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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 16.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5221 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Vincenzo Casalino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Pagani, alla via Mangino n. 7;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.10.2024 TA esponeva: Pt_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che l'adito giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la TA adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, e riconoscesse, quindi, il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
Con provvedimento reso in data 18.10.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. Parte_1
proc. civ. è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. la TA ha invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice (dott.ssa
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni) ha Persona_1
affermato che le infermità riscontrate alla ricorrente (“Artrosi polidistrettuale ed osteoporosi con esiti di PTA sinistra, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non integrano quindi gli estremi di cui alle leggi n. 18/80 e 104/92.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1 seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
La dott.ssa ha correttamente valutato tutte le patologie da cui la Per_1
TA è affetta e ha posto in risalto, nella relazione versata in atti, che “l'artrosi polidistrettuale comporta limitazioni funzionali certamente di importante entità, ma non tali da impedire alla ricorrente di compiere i movimenti necessari per lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e da ridurne significativamente la capacità di deambulare autonomamente;
ugualmente, la ricorrente non risulta affetta da una patologia neuro-psichica che comporti una riduzione delle capacità psichiche e intellettive tale da inficiare funzioni, quali
l'interesse per la propria persona, le cose e gli altri, la sensazione e la consapevolezza di bisogni fisiologici e desideri e la programmazione di gesti atti a soddisfare le proprie necessità, che sono essenziali e indispensabili per
l'attuazione, se non di comportamenti elaborati per scopi complessi e a lungo termine, quantomeno di atti elementari finalizzati ai bisogni fisiologici”.
Ne consegue che i rilievi mossi dalla ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che la TA, pur affermando nel ricorso di essere affetta da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, tale da dimostrare l'insorgenza delle condizioni sanitarie richieste per l'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali. La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Non essendo stata prodotta la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5221 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 1.216,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 16.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 16.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 5221 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Vincenzo Casalino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Pagani, alla via Mangino n. 7;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennità di accompagnamento e benefici ex lege n. 104/92. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.10.2024 TA esponeva: Pt_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992;
- che l'adito giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare per poter ottenere le invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., ella aveva espresso il proprio motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, la TA adiva il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica, accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa o, in subordine, dalla diversa data accertata in corso di causa, e riconoscesse, quindi, il suo diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento e i benefici di cui all'art. 3, comma
3, della legge n. 104/92.
Con provvedimento reso in data 18.10.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, cod. Parte_1
proc. civ. è infondato e va, pertanto, rigettato.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio di a.t.p. la TA ha invocato una declaratoria di accertamento della sussistenza dello status invalidante richiesto dalle leggi n. 18/80 e n. 104/92 ai fini del conseguimento delle relative provvidenze assistenziali.
In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice (dott.ssa
, specialista in medicina legale e delle assicurazioni) ha Persona_1
affermato che le infermità riscontrate alla ricorrente (“Artrosi polidistrettuale ed osteoporosi con esiti di PTA sinistra, vasculopatia cerebrale cronica, cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico”) non comportano una totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua e non integrano quindi gli estremi di cui alle leggi n. 18/80 e 104/92.
Orbene, ritiene il giudicante che la valutazione espressa dal c.t.u. meriti conferma anche in questa fase, perché correttamente ed esaustivamente motivata e non smentita, nemmeno parzialmente, da considerazioni medico- legali di segno contrario, né da elementi nuovi che depongano per aggravamenti delle patologie riscontrate, ovvero per l'insorgenza di nuove patologie invalidanti.
Procedendo, infatti, ad un'accurata indagine in ordine a tutte le risultanze di causa e, in particolare, alla stregua delle considerazioni svolte dal c.t.u., sottoposte al vaglio critico di un attento e logico apprezzamento, si perviene al ponderato convincimento secondo cui, per effetto della natura delle malattie riscontrate e dello stadio patologico raggiunto da ciascuna di esse e nel loro complesso, la valutazione medico-legale effettuata nella precedente fase sia certamente corretta, anche in considerazione che i sanitari dell , a CP_1 seguito degli accertamenti eseguiti in sede amministrativa, pervennero ad identiche conclusioni, formulando una diagnosi pressoché sovrapponibile.
Le conclusioni del consulente sono pienamente condivise dal Tribunale, perché - come detto - esaurientemente motivate e suffragate dal necessario supporto documentale.
La dott.ssa ha correttamente valutato tutte le patologie da cui la Per_1
TA è affetta e ha posto in risalto, nella relazione versata in atti, che “l'artrosi polidistrettuale comporta limitazioni funzionali certamente di importante entità, ma non tali da impedire alla ricorrente di compiere i movimenti necessari per lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana e da ridurne significativamente la capacità di deambulare autonomamente;
ugualmente, la ricorrente non risulta affetta da una patologia neuro-psichica che comporti una riduzione delle capacità psichiche e intellettive tale da inficiare funzioni, quali
l'interesse per la propria persona, le cose e gli altri, la sensazione e la consapevolezza di bisogni fisiologici e desideri e la programmazione di gesti atti a soddisfare le proprie necessità, che sono essenziali e indispensabili per
l'attuazione, se non di comportamenti elaborati per scopi complessi e a lungo termine, quantomeno di atti elementari finalizzati ai bisogni fisiologici”.
Ne consegue che i rilievi mossi dalla ricorrente sono inidonei a contrastare le risultanze della consulenza d'ufficio, poiché queste sono immuni da vizi logici e tecnici.
Aggiungasi, poi, quale circostanza in questa sede determinante, che la TA, pur affermando nel ricorso di essere affetta da un più grave complesso patologico, rispetto a quello riscontrato nella prima fase, non ha prodotto documentazione medica successiva alla data di espletamento dell'indagine peritale, tale da dimostrare l'insorgenza delle condizioni sanitarie richieste per l'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali. La censura di parte ricorrente si riduce, pertanto, ad una mera diversa valutazione delle affezioni riscontrate, rispetto a quella effettuata dal c.t.u. precedentemente nominato.
Rileva da ultimo il Tribunale che, nella specie, non appare opportuno procedere al rinnovo delle indagini medico-legali, in quanto – come già evidenziato – non
è stato dedotto l'aggravamento delle malattie denunciate o accertate, ovvero l'insorgenza di nuove infermità, così come non è stato in alcun modo dimostrato che l'ausiliario del giudice non abbia tenuto conto, nella formulazione delle sue valutazioni, di tutte le patologie da cui il periziando era affetto.
Il ricorso ad una nuova consulenza tecnica si rende necessario, in realtà, nelle sole ipotesi in cui siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del primo consulente tecnico d'ufficio, circa l'entità e l'incidenza del dato patologico, e quella della parte.
Ne discende che non poteva essere accolta, in questa sede, la richiesta di rinnovare la consulenza tecnica di ufficio, essendo del tutto ultronea alla luce delle considerazioni svolte.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Non essendo stata prodotta la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese del giudizio vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 91, 1° comma, cod. proc. civ.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5221 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l' Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell , delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 1.216,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 16.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni