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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria Giuseppa Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 235 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A n.q. di amministratore di sostegno del figlio Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocato MATTA Parte_2
SALVATORE
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti BERNOCCHI GIUSEPPE e DI CP_1
GLORIA MARCO
- Appellato - All'udienza del 13/03/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. Fatto e Diritto Con la sentenza n. 3082/2022 del 30.09.2022 il Tribunale di Palermo ha respinto l'opposizione proposta ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. da Parte_1 quale amministratore di sostegno del figlio avverso le conclusioni Parte_2 rassegnate dal CTU nominato nel relativo procedimento di ATP, dichiarando che lo stesso non presenta i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della totale o parziale inabilità lavorativa, ai fini della percezione dell'indennità di accompagnamento o delle prestazioni per l'invalidità civile. Avverso tale sentenza ha proposto appello nella Parte_1 spiegata qualità, lamentando la lacunosa diesamina, da parte del CTU, della documentazione prodotta, in particolare della propria consulenza di parte e, dunque, l'erroneità della sentenza di primo grado che ne aveva interamente recepito le conclusioni.
1 L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito CP_1
l'inammissibilità del gravame, in quanto proposto avverso una sentenza inappellabile e, nel merito, ne ha contestato la fondatezza. All'udienza del 13.03.2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** L'appello è inammissibile. L'art. 445 bis c.p.c. prevede, al comma 1, che, nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità disciplinati dalla L. 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti deve presentare, con ricorso al giudice competente ai sensi dell'art. 442 c.p.c., presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere;
il comma 6 prevede che ove le parti non concordino con le conclusioni raggiunte dal CTU, la parte che abbia dichiarato il proprio dissenso “deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il comma 7 dell'articolo citato conclude affermando che “La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”. Poiché la sentenza oggetto di gravame è stata resa proprio all'esito del giudizio introdotto a norma dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., avverso la stessa non può proporsi appello ma unicamente ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Stante la dichiarazione dei requisiti reddituali, l'appellante va esente (art. 152 disp. att. cpc) dall'obbligo di rifondere le spese processuali alla controparte.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n. 3082/2022 resa il 30.09.2022 dal Tribunale di Palermo. Dichiara che l'appellante non è tenuta al pagamento delle spese processuali. Palermo 13 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria Giuseppa Di Marco
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