Articolo 1 della Legge 18 novembre 1975, n. 613
Articolo 2
Versione
26 dicembre 1975
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di L. 3.500.000.000 ai fini dell'aumento degli importi delle indennita' di rischio, di maneggio valori, di servizio notturno e per i servizi meccanografici di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , emanato in attuazione dell' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 .
I nuovi importi delle indennita' predette competono dal 1 gennaio 1975 nella misura indicata nell'allegata tabella.
Entrata in vigore il 26 dicembre 1975
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