Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01358/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1358 del 2024, proposto da
FR TA ST, rappresentata e difesa dagli avvocati Santo Dalmazio Tarantino e Fabiana Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro-tempore , non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza parziale (relativamente alle non corrisposte differenze retributive),
del giudicato della sentenza del Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, n. 1165 del 26.5.2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Premesso che:
- con sentenza n. 1165 del 26.5.2021, passata in giudicato, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto della parte ricorrente “ Condanna il Ministero dell’Istruzione in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la somma di euro 3.313,35, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive per gli anni scolastici intercorrenti tra il 2005/2006 e il 2010/2011. Condanna il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione .”;
- l’amministrazione resistente ha corrisposto all’odierna istante, in busta paga, la somma di € 2.703,41
con la causale “ importo da sentenza A.P. ”, residuando dunque l’ulteriore somma capitale di € 609,94, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- nonostante la richiesta di pagamento della residua e complessiva somma comprensiva di interessi come da precetto in rinnovazione notificato in data 25.06.2024, l’intimata p.a. è rimasta parzialmente inerte, cosicché la ricorrente ha proposto l’actio iudicati quanto alle non corrisposte differenze retributive, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire, anche per la parte mancante, la sentenza n. 1165/2021 del Tribunale di Cosenza secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-s exies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione di ottemperare alla sentenza n. 1165/2021 del Tribunale di Cosenza nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 300,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO