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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5479 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA III Sezione Civile composta dai signori magistrati Dott.ssa Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere est. Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6882/2019 RGAC riservata in decisione in data 17/04/2025 e vertente tra Sig. (C.F. ), residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv.to Arturo Iannelli (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma CodiceFiscale_2 alla Via Palestrina n. 19. appellante
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Napoleoni che la rappresenta e difende appellata
e, per essa, quale procuratrice la Controparte_2 [...]
a socio unico c.f. e p. iva elettivamente Controparte_3 P.IVA_1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Nicola Marotta (C.F. C.F._3
– Fax n. 06.84242616 - e PEC ) che
[...] Email_1 la rappresenta e difende. appellata
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, Controparte_4
(C.F.: ), rappresentata da rappresentata e P.IVA_2 Controparte_5 difesa dall' l'Avv. Roberto Napoleoni, e con lui eleggendo domicilio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Saverio Gianni. intervenuta
NONCHE' e, per esso, l'erede Controparte_6 Persona_1
[...]
[...]
[...]
Appellati contumaci Controparte_7
1 Oggetto: impugnazione della sentenza n. 14511/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 09 luglio 2019. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i Sig.ri Controparte_6 CP_7
e al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1 Controparte_7 conclusioni:
“ritenere sussistenti i presupposti dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia dell'atto a rogito Notaio di Roma in data Persona_2
21.06.2012, Rep. n. 7218, Racc. n. 4477, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09.07.2012, Serie 1T al n. 12886, e trascritto a Roma 2 il 10.07.2012 ai numeri 31775/22387 con cui i coniugi e hanno Controparte_6 CP_7 trasferito ai Signori ed la proprietà delle seguenti Parte_1 Controparte_7 porzioni immobiliari site in MA, Via Spinabella n. 14/a e precisamente: la porzione abitativa composta di vani 16,5 oltre la porzione di giardino pertinenziale in corpo separato nella predetta area di pertinenza, il tutto confinante con Via Spinabella, proprietà Eredi De NC Manganelli o aventi causa, proprietà o Persona_3 aventi causa, salvo altri. Quanto sopra è censito nel NCEU del Comune di MA al Fg. 35, particelle 335/337, sub. 500, graffate, cat. A/5, cl. 5, vani 16,5, piano S1-T, rendita catastale € 2.726,89 (quanto all'abitazione ed al giardino); 337 sub. 501, cat. C/6, cl. 6, mq. 36, piano T edificio B, rendita catastale € 113,41 (quanto al box), con vittoria di spese, compensi, 15% spese generali, CPA ed IVA”. In particolare, la ha evidenziato di essere creditrice dei Sigg.ri CP_1
e in quanto fideiussori della Controparte_6 CP_7 Parte_2
per la somma di € 1.009.704, 38 oltre interessi e spese, come accertato
[...] dal decreto ingiuntivo n. 228/2013 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 15 marzo 2013, munito di formula esecutiva in data 3 aprile 2013 e non opposto.
L'istituto di credito ha tentato di agire in via esecutiva sugli immobili dei fideiussori convenuti e, tuttavia, l'unico cespite di proprietà dei Sigg.ri e Controparte_6
sito in MA (RM) alla via Spinabella 14/A risultava trasferito ai CP_7
Sigg.ri e con atto del notaio Parte_1 Controparte_7 Persona_2
del 21 giugno 2012 Rep. n. 7218/4477, dietro assunzione dell'obbligo da
[...] parte degli acquirenti di mantenere il diritto di abitazione dei venditori e di assisterli moralmente e materialmente per il resto della loro vita. Ai fini fiscali il valore del corrispettivo è stato dichiarato pari ad € 358.000,00. Posta la sproporzione tra le due prestazioni, l'atto di disposizione è stato qualificato come atto a titolo gratuito. Ne deriva la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. Pertanto, la ha concluso come sopra esposto. Controparte_1
Si è costituito il Sig. il quale ha rilevato, in via preliminare, l'omesso Pt_1 espletamento del tentativo di mediazione nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ha concluso nel merito chiedendo il rigetto della domanda presentata ai sensi dell'art. 2901 c.c. per carenza assoluta dei presupposti di legge.
2 Si è costituito, altresì, il Sig. il quale ha aderito alle stesse Controparte_7 eccezioni preliminari del Sig. e rilevato anche la prescrizione dell'azione ex art. Pt_1
2903 c.c. Del pari ha concluso chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree posta la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria. A seguito dell'intervenuto decesso del Sig. disposta la rinnovazione Controparte_6 della notifica a carico di parte attrice agli eredi del de cuius Sig.ra e CP_7
all'udienza del 20 giugno 2016 è stata dichiarata la contumacia di Persona_1 entrambi gli eredi. Su ordine del Tribunale è stata poi depositata la certificazione rilasciata dal Tribunale di Velletri attestante l'intervenuta rinuncia all'eredità della Sig.ra e degli altri CP_7 coeredi ad esclusione del Sig. Persona_1
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si è costituita la Controparte_8 in qualità di mandataria della al fine di sentire
[...] Controparte_7 accogliere le seguenti conclusioni: “revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto del Notaio dott. di Roma del 21 giugno 2012 (Repertorio n. Persona_2
7218, Raccolta n. 447), trascritto il successivo 10 luglio 2012, con il quale il signor
la coniuge, signora in regime di comunione legale Controparte_6 CP_7 dei beni, hanno trasferito ai signori , C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_4
C.F. , le porzioni immobiliari, di proprietà Controparte_7 CodiceFiscale_5 esclusiva dei medesimi, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di MA, Via Spinabella n. 14/A, censiti nel N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 335 graffata alla p.lla 337, sub. 500 (appartamento e giardino) e p.lla 337, sub. 501 (box), composto di 16,5 vani, l'appartamento, e di consistenza di mq. 35, il box;
in ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio”. A fondamento della domanda, la parte interveniente ha sostenuto di essere creditrice nei confronti dei Sig.ri e di una somma parti ad € Controparte_6 CP_7
665.856, 96, essendo gli stessi fideiussori della oltre interessi e Pt_2 Parte_2 spese in forza del decreto ingiuntivo n. 15481/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 7 agosto 2012. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Sig.ra CP_7
Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 12015 depositata il 30 maggio 2015. Ha ribadito anche la interveniente che, in persistenza dell'inadempimento dei CP_1 debitori ed a seguito di accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dei RR II., è emerso che con atto del Notaio Dott. di Roma del 21 giugno Persona_2
2012 (Rep. n. 7218 Racc. n. 447), trascritto il successivo 10 luglio 2012, il Sig.
e la coniuge , in regime di comunione legale dei beni Controparte_6 CP_7 hanno trasferito ai Sig.ri e le porzioni immobiliari Parte_1 Controparte_7 di proprietà dei medesimi facenti part del fabbricato sito nel Comune di MA (RM) alla Via Spinabella an. 14/A, dietro assunzione dell'obbligo da parte degli acquirenti, di mantenere il diritto di abitazione dei venditori nonché di assisterli moralmente e materialmente per il resto della loro vita.
3 All'udienza del 3 ottobre 2017, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 c.p.c., essendo stato depositato tardivamente e cioè all'esito dell'attività istruttoria. Nelle more è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la in qualità Controparte_7 di procuratrice della alla quale la REV Gestione Crediti S.r.l. aveva Controparte_2 ceduto il credito. Con sentenza n. 14511/2019 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda della
[...]
statuendo in tal senso: “ I) dichiara l'inefficacia – in pregiudizio Controparte_1 della e della - del contratto di mantenimento Controparte_9 Controparte_2 intervenuto tra i Sig.ri e e i Sig.ri e CP_7 Controparte_6 Parte_1 di cui all'atto del 21 giugno 2012, a rogito del Notaio Controparte_7 [...]
, Rep. n. 7218/4477, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5, Persona_2 il 9 luglio 2012 per mezzo del quale è stata alienata la proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di MA, Via Spinabella n. 14/A, censiti nel N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 335 graffata alla p.lla 337, sub. 500 (appartamento e giardino) e p.lla 337, sub. 501 (box), composto di 16,5 vani, l'appartamento, e di consistenza di mq. 35, il box;
II) condanna , Parte_1 Controparte_7 CP_7 Persona_1 in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese della Controparte_1 presente procedura che liquida in complessivi €. 20.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
III) condanna , Parte_1 Controparte_7 CP_7 Persona_1 in solido tra loro, alla refusione, in favore di in qualità di Controparte_7 procuratrice di delle spese della presente procedura che liquida in Controparte_2 complessivi €. 18.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Sig. , chiedendo la Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado, adducendo i seguenti motivi di censura:
- Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- Illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata per violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 292 c.p.c., 268 co. 2 c.p.c. e artt. 166 e 167 c.p.c.
- Difetto di legittimazione attiva della e della per carenza di CP_7 prova del credito presunto
- Natura e genesi del contratto revocando
- Questione in merito alla data certa della scrittura privata del 31.03.2006 e in particolare efficacia del contratto di vendita del 2006 con conseguente irrevocabilità del contratto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2903 c.c.
- Difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Roma in favore del Tribunale fallimentare di Tivoli
- Mancanza dei presupposti dell'art. 2901 c.c.: anteriorità del presunto credito da tutelare, insussistenza del credito, insussistenza del danno, insussistenza della scientia damni e del consilium fraudis.
