armato di dimensioni di circa mt. 7,50 x 6,00 e altezza circa cm 40, la quale risulta collegata attraverso una porta interna al locale oggetto della suddetta D:D, utilizzata come soggiorno-pranzo ”, ingiungendone la rimozione o demolizione entro sessanta giorni dalla notifica della predetta ordinanza.
1.1. In proposito, vale evidenziare che il ricorrente era già stato attinto da una precedente ordinanza di demolizione (n. 1774 del 2 novembre 2011), riguardante un illegittimo cambio di destinazione d’uso da una categoria generale (magazzino) ad un’altra (residenza abitativa) di un fabbricato rurale di sua proprietà sempre ubicato in Roma, alla via -OMISSIS-, poiché realizzato in assenza di permesso di costruire.
Tale ordinanza di demolizione è stata impugnata dinanzi a questo Tribunale con ricorso identificato con il numero di R.G. 466/2012 e che ha dato luogo ad un distinto e separato giudizio. Tale giudizio, peraltro, è stato definito con sentenza n. 10018 del 28 settembre 2021, con la quale è stata respinta la domanda di tutela proposta dalla parte ricorrente.
1.1.1. Il ricorrente ha, poi, proposto appello avverso la sentenza n. 10018/2021.
Nelle more del presente giudizio, lo si anticipa sin da ora, il Consiglio di Stato ha definito il giudizio di appello con la sentenza n. 3179 del 14 aprile 2025, respingendo l’impugnazione proposta dalla odierna parte ricorrente.
2. Il ricorrente, con la proposizione del presente ricorso affidato a tre differenti motivi, ha impugnato l’ordinanza di demolizione indicata in epigrafe, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità in via derivata della gravata ordinanza di demolizione, ricollegando la stessa alla illegittimità della precedente ordinanza di demolizione prot. n. 1774 del 2 novembre 2011, impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso numero di R.G. 466/2012.
2.1.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità della ordinanza di demolizione impugnata per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 10 e 33 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli artt. 16 e 22 della L. R. Lazio 11 agosto 2008, n. 15; Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e per carenza di istruttoria e di motivazione ”.
In particolare, con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione sull’assunto che l’opera in questione costituisca un pergolato leggero e di modeste dimensioni appoggiato sul lato di un immobile già esistente, senza tetto e non tamponato sui residui tre lati.
Il manufatto ritenuto abusivo, quindi, risulterebbe un mero arredo funzionale ad una migliore fruizione del giardino esterno dell’immobile cui accede, rientrando per questa ragione tra gli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001.
La struttura, infatti, è priva di muratura sui tre lati lasciati aperti, che risultano dotati unicamente di vetri mobili e non sigillanti, risultando altresì priva di una copertura antipioggia, presentando nella parte sovrastante unicamente delle traverse di alluminio parasole. Nel complesso, il manufatto si caratterizzerebbe per un telaio leggero in alluminio, assemblato con viti e bulloni e non ancorato al suolo, che risulterebbe anche facilmente smontabile.
2.1.2. Con il terzo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione per “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6 della L. 241/1990 nonché dei principi europei di proporzionalità dell’azione amministrativa; Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione ”.
Con tale mezzo di gravame è stata contestata la legittimità dell’ordinanza impugnata per carenza di istruttoria e di motivazione.
Il Comune resistente, in particolare, si sarebbe limitato a rappresentare l’opera in contestazione in termini generici, descrivendola in modo vago e sintetico, omettendo di valutare le caratteristiche specifiche dell’opera e di esplicitare le ragioni per le quali è stato ritenuto che siano stati superati i limiti della edilizia libera.
Risulterebbero, inoltre, del tutto assenti le considerazioni circa la insussistenza di un tetto di copertura del pergolato, non essendo tale aspetto menzionato nella gravata ordinanza, così come non sarebbero stati descritti gli elementi di raccordo che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, risultano amovibili nel senso indicato dalla giurisprudenza amministrativa.
2.2. Roma AP si è costituita in resistenza nel presente giudizio e ha eccepito l’infondatezza del gravame.
2.3. La parte ricorrente, con memoria depositata in data 14 aprile 2025, ha specificato le proprie doglianze e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
2.4. Tanto la parte ricorrente, quanto l’amministrazione resistente, hanno depositato memorie di replica, con le quali hanno controdedotto alle eccezioni ed argomentazioni difensive della controparte e hanno rispettivamente instato per l’accoglimento e la reiezione del ricorso.
2.5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 maggio 2025 la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
4. Come esposto in narrativa, con il primo motivo di ricorso è stata lamentata l’illegittimità della gravata ordinanza di demolizione in via derivata dalla illegittimità della precedente ordinanza di demolizione prot. n. 1774 del 2 novembre 2011, impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso numero di R.G. 466/2012.
4.1. Tale motivo di ricorso risulta destituito di fondamento in quanto il giudizio instaurato dalla parte ricorrente avverso la precedente ordinanza di demolizione ha avuto esito negativo, essendo stato respinto sia il ricorso di primo grado, sia l’atto di appello dinanzi al Consiglio di Stato, con conseguente conferma dell’illegittimo mutamento di destinazione d’uso del magazzino di proprietà del ricorrente – sul cui prospetto nord poggia in adiacenza il manufatto oggetto della ordinanza di demolizione impugnata nel presente giudizio – indebitamente adibito a civile abitazione.
L’accertata legittimità della ordinanza di demolizione gravata nel differente giudizio richiamato dalla parte ricorrente, preclude che l’ordinanza di demolizione gravata nel presente giudizio possa ritenersi illegittima in via derivata, essendo venuto meno, lite pendente , il presupposto logico-giuridico sul quale ruotavano le censure articolate dal ricorrente con il primo motivo di ricorso.
5. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, ha prospettato che la legittimità dell’impugnata ordinanza di demolizione sia inficiata da eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto l’opera in questione, alla luce delle sue caratteristiche strutturali, sarebbe da qualificare come pergolato leggero e di modeste dimensioni, appoggiato sul lato di un immobile già esistente (ossia, l’immobile di proprietà del ricorrente in ordine al quale è stato giudizialmente accertato l’indebito mutamento di destinazione d’uso), privo di un vero e proprio tetto, non tamponato sui residui tre lati, nei quali risultano presenti unicamente vetri mobili e non sigillanti, e dotato di un telaio leggero in alluminio, assemblato con viti e bulloni e non ancorato al suolo, quindi anche facilmente smontabile.
5.1. Ad avviso del Collegio, anche tale motivo di ricorso non risulta meritevole di pregio.
5.2. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, il manufatto abusivo oggetto della gravata ordinanza di demolizione non costituisce un pergolato e, per questo, non può essere ricondotto alle attività di edilizia libera per le quali non è richiesto il previo rilascio di un titolo abilitativo.
Per le caratteristiche strutturali di tale manufatto, descritte nella gravata ordinanza e documentate fotograficamente anche dalla stessa parte ricorrente (cfr. docc. 11, 12 e 13 della produzione dell’11 aprile 2025) – tra le quali spiccano l’ancoraggio alla parete del prospetto nord del fabbricato adiacente (ossia, il magazzino di proprietà del ricorrente per il quale è stata indebitamente modificata la destinazione d’uso), l’apposizione di una copertura fissa, ancorché non statica, un volume consistente pari a metri 6,50 x 4,50, con altezza di metri 2,8, nonché il fissaggio su una preesistente piattaforma in cemento – lo stesso risulta essere una tettoia ed è quindi soggetto alla relativa disciplina normativa, che comprende anche il rilascio del titolo edilizio per la sua realizzazione.
5.3. La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, chiarito che “ il pergolato stesso, quando sia coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia, ed è soggetto alla disciplina relativa e dunque al rilascio del titolo edilizio (cfr. Cons. St., Sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5008). Al contrario, il ‘pergolato’, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 8475 del 22 settembre 2023).
5.4. Nella fattispecie in esame, il manufatto abusivamente realizzato dalla parte ricorrente risulta essere una tettoia in quanto il suo ancoraggio alla parete del magazzino adiacente, la presenza di una copertura e il fissaggio stabile su una piattaforma di cemento, rendono lo stesso non facilmente rimovibile.
Atteso che tale tettoia copre una superficie significativa e produce un considerevole impatto edilizio, la sua realizzazione non può farsi rientrare tra le attività di edilizia libera e avrebbe richiesto il rilascio di idoneo titolo edilizio, vieppiù in ragione della presenza di vincoli nell’area, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato con la richiamata sentenza n. 3179/2025.
6. Con il terzo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità del gravato provvedimento per carenza di istruttoria e di motivazione.
6.1. Ad avviso del Collegio anche tale mezzo di gravame non risulta meritevole di accoglimento.
6.2. Risulta innanzitutto infondato il profilo di censura con il quale è stata prospettata l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione per cui è causa in quanto adottata senza il previo svolgimento di una adeguata istruttoria.
Invero, l’amministrazione resistente ha redatto un dettagliato rapporto all’esito di un precipuo sopralluogo tecnico svolto presso l’immobile di proprietà della parte ricorrente, le cui risultanze non risultano smentite dalle argomentazioni difensive svolte nel presente giudizio, in quanto fondate sull’erroneo assunto logico che il manufatto abusivo fosse qualificabile come pergolato e, quindi, rientrasse tra le attività di edilizia libera – mentre, in realtà, costituisce una tettoia, come chiarito in precedenza –.
6.3. Del pari infondata risulta essere la doglianza con la quale è stata prospettata l’illegittimità della ordinanza di demolizione impugnata per carenza motivazionale.
A riguardo, è sufficiente evidenziare che le ragioni poste a fondamento di tale ordinanza risultano congrue ed adeguate al carattere vincolato del provvedimento in questione, essendo stata dettagliatamente descritta l’opera abusiva ed essendo state indicate le prescrizioni normative, statali e regionali, violate.
La giurisprudenza amministrativa ha, infatti, affermato che “ l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 5038 del 22 maggio 2023; Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4722 del 9 giugno 2022).
7. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto stante la sua infondatezza.
8. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di Roma AP, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO