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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/09/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 152/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 18/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli sono comparsi per il ricorrente l'Avv. NOBERASCO MARIO e Parte_1 per il resistente Controparte_1
l'Avv. RIVA SERGIO.
[...]
L'avv. NOBERASCO prende atto dell'elaborato depositato dal CTU, che comunque contesta riportandosi alle considerazioni mediche del dott. ; insiste come in Per_1 atti;
in via di mero subordine chiede la compensazione delle spese.
L'avv. RIVA insiste per il rigetto, considerato il contenuto della CTU non oggetto di osservazioni nemmeno dal CT di controparte.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 15.30 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 18/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 152/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. NOBERASCO Parte_1
MARIO, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti ricorrente
e
- Controparte_1
, elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. RIVA SERGIO, il quale lo
[...] rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti
convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.2.2025 ha chiamato in causa l' Parte_1 CP_2 contestando la quantificazione dei postumi della malattia professionale “spondilodiscopatia”
(riconosciuta con il n. 514868969 del 23.1.2019) operata dall'Istituto (12%), affermando di aver riportato una menomazione corrispondente quantomeno al 18% come da relazione medica allegata.
si è costituito regolarmente in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_2 affermando la correttezza della propria valutazione, tanto che anche il verbale di visita collegiale del 4.10.2021 era terminato con esito concorde.
La causa è stata istruita mediante licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, i difensori hanno illustrato oralmente le rispettive argomentazioni concludendo come da verbale.
Il ricorso, alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU, appare infondato e deve essere respinto.
Il CTU dott. infatti, visitato il ricorrente e valutata la documentazione di Per_2 causa, ha affermato che “l'incidenza percentuale secondo le tabelle , di cui al D. L.vo n. CP_2
38/00 dei postumi derivati al ricorrente dalla malattia professionale riconosciuta dall'Istituto di cui alla pratica numero 514868969 è di 12 (dodici) punti percentuali. La decorrenza di detto quadro clinico è da riferirsi 23 gennaio '19, così come confermato dall' nel CP_1 provvedimento di revisione del 9 giugno '23”.
L'ausiliario, in particolare, ha rilevato come abbia riconosciuto in data 25.10.2025 CP_2
l'origine professionale della malattia denunciata dal valutando il danno da Pt_1 menomazione dell'integrità psico fisica nella percentuale del 12% per “limitazione funzionale del rachide lombare in spondilo discopatia a più livelli e retrolistesi di L2”, valutazione confermata a seguito di collegiale concorde il 14.10.21 ed ancora a seguito di visita di revisione del 9.6.2023.
Secondo il CTU, “sulla base di quanto emerge dall'esame clinico, integrato dagli atti documentali prodotti appare evidente che, ad oggi, il Sig. presenti un Parte_1 quadro patologico degenerativo a carico del tratto lombo sacrale caratterizzato da una
3 spondiloartrosi discopatica più accentuata a L1-L2, L4-L5 e L5-S1 con osteofiti margino somatici a ponte anteriori. Si tratta di una patologia degenerativo-discale del rachide lombare a genesi multifattoriale-degenerativo le cui cause sono rappresentate, oltre a vari fattori, quali la senescenza, l'ereditarietà, il sesso, i fattori vascolari, l'obesità, i fattori endocrini e dismetabolici, anche l'attività lavorativa che implichi la movimentazione manuale dei carichi, in modo costante, continuativo e quali-quantitativamente significativo e ripetitivo. Detto quadro clinico, che risulta dall'esame radiografico del 7 aprile '23 e dall'esame RMN del 23 dicembre
'23 appare sostanzialmente sovrapponibile all'esame radiografico del 25 marzo '21 e dell'esame RMN del 10 agosto '18. Inoltre risulta che il p., a decorrere dal 1 gennaio '14 abbia cessato l'attività lavorativa, se non per occasionali brevissimi periodi. Nel nostro caso emerge che il rischio lavorativo che, a decorrere da detta data è sostanzialmente cessato”.
In considerazione della limitazione funzionale lombare accertata e dell'assenza di un'ernia discale vera e propria ma di discopatie multiple, peraltro in assenza di disturbi trofico sensitivi, il dott. a ritenuto la valutazione riconosciuta (12%) pienamente adeguata Per_2 al caso clinico.
Il CTU ha, poi, evidenziato come il verbale di visita collegiale del 14.10.2021, a seguito di specifica opposizione, si fosse concluso concordemente tra il sanitario e quello in CP_2 rappresentanza del ricorrente.
Le valutazioni del CTU, sorrette da adeguata motivazione, non sono state oggetto di osservazioni critiche da parte del consulente di parte ricorrente e meritano di essere condivise.
Nel corso dell'odierna udienza, poi, il difensore del ricorrente ha contestato genericamente l'elaborato del CTU senza però portare alcun concreto elemento a confutazione delle conclusioni dell'ausiliario.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
Sussistono, tuttavia, gravi motivi per compensare le spese di lite, posto che la causa è stata decisa solo all'esito di accertamento tecnico ed il ricorrente può essere stato indotto a ritenere la fondatezza della sua domanda dalla documentazione medica allegata.
Gli oneri di CTU vanno definitivamente posti a carico delle parti in solido.
4
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Oneri di CTU a carico delle parti in solido.
Savona, 18.9.2025
5
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli