Articolo 72 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 71Articolo 73
Versione
6 marzo 1992
Art. 72. (Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sara' informata ai seguenti princi'pi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire al pubblico servizi di telecomunicazione ad eccezione dei servizi di telefonia vocale, del telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;
b) stabilire in favore degli operatori economici, sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, procedure di autorizzazione, concernenti il rispetto delle esigenze fondamentali, per la fornitura al pubblico di servizi di telecomunicazione;
c) disporre, per quanto riguarda la fornitura al pubblico del servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, in favore degli operatori economici, una procedura di autorizzazione intesa al rispetto delle esigenze fondamentali delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilita' e di qualita' del servizio, nonche' delle misure per la salvaguardia della funzione di interesse economico generale affidata al gestore del servizio pubblico di telecomunicazioni; le condizioni di autorizzazione debbono rispondere a requisiti oggettivi, non discriminatori e di trasparenza; gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi;
d) stabilire misure per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti nonche' per consentire la disponibilita', a domanda degli operatori, di circuiti;
e) disporre l'abrogazione delle restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica e dopo la loro ricezione, fatto salvo il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali;
f) mantenere, relativamente al servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, il divieto per gli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacita' di circuiti affittati; il divieto deve essere abolito entro il 1 gennaio 1996 e, comunque, non anteriormente al 31 dicembre 1992.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992