4 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 in merito alla determinazione dei compensi liquidati dal Tribunale Si è costituita la e per essa chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_10 dell'appello in quanto totalmente infondato e la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita in giudizio la la quale in via preliminare ha Controparte_1 richiesto la declaratoria di nullità della notifica della citazione e nel merito il rigetto dell'appello formulato dal e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
In data 20.12.2022 la e per essa la Controparte_2 Controparte_3
ha depositato comparsa ex art. 81 c.p.c.
[...]
Nelle more del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la essionaria Controparte_4 del credito della rappresentata in forza di procura speciale Controparte_1 dalla Controparte_5
Le restanti parti citate, sono rimaste contumaci. All'udienza del 17.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE L'atto di appello presentato dal Sig. può essere analizzato alla luce dei diversi Pt_1 filoni argomentativi in cui si inseriscono le doglianze proposte. Il primo filone attiene la censura formulata da parte appellante circa la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, deduce l'appellante che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi su le seguenti eccezioni e domande:
- Eccezione di irritualità nel deposito da parte dell'attrice delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 e richiesta di stralcio delle stesse in quanto irrituali ed inammissibili.
- Tardività ed inammissibilità degli interventi autonomi proposti dalla
[...]
e da Controparte_7 Controparte_7
- Eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza funzionale e territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 24 e 184 L.F., essendo competente in materia il Tribunale di Tivoli.
- Inammissibilità e nullità degli interventi della e di per omessa CP_7 notifica ai contumaci
- Eccezione di insussistenza di crediti tutelabili per aver l'attrice approvato il ricorso per concordato preventivo condizionato all'esdebitazione dei garanti. Ebbene, la motivazione così come estesa dal giudice di prime cure, risulta aver vagliato le numerose eccezioni proposte, omettendo solo formalmente l'esame diretto delle questioni emerse dagli scritti delle parti. La pretermissione da parte del giudice di primo grado, infatti, implica un non accoglimento della stessa. Più precisamente, nel caso di specie appare ricorrere la figura dell'assorbimento improprio che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ricorre allorché una domanda venga decisa sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo, che renda vano esaminare le altre: in sostanza, ove sussista il presupposto logico predetto, la motivazione sufficiente e pertinente è proprio quella dell'assorbimento.
5 Pertanto, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia in quanto, in realtà, la decisione c.d. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite”. Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente stabilito che “l'assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste, infatti, una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro” (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di irritualità delle memorie 183 co. 6 n. 3 depositate da parte attrice, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia esente da censure. In proposito si osserva che l'eccezione richiamata è stata sollevata per la prima volta in primo grado all'udienza di cui all'art. 184 c.p.c., all'esito dello scambio delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Non è dato rilevarsi alcuna violazione del principio sancito dell'art. 112 c.p.c., in quanto dal provvedimento impugnato emerge che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbita la questione di irritualità e inammissibilità delle memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. depositate da parte attrice. Ed infatti, a scioglimento della riserva il Tribunale non ha rilevato la necessarietà dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria né l'assunzione di mezzi di prova, rinviando per la precisazione delle conclusioni permettendo alle parti la definizione del thema decidendum in quella sede. Ciò posto, è di tutta evidenza che il Tribunale abbia valutato di non doversi pronunciare esplicitamente sulla questione attinente all'inammissibilità delle memorie essendo la stessa superata dalle questioni principali, ai fini del merito della decisione. In particolare, occorre precisare che l'art. 183 co. 6 n. 3, nella sua vecchia formulazione, affida alla terza memoria istruttoria il compito di indicare la prova contraria e argomentare sull'ammissibilità o rilevanza delle istanze istruttorie di controparte. È di tutta evidenza, pertanto, che le questioni ivi sollevate non sono state ritenute confliggenti con quanto esposto dal convenuto nelle proprie memorie istruttorie. In relazione alla eccezione di tardività ed inammissibilità degli interventi autonomi proposti dalla e da ritiene la Corte Controparte_7 Controparte_7 che parimenti non possa ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia sollevato da parte appellante. Il Tribunale in questo caso ha ritenuto l'eccezione processuale sollevata dal convenuto assorbita. Tanto premesso, giova in ogni caso rammentare che l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c. non può considerarsi tardivo in quanto depositato prima della precisazione delle conclusioni, come disposto dall'art. 268 c.p.c. A tal proposito, la giurisprudenza ormai consolidata stabilisce che chi interviene volontariamente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre
6 parti quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del thema decindendum e che, tuttavia, il terzo debba attenersi alle preclusioni già maturate accettando il processo nello stato in cui si trova. Alla luce di quanto depositato in primo grado dalla parte intervenuta, non può trovare accoglimento la doglianza attinente alla sottrazione dei documenti depositati al contraddittorio tra le parti, essendo gli stessi parte della costituzione in giudizio e riconducibili alle domande formulate. Lo stesso intervento, pertanto, è stato correttamente ammesso e ritenuto rituale dal giudice non essendo stato corredato dalla deduzione di nuove prove, rispetto alle quali lo stato del processo ne avrebbe impedito l'accoglimento. Con riferimento alla inammissibilità degli interventi della Controparte_7
e da mai notificati ai convenuti contumaci, occorre effettuare delle Controparte_7 valutazioni in merito alla proponibilità della doglianza. Parte appellante contesta la sentenza di primo grado in quanto il giudice non avrebbe esaminato l'eccezione sollevata all'esito del deposito degli atti di intervento sopra citati. Sul punto, al pari di quanto esposto per le questioni già esaminate, il Tribunale ha ritenuto la questione assorbita alla luce della natura giuridica dell'eccezione sollevata. Si ritiene, infatti, che la stessa debba essere disattesa – primariamente - per la carenza di interesse dell'appellante al suo approfondimento essendo il vizio di omessa notifica posto a tutela della sola parte colpita dall'evento. È principio consolidato, infatti, quello per il quale la norma di cui all'art. 292 c.p.c. che impone alla parte la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto costituendosi in giudizio potrà far valere l'inosservanza della citata norma. La stessa, pertanto, neppure è rilevabile d'ufficio ed impedisce al giudice di porre la stessa a fondamento della decisione in mancanza di eccezione proposta dalla parte interessata. E tuttavia, la ha dato atto nel corso del giudizio dell'avvenuta Controparte_2 notifica nei confronti dei contumaci in quanto, a seguito di richiesta espressa di questa Corte, provvedendo al deposito del fascicolo di primo grado sono stati allegati gli atti di intervento notificati ai Sigg.ri CP_6 CP_7
Anche tale doglianza, pertanto, dovrà essere rigettata posto il doppio profilo della mancanza di interesse del Sig. e della infondatezza. Pt_1
In subordine, l'appellante contesta la legittimazione attiva della Controparte_7
e della quali cessionari del titolare del credito, non avendo
[...] Controparte_7 mai prodotto valida documentazione a supporto. La questione – riproposta in appello stante l'assorbimento in primo grado – si ritiene infondata. La ha proposto un intervento autonomo ai sensi dell'art. Controparte_7
105 c.p.c. dando atto della propria legittimazione mediante deposito della documentazione attinente alla cessione dei crediti in sofferenza della
[...]
posta in risoluzione a seguito di D.L. 22 novembre 2015 n. 183 CP_8
7 pubblicato in G.U. Serie generale n. 273 del 23 novembre 2015 per effetto del quale è stata costituita Controparte_8
Ai sensi del Dlgs. 15 novembre 2015 n. 180, art 43 co. 4 la Controparte_8
è subentrata in tutti i diritti, obblighi, rapporti giuridici e contrattuali della
[...] [...]
in amministrazione straordinaria. Controparte_8
La Rev Gestione Crediti ha pertanto dato atto che con atto di disposizione della Banca d'Italia prot. n. 0098829/16 del 26 gennaio 2016 “i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della al 30 Controparte_8 novembre 2015, detenuti dalla in forza del citato Controparte_8 Contr provvedimento del 22 novembre 2015 sono stati traferiti a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 180/2015”. Da tale protocollo emerge chiaramente che i crediti ceduti sono quelli per i quali non è stata disposta la cartolarizzazione, ma quelli per i quali è avvenuta la cessione di diritti, attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione, in applicazione degli artt 46 e 47 del D.lgs. 180 del 2015. Rispetto a tale operazione si applicano gli artt. 47 del D.lgs. 180 del 2015 e art. 58 co. 3 del Testo Unico Bancario. In particolare, l'art. 47 co. 6 del D.lgs. 180 del 2015 statuisce in merito all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto stabilendo che “La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile”. Ne deriva che tale protocollo individua chiaramente quali sono i crediti rispetto ai quali è avvenuta la cessione. D'altronde, non è stato contestato dall'appellante l'esistenza del credito vantato originariamente dalla per come prospettato dalla Controparte_8 documentazione a supporto dell'atto di intervento. In secondo luogo, per quanto concerne l'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, la legge stabilisce che la stessa dovrà risultare dalla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, escludendosi gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice civile a carico del cedente. Nel caso di specie, il provvedimento è stato pubblicato sul sito della Banca d'italia, per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonché sugli ulteriori mezzi di comunicazione e secondo le modalità di cui al D.lgs 180/2015. Nelle more del giudizio di primo grado la ha stipulato un Controparte_7 contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con la la quale Controparte_2 ha conferito un mandato speciale ad per il recupero dei crediti acquistati CP_7 in blocco. In caso di cessione in blocco disposta ai sensi dell'art. 4 della L 130/1999 si applicano le disposizioni dell'art. 58 co. 2, 3 e 4 del T.U.B. La legge stabilisce a carico del cessionario l'onere di fornire notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa forma di pubblicità nei confronti del debitore produce l'effetto di notifica di cui all'art. 1264 c.c. e, di conseguenza, l'opponibilità della stessa erga omnes.
8 La giurisprudenza di legittimità, per principio ormai consolidato, impone a chi si afferma titolare del credito per effetto della successione a titolo particolare del creditore originario di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. L'onere probatorio della società cessionaria in blocco per effetto dell'art. 58 TUB deroga rispetto a quello previsto dal Codice civile per la cessione del credito del contratto. Tale disciplina specifica si giustifica per l'oggetto della cessione costituito, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Per tale ragione la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale. Ne deriva che, in caso di cessione di crediti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale purché sia indicata precisamente la categoria dei rapporti ceduti in blocco, non essendo necessaria l'enumerazione di ciascuno di essi e non vi siano incertezze circa i rapporti oggetto della cessione. Nel caso di specie con l'atto di intervento a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., la ha depositato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del CP_7
22 Giugno 2017 n. 73. Da tale avviso emerge che i crediti ceduti risultano specificamente identificati in quanto derivanti da finanziamenti e classificati a sofferenza, trasferiti da vari istituti di credito, tra i quali risulta la Nuova Banca delle Marca S.p.A. per effetto degli artt 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016. Il provvedimento citato (prot. n. 98829/16), ricomprende i crediti originariamente ceduti alla come sopra esposto. Controparte_7
La doglianza, di conseguenza, non è fondata e deve essere integralmente rigettata. L'appellante, inoltre, lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale attinente alla asserita competenza funzionale del Tribunale di Tivoli Sez. Fallimentare. Contestualmente, nel riproporre la medesima eccezione proposta in primo grado, assume che l'azione revocatoria sia stata avviata dinanzi a giudice incompetente in quanto risulta pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli la procedura di concordato preventivo della debitrice principale . Parte_2 CP_2
Ne deriva che ai sensi dell'art 24 L.F. anche per le azioni esecutive ai danni dei garanti, la competenza funzionale è quella del Tribunale innanzi al quale si svolge la procedura concorsuale. Il motivo non è fondato. Anzitutto, si precisa che l'art. 24 della Legge fallimentare individua le azioni la cui competenza è attribuita al tribunale fallimentare, in ossequio alla regola della vis attractiva della procedura concorsuale in atto, per connessione con quest'ultima. È pacifico, pertanto, che l'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. non possa considerarsi direttamente connessa o derivante dalla procedura di concordato preventivo, avendo ad oggetto la pretesa creditoria alla conservazione del patrimonio del debitore.
Oltre a ciò, è opportuna un'ulteriore specificazione.
9 Assume l'appellante che la garanzia richiamata dalla non Controparte_1 può ritenersi sussistente atteso l'effetto esdebitatorio cui è stato condizionata l'omologa del concordato preventivo. Tale asserzione dell'appellante, tuttavia, non è stata mai provata ma solo allegata. Ed infatti, non è stato mai depositato né in primo né in secondo grado il decreto di omologa del concordato e, pertanto, non è stato possibile verificare quanto affermato dall'appellante. Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la doglianza anche nel caso di specie non risulti supportata da interesse atteso che il Sig. non ha mai assunto la qualifica Pt_1 di fideiussore nei confronti della e, di conseguenza, non ha Controparte_1 alcuna legittimazione alla proposizione di tale eccezione che, di conseguenza, dovrà essere dichiarata inammissibile. L'appellante quale secondo filone argomentativo, in contestazione alla sentenza impugnata, impugna quanto stabilito dal giudice di prime cure in relazione alla scrittura privata del 31.03.2006 intercorsa tra i Sigg.ri il Sig. CP_7 CP_6 Pt_1
e Sig. . Pt_3
L'appellante sostiene che la scrittura privata deve essere considerata quale atto dispositivo del patrimonio dei debitori e non l'atto notarile del 21.06.2012, oggetto della domanda giudiziale introdotta da Controparte_1
Sostiene, pertanto, che il differimento nella stipulazione dell'atto pubblico non osta alla qualificazione della scrittura privata del 31.03.2006 in termini di atto immediatamente traslativo della proprietà. Di conseguenza, posta la certezza della data fornita dall'apposizione del timbro postale, conclude che l'atto non possa essere revocato per estinzione del diritto all'esercizio dell'azione revocatoria stante il decorso del termine di prescrizione, maturata al momento di iscrizione a ruolo del procedimento odierno. Assume, inoltre, che ulteriore profilo di irrevocabilità risiede nella natura di atto dovuto dell'atto notarile del 21.06.2012, essendo stato stipulato ad esclusivo adempimento e ricognizione della scrittura privata del 31.03.2006. Infine, l'appellante deduce che la non avrebbe potuto Controparte_1 esperire l'azione revocatoria in quanto, avendo natura residuale, non sarebbe stata esercitabile in assenza di domanda di simulazione mai proposta dall'attrice. Il motivo è infondato. Per quanto riguarda il primo profilo attinente alla certezza della data della scrittura privata del 31.03.2006 e il conseguente argomento della prescrizione dell'azione revocatoria, la sentenza di primo grado è da ritenersi immune da censure, attesa la corretta applicazione dell'art. 2704 c.c. La norma stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi “se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici”. È principio consolidato quello per il quale la regola dell'art. 2704 c.c. stabilisce una regola di certezza della scrittura privata della quale non sia autenticata la sottoscrizione - ai fini dell'opponibilità - fornita dalla registrazione, anche se successiva alla formazione dell'atto.
10 La stessa, pertanto, deve essere interpretata come situazione tipica di certezza contemplata dalla norma, destinata a retrocedere solo se non si sia mai effettuata, rendendo opponibile ai terzi la scrittura qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. È pacifico che la scrittura privata non sia mai stata sottoposta a registrazione e che solo il 21 giugno 2012 le parti abbiano provveduto alla stipula dell'atto notarile del quale la ha richiesto la revoca che – ad argomento Controparte_1 dell'appellante - avrebbe costituito atto riproduttivo di quanto esposto nella stessa scrittura sottoscritta dalle parti. Conseguenza principale di tale argomentazione è quella per cui il caso di specie non si sottrae all'opportunità, di interesse generale della sicurezza delle relazioni giuridiche e della certezza dei diritti, che la sorte di tutti gli atti suscettibili di revoca non rimanga sospesa a lungo.
Proprio per tale ragione il legislatore ha individuato che la prescrizione dell'atto decorre, ex art. 2903 c.c., dalla data dell'atto o, qualora esso sia soggetto a pubblicità, dalla data in cui la relativa formalità è stata eseguita. Nella fattispecie odierna, pertanto, trattandosi di atto di conferimento della proprietà di bene immobile, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione dell'azione revocatoria ha cominciato a decorrere dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi., e cioè dal 9 luglio 2012, data in cui l'atto pubblico concluso tra le medesime parti è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5. L'ultima questione attinente alla natura di atto dovuto dell'atto notarile non può trovare accoglimento. Ed infatti, non può sostenersi che l'atto di alienazione realizzato dai debitori possa considerarsi adempimento di precedente obbligazione assunta con la scrittura privata la quale – come esposto - non può essere ritenuta opponibile ai creditori. Da ultimo parte appellante contesta la sentenza appellata in quanto avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di esercizio dell'azione revocatoria, per come delineati dall'art. 2901 c.c. Sul punto è bene precisare che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, legittimato attivamente è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile e anche se lo stesso risulti oggetto di contestazione in separato giudizio (c.d. credito litigioso). L'importante è che lo stesso risulti probabile, anche se non ancora definitivamente accertato. Per quanto concerne il requisito dell'esistenza del credito nel caso di specie, parte appellante ha contestato che derivando lo stesso dalle fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri e sussista la nullità dei suddetti contratti attesa la loro CP_6 CP_7 riconducibilità al modello ABI del 2003, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge 287/1990. L'eccezione è inammissibile, in quanto tardiva. L'appellante sostiene che la nullità per violazione di norme imperative come quelle antitrust, potesse essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
11 Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità ha effettuato alcune precisazioni. Ed infatti, sebbene il principio sia corretto, il suo esercizio è subordinato a una condizione precisa e cioè che i fatti che costituiscono il fondamento della nullità devono essere già stati acquisiti al processo nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Pertanto, il giudice può dichiarare nullo un contratto d'ufficio ma solo sulla base di prove già presenti nel fascicolo processuale. Ne deriva che la produzione del provvedimento della Banca d'Italia solo in appello è tardivo, impedendo al collegio una declaratoria di nullità. Il provvedimento richiamato dall'appellante, infatti, non può essere qualificato né come atto notorio né come norma di legge e sarebbe stato preciso onere della parte produrlo in giudizio tempestivamente. L'effetto pratico attinente alla declaratoria di nullità – ancorché parziale – di elidere clausola di reviviscenza dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni, risulta ad oggi coperto dal giudicato in quanto mai risultato oggetto di contraddittorio tra le parti. Invero, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che dagli atti di causa emergano tutte le circostanze di fatto alla sua integrazione, nonché la concreta ricaduta nella nullità delle clausole contrattuali asseritamente conformi al modello ABI del 2003. D'altronde, con riferimento alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. la Suprema Corte ha affermato numerosissime volte che si tratta di eccezione in senso stretto e non di mera difesa, sicché l'eventuale rilievo officioso della nullità non è interferente con la preclusione processuale ormai consumata, in quanto proposta tardivamente (Cass. 30384/24). Sul punto il Tribunale ha dichiarato la sussistenza dei crediti della Controparte_1
oggi quale cessionaria del credito e della
[...] Controparte_4 Controparte_2 cessionaria della REV Gestione Crediti S.r.l., derivanti dai rispettivi contratti di fideiussione sottoscritti dai Sigg.ri e e rispetto ai quali nulla è stato CP_6 CP_7 eccepito in primo grado. Si ritiene, infine che, sebbene l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello – dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio – va osservato che ciò non esonera la parte dal dedurre nel corso del giudizio di merito l'emersione di elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. Invero, dovendo la rilevabilità d'ufficio della nullità presupporre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, la pronuncia di nullità deve basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un nuovo tema di indagine e di decisione. Sul punto è opportuno specificare che l'allegazione in questione si intende tempestiva quando avviene entro il termine ultimo in relazione al quale si determina il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
12 Peraltro si osserva che l'appellante non è sottoscrittore della fideiussione e non Pt_1
è, pertanto, legittimato a sollevare questioni di nullità della stessa. Quanto al fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere – oltre al requisito dell'esistenza del credito già affermata – anche i seguenti presupposti, e cioè: un atto dispositivo in forza del quale il debitore modifica il proprio patrimonio, l'eventus damni e della c.d. scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori. Nel caso di atto a titolo oneroso, occorre anche il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente e cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto ha arrecato al creditore. A tal proposito occorre la consapevolezza che il terzo abbia la consapevolezza che con esso vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da compromettere la realizzazione delle loro ragioni. Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 162221/2019). In tal senso si evidenzia che il momento storico da considerare per valutare se l'atto pregiudizievole posto in essere sia idoneo a determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire congrua garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e nel quale effettivamente può essere apprezzato se il patrimonio del debitore sia tale da soddisfare le pretese creditorie. Ebbene, come ampiamente argomentato e come non smentito dalle risultanze documentali di cui agli atti, l'atto dispositivo di cui è causa è esclusivamente l'atto del 21.06.2012 a rogito Notaio di Roma in data 21.06.2012, Persona_2
Rep. n. 7218, Racc. n. 4477, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09.07.2012, Serie 1T al n. 12886, e trascritto a Roma 2 il 10.07.2012. Lo stesso è posteriore all'insorgenza dei crediti delle Banche creditrici - come risulta dai documenti di causa - e, di conseguenza, inconfutabilmente posto in essere allo scopo di liberare i debitori dell'unico cespite a loro riconducibile. A tal fine, si rileva l'assoluto legame sussistente tra il presupposto oggettivo e gli stati soggettivi rilevanti del debitore, la scientia fraudis, e del terzo, partecipatio fraudis. Con riguardo alla scientia fraudis, la stessa è dimostrata dalle circostanze di fatto emerse agli atti quali il dissesto finanziario della debitrice principale, la circostanza delle fideiussioni prestate tempo addietro rispetto alle quali i fideiubenti sarebbero risultati gli unici debitori in grado di poter soddisfare i creditori, la capacità patrimoniale dei debitori del tutto azzerata all'esito del trasferimento dell'immobile menzionato nell'atto notarile in favore dei Sigg.ri e Pt_1 CP_7
In merito alla pertecipatio fraudis del terzo acquirente , la stessa deve Parte_1 essere provata e, nel caso di specie, si aderisce alla tesi del Tribunale circa l'onerosità dell'atto dispositivo attuato. Ed infatti, trattasi di atto di alienazione consistente nel conferimento della proprietà del bene immobile dietro obbligo di assistenza morale e materiale degli alienanti,
13 rispetto al quale il corrispettivo della controprestazione è rilevato nella prestazione di assistenza estendibile per tutta la vita degli acquirenti. Orbene, si ritiene che nel caso di specie, non sia supportata da argomentazioni idonee a scalfire la pronuncia di primo grado la tesi dell'appellante volta a far apparire il del tutto estraneo alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni Pt_1 creditorie. Anzitutto, l'indirizzo prevalente sottolinea che in caso di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore non ancora pignorato, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa” (Cass. 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. 18 maggio 2005, n. 10430). È noto, inoltre, che la prova circa la consapevolezza del terzo possa ricavarsi da presunzioni semplici ivi compresa la presenza di vincoli di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente. Nella specie, il ha esposto ampiamente di essere del tutto ignaro della Pt_1 situazione di dissesto della società debitrice principale e dei suoi Parte_2 garanti. Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla inconfutabile sussistenza del presupposto dell'eventus damni, atteso che al Sig. e è stato trasferito Pt_1 CP_7
l'unico immobile di proprietà dei Sigg.ri non essendo stato provato CP_7 CP_6 la presenza di altre unità immobiliari di titolarità degli stessi né in primo né in secondo grado. D'altronde, è pacifico che i fideiussori nel disporre in tal senso del proprio patrimonio hanno senz'altro reso più difficile per i creditori il soddisfacimento delle proprie pretese. Per quanto concerne l'ultimo motivo di doglianza attinente la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione del DM 55/2014 sulle spese di lite, la stessa può trovare accoglimento atteso che, per quanto concerne la declaratoria del valore di causa fatta dell'attrice in primo grado, lo scaglione considerato dal Tribunale in assenza di attività istruttoria non risulta conforme ai valori medi ivi considerati. Infatti, attesa l'indeterminabilità del valore della controversia così come dichiarata all'atto di iscrizione a ruolo, tenuto conto dei parametri medi del predetto DM esclusa l'istruttoria, in quanto non tenuta, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, si ritiene che la liquidazione delle spese debba essere convertita nella misura di € 7.122 in favore della e di € 7.122 in favore della Controparte_1 CP_7 in qualità di procuratrice della
[...] CP_2
Per tutti i motivi su esposti la Corte ritiene quindi di accogliere parzialmente l'appello limitatamente al motivo inerente la liquidazione delle spese di primo grado con modifica della sentenza impugnata sul punto e conferma nel resto. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura del 50 % ponendo a carico dell'appellante il pagamento del restante 50 % che liquida come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, in riferimento al valore indeterminabile della controversia a complessità media.
14
PQM
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 14511/2019 del Tribunale di Roma, così decide: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata ridetermina le spese lite relativamente al primo grado nella misura di € 7.122 in favore di e di € 7.122 in favore di in qualità di Controparte_1 Controparte_7 procuratrice della oltre 15 % per rimborso spese generali, IVA Controparte_2 se dovuta e CPA.
- conferma nel resto la sentenza impugnata
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 8.470, ponenedo a carico dell'appellante il pagamento in favore delle parti appellate del restante 50 % pari ad euro 4.235,00 oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
15
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma CodiceFiscale_2 alla Via Palestrina n. 19. appellante
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Pompeo Magno, n. 3, presso lo studio dell'avv. Roberto Napoleoni che la rappresenta e difende appellata
e, per essa, quale procuratrice la Controparte_2 [...]
a socio unico c.f. e p. iva elettivamente Controparte_3 P.IVA_1 domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Nicola Marotta (C.F. C.F._3
– Fax n. 06.84242616 - e PEC ) che
[...] Email_1 la rappresenta e difende. appellata
a socio unico, con sede in Conegliano (TV), Via V. Alfieri n.1, Controparte_4
(C.F.: ), rappresentata da rappresentata e P.IVA_2 Controparte_5 difesa dall' l'Avv. Roberto Napoleoni, e con lui eleggendo domicilio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Saverio Gianni. intervenuta
NONCHE' e, per esso, l'erede Controparte_6 Persona_1
[...]
[...]
[...]
Appellati contumaci Controparte_7
1 Oggetto: impugnazione della sentenza n. 14511/2019 del Tribunale di Roma pubblicata il 09 luglio 2019. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato la ha Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i Sig.ri Controparte_6 CP_7
e al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Parte_1 Controparte_7 conclusioni:
“ritenere sussistenti i presupposti dell'art. 2901 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia dell'atto a rogito Notaio di Roma in data Persona_2
21.06.2012, Rep. n. 7218, Racc. n. 4477, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09.07.2012, Serie 1T al n. 12886, e trascritto a Roma 2 il 10.07.2012 ai numeri 31775/22387 con cui i coniugi e hanno Controparte_6 CP_7 trasferito ai Signori ed la proprietà delle seguenti Parte_1 Controparte_7 porzioni immobiliari site in MA, Via Spinabella n. 14/a e precisamente: la porzione abitativa composta di vani 16,5 oltre la porzione di giardino pertinenziale in corpo separato nella predetta area di pertinenza, il tutto confinante con Via Spinabella, proprietà Eredi De NC Manganelli o aventi causa, proprietà o Persona_3 aventi causa, salvo altri. Quanto sopra è censito nel NCEU del Comune di MA al Fg. 35, particelle 335/337, sub. 500, graffate, cat. A/5, cl. 5, vani 16,5, piano S1-T, rendita catastale € 2.726,89 (quanto all'abitazione ed al giardino); 337 sub. 501, cat. C/6, cl. 6, mq. 36, piano T edificio B, rendita catastale € 113,41 (quanto al box), con vittoria di spese, compensi, 15% spese generali, CPA ed IVA”. In particolare, la ha evidenziato di essere creditrice dei Sigg.ri CP_1
e in quanto fideiussori della Controparte_6 CP_7 Parte_2
per la somma di € 1.009.704, 38 oltre interessi e spese, come accertato
[...] dal decreto ingiuntivo n. 228/2013 emesso dal Tribunale di Tivoli in data 15 marzo 2013, munito di formula esecutiva in data 3 aprile 2013 e non opposto.
L'istituto di credito ha tentato di agire in via esecutiva sugli immobili dei fideiussori convenuti e, tuttavia, l'unico cespite di proprietà dei Sigg.ri e Controparte_6
sito in MA (RM) alla via Spinabella 14/A risultava trasferito ai CP_7
Sigg.ri e con atto del notaio Parte_1 Controparte_7 Persona_2
del 21 giugno 2012 Rep. n. 7218/4477, dietro assunzione dell'obbligo da
[...] parte degli acquirenti di mantenere il diritto di abitazione dei venditori e di assisterli moralmente e materialmente per il resto della loro vita. Ai fini fiscali il valore del corrispettivo è stato dichiarato pari ad € 358.000,00. Posta la sproporzione tra le due prestazioni, l'atto di disposizione è stato qualificato come atto a titolo gratuito. Ne deriva la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. Pertanto, la ha concluso come sopra esposto. Controparte_1
Si è costituito il Sig. il quale ha rilevato, in via preliminare, l'omesso Pt_1 espletamento del tentativo di mediazione nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito. Ha concluso nel merito chiedendo il rigetto della domanda presentata ai sensi dell'art. 2901 c.c. per carenza assoluta dei presupposti di legge.
2 Si è costituito, altresì, il Sig. il quale ha aderito alle stesse Controparte_7 eccezioni preliminari del Sig. e rilevato anche la prescrizione dell'azione ex art. Pt_1
2903 c.c. Del pari ha concluso chiedendo nel merito il rigetto di tutte le domande attoree posta la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c., ai fini del fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria. A seguito dell'intervenuto decesso del Sig. disposta la rinnovazione Controparte_6 della notifica a carico di parte attrice agli eredi del de cuius Sig.ra e CP_7
all'udienza del 20 giugno 2016 è stata dichiarata la contumacia di Persona_1 entrambi gli eredi. Su ordine del Tribunale è stata poi depositata la certificazione rilasciata dal Tribunale di Velletri attestante l'intervenuta rinuncia all'eredità della Sig.ra e degli altri CP_7 coeredi ad esclusione del Sig. Persona_1
Con atto di intervento ex art. 105 c.p.c. si è costituita la Controparte_8 in qualità di mandataria della al fine di sentire
[...] Controparte_7 accogliere le seguenti conclusioni: “revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto del Notaio dott. di Roma del 21 giugno 2012 (Repertorio n. Persona_2
7218, Raccolta n. 447), trascritto il successivo 10 luglio 2012, con il quale il signor
la coniuge, signora in regime di comunione legale Controparte_6 CP_7 dei beni, hanno trasferito ai signori , C.F. , e Parte_1 CodiceFiscale_4
C.F. , le porzioni immobiliari, di proprietà Controparte_7 CodiceFiscale_5 esclusiva dei medesimi, facenti parte del fabbricato sito nel Comune di MA, Via Spinabella n. 14/A, censiti nel N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 335 graffata alla p.lla 337, sub. 500 (appartamento e giardino) e p.lla 337, sub. 501 (box), composto di 16,5 vani, l'appartamento, e di consistenza di mq. 35, il box;
in ogni caso condannare i convenuti, in solido tra loro, alla integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio”. A fondamento della domanda, la parte interveniente ha sostenuto di essere creditrice nei confronti dei Sig.ri e di una somma parti ad € Controparte_6 CP_7
665.856, 96, essendo gli stessi fideiussori della oltre interessi e Pt_2 Parte_2 spese in forza del decreto ingiuntivo n. 15481/2012 emesso dal Tribunale di Roma in data 7 agosto 2012. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione la Sig.ra CP_7
Tale opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 12015 depositata il 30 maggio 2015. Ha ribadito anche la interveniente che, in persistenza dell'inadempimento dei CP_1 debitori ed a seguito di accertamenti eseguiti presso la Conservatoria dei RR II., è emerso che con atto del Notaio Dott. di Roma del 21 giugno Persona_2
2012 (Rep. n. 7218 Racc. n. 447), trascritto il successivo 10 luglio 2012, il Sig.
e la coniuge , in regime di comunione legale dei beni Controparte_6 CP_7 hanno trasferito ai Sig.ri e le porzioni immobiliari Parte_1 Controparte_7 di proprietà dei medesimi facenti part del fabbricato sito nel Comune di MA (RM) alla Via Spinabella an. 14/A, dietro assunzione dell'obbligo da parte degli acquirenti, di mantenere il diritto di abitazione dei venditori nonché di assisterli moralmente e materialmente per il resto della loro vita.
3 All'udienza del 3 ottobre 2017, i convenuti hanno eccepito l'inammissibilità dell'intervento spiegato ai sensi dell'art. 105 c.p.c., essendo stato depositato tardivamente e cioè all'esito dell'attività istruttoria. Nelle more è intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la in qualità Controparte_7 di procuratrice della alla quale la REV Gestione Crediti S.r.l. aveva Controparte_2 ceduto il credito. Con sentenza n. 14511/2019 il Tribunale di Roma ha accolto la domanda della
[...]
statuendo in tal senso: “ I) dichiara l'inefficacia – in pregiudizio Controparte_1 della e della - del contratto di mantenimento Controparte_9 Controparte_2 intervenuto tra i Sig.ri e e i Sig.ri e CP_7 Controparte_6 Parte_1 di cui all'atto del 21 giugno 2012, a rogito del Notaio Controparte_7 [...]
, Rep. n. 7218/4477, registrato all'Ufficio delle Entrate di Roma 5, Persona_2 il 9 luglio 2012 per mezzo del quale è stata alienata la proprietà delle porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato sito nel Comune di MA, Via Spinabella n. 14/A, censiti nel N.C.E.U. al foglio 35, p.lla 335 graffata alla p.lla 337, sub. 500 (appartamento e giardino) e p.lla 337, sub. 501 (box), composto di 16,5 vani, l'appartamento, e di consistenza di mq. 35, il box;
II) condanna , Parte_1 Controparte_7 CP_7 Persona_1 in solido tra loro, alla refusione, in favore di delle spese della Controparte_1 presente procedura che liquida in complessivi €. 20.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge;
III) condanna , Parte_1 Controparte_7 CP_7 Persona_1 in solido tra loro, alla refusione, in favore di in qualità di Controparte_7 procuratrice di delle spese della presente procedura che liquida in Controparte_2 complessivi €. 18.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, iva e cap come per legge”. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il Sig. , chiedendo la Parte_1 riforma integrale della sentenza di primo grado, adducendo i seguenti motivi di censura:
- Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
- Illegittimità ed ingiustizia della sentenza impugnata per violazione di legge, con particolare riferimento agli artt. 292 c.p.c., 268 co. 2 c.p.c. e artt. 166 e 167 c.p.c.
- Difetto di legittimazione attiva della e della per carenza di CP_7 prova del credito presunto
- Natura e genesi del contratto revocando
- Questione in merito alla data certa della scrittura privata del 31.03.2006 e in particolare efficacia del contratto di vendita del 2006 con conseguente irrevocabilità del contratto per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 2903 c.c.
- Difetto di competenza e/o giurisdizione del Tribunale di Roma in favore del Tribunale fallimentare di Tivoli
- Mancanza dei presupposti dell'art. 2901 c.c.: anteriorità del presunto credito da tutelare, insussistenza del credito, insussistenza del danno, insussistenza della scientia damni e del consilium fraudis.
4 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e del D.M. 55/2014 in merito alla determinazione dei compensi liquidati dal Tribunale Si è costituita la e per essa chiedendo il rigetto Controparte_2 CP_10 dell'appello in quanto totalmente infondato e la conferma della sentenza impugnata. Si è costituita in giudizio la la quale in via preliminare ha Controparte_1 richiesto la declaratoria di nullità della notifica della citazione e nel merito il rigetto dell'appello formulato dal e la conferma della sentenza impugnata. Pt_1
In data 20.12.2022 la e per essa la Controparte_2 Controparte_3
ha depositato comparsa ex art. 81 c.p.c.
[...]
Nelle more del giudizio è intervenuta ex art. 111 c.p.c. la essionaria Controparte_4 del credito della rappresentata in forza di procura speciale Controparte_1 dalla Controparte_5
Le restanti parti citate, sono rimaste contumaci. All'udienza del 17.04.2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. MOTIVI DELLA DECISIONE L'atto di appello presentato dal Sig. può essere analizzato alla luce dei diversi Pt_1 filoni argomentativi in cui si inseriscono le doglianze proposte. Il primo filone attiene la censura formulata da parte appellante circa la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare, deduce l'appellante che il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi su le seguenti eccezioni e domande:
- Eccezione di irritualità nel deposito da parte dell'attrice delle memorie ex art. 183 co. 6 n. 3 e richiesta di stralcio delle stesse in quanto irrituali ed inammissibili.
