Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 15/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 87/2025
(continua da verbale udienza 15/04/2025)
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa, RGN 87/2025, da
, residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Francesco Leone ( e Simona Fell ( presso il Email_1 Email_2
loro studio in Roma, Lungotevere Marzio n.3, elettivamente domiciliato
Ricorrente
nei confronti di
di EL (c.f Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso ai P.IVA_1 sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dal Dott. , Dirigente pro-tempore Controparte_2 dell' e dalla Dott.ssa Controparte_3
Maria Annunziata Del Vento, legalmente domiciliati in EL, in Piazza Roma n. 17
Resistente
Oggetto: risoluzione anticipata contratto di lavoro a tempo determinato
Con ricorso inscritto in data 06.02.2025 il ricorrente ha convenuto innanzi all'intestato Cont Tribunale, il e l'Ufficio scolastico competente per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“i. accertare la natura del servizio prestato dalla parte ricorrente quale servizio civile universale o equivalente e conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva della parte ricorrente, tutti richiamati dalla narrativa che precede;
ii. conseguentemente, ordinare alle parti resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di procedere all'immediata riassegnazione del ricorrente presso l'Istituto
“I.P.S.E.O.A. “Giulio Pastore” con sede in TT (VC), con conseguente retrodatazione giuridica ed economica dell'assunzione de qua e attribuzione del punteggio legittimamente spettante per un anno di servizio;
iii. in subordine, qualora la superiore richiesta non dovesse e/o potesse trovare accoglimento, condannare le parti resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire per equivalente il ricorrente, mediante corresponsione di una somma di denaro pari alla retribuzione complessiva alla differenza tra il trattamento retributivo che la stessa avrebbe dovuto percepire e il trattamento retributivo effettivamente percepito (come previsto nel contratto allegato), oltre interessi legali dalla data di risoluzione del contratto fino al soddisfo”.
A sostegno della domanda il ricorrente contesta l'illegittimità dalla revoca dell'incarico di supplenza, ottenuto in data 1.9.2024 e revocato con provvedimento in data 22.11.2024, deducendo:
- di aver presentato in data 24/06/2024 domanda per l'iscrizione nelle Graduatorie
Provinciali di Istituto (GPS) per l'a.a. 2024/2025 e 2025/2026 ex OM n.88/2024, dichiarando i titoli posseduti, ivi incluso il titolo conseguito a seguito dello svolgimento del
Servizio Civile, e di essere stato inserito nelle GPS in qualità di docente per la classe di concorso B014 punti (doc. 1 ricorrente);
- di essere stato individuato quale destinatario di contratto dal 1/09/2024 al 30/06/2025 su sostegno presso l'Istituto “I.P.S.E.O.A. Giulio Pastore” di TT per n.18 ore CP_5 settimanali di lezioni” sottoscrivendo il relativo contratto (doc. 1 contratto ricorrente); - che il contratto è stato revocato in data 22/11/2024 dal Dirigente scolastico, a seguito del previsto controllo dei titoli, perché il ricorrente non era non in possesso del servizio civile universale, che dà diritto alla riserva dei posti in tutti i concorsi pubblici (pari al 15%), ma del servizio civile nazionale.
- che il non convalidando il titolo di riserva ha travisato il dettato normativo. CP_1
Resiste in giudizio il , unitamente alle altre Controparte_1
amministrazioni convenute, chiedendo il rigetto della domanda assumendone la totale infondatezza atteso il corretto comportamento dell'Amministrazione resistente.
La causa viene ora per la decisione senza necessità di attività istruttoria alcuna.
§§§
La domanda è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
E' circostanza non contestata in giudizio che il ricorrente sia stato individuato quale destinatario di un contratto a tempo determinato su posto di sostegno con decorrenza
1.9.2024 – 30.6.2025 sull'indicazione del possesso del titolo di riserva di cui all'art. 18 co.
4 del D.Lgs. 40/2017, così come modificato dal d.l. 44/2023, conv. In L. 74/2023, riconosciuto a chi abbia svolto senza demerito il Servizio Civile Universale.
Va detto che l'art. 12 c.14 dell'ordinanza Ministeriale n.88/2024 prevede che “in occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge
12 marzo 1999 n.68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n.66, di cui all'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 22 aprile 2023, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n.74.
E l'art. 1, al comma 9 bis del DL n.44/2023 (convertito in L.n.74/23) stabilisce che: Al comma 4 dell'art. 18 del D.Lgs 40/2027 sono aggiunte le seguenti parole: “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dalle aziende speciali e dagli enti”…[omissis…].
A dire del resistente, quindi, il servizio civile nazionale svolto dal ricorrente non CP_1
è titolo di riserva con conseguente legittima revoca dell'incarico al tempo conferito. A dire del ricorrente, invece, il servizio civile dallo stesso svolto prima della modifica legislative ad opera del D.Lgs 40/2017, pur se qualificato ancora come nazionale, va ritenuto Universale per la sostanziale equiparazione dei due istituti.
Orbene, ai fini della decisione è utile riportare i passaggi normativi che hanno istituito e disciplinato l'istituto del Servizio Civile.
La Legge n. 64/2001 ha abolito la leva obbligatoria ed istituito il Servizio Civile Nazionale, ovvero servizio mediante il quale giovani dai 18 ai 26 anni, volontariamente, partecipano a livello nazionale a “promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli” nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale (culturale, ambienta e, soprattutto, ambientale).
La Legge n. 64/2001 individua sia i settori interessati dal Servizio Civile Nazionale
(assistenza; protezione civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale;
educazione), sia gli Enti autorizzati alla presentazione di progetti per lo svolgimento del Servizio Civile nazionale (amministrazioni pubbliche, le associazioni non governative (ONG) e le associazioni no profit).
Il D.Lgs n. 77/02 ha elevato il limite di età per lo svolgimento del Servizio Civile da 26 a 28 anni.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 119/2015 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs n. 77/02 nella parte in cui limita lo svolgimento del servizio
Civile Nazionale ai soli cittadini italiani.
Seguendo le indicazioni espresse dalla citata sentenza costituzionale il legislatore, con
Legge delega n. 106 del 2016, ha previsto l'istituzione un Servizio Civile Universale, in sostituzione di quello Nazionale.
Il D.Lgs. n. 40/2017, in vigore dal 18 aprile 2017, ha esteso lo svolgimento del Servizio
Civile agli stranieri ed ha modificato la denominazione del Servizio stesso, che da
Nazionale diviene Universale.
I principi e le finalità caratterizzanti il Servizio Civile Universale così come riportati nel
D.lgs. n. 40/2017, con l'inciso “promozione dei valori fondativi della Repubblica,” nella sostanza sono i medesimi già indicati nella L. 64/2001 e nel D.Lgs. 77/2002 e l'aggettivo
“universale” evidenzia l'estensione dello svolgimento del servizio civile anche agli stranieri.
Per quanto sopra, si ritiene sufficiente la sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed Universale differenti, di fatto, per l'ampliamento dei soggetti che volontariamente possono svolgere detto servizio e per il mutamento dell'aggettivo che qualifica il servizio civile.
E che il Servizio Civile Nazionale sia comunque parificato al Servizio Civile Universale trova un'ulteriore conferma da quanto riportato nell'art. 4, co.4 del DL. del 14 marzo 2025,
n. 25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” laddove si legge: “All'art. 18, comma 4, del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole:<< servizio civile universale>>, sono inserite le seguenti <<ovvero il servizio civile nazionale di cui alla Legge 6 marzo 2001, n. 64>>”, indice della consapevolezza, in capo al legislatore, dell'equiparazione dei due servizi civili Nazionale ed Universale.
In accoglimento della domanda parte resistente va condannata a riconoscere al servizio civile svolto e indicato dal ricorrente nella domanda di inserimento in graduatoria il diritto al titolo di riserva con conseguente ripresa nel servizio di cui al contratto stipulato in data
9/09/2024 prot.n. 5687 e revocato illegittimamente in data 22.11.2024.
Il resistente va altresì condannato alla corresponsione della retribuzione CP_1
spettante in virtù del contratto sottoscritto con deduzione di quanto dal ricorrente percepito in virtù dei contratti a tempo determinato sottoscritti nell'anno scolastico in corso.
In punto spese non vi sono motivi per discostarsi dal principio di cui all'art. 91 cpc e parte resistente, soccombente in giudizio, va condannata alla rifusione delle stesse in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
PQM
Visto l'art. 429 cpc
In accoglimento della domanda proposta
Condanna il resistente, tenuto conto della titolarità del diritto di riserva, alla CP_1 riammissione del ricorrente quale docente di sostegno presso l'Istituto “I.P.S.E.O.A. CP_5
Giulio Pastore” di TT (VC) sino al 30.6.2025.
CO il resistente al pagamento della retribuzione spettante in virtù del CP_1
contratto sottoscritto il 9.9.2024 ed illegittimamente risolto il 24.11.2024, previa deduzione di quanto percepito dal ricorrente in virtù dei contratti nel frattempo stipulati nell'anno scolastico in corso. CO parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compenso, oltre € 260,50 CU, rimborso spese forfettarie 15%, IVA e con distrazione ai difensori antistatari.
EL, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici