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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00837/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 837 del 2021, proposto da
CA IE e AU CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Greggio e CA Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Piazzale Stazione n. 6;
contro
il Comune di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Santina Cucco, Michele Pozzato e Paolo Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Scapin Case S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Farina, Emanuele Zandona', Angelica Maria Nicotina, Giovanbattista Carnibella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Farina in Padova, via Berchet, 11;
la Regione Veneto e la Provincia di Padova in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. 03898/2021, in data 8 luglio 2021, rilasciato dal Comune di Padova alla Società Scapin Case s.r.l., a seguito della presentazione della relativa istanza in data 28 aprile 2021, per la realizzazione dei lavori di demolizione del fabbricato esistente e nuova costruzione di edificio residenziale di 14 unità abitative e realizzazione di impianto fotovoltaico – adeguamento alla sentenza n. 414/2021 del T.A.R. Veneto – sull'immobile sito in via G. Ravizza n. 26, censito al N.C.T., foglio n. 97, mappale n. 245;
- della nota n. 0317554 in data 13 luglio 2021, con cui è stato comunicato ai ricorrenti il rilascio del predetto permesso di costruire n. 03898/2021;
- di ogni altro atto, parere, e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Padova e di Scapin Case S.R.L;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che l' impugnato permesso di costruire costituisca, rispetto al precedente, mera variante adeguativa alla sentenza 414/21 della Sezione, che, nell'accogliere censure relative al volume e all' altezza dell' edificio di progetto, rigettava tutte le altre; sentenza di cui l' odierno ricorso non lamenta alcuna violazione o elusione;
Ritenuto, pertanto, che, in ossequio al consolidato principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, tutti i motivi dell' odierno ricorso sono già stati dedotti (e rigettati), o dovevano esserlo, nel precedente contenzioso, e quindi sono inammissibili in questo giudizio, mentre sulle modalità di adeguamento del progetto alle statuizioni di accoglimento (mediante eliminazione del sottotetto, unico elemento di novità, inteso a ricondurre volume e altezza entro i limiti consentiti, come individuati in sentenza) non viene svolta alcuna censura nell' odierno ricorso;
Ritenute conclusivamente condivisibili le argomentazioni difensive comunali, sia in punto alla inammissibilità del ricorso per le ragioni suesposte, sia relative alla infondatezza in merito dei motivi proposti per la prima volta e di quelli riproposti in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Spese a carico di parte ricorrente, liquidate in euro 2000 (duemila) e oneri di legge in favore di ciascuna controparte costituita.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO