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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 12/06/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
N. 2403/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott. Marco MAZZOCCO Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2403/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, assunto in decisione con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. del 03/06/2024 e promosso da nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BARBAROSSA
MARIA NAZZARENA elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI 88 FORLI' presso lo studio dell'avv. BARBAROSSA MARIA NAZZARENA
e nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI
PATRIZIA elettivamente domiciliata in VIA CARLO CIGNANI 19 47121 FORLI' presso lo studio dell'avv. GRAZIANI PATRIZIA
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI'-CESENA DEL 16/10/2023
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti in ricorso depositato il 19/09/2023 e confermata con note di trattazione scritta depositate il 27-31/05/2024 per l'udienza del 03/06/2024;
considerato che
, in base al nuovo art. 127-ter c.p.c. [introdotto dall'art. 3, co. 10° lett. b),
d.lgs. n° 149/2022, disposizione che ai sensi del successivo art. 35 co. 2° ha effetto “a decorrere dal 1° gennaio 2023”], il Giudice può sostituire l'udienza – anche se precedentemente fissata e sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del Giudice – con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che è pervenuta comunicazione con la quale le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898 e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 28/07/2020, innanzi al presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale sent. N.
556/2023 pubblicata il 02/08/2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 29/03/2003); Per_1
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 29/05/2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, non contrarie all'ordine pubblico:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Parte_1
e presso il Comune di Meldola in data 14 settembre 1996, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte 2a, serie A, Anno 1996
2 ordinando, altresì, all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle condizioni sotto estese;
2) porre a carico del sig. quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne attualmente convivente con la di lei madre, la somma Persona_2
mensile di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di agosto 2024, secondo gli indici , che il sig. verserà direttamente nel conto corrente acceso Org_1 Pt_1
presso IBAN [...] intestato a Org_2 Persona_2
oltre il rimborso alla madre del 50% delle spese straordinarie che la sig.ra dovrà CP_1
sostenere per la figlia maggiorenne come specificate nel protocollo del Tribunale di Forlì, del 27.07.2016;
3) il Sig. rinuncia inoltre alla percezione dell'assegno unico nella quota Parte_1
di sua competenza e degli arretrati a lui dovuti a tale titolo;
4) il sig. si obbliga e si impegna a trasferire gratuitamente la proprietà Pt_1
dell'autovettura Skoda Fabia Tg. CZ195BP intestata al medesimo ma utilizzata dalla Sig.ra che accetta a spese della he dovrà provvedere ed effettuare tutto quanto CP_1 CP_1
necessario al trasferimento di proprietà, che dovrà essere effettuato entro e non oltre gg. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio. Le spese di assicurazione e bollo dalla data di trasferimento di suddetta proprietà dell'auto, sono poste a carico della sig.ra
CP_1
5) i coniugi dichiarano di aver regolato con la scrittura privata che si produce (doc.6), sottoscritta anche per accettazione dalla figlia maggiorenne ed alla quale Persona_2
si riportano integralmente ogni proprio reciproco rapporto giuridico patrimoniale;
6) la sig.ra con la sottoscrizione della scrittura allegata ha fatto acquiescenza e CP_1
comunque rinunciato ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 26.07.2023
n. 556/23 Rg. Sent.;
7) I coniugi danno atto di aver regolamentato, con la presente scrittura e con il ricorso congiunto tutti i rapporti patrimoniali e non tra gli stessi in essere, dichiarano inoltre di essere economicamente indipendenti, rinunciano quindi, stante l'addebito della separazione alla sig.ra per quanto occorrer possa all'assegno di mantenimento o alimentare, CP_1
dichiarano inoltre di avere compiutamente regolato ogni proprio rapporto giuridico patrimoniale, con la sottoscrizione della scrittura allegata (doc.6) e rinunciano, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni concordate, a qualsivoglia azione o diritto traente origine
3 dai rapporti pregressi e/o attuali, ad eccezione di quanto concordato nel presente atto e nel divorzio.
8) Le spese del presente giudizio di divorzio si intendono compensate tra le parti, in specie la sig.ra arà assistita da patrocinio a carico dello Stato, con rinuncia dei procuratori CP_1
alla solidarietà ex art. 13 L. P.”
- dato atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza;
- ritenuto che attesa la natura del procedimento appare congruo compensare le spese;
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il 14 settembre
1996 in Meldola tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui sopra Controparte_1
da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Meldola di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 1996Atto n° 21 Parte II SERIE A
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 06/06/2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi
Il Giudice rel. est.
Marco Mazzocco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente dott.ssa Valentina VECCHIETTI Giudice dott. Marco MAZZOCCO Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 2403/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, assunto in decisione con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. del 03/06/2024 e promosso da nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BARBAROSSA
MARIA NAZZARENA elettivamente domiciliato in VIA GIORGIO REGNOLI 88 FORLI' presso lo studio dell'avv. BARBAROSSA MARIA NAZZARENA
e nata a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], con il patrocinio dell'avv. GRAZIANI
PATRIZIA elettivamente domiciliata in VIA CARLO CIGNANI 19 47121 FORLI' presso lo studio dell'avv. GRAZIANI PATRIZIA
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON DELIBERA DEL
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FORLI'-CESENA DEL 16/10/2023
- ricorrenti-
con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale
vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio formalizzata dai coniugi predetti in ricorso depositato il 19/09/2023 e confermata con note di trattazione scritta depositate il 27-31/05/2024 per l'udienza del 03/06/2024;
considerato che
, in base al nuovo art. 127-ter c.p.c. [introdotto dall'art. 3, co. 10° lett. b),
d.lgs. n° 149/2022, disposizione che ai sensi del successivo art. 35 co. 2° ha effetto “a decorrere dal 1° gennaio 2023”], il Giudice può sostituire l'udienza – anche se precedentemente fissata e sempre che non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal Pubblico Ministero e dagli ausiliari del Giudice – con deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che è pervenuta comunicazione con la quale le parti dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione in udienza, di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e di non volersi conciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n° 2) lett. b), della legge 1 dicembre
1970 n° 898 e successive modificazioni, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per dodici mesi dalla comparizione dei predetti, il 28/07/2020, innanzi al presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale definita con rito giudiziale sent. N.
556/2023 pubblicata il 02/08/2023;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia (il 29/03/2003); Per_1
visto il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero in data 29/05/2024;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative all'accoglimento della domanda congiunta ed al recepimento delle condizioni concordate, di seguito integralmente trascritte, non contrarie all'ordine pubblico:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Parte_1
e presso il Comune di Meldola in data 14 settembre 1996, trascritto nel Controparte_1
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n° 21, parte 2a, serie A, Anno 1996
2 ordinando, altresì, all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza alle condizioni sotto estese;
2) porre a carico del sig. quale contributo al mantenimento della figlia Parte_1
maggiorenne attualmente convivente con la di lei madre, la somma Persona_2
mensile di €. 300,00 da rivalutarsi annualmente a decorrere dal mese di agosto 2024, secondo gli indici , che il sig. verserà direttamente nel conto corrente acceso Org_1 Pt_1
presso IBAN [...] intestato a Org_2 Persona_2
oltre il rimborso alla madre del 50% delle spese straordinarie che la sig.ra dovrà CP_1
sostenere per la figlia maggiorenne come specificate nel protocollo del Tribunale di Forlì, del 27.07.2016;
3) il Sig. rinuncia inoltre alla percezione dell'assegno unico nella quota Parte_1
di sua competenza e degli arretrati a lui dovuti a tale titolo;
4) il sig. si obbliga e si impegna a trasferire gratuitamente la proprietà Pt_1
dell'autovettura Skoda Fabia Tg. CZ195BP intestata al medesimo ma utilizzata dalla Sig.ra che accetta a spese della he dovrà provvedere ed effettuare tutto quanto CP_1 CP_1
necessario al trasferimento di proprietà, che dovrà essere effettuato entro e non oltre gg. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio. Le spese di assicurazione e bollo dalla data di trasferimento di suddetta proprietà dell'auto, sono poste a carico della sig.ra
CP_1
5) i coniugi dichiarano di aver regolato con la scrittura privata che si produce (doc.6), sottoscritta anche per accettazione dalla figlia maggiorenne ed alla quale Persona_2
si riportano integralmente ogni proprio reciproco rapporto giuridico patrimoniale;
6) la sig.ra con la sottoscrizione della scrittura allegata ha fatto acquiescenza e CP_1
comunque rinunciato ad impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 26.07.2023
n. 556/23 Rg. Sent.;
7) I coniugi danno atto di aver regolamentato, con la presente scrittura e con il ricorso congiunto tutti i rapporti patrimoniali e non tra gli stessi in essere, dichiarano inoltre di essere economicamente indipendenti, rinunciano quindi, stante l'addebito della separazione alla sig.ra per quanto occorrer possa all'assegno di mantenimento o alimentare, CP_1
dichiarano inoltre di avere compiutamente regolato ogni proprio rapporto giuridico patrimoniale, con la sottoscrizione della scrittura allegata (doc.6) e rinunciano, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni concordate, a qualsivoglia azione o diritto traente origine
3 dai rapporti pregressi e/o attuali, ad eccezione di quanto concordato nel presente atto e nel divorzio.
8) Le spese del presente giudizio di divorzio si intendono compensate tra le parti, in specie la sig.ra arà assistita da patrocinio a carico dello Stato, con rinuncia dei procuratori CP_1
alla solidarietà ex art. 13 L. P.”
- dato atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza alla sentenza;
- ritenuto che attesa la natura del procedimento appare congruo compensare le spese;
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato il 14 settembre
1996 in Meldola tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni di cui sopra Controparte_1
da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Meldola di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 1996Atto n° 21 Parte II SERIE A
dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome Controparte_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 06/06/2024
Il Presidente dott.ssa Alessandra Medi
Il Giudice rel. est.
Marco Mazzocco
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