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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/11/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. SE CARTA, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 17.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1874 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, via Deledda n. 74, presso lo Studio dell'Avv. Giacomo
DOGLIO, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. , corrente in Carbonia (SU), via Controparte_1
Dalmazia n. 83, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella via Cimarosa n. 63, presso lo Studio dell'Avv.
SE RD, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce alla memoria difensiva;
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il
diritto della dott.ssa all'indennizzo per le ferie non godute pari a Parte_1
79 giorni ovvero all'eventualmente diverso (maggiore o minore) periodo di riposo
feriale non goduto accertando.
2. Conseguentemente condannare la in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della 4 Vedi
nota 2. 5 € 669,33, relativi al 2018 (4 gg.); € 345,08, relativi al 2019 (2 gg.); €
1.072,50, relativi al 2020 (6 gg.); € 3.077.85, per l'anno 2021 (17 gg.); €
2.353,65 per il 2022 (13 gg.); € 5.454,54, per il 2023 (26 gg.). € 2.307,69, relativi
al 2024 (pari a 11 gg.) somma di € 15.280,47 ovvero quella maggiore o minore
ritenuta di giustizia, in ogni caso da maggiorarsi di rivalutazione monetaria e
interessi legali.
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
Cont Nell'interesse della :
“Voglia l'Ill.mo Signor Giudice:
- accertare e dichiarare la carenza di titolarità della situazione giuridica passiva
in capo alla Controparte_2
relativamente alle annualità 2019 - 2021;
- rigettare il ricorso per i motivi di cui all'espositiva.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso, davanti a questo Tribunale, nei Parte_1
confronti della , al fine di domandare Controparte_3
l'accertamento del proprio diritto all'indennità sostituiva di ferie non godute.
In specie, ella ha rappresentato:
− di avere prestato servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato, dapprima, con decorrenza dall'11.02.2019 presso la S.C. S.P.D.C. del Presidio
Ospedaliero “Giovanni Paolo II” della quindi, presso l'omologa CP_4
S.C. del P.O. “Sirai” della con decorrenza dal 04.12.2019 al Controparte_5
31.12.2021;
− di avere, dal 01.01.2022, lavorato, senza soluzione di continuità, ex art. 47, comma 13°, l. r. 17/2021, con la sino alla sua cessazione CP_1
avvenuta il 12.05.2024 per effetto di dimissioni volontarie;
− di avere goduto, nelle more del rapporto di lavoro, solo parzialmente delle ferie a cui aveva avuto diritto e di non avere ricevuto alcuna indennità
sostitutiva dall'ente resistente.
2. La si è costituita in giudizio, chiedendo Controparte_1
il rigetto del ricorso.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. L'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente
è infondata e deve essere disattesa poiché la ha Controparte_1
riconosciuto, come anche emerge dalle buste paga in atti, di essere subentrata nel rapporto di lavoro intercorso tra la e CP_6 Parte_1
5. La domanda proposta da è fondata e deve essere accolta. Parte_1
La vicenda scrutinata deve essere affrontata e risolta in punto di diritto.
pagina 3 È, anzitutto, pacifico tra le parti, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto della prosecuzione del rapporto di lavoro tra e la Gestione Liquidatoria Parte_1
della dal 04.12.2019 al 31.12.2021 e dal 01.01.2022 al 12.05.2024 alle CP_1
dipendenze della . Controparte_1
La ricorrente ha, altresì, documentalmente provato, tramite la stampa delle timbrature, la propria presenza in servizio nei giorni e nelle ore indicate in ricorso
(doc. n. 3, prodotto col ricorso).
È, ancora, di evidenza documentale come non avesse goduto Parte_1
delle ferie indicate in ricorso, come ricostruito nei conteggi elaborati dal
Consulente di parte della ricorrente e prodotti, applicando il criterio dell'assorbimento delle ferie non godute a partire da quelle più datate e risalendo sino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per un complessivo monte ferie residuo di 50 giorni, così suddiviso: anno 2022, 13 giorni;
anno 2023,
26 giorni;
anno 2024, 11 giorni (doc. prodotto nelle note per l'udienza del
13.11.2025).
Venendo alla risoluzione della controversia, relativamente all'indennità per ferie non godute, deve richiamarsi l'ormai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione, che anche questo Giudice ritiene di dovere condividere, secondo cui
“Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed
irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla
indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di
lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è
tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. civ.,
Sez. L., 08.07.2022, n. 21780); ancora, con specifico riferimento al rapporto di pubblico impiego privatizzato, “Il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, nella
vigenza dell'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
pagina 4 135 del 2012, va riconosciuto alla lavoratrice che sia stata nell'impossibilità di
fruirne essendo in astensione obbligatoria per maternità sino alla risoluzione del
rapporto di lavoro, in quanto la norma deve essere interpretata in senso conforme
ai principi di cui all'art. 7, comma 2, della direttiva 2003/88/CE, come
interpretata dalla giurisprudenza della CGUE, restando irrilevante che il
rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni ove queste vengano rese all'esito del
periodo di astensione obbligatoria, dovendosi dare rilievo prioritario, sia sul
piano del bilanciamento degli interessi che di quello cronologico, all'impossibilità
di fruirne sino alle dimissioni” (Cass. civ., Sez. L., 15.06.2022, ord. n. 19330).
Ad avviso del Tribunale, l'ex datore di lavoro non ha, dunque, assolto l'onere della prova su di esso gravante.
È sufficiente qui richiamare il principio previsto dall'art. 2697 c.c., a norma del quale chi vuole far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, tale per cui nel caso in cui non risulti fornita la prova convincente del verificarsi del fatto, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Né, per altro verso, può essere opposto dal datore di lavoro il divieto di monetizzazione delle ferie di cui all'art. 5, comma 8°, d.l. 06.07.2012, n. 95,
recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”, convertito, con modifiche nella l. 07.08.2012, n. 135,
posto che detta disposizione deve essere interpretata secondo i principi tracciati dall'art. 7, comma 2°, della direttiva CE 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 04.11.2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come interpretato dalla giurisprudenza della C.G.U.E.;
pertanto, va riconosciuto il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie anche nel caso di specie, in cui l'impossibilità di fruizione delle stesse è stata determinata
pagina 5 dalla circostanza che l'Amministrazione avesse più volte, come emerge documentalmente, manifestato la carenza dell'organico tale da non consentire a di godere delle ferie spettanti di diritto. Pt_1
Infatti, l'art. 7, rubricato “Ferie annuali”, direttiva CE 2003/88/CE , dispone che
“
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di
ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il
periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da
un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Sul punto, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che “se
l'obbligo di pagamento del congedo annuale cessasse con la fine del rapporto di
lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza
che un avvenimento fortuito (la malattia, nel caso all'esame di questo Giudice
n.d.r.), che
esula dal controllo sia del lavoratore che dal datore di lavoro, comporterebbe
retroattivamente la perdita totale del diritto alle ferie annuali retribuite stesse,
quale sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88” (C.G.U.E. 12.06.2014, n.
118/13; cfr., altresì, C.G.U.E., G.S., 06.11.2018, nella causa C-619/16, nella causa
C-684/16, nelle cause riunite C-569/16 e C 570/16, C.G.U.E., Sez. IV,
13.12.2018, nella causa C-385/17).
Per tutte le suesposte ragioni, spetta, a l'equivalente monetario di Parte_1
n. 50 giorni di ferie e, ai fini della quantificazione, ben possono essere utilizzati i conteggi prodotti dalla ricorrente con le note per l'udienza del 13.11.2025, che devono ritenersi corretta in quanto effettuata considerando i parametri tabellari contenuti nel C.C.N.L. applicato al rapporto, e può ritenersi che spetti alla ricorrente per una somma lorda totale dovuta pari a euro 10.197,22.
pagina 6 L'Amministrazione costituita, peraltro, non ha mai puntualmente contestato la predetta quantificazione.
Per tali ragioni, la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, deve essere condannata a pagare, a Parte_1
per il titolo dedotto, la somma lorda di euro 10.197,22, oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria che concorre nei limiti di legge.
6. In forza del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, deve Controparte_1
essere condannato a rifondere delle spese di lite, liquidate come Parte_1
in dispositivo, calcolate, per tutte le fasi secondo i minimi tariffari, nello scaglione di valore compreso tra i 5.201,00 e i 26.000,00, tranne che per l'istruttoria,
calcolata sui medi, in ragione della attività effettivamente svolta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. accoglie il ricorso proposto da Parte_1
2. condanna la IGLESIENTE, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare, a la somma lorda di euro Parte_1
10.197,22, oltre gli interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
3. condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 3.399,50, di cui euro 118,50 per spese ed euro 3.281,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e
pagina 7 C.P.A. da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Giacomo DOGLIO,
dichiaratosi antistatario.
Cagliari, 17.11.2025
IL GIUDICE Dott. SE CARTA
pagina 8