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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
4783/ 2021 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 03.02.2025
Alle ore 09.55, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per 'avv. DI PIERRO BRUNO . Controparte_1
È presente per 'avv. SOLIMINI NICOLA FABRIZIO . Controparte_2
È presente per ' avv. ANGELO NIGRETTI Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI PIERRO preliminarmente reitera la richiesta di ctu medico legale, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, rileva la inconferenza della giurisprudenza di legittimità citata dalla terza chiamata e chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SOLIMINI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiede che ove accolta la domanda principale sia accolta la domanda di garanzia e si rimette al tribunale per l'eventuale ammissione di ctu.
L'avv. NIGRETTI si oppone alla ammissione di ctu, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia anche alla luce dell' istruttoria svolta e per le ragioni già esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 03.02.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 3.2.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4783/2021 del Ruolo Generale
tra
, appresentato e difeso dall'avv. Bruno Di Pierro, in virtù di mandato in atti e con lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bisceglie (BT) al Corso Umberto n. 148,
-attore-
e
, rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'Avv. Nicola Fabrizio Controparte_2
Solimini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Molfetta alla Via Baccarini n°24
-convenuto-
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Trani alla Via Zanardelli n.7 presso lo studio dell'avv. Angelo Nigretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
terza chiamata
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.9.2021, – premesso che in data 2.9.2019 verso le ore Controparte_1
19.25, si recava presso la ditta individuale “ ” sita in Bisceglie, via Andria, n. 35/B; che a Controparte_2
causa di un gradino instabile posto nella struttura della predetta ditta perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra riportando frattura scomposta pluriframmentaria del polso destro;
di avere costituito in mora società che assicura per la R.C. l'attività esercitata da Controparte_5 CP_6
[..
[...] tutto quanto premesso ha chiesto riconoscere e dichiarare , titolare
[...] Controparte_2
dell'omonima ditta individuale corrente in Bisceglie, via Andria, n. 35/B, responsabile della caduta occorsa a e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della Controparte_1 Controparte_2
rovinosa caduta, quantificabili in € 20.511,48, ovvero nella maggiore o minore somma ritneuta di giustizia,
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.12.2021 si è costituito , confermando la Controparte_2
dinamica del sinistro e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di dalla Controparte_4
quale è contrattualmente garantito per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa,
in virtù della polizza n°1/53011/87/165385775 del 21 gennaio 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.6.2022 si è costituita Controparte_4
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza “Commercio CP_7
del e nel merito in via subordinata, chiedendo rigettarsi la domanda attorea in quanto Controparte_2
infondata, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, sesto co., c.p.c., istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio il germano, , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 Controparte_2
individuare con sede a Bisceglie alla via a Andria n°35/B, per sentire accertare e dichiarare che la caduta occorsagli il 2.9.2019 alle ore 19.25 circa su un mattone mal fermo, adibito a gradino per entrare nell'ufficio predisposto dal convenuto in una struttura mobile prefabbricata sopraelevata rispetto al piano di calpestio, è a questi imputabile nella qualità di proprietario e custode della struttura.
Il convenuto, nel confermare la prospettazione attorea sia in punto di fatto che di diritto, ha chiamato in
3 causa la compagnia che lo assicura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa per essere manlevato di quanto condannato a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Ora, il fatto storico del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in citazione è stato confermato dal convenuto e da due testi escussi, indifferenti, che presenti nella sede dell'azienda di , Controparte_2
hanno direttamente assistito alla caduta, avvenuta allorquando l'attore, nello scendere dalla struttura prefabbricata adibita ad ufficio del fratello, ha messo il piede sul mattone traballante, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
I testi hanno riferito di un “un mattone di cemento alto tra trenta e cinquanta centimetri”…” che non era ben piazzato e traballava e hanno ricordato che in quel giorno piovigginava.
Vi è poi la relazione del pronto soccorso ove il si è recato subito dopo la caduta che riporta CP_2
“incidente in altri luoghi alle 19.25, caduta accidentale con trauma”.
L'attore non ha documentato lo stato dei luoghi, ma ha prodotto due fotografie scattate dopo il CP_5
sinistro che raffigurano il container in posizione sopraelevata rispetto al suolo e i gradini realizzati mediante blocchi di cemento sovrapposti.
Al momento del sinistro, vi era un solo blocco di cemento a fungere da gradino e non vi era tappetino antiscivolo, posto solo successivamente, come emerso dall'istruttoria.
Così riassunta la vicenda in fatto e riepilogati gli esiti dell'istruttoria, deve pervenirsi al rigetto della domanda.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di
4 causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente,
Cass. 20/07/2023, n. 21675).
5 Non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Può, quindi, concludersi che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n.
21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n. 26142).
A tale stregua, non può predicarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il fatto illecito non si è verificato a causa di una dinamica intrinseca alla cosa, ma con l'interazione del comportamento del danneggiato per imprudenza e/o negligenza del medesimo.
Questi principi, applicati nel giudizio odierno, conducono al rigetto della domanda risarcitoria.
è fratello di , frequenta abitualmente la sede dell'azienda del fratello, è Controparte_1 Controparte_2
titolare insieme all'altro fratello di un'attività che ha sede in prossimità della ditta di . Controparte_2
Lo stato dei luoghi gli era perfettamente noto, è assai verosimile sostenere che avesse altre volte incontrato in ufficio e che abbia quindi svariate volte fatto ingresso nel container salendo e di poi Controparte_2
scendendo sul blocco di cemento adibito a gradone.
Sapeva perfettamente che avrebbe dovuto prestare massima attenzione alla discesa attraverso il blocco di cemento della cui instabilità era consapevole non fosse altro che per averlo percorso pochi minuti pima per fare ingresso in ufficio.
La caduta non può che imputarsi a un comportamento del disattento e imprudente, idoneo ad CP_2
interrompere il nesso causale fra le res e il danno, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione del custode da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).
6 La domanda risarcitoria è dunque rigettata.
Ogni eccezione relativa alla inoperatività della polizza “Commercio & Servizi” è assorbita dal rigetto della domanda principale
Rimane da regolare le spese di lite.
Nel rapporto processuale fra attore e convenuto possono compensarsi tenuto conto dell'adesione del convenuto alla domanda attorea, mentre le spese della terza chiamata, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza dell'attore in base al principio di causalità della lite.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel
caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata>
(Cass. sez. VI 6292/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4783/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 27.9.2021; Controparte_1
2. compensa le spese fra attore e convenuto;
3. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata, delle Controparte_1 Controparte_4
spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 3.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
7
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 03.02.2025
Alle ore 09.55, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per 'avv. DI PIERRO BRUNO . Controparte_1
È presente per 'avv. SOLIMINI NICOLA FABRIZIO . Controparte_2
È presente per ' avv. ANGELO NIGRETTI Controparte_3
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. DI PIERRO preliminarmente reitera la richiesta di ctu medico legale, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, rileva la inconferenza della giurisprudenza di legittimità citata dalla terza chiamata e chiede l'accoglimento della domanda per le ragioni ampiamente esposte.
L'avv. SOLIMINI precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiede che ove accolta la domanda principale sia accolta la domanda di garanzia e si rimette al tribunale per l'eventuale ammissione di ctu.
L'avv. NIGRETTI si oppone alla ammissione di ctu, precisa le conclusioni riportandosi agli scritti difensivi e alle note conclusive, chiedendo il rigetto della domanda principale e di quella di garanzia anche alla luce dell' istruttoria svolta e per le ragioni già esposte.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 03.02.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 3.2.2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4783/2021 del Ruolo Generale
tra
, appresentato e difeso dall'avv. Bruno Di Pierro, in virtù di mandato in atti e con lo Controparte_1
stesso elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bisceglie (BT) al Corso Umberto n. 148,
-attore-
e
, rappresentato e difeso, per procura alle liti in atti, dall'Avv. Nicola Fabrizio Controparte_2
Solimini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Molfetta alla Via Baccarini n°24
-convenuto-
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_4
domiciliata in Trani alla Via Zanardelli n.7 presso lo studio dell'avv. Angelo Nigretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti
terza chiamata
OGGETTO: “risarcimento danni da cose in custodia”
CONCLUSIONI: come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 27.9.2021, – premesso che in data 2.9.2019 verso le ore Controparte_1
19.25, si recava presso la ditta individuale “ ” sita in Bisceglie, via Andria, n. 35/B; che a Controparte_2
causa di un gradino instabile posto nella struttura della predetta ditta perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente a terra riportando frattura scomposta pluriframmentaria del polso destro;
di avere costituito in mora società che assicura per la R.C. l'attività esercitata da Controparte_5 CP_6
[..
[...] tutto quanto premesso ha chiesto riconoscere e dichiarare , titolare
[...] Controparte_2
dell'omonima ditta individuale corrente in Bisceglie, via Andria, n. 35/B, responsabile della caduta occorsa a e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della Controparte_1 Controparte_2
rovinosa caduta, quantificabili in € 20.511,48, ovvero nella maggiore o minore somma ritneuta di giustizia,
con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 9.12.2021 si è costituito , confermando la Controparte_2
dinamica del sinistro e chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa di dalla Controparte_4
quale è contrattualmente garantito per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa,
in virtù della polizza n°1/53011/87/165385775 del 21 gennaio 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta del 6.6.2022 si è costituita Controparte_4
deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per inoperatività della polizza “Commercio CP_7
del e nel merito in via subordinata, chiedendo rigettarsi la domanda attorea in quanto Controparte_2
infondata, in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur, con vittoria delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, sesto co., c.p.c., istruito il giudizio mediante prove per interpello e testimoniali, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
La domanda è infondata.
ha convenuto in giudizio il germano, , titolare dell'omonima ditta Controparte_1 Controparte_2
individuare con sede a Bisceglie alla via a Andria n°35/B, per sentire accertare e dichiarare che la caduta occorsagli il 2.9.2019 alle ore 19.25 circa su un mattone mal fermo, adibito a gradino per entrare nell'ufficio predisposto dal convenuto in una struttura mobile prefabbricata sopraelevata rispetto al piano di calpestio, è a questi imputabile nella qualità di proprietario e custode della struttura.
Il convenuto, nel confermare la prospettazione attorea sia in punto di fatto che di diritto, ha chiamato in
3 causa la compagnia che lo assicura per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività lavorativa per essere manlevato di quanto condannato a pagare in ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria.
Ora, il fatto storico del sinistro nelle circostanze di tempo e di luogo riportate in citazione è stato confermato dal convenuto e da due testi escussi, indifferenti, che presenti nella sede dell'azienda di , Controparte_2
hanno direttamente assistito alla caduta, avvenuta allorquando l'attore, nello scendere dalla struttura prefabbricata adibita ad ufficio del fratello, ha messo il piede sul mattone traballante, perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
I testi hanno riferito di un “un mattone di cemento alto tra trenta e cinquanta centimetri”…” che non era ben piazzato e traballava e hanno ricordato che in quel giorno piovigginava.
Vi è poi la relazione del pronto soccorso ove il si è recato subito dopo la caduta che riporta CP_2
“incidente in altri luoghi alle 19.25, caduta accidentale con trauma”.
L'attore non ha documentato lo stato dei luoghi, ma ha prodotto due fotografie scattate dopo il CP_5
sinistro che raffigurano il container in posizione sopraelevata rispetto al suolo e i gradini realizzati mediante blocchi di cemento sovrapposti.
Al momento del sinistro, vi era un solo blocco di cemento a fungere da gradino e non vi era tappetino antiscivolo, posto solo successivamente, come emerso dall'istruttoria.
Così riassunta la vicenda in fatto e riepilogati gli esiti dell'istruttoria, deve pervenirsi al rigetto della domanda.
In un recentissimo arresto la Suprema Corte ha affermato che < la responsabilità derivante dall'art. 2051 c.c.
è di natura oggettiva e richiede la dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno,
escludendo una presunzione di colpa del custode. Il danneggiato deve provare il nesso di causalità e la
signoria custodiale effettiva sulla cosa. Il caso fortuito può escludere la responsabilità e può derivare da
fatti naturali o giuridici, come il comportamento colposo del danneggiato. La valutazione del grado di colpa
del danneggiato è un giudizio di fatto> (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024, n.12943).
Perché si configuri la responsabilità del custode, il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente: il nesso di
4 causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile (sicché l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova del nesso causale tra la cosa e il danno: Cass. 18/07/2023, n. 20986).
I presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., sono quindi costituiti dalla derivazione del danno dalla cosa e dalla situazione di custodia.
Ai fini che qui rilevano, il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, a prescindere dalle caratteristiche obiettive di questa, sia essa pericolosa e seagente (cioè a dire dotata di intrinseca potenzialità dannosa) oppure meno.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
In forza del richiamato art. 1227, primo comma, cod. civ., la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e deve essere valutata pure tenendo conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà sancito dall'art. 2 Cost.
Ciò significa che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso: e ciò - si badi - anche quando la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile dal custode, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (espressamente,
Cass. 20/07/2023, n. 21675).
5 Non occorre invece che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso precisato,
sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile o inevitabile (oltre a Cass. 24/01/2024, n. 2376, cit., vedi
Cass. 23/05/2023, n. 14228).
Può, quindi, concludersi che la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate,
rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass. 20/07/2023, n.
21675; Cass. 24/01/2024, n. 2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. 09/07/2023 n. 26142).
A tale stregua, non può predicarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. quando il fatto illecito non si è verificato a causa di una dinamica intrinseca alla cosa, ma con l'interazione del comportamento del danneggiato per imprudenza e/o negligenza del medesimo.
Questi principi, applicati nel giudizio odierno, conducono al rigetto della domanda risarcitoria.
è fratello di , frequenta abitualmente la sede dell'azienda del fratello, è Controparte_1 Controparte_2
titolare insieme all'altro fratello di un'attività che ha sede in prossimità della ditta di . Controparte_2
Lo stato dei luoghi gli era perfettamente noto, è assai verosimile sostenere che avesse altre volte incontrato in ufficio e che abbia quindi svariate volte fatto ingresso nel container salendo e di poi Controparte_2
scendendo sul blocco di cemento adibito a gradone.
Sapeva perfettamente che avrebbe dovuto prestare massima attenzione alla discesa attraverso il blocco di cemento della cui instabilità era consapevole non fosse altro che per averlo percorso pochi minuti pima per fare ingresso in ufficio.
La caduta non può che imputarsi a un comportamento del disattento e imprudente, idoneo ad CP_2
interrompere il nesso causale fra le res e il danno, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione del custode da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (cfr. Cass. Civ. III, ord, 2 novembre 2023, n.30394).
6 La domanda risarcitoria è dunque rigettata.
Ogni eccezione relativa alla inoperatività della polizza “Commercio & Servizi” è assorbita dal rigetto della domanda principale
Rimane da regolare le spese di lite.
Nel rapporto processuale fra attore e convenuto possono compensarsi tenuto conto dell'adesione del convenuto alla domanda attorea, mentre le spese della terza chiamata, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza dell'attore in base al principio di causalità della lite.
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto devono essere rimborsate dall'attore nel
caso in cui la chiamata in causa era necessaria in relazione alla pretesa attorea, risultata poi infondata>
(Cass. sez. VI 6292/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi – pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4783/2021 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato il 27.9.2021; Controparte_1
2. compensa le spese fra attore e convenuto;
3. condanna alla rifusione in favore della terza chiamata, delle Controparte_1 Controparte_4
spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Trani, 3.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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