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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/07/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 846/2023 R.G.; tra
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Furio De Palma - appellante;
e
, , rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
dall'Avv. Antonio Scardino - appellati; nonché
(già contumace - altra Controparte_4 Controparte_5
appellata; avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 3224/2022 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 9 aprile 2025) è stata riservata la decisione con termini abbreviati (30+20) ex art.190 c.p.c. vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 3224/2022 con cui il Parte_2
Giudice di Pace di Taranto ha accolto la domanda risarcitoria proposta da CP_6
[...] e , per i danni fisici subiti in conseguenza
[...] Controparte_3 Controparte_2
del sinistro stradale del 23 dicembre 2019, occorso in viale Unicef-Taranto, alle ore
8,20 circa, tra l'autocarro Fiat Scudo tg. EH694VH (di proprietà di CP_5
e in uso a assicurata con e l'auto BMW 320
[...] Controparte_7 Parte_1
tg. DL099TD, (di proprietà e condotta da , priva di copertura Controparte_8
assicurativa), in qualità di terzi trasportati a bordo del veicolo BMW del . CP_8
La Compagnia ha dedotto la nullità della sentenza per violazione Parte_2
del principio del contraddittorio e lesione del diritto di difesa, esponendo a tal fine, essenzialmente, che:
-la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado n.
2144/2021 R.G. è inesistente;
-l'inesistenza della notifica determina l'invalidità e la nullità degli atti procedimentali successivi e, in definitiva, la nullità della sentenza impugnata;
-in data 05.01.2021, gli attori- odierni appellati notificavano alla Compagnia assicurativa deducente atto di citazione a giudizio, mai iscritto al ruolo, in cui la prima udienza veniva indicata per la data del 04.02.2021;
-in data 30.03.2021, gli appellati iscrivevano a ruolo innanzi al Giudice di Pace di
Taranto la causa n. 2144/2021 R.G., con atto di citazione datato al 05.01.2021, mai notificato alla Compagnia, in cui la prima udienza veniva indicata per la data del
02.04.2021;
-tale atto di citazione veniva iscritto a ruolo senza relata di notifica;
-in data 04.01.2023, la Compagnia veniva a conoscenza del giudizio di primo grado solo per effetto della notifica di un atto di precetto intimato per il pagamento della somma di €9.135,05, come liquidata complessivamente dal Giudice di Pace per importi risarcitori e compensi giudiziali;
-il primo Giudice ha omesso di verificare la regolarità della costituzione del rapporto processuale dichiarando erroneamente la contumacia della società assicurativa, in violazione degli artt. 171 e 291 c.p.c.;
2 -la circostanza che nella nota di iscrizione a ruolo presente nel fascicolo di ufficio di primo grado i nominativi delle parti e i codici fiscali degli attori fossero indicati in modo errato ha impedito in ogni caso all'appellante di venire a conoscenza della causa.
L'appellante ha inoltre impugnato nel merito la decisione del Giudice di primo grado, contestando la domanda risarcitoria sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, formulando contestazioni in ordine alla asserita presenza degli attori a bordo di uno dei veicoli coinvolti nel sinistro, alle tempistiche e alle modalità con cui gli stessi avanzavano richiesta risarcitoria, all'esistenza e alla quantificazione delle lesioni lamentate, nonché alla riferibilità delle stesse all'occorso per cui è giudizio. ha quindi concluso nei seguenti termini: Parte_2
-in via principale, per l'accoglimento dei motivi di appello con dichiarazione della nullità della sentenza impugnata per inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
-in via subordinata, per la dichiarazione della nullità della sentenza impugnata per nullità della citazione, con rimessione del fascicolo al Giudice di primo grado;
-in via ulteriormente subordinata, per la riforma della sentenza impugnata con rigetto della domanda risarcitoria o rideterminazione della condanna ex art.1227 c.c.;
-in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari dei due gradi di giudizio.
Gli appellati hanno preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione specifica dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e hanno poi contestato la fondatezza dei motivi di gravame, deducendo che:
-l'atto di citazione notificato alla società appellante riportava come udienza edittale il giorno 02.04.2021, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.318 c.p.c., e l'esistenza e la correttezza della notifica dello stesso risulta dalle ricevute di accettazione e consegna in atti;
-l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato iscritto a ruolo unitamente alla relata di notifica;
3 -l'appellante compagnia di assicurazioni avrebbe potuto agevolmente rinvenire l'esistenza del giudizio di primo grado in via telematica, nonostante l'imprecisa compilazione della nota di iscrizione a ruolo;
-i vizi di iscrizione della causa al ruolo, in particolare quelli che si risolvono in un errore materiale nell'indicazione dell'attore, non determinano nullità processuali;
-le contestazioni svolte dall'appellante in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria si basano su congetture e suggestioni sprovviste di supporto probatorio e sono inammissibili ex art.342 c.p.c.;
-le nuove allegazioni documentali e i nuovi elementi di prova richiamati a sostegno di tale motivo d'appello sono inammissibili ex art. 345 c.p.c.;
-l'appello proposto da è temerario e dilatorio e integra la Parte_2
responsabilità aggravata di cui all'art.96 c.p.c.
Gli appellati hanno quindi concluso nei seguenti termini:
-in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello;
-in via principale, per il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata e condanna della società appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
*** ** ***
L'appello è ammissibile.
Secondo l'art.342 cpc vigente ratione temporis “ i motivi di appello” devono essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al
4 giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art.342 cpc va interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. n. 13535 30 maggio 2018; Cass.
Sezioni Unite n.27199 16 novembre 2017).
Nella fattispecie, ha formulato motivi tesi ad evidenziare i vizi che Parte_2
hanno inficiato il primo grado di giudizio per la costituzione del contraddittorio, con effetti invalidanti sul processo e sulla decisione.
*** ** ***
L'appello è fondato.
ha proposto il gravame lamentando che: Parte_2
1) l'atto di citazione notificatole con pec in data 5 gennaio 2021 ad istanza di
, contenente la vocatio Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
in ius per l'udienza del 4.02.2021 non è stato iscritto a ruolo;
2) gli stessi attori hanno iscritto a ruolo un atto di citazione contenente la vocatio in ius per l'udienza del 2.04.2021, non notificato;
3) l'iscrizione a ruolo presentava errori sia per i nomi delle parti, sia per i codici fiscali;
5 4) il giudizio n.2144-2021, iscritto a ruolo il 30.03.2021, è stato definito dal
Giudice di Pace con sentenza n.3224-2021 senza la regolare costituzione del contraddittorio.
Gli appellati, contestando la fondatezza del gravame, hanno sostenuto che l'atto di citazione iscritto a ruolo il 30.03.2021 è stato quello notificato alla società di assicurazioni il 5.01.2021 contenente il 2.04.2021 come data di udienza dinanzi al Giudice di Pace di Taranto.
Invero, dai documenti prodotti da parte appellante, emerge che:
1) e avevano notificato in data 5 gennaio 2021 CP_1 CP_3 CP_2
un atto di citazione per l'udienza del 4.02.2021 (cfr. doc.1) del fascicolo di parte appellante);
2) aveva redatto la comparsa costitutiva, trasmessa con pec del Parte_2
3 febbraio 2021 all'Avv. Gaila Di Maggio del Foro di Taranto (cfr. doc.2) del fascicolo di parte appellante);
3) l'Avv. Gaila Di Maggio, con pec del 9 febbraio 2021, aveva comunicato, dopo i dovuti controlli, che la causa non era stata iscritta a ruolo (cfr. doc.2) del fascicolo di parte appellante);
4) la comunicazione dell'Avv. Di Maggio è stata supportata dall'estratto on line riguardante i giudizi dinanzi al Giudice di Pace di Taranto con prima udienza del 4.02.2021 (cfr. doc.6) del fascicolo di parte appellante).