- Tardività ed inammissibilità degli interventi autonomi proposti dalla
[...]
e da Controparte_7 Controparte_7
- Eccezione di difetto di giurisdizione e/o di competenza funzionale e territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 24 e 184 L.F., essendo competente in materia il Tribunale di Tivoli.
- Inammissibilità e nullità degli interventi della e di per omessa CP_7 notifica ai contumaci
- Eccezione di insussistenza di crediti tutelabili per aver l'attrice approvato il ricorso per concordato preventivo condizionato all'esdebitazione dei garanti. Ebbene, la motivazione così come estesa dal giudice di prime cure, risulta aver vagliato le numerose eccezioni proposte, omettendo solo formalmente l'esame diretto delle questioni emerse dagli scritti delle parti. La pretermissione da parte del giudice di primo grado, infatti, implica un non accoglimento della stessa. Più precisamente, nel caso di specie appare ricorrere la figura dell'assorbimento improprio che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità “ricorre allorché una domanda venga decisa sulla base della soluzione di una questione di carattere esaustivo, che renda vano esaminare le altre: in sostanza, ove sussista il presupposto logico predetto, la motivazione sufficiente e pertinente è proprio quella dell'assorbimento.
5 Pertanto, l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia in quanto, in realtà, la decisione c.d. assorbente permette di ravvisare la decisione implicita anche sulle questioni assorbite”. Inoltre, la Suprema Corte ha ulteriormente stabilito che “l'assorbimento si configura come un metodo logico-argomentativo di decisione delle questioni e comporta la formale omessa pronuncia su alcune delle domande proposte, a seguito della decisione su altra domanda, ritenuta “assorbente”. Non esiste, infatti, una definizione normativa dell'assorbimento, né esiste una definizione giurisprudenziale del medesimo, trattandosi di un istituto nato nella pratica giudiziaria, che con questo termine ha finito per indicare fenomeni spesso assai diversi fra loro” (Cass. 12 luglio 2016, n. 14190; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Con riferimento all'omessa pronuncia sull'eccezione di irritualità delle memorie 183 co. 6 n. 3 depositate da parte attrice, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia esente da censure. In proposito si osserva che l'eccezione richiamata è stata sollevata per la prima volta in primo grado all'udienza di cui all'art. 184 c.p.c., all'esito dello scambio delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Non è dato rilevarsi alcuna violazione del principio sancito dell'art. 112 c.p.c., in quanto dal provvedimento impugnato emerge che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto assorbita la questione di irritualità e inammissibilità delle memorie di cui all'art. 183 co 6 c.p.c. depositate da parte attrice. Ed infatti, a scioglimento della riserva il Tribunale non ha rilevato la necessarietà dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria né l'assunzione di mezzi di prova, rinviando per la precisazione delle conclusioni permettendo alle parti la definizione del thema decidendum in quella sede. Ciò posto, è di tutta evidenza che il Tribunale abbia valutato di non doversi pronunciare esplicitamente sulla questione attinente all'inammissibilità delle memorie essendo la stessa superata dalle questioni principali, ai fini del merito della decisione. In particolare, occorre precisare che l'art. 183 co. 6 n. 3, nella sua vecchia formulazione, affida alla terza memoria istruttoria il compito di indicare la prova contraria e argomentare sull'ammissibilità o rilevanza delle istanze istruttorie di controparte. È di tutta evidenza, pertanto, che le questioni ivi sollevate non sono state ritenute confliggenti con quanto esposto dal convenuto nelle proprie memorie istruttorie. In relazione alla eccezione di tardività ed inammissibilità degli interventi autonomi proposti dalla e da ritiene la Corte Controparte_7 Controparte_7 che parimenti non possa ritenersi sussistente il vizio di omessa pronuncia sollevato da parte appellante. Il Tribunale in questo caso ha ritenuto l'eccezione processuale sollevata dal convenuto assorbita. Tanto premesso, giova in ogni caso rammentare che l'intervento di cui all'art. 105 c.p.c. non può considerarsi tardivo in quanto depositato prima della precisazione delle conclusioni, come disposto dall'art. 268 c.p.c. A tal proposito, la giurisprudenza ormai consolidata stabilisce che chi interviene volontariamente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre
6 parti quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 per la fissazione del thema decindendum e che, tuttavia, il terzo debba attenersi alle preclusioni già maturate accettando il processo nello stato in cui si trova. Alla luce di quanto depositato in primo grado dalla parte intervenuta, non può trovare accoglimento la doglianza attinente alla sottrazione dei documenti depositati al contraddittorio tra le parti, essendo gli stessi parte della costituzione in giudizio e riconducibili alle domande formulate. Lo stesso intervento, pertanto, è stato correttamente ammesso e ritenuto rituale dal giudice non essendo stato corredato dalla deduzione di nuove prove, rispetto alle quali lo stato del processo ne avrebbe impedito l'accoglimento. Con riferimento alla inammissibilità degli interventi della Controparte_7
e da mai notificati ai convenuti contumaci, occorre effettuare delle Controparte_7 valutazioni in merito alla proponibilità della doglianza. Parte appellante contesta la sentenza di primo grado in quanto il giudice non avrebbe esaminato l'eccezione sollevata all'esito del deposito degli atti di intervento sopra citati. Sul punto, al pari di quanto esposto per le questioni già esaminate, il Tribunale ha ritenuto la questione assorbita alla luce della natura giuridica dell'eccezione sollevata. Si ritiene, infatti, che la stessa debba essere disattesa – primariamente - per la carenza di interesse dell'appellante al suo approfondimento essendo il vizio di omessa notifica posto a tutela della sola parte colpita dall'evento. È principio consolidato, infatti, quello per il quale la norma di cui all'art. 292 c.p.c. che impone alla parte la notifica al contumace delle comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali, costituisce una particolare applicazione del principio del contraddittorio ed è dettata nell'esclusivo interesse del contumace, il quale soltanto costituendosi in giudizio potrà far valere l'inosservanza della citata norma. La stessa, pertanto, neppure è rilevabile d'ufficio ed impedisce al giudice di porre la stessa a fondamento della decisione in mancanza di eccezione proposta dalla parte interessata. E tuttavia, la ha dato atto nel corso del giudizio dell'avvenuta Controparte_2 notifica nei confronti dei contumaci in quanto, a seguito di richiesta espressa di questa Corte, provvedendo al deposito del fascicolo di primo grado sono stati allegati gli atti di intervento notificati ai Sigg.ri CP_6 CP_7
Anche tale doglianza, pertanto, dovrà essere rigettata posto il doppio profilo della mancanza di interesse del Sig. e della infondatezza. Pt_1
In subordine, l'appellante contesta la legittimazione attiva della Controparte_7
e della quali cessionari del titolare del credito, non avendo
[...] Controparte_7 mai prodotto valida documentazione a supporto. La questione – riproposta in appello stante l'assorbimento in primo grado – si ritiene infondata. La ha proposto un intervento autonomo ai sensi dell'art. Controparte_7
105 c.p.c. dando atto della propria legittimazione mediante deposito della documentazione attinente alla cessione dei crediti in sofferenza della
[...]
posta in risoluzione a seguito di D.L. 22 novembre 2015 n. 183 CP_8
7 pubblicato in G.U. Serie generale n. 273 del 23 novembre 2015 per effetto del quale è stata costituita Controparte_8
Ai sensi del Dlgs. 15 novembre 2015 n. 180, art 43 co. 4 la Controparte_8
è subentrata in tutti i diritti, obblighi, rapporti giuridici e contrattuali della
[...] [...]
in amministrazione straordinaria. Controparte_8
La Rev Gestione Crediti ha pertanto dato atto che con atto di disposizione della Banca d'Italia prot. n. 0098829/16 del 26 gennaio 2016 “i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale della al 30 Controparte_8 novembre 2015, detenuti dalla in forza del citato Controparte_8 Contr provvedimento del 22 novembre 2015 sono stati traferiti a ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs. 180/2015”. Da tale protocollo emerge chiaramente che i crediti ceduti sono quelli per i quali non è stata disposta la cartolarizzazione, ma quelli per i quali è avvenuta la cessione di diritti, attività o passività dell'ente sottoposto a risoluzione, in applicazione degli artt 46 e 47 del D.lgs. 180 del 2015. Rispetto a tale operazione si applicano gli artt. 47 del D.lgs. 180 del 2015 e art. 58 co. 3 del Testo Unico Bancario. In particolare, l'art. 47 co. 6 del D.lgs. 180 del 2015 statuisce in merito all'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto stabilendo che “La cessione ha efficacia a seguito della pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia ai sensi del comma 3 e non sono richiesti gli adempimenti previsti dalla legge a fini costitutivi, di pubblicità notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli richiesti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525 e 2556 del codice civile”. Ne deriva che tale protocollo individua chiaramente quali sono i crediti rispetto ai quali è avvenuta la cessione. D'altronde, non è stato contestato dall'appellante l'esistenza del credito vantato originariamente dalla per come prospettato dalla Controparte_8 documentazione a supporto dell'atto di intervento. In secondo luogo, per quanto concerne l'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, la legge stabilisce che la stessa dovrà risultare dalla pubblicazione sul sito della Banca d'Italia, escludendosi gli ulteriori adempimenti previsti dal Codice civile a carico del cedente. Nel caso di specie, il provvedimento è stato pubblicato sul sito della Banca d'italia, per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonché sugli ulteriori mezzi di comunicazione e secondo le modalità di cui al D.lgs 180/2015. Nelle more del giudizio di primo grado la ha stipulato un Controparte_7 contratto di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. 130 del 1999 e dell'art. 58 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, con la la quale Controparte_2 ha conferito un mandato speciale ad per il recupero dei crediti acquistati CP_7 in blocco. In caso di cessione in blocco disposta ai sensi dell'art. 4 della L 130/1999 si applicano le disposizioni dell'art. 58 co. 2, 3 e 4 del T.U.B. La legge stabilisce a carico del cessionario l'onere di fornire notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Questa forma di pubblicità nei confronti del debitore produce l'effetto di notifica di cui all'art. 1264 c.c. e, di conseguenza, l'opponibilità della stessa erga omnes.
8 La giurisprudenza di legittimità, per principio ormai consolidato, impone a chi si afferma titolare del credito per effetto della successione a titolo particolare del creditore originario di fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. L'onere probatorio della società cessionaria in blocco per effetto dell'art. 58 TUB deroga rispetto a quello previsto dal Codice civile per la cessione del credito del contratto. Tale disciplina specifica si giustifica per l'oggetto della cessione costituito, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive. Per tale ragione la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale. Ne deriva che, in caso di cessione di crediti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale purché sia indicata precisamente la categoria dei rapporti ceduti in blocco, non essendo necessaria l'enumerazione di ciascuno di essi e non vi siano incertezze circa i rapporti oggetto della cessione. Nel caso di specie con l'atto di intervento a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., la ha depositato avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del CP_7
22 Giugno 2017 n. 73. Da tale avviso emerge che i crediti ceduti risultano specificamente identificati in quanto derivanti da finanziamenti e classificati a sofferenza, trasferiti da vari istituti di credito, tra i quali risulta la Nuova Banca delle Marca S.p.A. per effetto degli artt 46 e 47 del Decreto 180 con i provvedimenti di Banca d'Italia n. 98829, 98842, 98852 e 98863 del 26 gennaio 2016. Il provvedimento citato (prot. n. 98829/16), ricomprende i crediti originariamente ceduti alla come sopra esposto. Controparte_7
La doglianza, di conseguenza, non è fondata e deve essere integralmente rigettata. L'appellante, inoltre, lamenta l'omessa pronuncia del Tribunale attinente alla asserita competenza funzionale del Tribunale di Tivoli Sez. Fallimentare. Contestualmente, nel riproporre la medesima eccezione proposta in primo grado, assume che l'azione revocatoria sia stata avviata dinanzi a giudice incompetente in quanto risulta pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli la procedura di concordato preventivo della debitrice principale . Parte_2 CP_2
Ne deriva che ai sensi dell'art 24 L.F. anche per le azioni esecutive ai danni dei garanti, la competenza funzionale è quella del Tribunale innanzi al quale si svolge la procedura concorsuale. Il motivo non è fondato. Anzitutto, si precisa che l'art. 24 della Legge fallimentare individua le azioni la cui competenza è attribuita al tribunale fallimentare, in ossequio alla regola della vis attractiva della procedura concorsuale in atto, per connessione con quest'ultima. È pacifico, pertanto, che l'azione revocatoria ordinaria proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. non possa considerarsi direttamente connessa o derivante dalla procedura di concordato preventivo, avendo ad oggetto la pretesa creditoria alla conservazione del patrimonio del debitore.
Oltre a ciò, è opportuna un'ulteriore specificazione.
9 Assume l'appellante che la garanzia richiamata dalla non Controparte_1 può ritenersi sussistente atteso l'effetto esdebitatorio cui è stato condizionata l'omologa del concordato preventivo. Tale asserzione dell'appellante, tuttavia, non è stata mai provata ma solo allegata. Ed infatti, non è stato mai depositato né in primo né in secondo grado il decreto di omologa del concordato e, pertanto, non è stato possibile verificare quanto affermato dall'appellante. Ad ogni buon conto, ritiene la Corte che la doglianza anche nel caso di specie non risulti supportata da interesse atteso che il Sig. non ha mai assunto la qualifica Pt_1 di fideiussore nei confronti della e, di conseguenza, non ha Controparte_1 alcuna legittimazione alla proposizione di tale eccezione che, di conseguenza, dovrà essere dichiarata inammissibile. L'appellante quale secondo filone argomentativo, in contestazione alla sentenza impugnata, impugna quanto stabilito dal giudice di prime cure in relazione alla scrittura privata del 31.03.2006 intercorsa tra i Sigg.ri il Sig. CP_7 CP_6 Pt_1
e Sig. . Pt_3
L'appellante sostiene che la scrittura privata deve essere considerata quale atto dispositivo del patrimonio dei debitori e non l'atto notarile del 21.06.2012, oggetto della domanda giudiziale introdotta da Controparte_1
Sostiene, pertanto, che il differimento nella stipulazione dell'atto pubblico non osta alla qualificazione della scrittura privata del 31.03.2006 in termini di atto immediatamente traslativo della proprietà. Di conseguenza, posta la certezza della data fornita dall'apposizione del timbro postale, conclude che l'atto non possa essere revocato per estinzione del diritto all'esercizio dell'azione revocatoria stante il decorso del termine di prescrizione, maturata al momento di iscrizione a ruolo del procedimento odierno. Assume, inoltre, che ulteriore profilo di irrevocabilità risiede nella natura di atto dovuto dell'atto notarile del 21.06.2012, essendo stato stipulato ad esclusivo adempimento e ricognizione della scrittura privata del 31.03.2006. Infine, l'appellante deduce che la non avrebbe potuto Controparte_1 esperire l'azione revocatoria in quanto, avendo natura residuale, non sarebbe stata esercitabile in assenza di domanda di simulazione mai proposta dall'attrice. Il motivo è infondato. Per quanto riguarda il primo profilo attinente alla certezza della data della scrittura privata del 31.03.2006 e il conseguente argomento della prescrizione dell'azione revocatoria, la sentenza di primo grado è da ritenersi immune da censure, attesa la corretta applicazione dell'art. 2704 c.c. La norma stabilisce che la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi “se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici”. È principio consolidato quello per il quale la regola dell'art. 2704 c.c. stabilisce una regola di certezza della scrittura privata della quale non sia autenticata la sottoscrizione - ai fini dell'opponibilità - fornita dalla registrazione, anche se successiva alla formazione dell'atto.
10 La stessa, pertanto, deve essere interpretata come situazione tipica di certezza contemplata dalla norma, destinata a retrocedere solo se non si sia mai effettuata, rendendo opponibile ai terzi la scrittura qualora sia dedotto e dimostrato un fatto idoneo a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. È pacifico che la scrittura privata non sia mai stata sottoposta a registrazione e che solo il 21 giugno 2012 le parti abbiano provveduto alla stipula dell'atto notarile del quale la ha richiesto la revoca che – ad argomento Controparte_1 dell'appellante - avrebbe costituito atto riproduttivo di quanto esposto nella stessa scrittura sottoscritta dalle parti. Conseguenza principale di tale argomentazione è quella per cui il caso di specie non si sottrae all'opportunità, di interesse generale della sicurezza delle relazioni giuridiche e della certezza dei diritti, che la sorte di tutti gli atti suscettibili di revoca non rimanga sospesa a lungo.
Proprio per tale ragione il legislatore ha individuato che la prescrizione dell'atto decorre, ex art. 2903 c.c., dalla data dell'atto o, qualora esso sia soggetto a pubblicità, dalla data in cui la relativa formalità è stata eseguita. Nella fattispecie odierna, pertanto, trattandosi di atto di conferimento della proprietà di bene immobile, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la prescrizione dell'azione revocatoria ha cominciato a decorrere dal giorno in cui ne è stata data pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari, essendo quest'ultimo il giorno in cui l'atto diviene opponibile ai terzi., e cioè dal 9 luglio 2012, data in cui l'atto pubblico concluso tra le medesime parti è stato registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5. L'ultima questione attinente alla natura di atto dovuto dell'atto notarile non può trovare accoglimento. Ed infatti, non può sostenersi che l'atto di alienazione realizzato dai debitori possa considerarsi adempimento di precedente obbligazione assunta con la scrittura privata la quale – come esposto - non può essere ritenuta opponibile ai creditori. Da ultimo parte appellante contesta la sentenza appellata in quanto avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti di esercizio dell'azione revocatoria, per come delineati dall'art. 2901 c.c. Sul punto è bene precisare che ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria, legittimato attivamente è il creditore, quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile e anche se lo stesso risulti oggetto di contestazione in separato giudizio (c.d. credito litigioso). L'importante è che lo stesso risulti probabile, anche se non ancora definitivamente accertato. Per quanto concerne il requisito dell'esistenza del credito nel caso di specie, parte appellante ha contestato che derivando lo stesso dalle fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri e sussista la nullità dei suddetti contratti attesa la loro CP_6 CP_7 riconducibilità al modello ABI del 2003, per violazione della normativa antitrust di cui all'art. 2 della Legge 287/1990. L'eccezione è inammissibile, in quanto tardiva. L'appellante sostiene che la nullità per violazione di norme imperative come quelle antitrust, potesse essere rilevata dal giudice in qualsiasi stato e grado del processo.
11 Sul punto, però, la giurisprudenza di legittimità ha effettuato alcune precisazioni. Ed infatti, sebbene il principio sia corretto, il suo esercizio è subordinato a una condizione precisa e cioè che i fatti che costituiscono il fondamento della nullità devono essere già stati acquisiti al processo nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie. Pertanto, il giudice può dichiarare nullo un contratto d'ufficio ma solo sulla base di prove già presenti nel fascicolo processuale. Ne deriva che la produzione del provvedimento della Banca d'Italia solo in appello è tardivo, impedendo al collegio una declaratoria di nullità. Il provvedimento richiamato dall'appellante, infatti, non può essere qualificato né come atto notorio né come norma di legge e sarebbe stato preciso onere della parte produrlo in giudizio tempestivamente. L'effetto pratico attinente alla declaratoria di nullità – ancorché parziale – di elidere clausola di reviviscenza dell'art. 1957 c.c. contenuta nelle fideiussioni, risulta ad oggi coperto dal giudicato in quanto mai risultato oggetto di contraddittorio tra le parti. Invero, il rilievo officioso della nullità parziale del contratto “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale presuppone che dagli atti di causa emergano tutte le circostanze di fatto alla sua integrazione, nonché la concreta ricaduta nella nullità delle clausole contrattuali asseritamente conformi al modello ABI del 2003. D'altronde, con riferimento alla rinuncia dei termini di cui all'art. 1957 c.c. la Suprema Corte ha affermato numerosissime volte che si tratta di eccezione in senso stretto e non di mera difesa, sicché l'eventuale rilievo officioso della nullità non è interferente con la preclusione processuale ormai consumata, in quanto proposta tardivamente (Cass. 30384/24). Sul punto il Tribunale ha dichiarato la sussistenza dei crediti della Controparte_1
oggi quale cessionaria del credito e della
[...] Controparte_4 Controparte_2 cessionaria della REV Gestione Crediti S.r.l., derivanti dai rispettivi contratti di fideiussione sottoscritti dai Sigg.ri e e rispetto ai quali nulla è stato CP_6 CP_7 eccepito in primo grado. Si ritiene, infine che, sebbene l'eccezione di nullità, quale eccezione in senso lato, non possa ritenersi tardiva per essere stata formulata solo in appello – dal momento che la stessa è rilevabile d'ufficio – va osservato che ciò non esonera la parte dal dedurre nel corso del giudizio di merito l'emersione di elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. Invero, dovendo la rilevabilità d'ufficio della nullità presupporre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, la pronuncia di nullità deve basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un nuovo tema di indagine e di decisione. Sul punto è opportuno specificare che l'allegazione in questione si intende tempestiva quando avviene entro il termine ultimo in relazione al quale si determina il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
12 Peraltro si osserva che l'appellante non è sottoscrittore della fideiussione e non Pt_1
è, pertanto, legittimato a sollevare questioni di nullità della stessa. Quanto al fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria devono concorrere – oltre al requisito dell'esistenza del credito già affermata – anche i seguenti presupposti, e cioè: un atto dispositivo in forza del quale il debitore modifica il proprio patrimonio, l'eventus damni e della c.d. scientia fraudis del debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori. Nel caso di atto a titolo oneroso, occorre anche il requisito della partecipatio fraudis del terzo acquirente e cioè la consapevolezza del pregiudizio che l'atto ha arrecato al creditore. A tal proposito occorre la consapevolezza che il terzo abbia la consapevolezza che con esso vengono sottratte le garanzie spettanti ai creditori, così da compromettere la realizzazione delle loro ragioni. Quanto all'elemento oggettivo dell'eventus damni, lo stesso ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comporti maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 162221/2019). In tal senso si evidenzia che il momento storico da considerare per valutare se l'atto pregiudizievole posto in essere sia idoneo a determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire congrua garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio e nel quale effettivamente può essere apprezzato se il patrimonio del debitore sia tale da soddisfare le pretese creditorie. Ebbene, come ampiamente argomentato e come non smentito dalle risultanze documentali di cui agli atti, l'atto dispositivo di cui è causa è esclusivamente l'atto del 21.06.2012 a rogito Notaio di Roma in data 21.06.2012, Persona_2
Rep. n. 7218, Racc. n. 4477, registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Roma 5 in data 09.07.2012, Serie 1T al n. 12886, e trascritto a Roma 2 il 10.07.2012. Lo stesso è posteriore all'insorgenza dei crediti delle Banche creditrici - come risulta dai documenti di causa - e, di conseguenza, inconfutabilmente posto in essere allo scopo di liberare i debitori dell'unico cespite a loro riconducibile. A tal fine, si rileva l'assoluto legame sussistente tra il presupposto oggettivo e gli stati soggettivi rilevanti del debitore, la scientia fraudis, e del terzo, partecipatio fraudis. Con riguardo alla scientia fraudis, la stessa è dimostrata dalle circostanze di fatto emerse agli atti quali il dissesto finanziario della debitrice principale, la circostanza delle fideiussioni prestate tempo addietro rispetto alle quali i fideiubenti sarebbero risultati gli unici debitori in grado di poter soddisfare i creditori, la capacità patrimoniale dei debitori del tutto azzerata all'esito del trasferimento dell'immobile menzionato nell'atto notarile in favore dei Sigg.ri e Pt_1 CP_7
In merito alla pertecipatio fraudis del terzo acquirente , la stessa deve Parte_1 essere provata e, nel caso di specie, si aderisce alla tesi del Tribunale circa l'onerosità dell'atto dispositivo attuato. Ed infatti, trattasi di atto di alienazione consistente nel conferimento della proprietà del bene immobile dietro obbligo di assistenza morale e materiale degli alienanti,
13 rispetto al quale il corrispettivo della controprestazione è rilevato nella prestazione di assistenza estendibile per tutta la vita degli acquirenti. Orbene, si ritiene che nel caso di specie, non sia supportata da argomentazioni idonee a scalfire la pronuncia di primo grado la tesi dell'appellante volta a far apparire il del tutto estraneo alla consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni Pt_1 creditorie. Anzitutto, l'indirizzo prevalente sottolinea che in caso di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore non ancora pignorato, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi “in re ipsa” (Cass. 27 marzo 2007, n. 7507; Cass. 18 maggio 2005, n. 10430). È noto, inoltre, che la prova circa la consapevolezza del terzo possa ricavarsi da presunzioni semplici ivi compresa la presenza di vincoli di parentela tra debitore e terzo, che renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente. Nella specie, il ha esposto ampiamente di essere del tutto ignaro della Pt_1 situazione di dissesto della società debitrice principale e dei suoi Parte_2 garanti. Tale circostanza, tuttavia, risulta smentita dalla inconfutabile sussistenza del presupposto dell'eventus damni, atteso che al Sig. e è stato trasferito Pt_1 CP_7
l'unico immobile di proprietà dei Sigg.ri non essendo stato provato CP_7 CP_6 la presenza di altre unità immobiliari di titolarità degli stessi né in primo né in secondo grado. D'altronde, è pacifico che i fideiussori nel disporre in tal senso del proprio patrimonio hanno senz'altro reso più difficile per i creditori il soddisfacimento delle proprie pretese. Per quanto concerne l'ultimo motivo di doglianza attinente la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la violazione e falsa applicazione del DM 55/2014 sulle spese di lite, la stessa può trovare accoglimento atteso che, per quanto concerne la declaratoria del valore di causa fatta dell'attrice in primo grado, lo scaglione considerato dal Tribunale in assenza di attività istruttoria non risulta conforme ai valori medi ivi considerati. Infatti, attesa l'indeterminabilità del valore della controversia così come dichiarata all'atto di iscrizione a ruolo, tenuto conto dei parametri medi del predetto DM esclusa l'istruttoria, in quanto non tenuta, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, si ritiene che la liquidazione delle spese debba essere convertita nella misura di € 7.122 in favore della e di € 7.122 in favore della Controparte_1 CP_7 in qualità di procuratrice della
[...] CP_2
Per tutti i motivi su esposti la Corte ritiene quindi di accogliere parzialmente l'appello limitatamente al motivo inerente la liquidazione delle spese di primo grado con modifica della sentenza impugnata sul punto e conferma nel resto. In considerazione della parziale soccombenza reciproca, compensa le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura del 50 % ponendo a carico dell'appellante il pagamento del restante 50 % che liquida come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014, in riferimento al valore indeterminabile della controversia a complessità media.
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PQM
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 14511/2019 del Tribunale di Roma, così decide: Parte_1
- in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata ridetermina le spese lite relativamente al primo grado nella misura di € 7.122 in favore di e di € 7.122 in favore di in qualità di Controparte_1 Controparte_7 procuratrice della oltre 15 % per rimborso spese generali, IVA Controparte_2 se dovuta e CPA.
- conferma nel resto la sentenza impugnata
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi euro 8.470, ponenedo a carico dell'appellante il pagamento in favore delle parti appellate del restante 50 % pari ad euro 4.235,00 oltre rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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