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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 04/09/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 70/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], CF
[...] Parte_2 C.F._2
, elett.te dom.te in Olgiate Comasco (CO) Via G. Parini, 5 presso lo
[...]
studio dell'avv. Mariagrazia Gasparini, da cui sono anche rappresentate e difese giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] CF Controparte_1 CodiceFiscale_3
elett.te domiciliato in Gela Via Ruggero Settimo, 13 presso lo studio dell'avv. Maria Gugliotta che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…si riporta alle domande, deduzioni, eccezioni svolte nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come da separato foglio che si allega, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate di controparte…”.
Per parte appellata: “...L'Avv. Maria Gugliotta precisa dunque le conclusioni: • In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare l'atto di appello inammissibile ovvero improcedibile, per i motivi già spiegati in narrativa;
• In via ulteriormente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli effetti della Sentenza
n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020;• In via principale, rigettare i motivi di appello avanzati da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondati in fatto e in diritto, per i motivi spiegati già in narrativa;
• Per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020
pag. 2/13 oggi impugnata;
• Condannare, e ai Parte_2 Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. …...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle sigg.re e Parte_1 [...]
, il sig. adiva il Tribunale di Gela, chiedendo Parte_2 Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il suo diritto ex art. 1299 c.c. ad ottenere il regresso per somma di €. 20.000,00, versata in favore di a titolo di CP_2
spese legali e sorte capitale come da Sentenza n. 369/2015 emessa in data
13.10.2015 dal Tribunale di Gela a definizione del procedimento ivi azionato ed avente R.G. 421/2012; chiedeva pertanto condannarsi le convenute ex art. 1299 c.c. al pagamento in favore di Controparte_1
della quota pro capite dovuta in ragione dell'obbligazione solidale di cui alla Sentenza n. 369/2015 emessa in data 13.10.2015 dal Tribunale di Gela
a definizione del procedimento ivi azionato ed avente R.G. 421/2012.
Si costituivano in giudizio e , Parte_2 Parte_1
sollevando in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto in relazione a tutti i criteri di collegamento così come motivati, indicando il Giudice ritenuto competente;
nonché in via preliminare la eccezione di mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e solo in subordine, nel merito il rigetto delle avverse domande;
chiedendo pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
In accoglimento dell'eccezione sollevata di omesso esperimento del pag. 3/13 procedimento di negoziazione assistita, il Giudice procedente con ordinanza 02.11.2020, assegnava alle parti il termine di giorni 15, decorrente dal deposito dell'ordinanza per avviare il procedimento di negoziazione assistita, rinviando la causa all'udienza del 13.10.2021.
La prima udienza veniva fissata per il 13.05.2020, e successivamente rinviata d'ufficio al 28.10.2020, da trattarsi con note scritte così come da provvedimento del Giudicante datato 30.07.2020. Indi veniva assegnato il termine di giorni 15 per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento avente ad oggetto una domanda di pagamento di somma non eccedente euro 50.000,00, come tale soggetta a negoziazione assistita a pena di improcedibilità ex art. 3, d.l. n.
132/2014, l.conv. n. 162/2014 e la causa veniva rinviata al 13.10.2021.
Con nota del 12.10.2021 veniva depositato l'invito ad aderire alla convezione assistita ai sensi dell'art. 2 del DL 132/2014 conv. in L.
162/2014 che faceva pervenire alle odierne convenute e Controparte_1
che non veniva riscontrato entro i termini di legge. All'udienza del
13.10.2021, il Giudicante, ritenuta la causa procedibile, concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6 c.p.c., dichiarava inammissibili le note depositate da parte convenuta in data 11 ottobre
2021 e rinviava all'udienza del 27.01.2022 per il prosieguo del giudizio. In data 16.11.2021 parte convenuta depositava istanza di revoca dell'ordinanza Giudiziale chiedendo quanto segue “All'Ill.mo Giudice affinché, per i motivi sopra evidenziati, in accoglimento della eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale declini la propria competenza a favore del Tribunale di Como, foro di residenza delle convenute e nel denegato caso in cui si ritenga competente, disponga ex art. 177 cpc la
pag. 4/13 revoca integrale, ovvero la modifica, dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 13.10.2021, comunicata dalla cancelleria il
14.10.2021, nella parte in cui dispone la concessione dei termini ex art. 183
6° comma c.p.c. ed eventualmente, l'instaurazione del contraddittorio circa l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento della condizione di negoziazione assistita, ovvero, attese le evidenze documentali agli atti, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con sentenza n. 40/2023 pubblicata il 24/01/2023, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 204/2020,condanna
, al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di € 6.666,66, oltre interessi legali, come in parte motiva;
condanna , al pagamento, in favore di , Parte_2 Controparte_1
della somma di € 6.666,66, oltre interessi legali, come in parte motiva;
condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 254,00, per spese vive;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, ex art. 96 c.p.c., comma 3, dell'ulteriore somma complessiva di CP_1
€ 800,00; condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
, ex art. 96 c.p.c., comma 3, dell'ulteriore somma complessiva di CP_1
€ 800,00.
§§§§§§
pag. 5/13 Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “IN VIA
PREGIUDIZIALE In accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto, declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Como, competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTATO il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita demandato dal Giudice, per fatto esclusivamente imputabile all'attore, per l'effetto DICHIARARE l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.
NEL MERITO Solo in subordine, e nel denegato caso di mancato accoglimento dell' eccezione sollevata, RIGETTARE la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. … .”
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “...In via preliminare, ai CP_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare l'atto di appello inammissibile ovvero improcedibile, per i motivi già spiegati in narrativa;
- In via ulteriormente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli effetti della Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG
204/2020; - In via principale, rigettare i motivi di appello avanzati da
[...]
e in quanto infondati in fatto e in Parte_1 Parte_2
diritto, per i motivi spiegati già in narrativa;
- Per l'effetto, confermare la
Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020 oggi impugnata;
-
pag. 6/13 Condannare, e ai sensi e per gli Parte_2 Parte_1
effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Le spese seguano la soccombenza.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene proposto per quarto, va esaminato per primo, poiché vertente su questione preliminare di rito, il motivo sulla competenza territoriale.
Le appellanti deducono che la competenza territoriale andrebbe nella specie determinata soltanto in base al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. e dunque sarebbe competente il Tribunale di Como, loro luogo di residenza.
Non sarebbero applicabili i criteri alternativi del luogo di insorgenza o di esecuzione dell'obbligazione in quanto l'asserito credito non è sorto da contratto e manca il requisito della liquidità, necessario perché
l'obbligazione debba essere eseguita presso il domicilio del creditore.
La censura è manifestamente infondata.
L'art. 20 c.p.c. non prevede che il criterio del luogo di insorgenza dell'obbligazione presupponga che la fonte dell'obbligazione stessa sia il contratto. L'obbligazione è sorta quando e dove ha Controparte_1
provveduto a corrispondere a quanto dovuto in forza della CP_2
sentenza n. 369/2015 del Tribunale di Gela, così acquisendo il diritto di ottenere in regresso la quota gravante sulle coobbligate in solido.
Il credito, inoltre, era liquido o facilmente liquidabile, trattandosi di importo stabilito nell'anzidetta sentenza oltre accessori di legge, con conseguente piena applicabilità dell'art. 1182, co. 3, cod. civ.
pag. 7/13 Il primo giudice ha perciò fatto corretta applicazione dell'art. 20 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per illogicità della motivazione ed erronea valutazione da parte del giudice delle risultanze probatorie. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure ritiene infondata la dedotta improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Il Giudice a dire dell'appellante in poche righe si limiterebbe a liquidare una questione che invece avrebbe meritato ben altra considerazione (il Giudice afferma che
[...]
, successivamente all'invito del giudice a svolgere la procedura CP_1
stragiudiziale in parola, ha notificato, tramite il proprio avvocato, in data
15 novembre 2020, l'invito alla negoziazione assistita, mentre le parti convenute hanno dichiarato l'intenzione di voler aderire alla proposta il 17 dicembre 2020, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
Peraltro dalla lettura delle successive PEC intercorse tra le parti, si evince che non è stato raggiunto un accordo di composizione bonaria della controversia. Ne discende che la domanda giudiziale è divenuta procedibile). Infatti per l'appellante il giudice, con riferimento alla adesione all'invito, pervenuta dopo due gg dalla scadenza del termine dei
30 gg, ha privilegiato il rigido formalismo, anziché considerare l'effettiva volontà adesiva delle appellanti odierne. Il Giudice non avrebbe inoltre considerato che in data 3 febbraio 2021, le sorelle redigevano CP_1
Convenzione inviata in bozza al legale del che invitato ad CP_1
apportare le modifiche e osservazioni, dichiarava di non averne, affermando di potersi procedere alla stesura della Convenzione.
Convenzione inviata con la sottoscrizione delle sorelle e del loro CP_1
pag. 8/13 legale di fiducia e trasmessa al legale del . Accordo che Controparte_1
però non veniva sottoscritto dall'altra parte.
Per l'appellante pertanto la mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell'attore comportava la mancata realizzazione della condizione di procedibilità per fatto allo stesso imputabile. Il Tribunale avrebbe a dire dell'appellante, considerato non avverata la condizione di procedibilità
“poiché l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte, ma parte attrice non si è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione”.
La censura è infondata.
L'art. 3 co. 2 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, stabilisce che la controparte che riceve l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita deve dichiarare la propria adesione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nella specie, a seguito di invito del giudice, il sig.
introduceva la procedura di negoziazione assistita, con Controparte_1
invito che veniva notificato alla controparte via pec, in data 15 novembre
2020. Le odierne appellanti hanno dichiarato la propria adesione solo in data 17 dicembre 2020, quindi oltre il termine di trenta giorni. Sebbene la norma non qualifichi espressamente l'anzidetto termine come perentorio,
a tale conclusione deve pervenirsi considerando che trattasi di materia volta a regolare e limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, per cui le disposizioni preclusive di tale diritto non possono che essere soggette ad interpretazione restrittiva. Decorso il termine di trenta giorni senza che la controparte abbia aderito alla procedura di negoziazione assistita, il cittadino deve essere libero di pag. 9/13 esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. L'eventuale adesione tardiva non produce effetti validi e si considera come se la parte abbia rinunciato alla adesione alla negoziazione assistita. Ne consegue che la domanda giudiziale è divenuta procedibile, e il Tribunale adito era legittimato a procedere alla trattazione del merito della controversia senza ulteriori indugi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice condanna le sorelle ex art 96 cpc 3° comma, CP_1
considerando la condotta posta in essere dalle sorelle connotata CP_1
di mala fede o colpa grave con abuso dello strumento processuale.
Deduce parte appellante che la condotta delle sorelle sarebbe CP_1
stata connotata da tutt'altro che mala fede avendo le stesse agito con lealtà aderendo all'invito e predisponendo gli atti (convenzione sottoposta in bozza a controparte affinché apportasse modifiche e osservazioni), sollecitandone più volte la sottoscrizione da parte dell'attore medesimo.
La censura è infondata.
Come sopra notato, le sorelle hanno eseguito posto in essere CP_1
alcuni atti formali, quali la predisposizione e l'invio della bozza di convenzione e la sollecitazione al contraente ad addivenire all'accordo sottoscrivendolo solo nel febbraio 2021, a distanza di circa un anno dall'insorgenza della controversia giudiziale ed oltre due mesi dopo la scadenza del termine che avevano a disposizione per aderire alla procedura di negoziazione assistita. Inoltre, come più volte efficacemente sottolineato da parte appellata, le loro difese hanno sempre riguardato, in sostanza, aspetti procedurali, senza alcuna plausibile contestazione nel pag. 10/13 merito della controversia, peraltro essendo evidente la fondatezza in sé dell'azione di regresso del coobbligato in solido che aveva adempiuto l'obbligazione nata dalla sentenza del 2015, e non avendo le appellanti mai sollevato possibili fatti estintivi del credito del fratello (ad es. eccezioni di compensazione o di rimessione del debito).
Pertanto, la predisposizione di atti finalizzati ad una possibile conciliazione non è affatto sufficiente ad escludere in radice una condotta colposa o di mala fede, in quanto chiaramente caratterizzata da finalità dilatorie e per nulla espressiva di una leale e sostanziale collaborazione volta alla soluzione bonaria della controversia. L'art. 96 c.p.c., comma 3, prevede una sanzione per la parte che, con colpa grave o mala fede, abusa del processo recando danno alla controparte o al corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Condivisibile è quindi la valutazione del primo giudice riguardante l'abuso dello strumento della negoziazione assistita, tramite condotte dilatorie o ostative che hanno pregiudicato l'efficacia della procedura e l'attività processuale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce nel merito della vicenda adducendo considerazioni di fatto.
Il motivo è inammissibile.
L'appello e deve essere formulato in modo chiaro ed indicare dettagliatamente (Cass sez unite sent 27199/2017): 1)le parti della sentenza che si intendono impugnare 2)le ragioni di fatto e di diritto che si ritengono errate nella decisione del giudice di primo grado, 3)la richiesta di riforma.
pag. 11/13 Nel caso di specie, le appellanti si limitano ad una mera esposizione dei fatti, secondo il proprio punto di vista, senza indicare le censure rivolte alla sentenza, gli errori in cui sarebbe incorso il giudice, né le ragioni di fatto o diritto a supporto dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado. Il motivo, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo, con applicazione dei compensi tariffari medi per tre fasi di giudizio, dovendosi escludere quella di trattazione/istruzione della causa, non tenuta.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna e la , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessive
4.000,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 925,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
pag. 12/13 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Caltanissetta
Civile
Composta dai signori magistrati:
Dr. Roberto Rezzonico Presidente
Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Gaetano Maria Amoruso Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 70/2023 del R.G., trattenuta in decisione alla udienza del 30.01.2025 e promossa in questo grado
DA
, nata a [...] il [...], CF Parte_1 C.F._1
, e , nata a [...] il [...], CF
[...] Parte_2 C.F._2
, elett.te dom.te in Olgiate Comasco (CO) Via G. Parini, 5 presso lo
[...]
studio dell'avv. Mariagrazia Gasparini, da cui sono anche rappresentate e difese giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO nato a [...] il [...] CF Controparte_1 CodiceFiscale_3
elett.te domiciliato in Gela Via Ruggero Settimo, 13 presso lo studio dell'avv. Maria Gugliotta che lo rapp.ta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATO
§§§§§§§§§§§
Conclusioni delle parti depositate nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art 127 ter cpc:
Per parte appellante:”…si riporta alle domande, deduzioni, eccezioni svolte nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, come da separato foglio che si allega, dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modificate di controparte…”.
Per parte appellata: “...L'Avv. Maria Gugliotta precisa dunque le conclusioni: • In via preliminare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare l'atto di appello inammissibile ovvero improcedibile, per i motivi già spiegati in narrativa;
• In via ulteriormente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli effetti della Sentenza
n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020;• In via principale, rigettare i motivi di appello avanzati da e in quanto Parte_1 Parte_2
infondati in fatto e in diritto, per i motivi spiegati già in narrativa;
• Per
l'effetto, confermare la Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020
pag. 2/13 oggi impugnata;
• Condannare, e ai Parte_2 Parte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. …...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato alle sigg.re e Parte_1 [...]
, il sig. adiva il Tribunale di Gela, chiedendo Parte_2 Controparte_1
accertarsi e dichiararsi il suo diritto ex art. 1299 c.c. ad ottenere il regresso per somma di €. 20.000,00, versata in favore di a titolo di CP_2
spese legali e sorte capitale come da Sentenza n. 369/2015 emessa in data
13.10.2015 dal Tribunale di Gela a definizione del procedimento ivi azionato ed avente R.G. 421/2012; chiedeva pertanto condannarsi le convenute ex art. 1299 c.c. al pagamento in favore di Controparte_1
della quota pro capite dovuta in ragione dell'obbligazione solidale di cui alla Sentenza n. 369/2015 emessa in data 13.10.2015 dal Tribunale di Gela
a definizione del procedimento ivi azionato ed avente R.G. 421/2012.
Si costituivano in giudizio e , Parte_2 Parte_1
sollevando in via pregiudiziale l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto in relazione a tutti i criteri di collegamento così come motivati, indicando il Giudice ritenuto competente;
nonché in via preliminare la eccezione di mancanza della condizione di procedibilità in relazione all'omesso esperimento del procedimento obbligatorio di negoziazione assistita e solo in subordine, nel merito il rigetto delle avverse domande;
chiedendo pertanto il rigetto di tutte le domande attoree.
In accoglimento dell'eccezione sollevata di omesso esperimento del pag. 3/13 procedimento di negoziazione assistita, il Giudice procedente con ordinanza 02.11.2020, assegnava alle parti il termine di giorni 15, decorrente dal deposito dell'ordinanza per avviare il procedimento di negoziazione assistita, rinviando la causa all'udienza del 13.10.2021.