Le evidenze documentali dei fascicoli delle parti dimostrano che dopo la prima notifica del 5 gennaio 2021 alle ore 8:54:52 vi è stata una seconda notifica del
5 gennaio 2021 alle ore 8:56:24.
Deve essere rimarcato che – proprio – la produzione documentale della difesa degli attori in primo grado, poi appellati, dimostra il dato fattuale della
“seconda notifica” con pec, risultando allegate le ricevute di accettazione e di consegna delle ore 8:56:22 (accettazione) e delle ore 8:56:24 (consegna).
Se si era perfezionata la notifica pec con consegna registrata alle ore 8:54:52
(cfr. doc.1) del fascicolo di parte appellante), quale era – plausibilmente – la
6 necessità di inviare quasi immediatamente un'altra pec, anche considerando che si era già prodotto l'effetto di litispendenza? Ed a fronte del perfezionamento della notifica dell'atto di citazione – contenente la vocatio in ius per l'udienza del 4.02.2021 (cfr. doc.1) del fascicolo di parte appellante) – per quale ragione gli attori hanno omesso l'iscrizione a ruolo?
Escludendosi ogni valutazione sulla litispendenza in quanto superata dalla mancata iscrizione a ruolo del primo atto di citazione, il Tribunale, investito del gravame, è tenuto alle verifiche processuali indotte dalla esistenza di due atti di citazione, rispettivamente, per l'udienza del 4.02.2021 e per l'udienza del
2.04.2021.
Il secondo atto di citazione, sovrapponibile al primo ricevuto da Parte_2
il 5 gennaio 2021 alle ore 8:54:52, è stato iscritto a ruolo il 30.03.2021, con
[...]
una serie di errori riguardanti sia i nomi delle parti ( invece di CP_9
, invece di invece di CP_3 Per_1 CP_2 Controparte_10 Parte_2
), sia i codici fiscali degli attori, tutti riportati in maniera inesatta (cfr. nota
[...]
di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado n.2144-2021).
E' noto che eventuali errori materiali nella nota di iscrizione a ruolo (art.168 cpc) non inficiano l'incipit processuale ed il regolare svolgimento del giudizio sino alla decisione ove si tratti di inesattezze agevolmente riconoscibili, non preclusive del diritto di difesa e dell'effettività del contraddittorio (cfr. Cass. 24 ottobre 2011 n.21960).
In giurisprudenza si è affermato il principio secondo cui i vizi di iscrizione a ruolo non determinano la nullità del procedimento e sono in ogni caso sanati per raggiungimento dello scopo dell'atto allorquando le parti convenute abbiano comunque svolto compiutamente le loro difese e si siano costituite senza lamentare alcun pregiudizio dovuto a tali vizi.
Per inerenza alle peculiarità del caso in esame, deve richiamarsi la seguente argomentazione dei Giudici di legittimità: “Il punto decisivo per concludere nel senso della nullità della nota di iscrizione a ruolo non è affatto quello della
7 tipologia dell'errore materiale di che trattasi (…) quanto l'effetto che l'errore produce. Esso, infatti, rileva come causa di nullità della nota di iscrizione a ruolo ogniqualvolta abbia compromesso il diritto di difesa ed il correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. Il giudice di merito ha evidenziato come questo sia avvenuto nel caso di specie, in quanto - essendo incontestato che nella nota di iscrizione a ruolo erano state invertite le qualità delle parti, indicando come attori i convenuti e viceversa- ha constatato come la società destinataria dell'atto di citazione sia stata perciò tratta in inganno sull'avvenuta iscrizione a ruolo della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio per la seconda volta “ (cfr. Cass. sez.
VI 15 dicembre 2016 n.25901); lungo la stessa linea esegetico-applicativa si è mossa Cass. sez. III 17 marzo 2021 n.7555 affermando che “lo scopo cui è preordinato il deposito e la consegna al Cancelliere della "nota di iscrizione a ruolo", effettuati dalla parte che si costituisce nel giudizio, è stato pienamente raggiunto, con effetto sanante dell'"asserito" vizio identificativo della parte appellante, ex art. 156 c.p.c., comma 3, essendosi regolarmente instaurato il contraddittorio alla data di udienza portata a conoscenza delle parti appellate con la notifica dell'atto di impugnazione: la prima udienza di comparizione, infatti, si è regolarmente svolta alla presenza di entrambe le parti appellanti
(…) e delle parti appellate, essendo state in grado queste ultime di individuare senza incertezze la causa, l'oggetto della stessa, e la corrispondenza della parte appellante a quella costituita in primo grado, ed avendo quindi potuto svolgere compiutamente tutte le loro difese, non avendo quindi determinato
l'asserita erronea redazione della nota di iscrizione a ruolo, alcun "vulnus" ai diritti di difesa nè al principio del contraddittorio (…)”.
Ebbene, in ragione di quanto rilevato, del disposto dell'art.156 terzo comma cpc (“la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”), dei principi enunciati dalla Suprema Corte, diventa inevitabile osservare, sulla scorta di dati documentali e di elementi indiziari
8 fondanti un ragionamento inferenziale, che la vicenda processuale, a cominciare dalle anomalie della fase di notifica sino alla redazione di una nota di iscrizione a ruolo densa di errori, è stata connotata da una dinamica fuorviante incidente sul diritto di difesa e sulla effettività del contraddittorio.
Infatti, , convenuta in giudizio, si sarebbe dovuta costituire per Parte_2
l'udienza del 4.02.2021 (per come documentato) e, dopo, non ha potuto più farlo per una “situazione di confusione” – tra notifica ed iscrizione a ruolo che
– non ha consentito la fisiologica limpidezza e certezza nella fase proiettata alla costituzione del rapporto processuale.
La connotazione del vulnus e della valenza indiziaria di alcuni elementi è ancora più pregnante ove si consideri che la Compagnia, nella fase stragiudiziale, aveva contestato l'an della pretesa risarcitoria di , CP_3
e perché ritenuti non trasportati sul veicolo BMW 320 tg CP_1 CP_2
DL099TD, coinvolto nel sinistro stradale del 23.12.2019, alla luce delle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo antagonista Fiat Scudo tgEH694VH (circa la presenza nel veicolo BMW del solo conducente) ed inoltre per la posizione della in quanto presente nel Casellario Centrale CP_2
Infortuni come persona interessata da lesioni analoghe in altri sinistri stradali ed in quanto presente nella Banca dati Ivass come terza trasportata in vari sinistri stradali.
Da qui, la nullità del giudizio e della sentenza n.3224-2022 per vizio di notifica dell'atto di citazione, violazione del diritto di difesa (art.24 Cost.), violazione del principio del contraddittorio (art.101 cpc.).
Il giudizio, in base al disposto dell'art.354 primo comma cpc, deve regredire in primo grado, con riassunzione dinanzi al Giudice di Pace di Taranto nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della presente decisione.
L'epilogo del giudizio d'appello, con regressione del processo in primo grado, implica ex art.91 cpc la condanna degli appellati al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate in dispositivo, anche per la fase inibitoria
9 (in punto di applicazione del principio di soccombenza nel caso previsto dal primo comma dell'art.354 cpc cfr. Cass. sez.VI 9 dicembre 2022 n.36076).
PQM
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.846-2023 RG tra le parti indicate in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
-in accoglimento dell'appello, dichiara la nullità della sentenza n.3224-2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Taranto nel giudizio n.2144-2021;
-dispone la rimessione del processo in primo grado ex art.354 primo comma cpc e concede il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza d'appello per la riassunzione;
-condanna , in solido tra loro, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate, per esborsi, nell'importo dei contributi unificati versati da e, per compenso Parte_2
professionale, nell'importo di €7.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.
Così deciso in data 1° luglio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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