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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale all'udienza del 10.06.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1275/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'a
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Camaioni;
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento;
determinazione dell'orario di lavoro nel contratto part time;
risarcimento del danno.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene di essere stato illegittimamente trasferito presso la provincia di Ancona e lamenta altresì la mancata indicazione della collocazione dell'orario di lavoro nel contratto part time stipulato con la convenuta, sicché agisce in giudizio per ottenere da un lato il rientro nella sede di Ascoli Piceno, dall'altro la collocazione temporale della prestazione lavorativa tramite provvedimento integrativo del giudice e il risarcimento del danno subito. Costituendosi in giudizio la società convenuta afferma che il trasferimento era giustificato da ragioni organizzative e produttive, che la prestazione discontinua e di attesa resa dal ricorrente escludeva l'applicazione della normativa sull'orario di lavoro, che sia nel contratto collettivo che nel contratto individuale erano state previste clausole flessibili ed elastiche. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. Nelle more del giudizio il ricorrente veniva nuovamente trasferito presso la sede di Ascoli Piceno in virtù della legge 104/1992. Rilevata tale circostanza il giudice aveva invitato le parti a disquisire sull'intervenuta cessazione della materia del contendere. Al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che, siccome il rientro presso la sede di Ascoli Piceno, è avvenuto non per revoca del precedente trasferimento in Ancona ma per ragioni sopravvenute legate alla legge 104/1992 la materia del contendere non è cessata in quanto il trasferimento ad Ancona potrebbe avere nuovamente vigore in caso di perdita da parte del ricorrente dei benefici di cui alla legge 104/1992, essendo soggetto il riconoscimento delle condizioni di salute a revisione. A tale proposito si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente e alla luce del provvedimento di trasferimento disposto, che invero quest'ultimo, pur giustificato dalla presenza dei presupposti per godere dei benefici della legge 104/1992, non è subordinato alla permanenza di questi, sicché, in caso di perdita di tali benefici (che peraltro non appare circostanza né concreta né attuale idonea a fondare l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c., non potendo rilevare a tale fine la circostanza che la condizione di salute è soggetta a revisione) il datore di lavoro potrebbe trasferire il ricorrente soltanto a fronte di ragioni tecniche, organizzative e produttive sussistenti al momento del nuovo trasferimento, non potendo giustificare la modifica della sede di lavoro unicamente per il venire meno dei presupposti previsti dalla legge 104/1992. In tale caso, dunque, si sarebbe di fronte ad un nuovo trasferimento (peraltro del tutto eventuale e ipotetico), la cui legittimità dovrà essere vagliata in relazione alle nuove ragioni addotte dalla datrice di lavoro che allo stato non sono neppure in astratto ipotizzabili, non essendo possibile neanche prevedere se e quando i benefici della legge 104/1992 saranno perduti dal ricorrente. Si ritiene per tali ragioni che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al trasferimento, in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Riguardo alle spese di lite, occorre applicare il principio della soccombenza virtuale in base al quale deve essere condannata al pagamento delle spese la parte che potenzialmente, sulla base di un giudizio allo stato degli atti, sarebbe risultata soccombente nel caso in cui non si fosse verificato il fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e Corte di cassazione 489 del 2000 e, di recente, Corte di cassazione n. 26299 del 2018). Orbene, va rilevato che il trasferimento è stato giustificato dalle modifiche delle condizioni contrattuali dell'appalto del servizio di vigilanza presso i centri commerciali della zona di Ascoli Piceno (doc. 6 fascicolo resistente) nei quali a parità di servizio (e dunque di personale addetto) si è passati dal corrispettivo di 17,00 euro netti all'ora a quello di 12,50 euro netti all'ora. Nel disporre il trasferimento il datore di lavoro adduce sia che il costo orario del dipendente è superiore rispetto al prezzo riconosciuto dalla committenza, sia che il dipendente non ha le formazioni antincendio e primo soccorso richieste dalla committenza e che per ragioni economiche non era possibile farlo partecipare a tali corsi. Orbene, come è noto, il trasferimento ad altra unità produttiva è possibile soltanto a fronte di ragioni organizzative, tecniche e produttive il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro ex art. 2697 c.c. Nel caso di specie, non si ritiene che ad una valutazione allo stato degli atti tale onere sia stato assolto. In particolare, non si ravvisano ragioni organizzative, in quanto l'organizzazione del lavoro non è stata modificata. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso datore di lavoro adduce nella memoria che la modifica dell'appalto nella provincia di Ascoli Piceno ha interessato il solo corrispettivo senza modifica delle prestazioni richieste, sicché deve presumersi che il trasferimento del ricorrente non abbia determinato un diverso riparto dei turni né l'adibizione di un numero di unità di personale inferiore, circostanze per nulla allegate da parte resistente. Allo stesso modo non sono addotte ragioni produttive che ben potrebbero essere collegate anche ad una più efficiente allocazione delle risorse in base ai costi sostenuti. Sul punto sempre dalla memoria di parte resistente si evince che dallo spostamento del lavoratore, il cui costo era superiore al compenso orario fissato nel contratto di rinnovo dell'appalto, non si è avuto un beneficio economico in termini assoluti, in quanto il costo della manodopera nell'azienda è rimasto identico, sicché era del tutto indifferente per la convenuta assumere una nuova unità di personale per fornire il servizio di sorveglianza nel parco del piuttosto che ivi trasferire il ricorrente. Non si comprende, dunque, Pt_2 per quale ragi è pur vero che il trasferimento del non influisce in termini Parte_1 assoluti sui costi sostenuti dalla convenuta in relaz etribuzione dovuta al lavoratore (oltre ritenute fiscali e contributive) …. i costi da questa prodotti diventerebbero oggettivamente sostenibili o meglio tollerabili” (così testualmente nella memoria di costituzione e risposta), di tal che il riequilibrio dei costi asseritamente perseguito (pagina 7 della memoria di costituzione e risposta) non pare conseguire dalla diversa allocazione delle risorse umane. Si aggiunga che lo spostamento del ricorrente ad altra sede implica per disposizione del contratto collettivo ulteriori costi per trasferimento (rimborso spese di trasferimento e trasporto o in alternativa rimborso di spese di affitto e indennità di trasferimento) con incidenza negativa sul bilancio aziendale, rendendo, pertanto, su tale sito maggiormente antieconomico l'utilizzo del ricorrente, sicché deve escludersi anche sotto tale profilo che le ragioni addotte siano causalmente collegate con il trasferimento. Quanto alle ragioni tecniche, in esse rientra la formazione del ricorrente, riguardo alla quale si afferma nel provvedimento di trasferimento che il non avesse la Parte_1 formazione antincendio e di primo soccorso richiesta per tutti i dipendenti addetti all'appalto dalla committente. Invero, la circostanza non risulta affatto provata dalla convenuta, non risultando neppure dal contratto di appalto versato in atti e dovendo, peraltro, rilevarsi che, nonostante tali mancanze, il era stato pacificamente Parte_1 addetto all'appalto sino al trasferimento presso altro sito. Riguardo alla domanda di individuazione della collocazione oraria, va rilevato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 81/2015 nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere indicata puntualmente la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, precisando che quando, come nel caso di specie, l'organizzazione del lavoro è articolata in turni l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Nel caso di specie, il contratto di lavoro non indica la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma soltanto che essa è pari a 33 ore settimanali da prestare su sei giorni lavorativi. Sostiene parte resistente che tale pattuizione era legittima in quanto, poiché la prestazione fornita dal ricorrente era caratterizzata da discontinuità a norma dell'art. 16 d) D. Lgs. 66/2003 non si applicava la disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 D. Lgs. 66/2003. L'argomentazione non può essere condivisa atteso che per i lavori caratterizzati da discontinuità o attesa ciò che non si applica è la disciplina ordinaria della durata settimanale dell'orario di lavoro di cui al citato art. 3, mentre nessuna eccezione per tali tipologie di lavoro è prevista con riferimento alla necessità di individuazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa come imposta dall'art. 5 d.lgs. 81/2015. Dovendo dunque il giudice individuare le modalità temporali di svolgimento della prestazione, occorre tenere conto ai sensi dell'art. 5 comma 2 da ultimo citato delle esigenze familiari e di integrazione del reddito del lavoratore nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Sotto il primo profilo nel ricorso introduttivo il lavoratore lamenta che non sarebbe stata rispettata la collocazione oraria su sei giorni settimanali per un totale di 5,5 ore al giorno, evidenziando che una modifica dei turni settimana per settimana gli avrebbe impedito di reperire altra occupazione. Quanto al secondo profilo occorre rilevare che il datore di lavoro organizza i turni settimanalmente sulla base delle fasce orarie in cui la prestazione deve essere fornita come indicate nel contratto di appalto. Orbene, in caso di lavoro prestato in turni è possibile che la collocazione temporale sia effettuata con rinvio ai turni programmati pur nel rispetto di determinate fasce orarie, con possibilità peraltro del datore di lavoro in virtù della clausola flessibile e della clausola elastica pattuite nel contratto individuale di variare la collocazione temporale con preavviso di almeno due giorni lavorativi salvo più favorevole previsione della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 81/2015. Pertanto, tenuto conto che il lavoratore non ha evidenziato particolari esigenze se non la necessità di limitare l'orario giornaliero come stabilito nel contratto a 5,5 ore da effettuarsi in modo continuativo e non spezzato, mentre quanto alle esigenze aziendali nell'ultimo periodo documentato in atti (dicembre 2024-febbraio 2025) l'azienda ha inserito il ricorrente in turni continuativi sia la mattina che il pomeriggio dal che si desume in assenza di alcuna specifica sul punto che non vi siano esigenze aziendali particolari per preferire la collocazione antimeridiana o pomeridiana, si stabilisce che la prestazione lavorativa del ricorrente verrà resa su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato o dal martedì alla domenica a settimane alterne per turni continuativi di 5,5 ore lavorative, collocate nella fascia oraria dalle 6:00 alle 14:00, secondo l'indicazione specifica del turno che il datore di lavoro comunicherà con preavviso di almeno due giorni lavorativi (dunque entro il giovedì della settimana precedente). Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la Suprema Corte con riferimento all'art. 8 comma 2 d.lgs. 61/2000, di contenuto sovrapponibile a quello dell'art. 10 comma 2 d.lgs. 81/2015, ha chiarito che: “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria” (Cass. 8882/2015, 1430/2012, 9229/2021). Sul punto il Tribunale di Milano nella pronuncia n. 1250/2022 ha ritenuto che “In proposito, è, quindi, da evidenziarsi come la norma in parola espliciti l'esistenza di un
“diritto” al risarcimento conseguente alla sola valutazione della illegittimità delle clausole contrattuali di collocazione temporale della prestazione e alle circostanze concrete di contesto. Trattandosi di dover procedere, cioè, alla liquidazione equitativa del danno è possibile osservare come il legislatore - con la menzionata specificazione nell'art. 10, co. 2, cit., che apparirebbe inutile qualora nulla aggiungesse alle regole generali - abbia posto una disciplina volta prevalentemente a chiarire che il bene giuridico leso nella fattispecie sia “il tempo libero del dipendente” o meglio “le esigenze di organizzazione e programmazione del proprio tempo” (che può dirsi garantita solo dall'esistenza di un orario lavorativo la cui collocazione temporale, nella giornata e nella settimana, sia stabilmente predefinita), dovendo il risarcimento compensare la maggiore onerosità e penosità che, di fatto, viene ad assumere l'attività lavorativa a seguito della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, anche se la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro non è equiparabile a lavoro effettivo. In altri termini, si deve intendere che il legislatore, nell'art. 10, co. 2, cit., abbia concepito che alla lesione del bene giuridico suddetto consegua inevitabilmente un danno, essendo insita, nella stessa illegittimità della clausola di collocazione temporale, la lesione delle possibilità di organizzare il tempo libero del lavoratore. Dovendosi, quindi, nel caso di illegittimità di tali clausole, reputare esistente l'an del danno, resta da determinarsi il quantum della lesione con valutazione equitativa”. Condividendosi tale argomentazione, si ritiene in via equitativa che il risarcimento del danno possa essere determinato in misura pari al 5% della retribuzione mensile lorda spettante, pari secondo le buste paga versate in atti ad Euro 1.683,74, per l'intero periodo precedente alla pronuncia, pari a 42 mesi considerata l'assunzione nel gennaio 2022 e la sentenza emessa nel giugno 2025, per un totale spettante di Euro 3.535,87. In assenza di allegazioni e prove più specifiche di attività sociali cui il lavoratore ha dovuto rinunciare o di occasioni di lavoro perdute, si ritiene che la somma così individuata per valutazione equitativa sia congrua per rimborsare il danno sofferto per quanto esposto. Per tali ragioni si ritiene che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale per la prima domanda per la quale è cessata la materia del contendere e del principio della soccombenza effettiva per le altre pretese, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano gravare su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese relative all'impugnato trasferimento;
2) Ad integrazione del contratto di lavoro del 17.1.2022, dispone che l'orario di lavoro del ricorrente sia collocato nella fascia oraria dalle 6:00 alle 14:00 per turni continuativi di 5,5 ore al giorno su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato o dal martedì alla domenica a settimane alterne, con onere del datore di lavoro di indicare gli orari specifici con preavviso di almeno due giorni lavorativi (ossia il giovedì della settimana precedente);
3) Condanna la a corrispondere a Parte_3 Parte_1 una somma 3.535,87, oltre pronuncia al saldo;
4) Condanna a rifondere a le Parte_3 Parte_1 spese di lite rimborso forf e per legge. Così deciso in Ancona, il 10.6.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della discussione orale all'udienza del 10.06.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle arti;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1275/2024 R.G. Lav.,
TRA
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'a
RICORRENTE
Controparte_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dall'avv. Camaioni;
RESISTENTE
OGGETTO: trasferimento;
determinazione dell'orario di lavoro nel contratto part time;
risarcimento del danno.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente sostiene di essere stato illegittimamente trasferito presso la provincia di Ancona e lamenta altresì la mancata indicazione della collocazione dell'orario di lavoro nel contratto part time stipulato con la convenuta, sicché agisce in giudizio per ottenere da un lato il rientro nella sede di Ascoli Piceno, dall'altro la collocazione temporale della prestazione lavorativa tramite provvedimento integrativo del giudice e il risarcimento del danno subito. Costituendosi in giudizio la società convenuta afferma che il trasferimento era giustificato da ragioni organizzative e produttive, che la prestazione discontinua e di attesa resa dal ricorrente escludeva l'applicazione della normativa sull'orario di lavoro, che sia nel contratto collettivo che nel contratto individuale erano state previste clausole flessibili ed elastiche. Chiede pertanto il rigetto delle avverse pretese. Nelle more del giudizio il ricorrente veniva nuovamente trasferito presso la sede di Ascoli Piceno in virtù della legge 104/1992. Rilevata tale circostanza il giudice aveva invitato le parti a disquisire sull'intervenuta cessazione della materia del contendere. Al riguardo, il ricorrente ha sostenuto che, siccome il rientro presso la sede di Ascoli Piceno, è avvenuto non per revoca del precedente trasferimento in Ancona ma per ragioni sopravvenute legate alla legge 104/1992 la materia del contendere non è cessata in quanto il trasferimento ad Ancona potrebbe avere nuovamente vigore in caso di perdita da parte del ricorrente dei benefici di cui alla legge 104/1992, essendo soggetto il riconoscimento delle condizioni di salute a revisione. A tale proposito si ritiene, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente e alla luce del provvedimento di trasferimento disposto, che invero quest'ultimo, pur giustificato dalla presenza dei presupposti per godere dei benefici della legge 104/1992, non è subordinato alla permanenza di questi, sicché, in caso di perdita di tali benefici (che peraltro non appare circostanza né concreta né attuale idonea a fondare l'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c., non potendo rilevare a tale fine la circostanza che la condizione di salute è soggetta a revisione) il datore di lavoro potrebbe trasferire il ricorrente soltanto a fronte di ragioni tecniche, organizzative e produttive sussistenti al momento del nuovo trasferimento, non potendo giustificare la modifica della sede di lavoro unicamente per il venire meno dei presupposti previsti dalla legge 104/1992. In tale caso, dunque, si sarebbe di fronte ad un nuovo trasferimento (peraltro del tutto eventuale e ipotetico), la cui legittimità dovrà essere vagliata in relazione alle nuove ragioni addotte dalla datrice di lavoro che allo stato non sono neppure in astratto ipotizzabili, non essendo possibile neanche prevedere se e quando i benefici della legge 104/1992 saranno perduti dal ricorrente. Si ritiene per tali ragioni che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda relativa al trasferimento, in quanto sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto e dunque l'interesse a coltivare la causa (Cass. 26299/2018). Riguardo alle spese di lite, occorre applicare il principio della soccombenza virtuale in base al quale deve essere condannata al pagamento delle spese la parte che potenzialmente, sulla base di un giudizio allo stato degli atti, sarebbe risultata soccombente nel caso in cui non si fosse verificato il fatto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 4278 del 1995 e Corte di cassazione 489 del 2000 e, di recente, Corte di cassazione n. 26299 del 2018). Orbene, va rilevato che il trasferimento è stato giustificato dalle modifiche delle condizioni contrattuali dell'appalto del servizio di vigilanza presso i centri commerciali della zona di Ascoli Piceno (doc. 6 fascicolo resistente) nei quali a parità di servizio (e dunque di personale addetto) si è passati dal corrispettivo di 17,00 euro netti all'ora a quello di 12,50 euro netti all'ora. Nel disporre il trasferimento il datore di lavoro adduce sia che il costo orario del dipendente è superiore rispetto al prezzo riconosciuto dalla committenza, sia che il dipendente non ha le formazioni antincendio e primo soccorso richieste dalla committenza e che per ragioni economiche non era possibile farlo partecipare a tali corsi. Orbene, come è noto, il trasferimento ad altra unità produttiva è possibile soltanto a fronte di ragioni organizzative, tecniche e produttive il cui onere probatorio grava sul datore di lavoro ex art. 2697 c.c. Nel caso di specie, non si ritiene che ad una valutazione allo stato degli atti tale onere sia stato assolto. In particolare, non si ravvisano ragioni organizzative, in quanto l'organizzazione del lavoro non è stata modificata. Al riguardo, si evidenzia che lo stesso datore di lavoro adduce nella memoria che la modifica dell'appalto nella provincia di Ascoli Piceno ha interessato il solo corrispettivo senza modifica delle prestazioni richieste, sicché deve presumersi che il trasferimento del ricorrente non abbia determinato un diverso riparto dei turni né l'adibizione di un numero di unità di personale inferiore, circostanze per nulla allegate da parte resistente. Allo stesso modo non sono addotte ragioni produttive che ben potrebbero essere collegate anche ad una più efficiente allocazione delle risorse in base ai costi sostenuti. Sul punto sempre dalla memoria di parte resistente si evince che dallo spostamento del lavoratore, il cui costo era superiore al compenso orario fissato nel contratto di rinnovo dell'appalto, non si è avuto un beneficio economico in termini assoluti, in quanto il costo della manodopera nell'azienda è rimasto identico, sicché era del tutto indifferente per la convenuta assumere una nuova unità di personale per fornire il servizio di sorveglianza nel parco del piuttosto che ivi trasferire il ricorrente. Non si comprende, dunque, Pt_2 per quale ragi è pur vero che il trasferimento del non influisce in termini Parte_1 assoluti sui costi sostenuti dalla convenuta in relaz etribuzione dovuta al lavoratore (oltre ritenute fiscali e contributive) …. i costi da questa prodotti diventerebbero oggettivamente sostenibili o meglio tollerabili” (così testualmente nella memoria di costituzione e risposta), di tal che il riequilibrio dei costi asseritamente perseguito (pagina 7 della memoria di costituzione e risposta) non pare conseguire dalla diversa allocazione delle risorse umane. Si aggiunga che lo spostamento del ricorrente ad altra sede implica per disposizione del contratto collettivo ulteriori costi per trasferimento (rimborso spese di trasferimento e trasporto o in alternativa rimborso di spese di affitto e indennità di trasferimento) con incidenza negativa sul bilancio aziendale, rendendo, pertanto, su tale sito maggiormente antieconomico l'utilizzo del ricorrente, sicché deve escludersi anche sotto tale profilo che le ragioni addotte siano causalmente collegate con il trasferimento. Quanto alle ragioni tecniche, in esse rientra la formazione del ricorrente, riguardo alla quale si afferma nel provvedimento di trasferimento che il non avesse la Parte_1 formazione antincendio e di primo soccorso richiesta per tutti i dipendenti addetti all'appalto dalla committente. Invero, la circostanza non risulta affatto provata dalla convenuta, non risultando neppure dal contratto di appalto versato in atti e dovendo, peraltro, rilevarsi che, nonostante tali mancanze, il era stato pacificamente Parte_1 addetto all'appalto sino al trasferimento presso altro sito. Riguardo alla domanda di individuazione della collocazione oraria, va rilevato che ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 81/2015 nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere indicata puntualmente la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, precisando che quando, come nel caso di specie, l'organizzazione del lavoro è articolata in turni l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Nel caso di specie, il contratto di lavoro non indica la collocazione temporale della prestazione lavorativa, ma soltanto che essa è pari a 33 ore settimanali da prestare su sei giorni lavorativi. Sostiene parte resistente che tale pattuizione era legittima in quanto, poiché la prestazione fornita dal ricorrente era caratterizzata da discontinuità a norma dell'art. 16 d) D. Lgs. 66/2003 non si applicava la disciplina legale dell'orario normale di lavoro di cui all'art. 3 D. Lgs. 66/2003. L'argomentazione non può essere condivisa atteso che per i lavori caratterizzati da discontinuità o attesa ciò che non si applica è la disciplina ordinaria della durata settimanale dell'orario di lavoro di cui al citato art. 3, mentre nessuna eccezione per tali tipologie di lavoro è prevista con riferimento alla necessità di individuazione della collocazione oraria della prestazione lavorativa come imposta dall'art. 5 d.lgs. 81/2015. Dovendo dunque il giudice individuare le modalità temporali di svolgimento della prestazione, occorre tenere conto ai sensi dell'art. 5 comma 2 da ultimo citato delle esigenze familiari e di integrazione del reddito del lavoratore nonché delle esigenze organizzative del datore di lavoro. Sotto il primo profilo nel ricorso introduttivo il lavoratore lamenta che non sarebbe stata rispettata la collocazione oraria su sei giorni settimanali per un totale di 5,5 ore al giorno, evidenziando che una modifica dei turni settimana per settimana gli avrebbe impedito di reperire altra occupazione. Quanto al secondo profilo occorre rilevare che il datore di lavoro organizza i turni settimanalmente sulla base delle fasce orarie in cui la prestazione deve essere fornita come indicate nel contratto di appalto. Orbene, in caso di lavoro prestato in turni è possibile che la collocazione temporale sia effettuata con rinvio ai turni programmati pur nel rispetto di determinate fasce orarie, con possibilità peraltro del datore di lavoro in virtù della clausola flessibile e della clausola elastica pattuite nel contratto individuale di variare la collocazione temporale con preavviso di almeno due giorni lavorativi salvo più favorevole previsione della contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 81/2015. Pertanto, tenuto conto che il lavoratore non ha evidenziato particolari esigenze se non la necessità di limitare l'orario giornaliero come stabilito nel contratto a 5,5 ore da effettuarsi in modo continuativo e non spezzato, mentre quanto alle esigenze aziendali nell'ultimo periodo documentato in atti (dicembre 2024-febbraio 2025) l'azienda ha inserito il ricorrente in turni continuativi sia la mattina che il pomeriggio dal che si desume in assenza di alcuna specifica sul punto che non vi siano esigenze aziendali particolari per preferire la collocazione antimeridiana o pomeridiana, si stabilisce che la prestazione lavorativa del ricorrente verrà resa su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato o dal martedì alla domenica a settimane alterne per turni continuativi di 5,5 ore lavorative, collocate nella fascia oraria dalle 6:00 alle 14:00, secondo l'indicazione specifica del turno che il datore di lavoro comunicherà con preavviso di almeno due giorni lavorativi (dunque entro il giovedì della settimana precedente). Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, la Suprema Corte con riferimento all'art. 8 comma 2 d.lgs. 61/2000, di contenuto sovrapponibile a quello dell'art. 10 comma 2 d.lgs. 81/2015, ha chiarito che: “in tema di contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro che ometta di indicare l'orario lavorativo, non unilateralmente variabile ai sensi degli artt. 3, comma 7, e 9 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, è tenuto a corrispondere al lavoratore un ulteriore emolumento, ex art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 61 cit., alla cui liquidazione il giudice può provvedere equitativamente senza necessità della prova del danno procurato - che deriva dall'obbiettivo disagio subito dal lavoratore per l'unilaterale determinazione del datore di lavoro delle modalità temporali di svolgimento della prestazione - trattandosi di misura di natura sanzionatoria” (Cass. 8882/2015, 1430/2012, 9229/2021). Sul punto il Tribunale di Milano nella pronuncia n. 1250/2022 ha ritenuto che “In proposito, è, quindi, da evidenziarsi come la norma in parola espliciti l'esistenza di un
“diritto” al risarcimento conseguente alla sola valutazione della illegittimità delle clausole contrattuali di collocazione temporale della prestazione e alle circostanze concrete di contesto. Trattandosi di dover procedere, cioè, alla liquidazione equitativa del danno è possibile osservare come il legislatore - con la menzionata specificazione nell'art. 10, co. 2, cit., che apparirebbe inutile qualora nulla aggiungesse alle regole generali - abbia posto una disciplina volta prevalentemente a chiarire che il bene giuridico leso nella fattispecie sia “il tempo libero del dipendente” o meglio “le esigenze di organizzazione e programmazione del proprio tempo” (che può dirsi garantita solo dall'esistenza di un orario lavorativo la cui collocazione temporale, nella giornata e nella settimana, sia stabilmente predefinita), dovendo il risarcimento compensare la maggiore onerosità e penosità che, di fatto, viene ad assumere l'attività lavorativa a seguito della messa a disposizione per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato, anche se la disponibilità alla chiamata del datore di lavoro non è equiparabile a lavoro effettivo. In altri termini, si deve intendere che il legislatore, nell'art. 10, co. 2, cit., abbia concepito che alla lesione del bene giuridico suddetto consegua inevitabilmente un danno, essendo insita, nella stessa illegittimità della clausola di collocazione temporale, la lesione delle possibilità di organizzare il tempo libero del lavoratore. Dovendosi, quindi, nel caso di illegittimità di tali clausole, reputare esistente l'an del danno, resta da determinarsi il quantum della lesione con valutazione equitativa”. Condividendosi tale argomentazione, si ritiene in via equitativa che il risarcimento del danno possa essere determinato in misura pari al 5% della retribuzione mensile lorda spettante, pari secondo le buste paga versate in atti ad Euro 1.683,74, per l'intero periodo precedente alla pronuncia, pari a 42 mesi considerata l'assunzione nel gennaio 2022 e la sentenza emessa nel giugno 2025, per un totale spettante di Euro 3.535,87. In assenza di allegazioni e prove più specifiche di attività sociali cui il lavoratore ha dovuto rinunciare o di occasioni di lavoro perdute, si ritiene che la somma così individuata per valutazione equitativa sia congrua per rimborsare il danno sofferto per quanto esposto. Per tali ragioni si ritiene che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale per la prima domanda per la quale è cessata la materia del contendere e del principio della soccombenza effettiva per le altre pretese, le spese di lite, liquidate come da dispositivo, debbano gravare su parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alle pretese relative all'impugnato trasferimento;
2) Ad integrazione del contratto di lavoro del 17.1.2022, dispone che l'orario di lavoro del ricorrente sia collocato nella fascia oraria dalle 6:00 alle 14:00 per turni continuativi di 5,5 ore al giorno su sei giorni settimanali dal lunedì al sabato o dal martedì alla domenica a settimane alterne, con onere del datore di lavoro di indicare gli orari specifici con preavviso di almeno due giorni lavorativi (ossia il giovedì della settimana precedente);
3) Condanna la a corrispondere a Parte_3 Parte_1 una somma 3.535,87, oltre pronuncia al saldo;
4) Condanna a rifondere a le Parte_3 Parte_1 spese di lite rimborso forf e per legge. Così deciso in Ancona, il 10.6.2025.
IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis)
(Atto sottoscritto digitalmente)