La prima udienza veniva fissata per il 13.05.2020, e successivamente rinviata d'ufficio al 28.10.2020, da trattarsi con note scritte così come da provvedimento del Giudicante datato 30.07.2020. Indi veniva assegnato il termine di giorni 15 per l'avvio della procedura di negoziazione assistita, trattandosi di procedimento avente ad oggetto una domanda di pagamento di somma non eccedente euro 50.000,00, come tale soggetta a negoziazione assistita a pena di improcedibilità ex art. 3, d.l. n.
132/2014, l.conv. n. 162/2014 e la causa veniva rinviata al 13.10.2021.
Con nota del 12.10.2021 veniva depositato l'invito ad aderire alla convezione assistita ai sensi dell'art. 2 del DL 132/2014 conv. in L.
162/2014 che faceva pervenire alle odierne convenute e Controparte_1
che non veniva riscontrato entro i termini di legge. All'udienza del
13.10.2021, il Giudicante, ritenuta la causa procedibile, concedeva alle parti termine per il deposito delle memorie ex art. 183, 6 c.p.c., dichiarava inammissibili le note depositate da parte convenuta in data 11 ottobre
2021 e rinviava all'udienza del 27.01.2022 per il prosieguo del giudizio. In data 16.11.2021 parte convenuta depositava istanza di revoca dell'ordinanza Giudiziale chiedendo quanto segue “All'Ill.mo Giudice affinché, per i motivi sopra evidenziati, in accoglimento della eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale declini la propria competenza a favore del Tribunale di Como, foro di residenza delle convenute e nel denegato caso in cui si ritenga competente, disponga ex art. 177 cpc la
pag. 4/13 revoca integrale, ovvero la modifica, dell'ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta in data 13.10.2021, comunicata dalla cancelleria il
14.10.2021, nella parte in cui dispone la concessione dei termini ex art. 183
6° comma c.p.c. ed eventualmente, l'instaurazione del contraddittorio circa l'eccepita improcedibilità per mancato esperimento della condizione di negoziazione assistita, ovvero, attese le evidenze documentali agli atti, dichiari l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con sentenza n. 40/2023 pubblicata il 24/01/2023, il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 204/2020,condanna
, al pagamento, in favore di , Parte_1 Controparte_1
della somma di € 6.666,66, oltre interessi legali, come in parte motiva;
condanna , al pagamento, in favore di , Parte_2 Controparte_1
della somma di € 6.666,66, oltre interessi legali, come in parte motiva;
condanna e in solido, al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore di , delle spese processuali, che si Controparte_1
liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, oltre al rimborso di € 254,00, per spese vive;
condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
, ex art. 96 c.p.c., comma 3, dell'ulteriore somma complessiva di CP_1
€ 800,00; condanna al pagamento in favore di Parte_2 [...]
, ex art. 96 c.p.c., comma 3, dell'ulteriore somma complessiva di CP_1
€ 800,00.
§§§§§§
pag. 5/13 Avverso la suddetta sentenza e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello, chiedendo nelle conclusioni dell'atto: “IN VIA
PREGIUDIZIALE In accoglimento della sollevata eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adìto, declinare la propria competenza a favore del Tribunale di Como, competente ai sensi dell'art. 18 c.p.c. e per l'effetto disporre la cancellazione della causa dal ruolo;
IN VIA PRELIMINARE
ACCERTATO il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita demandato dal Giudice, per fatto esclusivamente imputabile all'attore, per l'effetto DICHIARARE l'improcedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014.
NEL MERITO Solo in subordine, e nel denegato caso di mancato accoglimento dell' eccezione sollevata, RIGETTARE la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. … .”
Si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta
[...]
, chiedendo nelle conclusioni dell'atto : “...In via preliminare, ai CP_1
sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis e ter c.p.c., dichiarare l'atto di appello inammissibile ovvero improcedibile, per i motivi già spiegati in narrativa;
- In via ulteriormente preliminare, rigettare l'istanza di sospensione degli effetti della Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG
204/2020; - In via principale, rigettare i motivi di appello avanzati da
[...]
e in quanto infondati in fatto e in Parte_1 Parte_2
diritto, per i motivi spiegati già in narrativa;
- Per l'effetto, confermare la
Sentenza n. 40/2023 emessa dal Tribunale di Gela in funzione di Giudice del Lavoro in seno al procedimento RG 204/2020 oggi impugnata;
-
pag. 6/13 Condannare, e ai sensi e per gli Parte_2 Parte_1
effetti dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Le spese seguano la soccombenza.....”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sebbene proposto per quarto, va esaminato per primo, poiché vertente su questione preliminare di rito, il motivo sulla competenza territoriale.
Le appellanti deducono che la competenza territoriale andrebbe nella specie determinata soltanto in base al foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. e dunque sarebbe competente il Tribunale di Como, loro luogo di residenza.
Non sarebbero applicabili i criteri alternativi del luogo di insorgenza o di esecuzione dell'obbligazione in quanto l'asserito credito non è sorto da contratto e manca il requisito della liquidità, necessario perché
l'obbligazione debba essere eseguita presso il domicilio del creditore.
La censura è manifestamente infondata.
L'art. 20 c.p.c. non prevede che il criterio del luogo di insorgenza dell'obbligazione presupponga che la fonte dell'obbligazione stessa sia il contratto. L'obbligazione è sorta quando e dove ha Controparte_1
provveduto a corrispondere a quanto dovuto in forza della CP_2
sentenza n. 369/2015 del Tribunale di Gela, così acquisendo il diritto di ottenere in regresso la quota gravante sulle coobbligate in solido.
Il credito, inoltre, era liquido o facilmente liquidabile, trattandosi di importo stabilito nell'anzidetta sentenza oltre accessori di legge, con conseguente piena applicabilità dell'art. 1182, co. 3, cod. civ.
pag. 7/13 Il primo giudice ha perciò fatto corretta applicazione dell'art. 20 c.p.c.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura la sentenza per illogicità della motivazione ed erronea valutazione da parte del giudice delle risultanze probatorie. Deduce l'appellante che il giudice di prime cure ritiene infondata la dedotta improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione. Il Giudice a dire dell'appellante in poche righe si limiterebbe a liquidare una questione che invece avrebbe meritato ben altra considerazione (il Giudice afferma che
[...]
, successivamente all'invito del giudice a svolgere la procedura CP_1
stragiudiziale in parola, ha notificato, tramite il proprio avvocato, in data
15 novembre 2020, l'invito alla negoziazione assistita, mentre le parti convenute hanno dichiarato l'intenzione di voler aderire alla proposta il 17 dicembre 2020, quindi oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge.
Peraltro dalla lettura delle successive PEC intercorse tra le parti, si evince che non è stato raggiunto un accordo di composizione bonaria della controversia. Ne discende che la domanda giudiziale è divenuta procedibile). Infatti per l'appellante il giudice, con riferimento alla adesione all'invito, pervenuta dopo due gg dalla scadenza del termine dei
30 gg, ha privilegiato il rigido formalismo, anziché considerare l'effettiva volontà adesiva delle appellanti odierne. Il Giudice non avrebbe inoltre considerato che in data 3 febbraio 2021, le sorelle redigevano CP_1
Convenzione inviata in bozza al legale del che invitato ad CP_1
apportare le modifiche e osservazioni, dichiarava di non averne, affermando di potersi procedere alla stesura della Convenzione.
Convenzione inviata con la sottoscrizione delle sorelle e del loro CP_1
pag. 8/13 legale di fiducia e trasmessa al legale del . Accordo che Controparte_1
però non veniva sottoscritto dall'altra parte.
Per l'appellante pertanto la mancata sottoscrizione della Convenzione da parte dell'attore comportava la mancata realizzazione della condizione di procedibilità per fatto allo stesso imputabile. Il Tribunale avrebbe a dire dell'appellante, considerato non avverata la condizione di procedibilità
“poiché l'invito a stipulare la convenzione è stato seguito da adesione della controparte, ma parte attrice non si è attivata in alcun modo per giungere alla conclusione della convenzione di negoziazione”.
La censura è infondata.
L'art. 3 co. 2 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, stabilisce che la controparte che riceve l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita deve dichiarare la propria adesione entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Nella specie, a seguito di invito del giudice, il sig.
introduceva la procedura di negoziazione assistita, con Controparte_1
invito che veniva notificato alla controparte via pec, in data 15 novembre
2020. Le odierne appellanti hanno dichiarato la propria adesione solo in data 17 dicembre 2020, quindi oltre il termine di trenta giorni. Sebbene la norma non qualifichi espressamente l'anzidetto termine come perentorio,
a tale conclusione deve pervenirsi considerando che trattasi di materia volta a regolare e limitare il diritto costituzionale di agire in giudizio a tutela dei propri diritti, per cui le disposizioni preclusive di tale diritto non possono che essere soggette ad interpretazione restrittiva. Decorso il termine di trenta giorni senza che la controparte abbia aderito alla procedura di negoziazione assistita, il cittadino deve essere libero di pag. 9/13 esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale. L'eventuale adesione tardiva non produce effetti validi e si considera come se la parte abbia rinunciato alla adesione alla negoziazione assistita. Ne consegue che la domanda giudiziale è divenuta procedibile, e il Tribunale adito era legittimato a procedere alla trattazione del merito della controversia senza ulteriori indugi.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice condanna le sorelle ex art 96 cpc 3° comma, CP_1
considerando la condotta posta in essere dalle sorelle connotata CP_1
di mala fede o colpa grave con abuso dello strumento processuale.
Deduce parte appellante che la condotta delle sorelle sarebbe CP_1
stata connotata da tutt'altro che mala fede avendo le stesse agito con lealtà aderendo all'invito e predisponendo gli atti (convenzione sottoposta in bozza a controparte affinché apportasse modifiche e osservazioni), sollecitandone più volte la sottoscrizione da parte dell'attore medesimo.
La censura è infondata.
Come sopra notato, le sorelle hanno eseguito posto in essere CP_1
alcuni atti formali, quali la predisposizione e l'invio della bozza di convenzione e la sollecitazione al contraente ad addivenire all'accordo sottoscrivendolo solo nel febbraio 2021, a distanza di circa un anno dall'insorgenza della controversia giudiziale ed oltre due mesi dopo la scadenza del termine che avevano a disposizione per aderire alla procedura di negoziazione assistita. Inoltre, come più volte efficacemente sottolineato da parte appellata, le loro difese hanno sempre riguardato, in sostanza, aspetti procedurali, senza alcuna plausibile contestazione nel pag. 10/13 merito della controversia, peraltro essendo evidente la fondatezza in sé dell'azione di regresso del coobbligato in solido che aveva adempiuto l'obbligazione nata dalla sentenza del 2015, e non avendo le appellanti mai sollevato possibili fatti estintivi del credito del fratello (ad es. eccezioni di compensazione o di rimessione del debito).
Pertanto, la predisposizione di atti finalizzati ad una possibile conciliazione non è affatto sufficiente ad escludere in radice una condotta colposa o di mala fede, in quanto chiaramente caratterizzata da finalità dilatorie e per nulla espressiva di una leale e sostanziale collaborazione volta alla soluzione bonaria della controversia. L'art. 96 c.p.c., comma 3, prevede una sanzione per la parte che, con colpa grave o mala fede, abusa del processo recando danno alla controparte o al corretto funzionamento dell'ordinamento giudiziario. Condivisibile è quindi la valutazione del primo giudice riguardante l'abuso dello strumento della negoziazione assistita, tramite condotte dilatorie o ostative che hanno pregiudicato l'efficacia della procedura e l'attività processuale.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduce nel merito della vicenda adducendo considerazioni di fatto.
Il motivo è inammissibile.
L'appello e deve essere formulato in modo chiaro ed indicare dettagliatamente (Cass sez unite sent 27199/2017): 1)le parti della sentenza che si intendono impugnare 2)le ragioni di fatto e di diritto che si ritengono errate nella decisione del giudice di primo grado, 3)la richiesta di riforma.
pag. 11/13 Nel caso di specie, le appellanti si limitano ad una mera esposizione dei fatti, secondo il proprio punto di vista, senza indicare le censure rivolte alla sentenza, gli errori in cui sarebbe incorso il giudice, né le ragioni di fatto o diritto a supporto dell'auspicata riforma della sentenza di primo grado. Il motivo, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite del secondo grado liquidate come da dispositivo, con applicazione dei compensi tariffari medi per tre fasi di giudizio, dovendosi escludere quella di trattazione/istruzione della causa, non tenuta.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Condanna e la , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2
pagamento delle spese di lite del grado che liquida in complessive
4.000,00 (di cui € 1.134,00 per la fase studio, € 925,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale), spese generali, iva e cpa se ed in quanto dovute come per legge.
pag. 12/13 Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte della parte appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Caltanissetta, Camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Dott.Gaetano M. Amoruso Dott. Roberto Rezzonico
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