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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 04/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 527 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Massimo Fenza e Simonetta Monaco, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura generale 13-07-2000 Notaio , Per_1 appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 9-05-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità parziale dei contratti di conto corrente con apertura di credito n. 152/32055/1 e dei rapporti collegati (conto sbf n. 152/32056/9, conto sbf n.
152/320058/5, conto sbf n. 152732059/3, conto sbf n. 39286) oggetto dei rapporti tutti tra la società attrice e il particolarmente in relazione alla mancata Controparte_1
applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario per l'applicazione della metodologia dell'anatocismo ed alla applicazione della c.s.m. oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
2) accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e numerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca, tutte prive di valida pattuizione;
3) accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà
essere effettuato sulla base dell'intera documentazione prodotta ovvero dal gennaio 1990 ad aprile 19991 e da agosto 1999 sino all'ultimo e relativa al rapporto di conto corrente, di apertura del credito e rapporti collegati sbf, con l'eliminazione degli interessi ultralegali,
dell'anatocismo, degli interessi superiori al tasso soglia usura, delle cms e di spese costi non concordati;
4) accertare e dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da tutti gli affidamenti e rapporti regolati in conto corrente;
5) accertare e dichiarare la liquidità ed esigibilità del saldo attivo del conto corrente così come determinato e condannare la convenuta all'immediato pagamento delle somme risultanti a credito dell'attrice, oltre agli interessi legali creditori in favore della odierna istante e la rivalutazione monetaria;
6) condannare la convenuta banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore della odierna istante e la rivalutazione monetaria;
7) condannare la convenuta banca al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali patiti e patiendi dalla società attrice, compresi quelli conseguenti ad illegittime segnalazioni alla centrale Rischi presso la Banca d'Italia e ordinarne la cancellazione
8) con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per ragionevole improbabilità di essere accolta;
2) in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
3) in via subordinata: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni dedotte in primo grado;
in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, come anche quinquennale ex art. 2947 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di riaccredito contabile e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito sia di risarcimento danni in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al rapporto dedotto nel presente giudizio, in specie del conto corrente n. 32055/01 e dei conti anticipi sbf n. 152/32056/9, n. 15232058/5, n. 152320059/3 e n. 39286, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 26-05-2009, in subordine al 26-05-2004, in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso
ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, per valute,
per le spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del quinquennio, in subordine del decennio decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte,
avvenuto per mezzo di addebiti/versamenti e/o accrediti su conto passivo;
ovvero, per i periodi in cui i rapporti dedotti risultassero assistiti da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria,
secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
24418/2010;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi creditori eventualmente maturati in favore del correntista sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
5) nel merito, in via principale, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto;
6) in ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1462/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del e volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi passivi Controparte_1
ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto applicati al rapporto di conto corrente, affidato sin dall'origine, intrattenuto tra le parti e contraddistinto dal n. 152/32055/1, e ancora aperto alla data della domanda;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
conveniva in giudizio il assumendo di aver acceso un conto Parte_1 Controparte_1
corrente di cui si aveva la prima evidenza contabile al 2-01-1990 - sul quale erano appoggiate diverse linee di credito per elasticità di cassa, a loro volta assistite da concessioni per anticipi salvo buon fine
- gravato da interessi passivi ultralegali e anatocistici oltre che usurari nonché da commissioni e spese non previamente concordati per iscritto. Chiedeva dunque l'accertamento del saldo rettificato dalle poste debitorie nulle e la ripetizione dei pagamenti indebiti, oltre al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
La banca convenuta eccepiva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta con riferimento ad un conto ancora aperto nonché la prescrizione (quinquennale o decennale) delle rimesse solutorie eseguite sul conto affidato;
nel merito contestava la fondatezza della domanda sul presupposto che l'attrice non produceva i contratti stipulati per iscritto né la serie integrale degli estratti conto ricevuti e mai contestati;
insisteva sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della c.m.s. e delle spese, regolarmente indicati negli estratti conto.
Il tribunale riteneva che l'attrice non avesse soddisfatto l'onere della prova sulla medesima gravante,
non avendo prodotto il contratto di conto corrente e i contratti di apertura di credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società censurando il ragionamento logico- Pt_1
giuridico seguito dal primo giudice laddove (i) non teneva conto della richiesta rivolta alla banca per ottenere copia dei contratti, rimasta inevasa, e dell'istanza formulata in giudizio ex art. 210 c.p.c.; (ii)
riteneva indispensabile la produzione di tutti gli estratti conto;
(iii) non considerava che era stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza di specifica pattuizione;
(iv)
non rilevava l'assenza di qualsiasi pattuizione sulla c.m.s., la cui misura era indicata soltanto in misura percentuale nelle comunicazioni periodiche. Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 342/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti del domanda di rettifica del saldo del Parte_1 Controparte_1
conto corrente bancario n. 152/320055/1 nonché di ripetizione di indebito delle competenze illegittimamente pagate.
Nel merito della pretesa attrice, con sentenza non definitiva, questa Corte si è pronunciata - nei limiti dell'impugnazione proposta dalla stessa società -, dichiarando la nullità delle poste debitorie Pt_1
conseguenti all'applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c n. 152/320055/1, in cui confluivano gli addebiti provenienti dai conti collegati per anticipi sbf, nonché la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado;
ha quindi disposto consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo sulla base della documentazione prodotta.
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (dicembre 2012) è stato rettificato in euro 14.901,83 a debito della correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo applicando i tassi risultanti dagli estratti conto ed eliminando l'anatocismo e la c.m.s., in esecuzione dell'incarico conferito da questa Corte con ordinanza del 25-07-2024.
Invero, in conseguenza del rigetto del primo motivo d'appello, rimangono fermi i tassi praticati dalla banca nel corso del periodo esaminato, quali risultanti dagli estratti prodotti. Alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio, come già affermato nella sentenza non definitiva.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non
essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ribadito quanto già espresso nella pronuncia non definitiva e cioè che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio,
assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio
onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la
ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di
tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile
accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni… va
assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto
conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze,
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un
dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità
di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di
azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un
determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella specie, il c.t.u. ha dato atto che il periodo ricostruito va dal 1°-02-1990 al 31-12-2012 e che risultano mancanti soltanto n. 4 estratti conto e n. 3 estratti conto scalari, cui ha supplito mediante scritture di raccordo ovvero determinando il totale degli indebiti pregressi accumulati alla data dell'ultimo movimento prima dell'interruzione della serie continua di estratti (v. pag. 12 relazione scritta); è evidente che le competenze addebitate negli estratti mancanti non sono state espunte.
L'ausiliario ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte in conformità
al quesito formulato dalla Corte sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n.
10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi,
già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella
parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi
all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in
cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti
dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la
successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass.
Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il
regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare
una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo
dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto
indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla
possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta
concludentia (v. Cass. Civ. n. 16445/2024).
Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può
riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione
incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del
proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli
estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini
di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi,
attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n. 2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento sin dall'origine, essendo indicati due tassi debitori con riferimento ad un determinato limite di fido e la misura della c.m.s. (v. pag. 7 e pagg. 21-22 relazione scritta), ed ha constatato l'esistenza di rimesse solutorie nel periodo esaminato (v. allegato 6).
Le conclusioni del c.t.u. non sono state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata sono limitate genericamente alla inesistenza di affidamenti, nonostante la mancata contestazione in primo grado della relativa allegazione attrice, ed alla richiesta di effettuare il conteggio sul saldo banca in luogo del saldo rettificato.
Il saldo del conto n. 151/32055/1 deve pertanto essere rettificato in euro 14.901,83 a debito della correntista alla data del 31-12-2012.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità
media, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1462/2018 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, accerta il saldo del conto corrente n. 151/32055/1 in euro 14.901,83 a debito della correntista alla data del 31-12-2012;
2) condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Cagliari, il 29-07-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 527 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2018 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
Cagliari, presso lo studio degli avv.ti Massimo Fenza e Simonetta Monaco, che la rappresentano e difendono per procura speciale in atti,
appellante
CONTRO
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Loredana Boi, che la rappresenta e difende per procura generale 13-07-2000 Notaio , Per_1 appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 9-05-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare e dichiarare l'invalidità e nullità parziale dei contratti di conto corrente con apertura di credito n. 152/32055/1 e dei rapporti collegati (conto sbf n. 152/32056/9, conto sbf n.
152/320058/5, conto sbf n. 152732059/3, conto sbf n. 39286) oggetto dei rapporti tutti tra la società attrice e il particolarmente in relazione alla mancata Controparte_1
applicazione ed al mancato rispetto per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario per l'applicazione della metodologia dell'anatocismo ed alla applicazione della c.s.m. oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
2) accertare e dichiarare l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e numerazioni a qualsiasi titolo pretese dalla banca, tutte prive di valida pattuizione;
3) accertare e dichiarare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà
essere effettuato sulla base dell'intera documentazione prodotta ovvero dal gennaio 1990 ad aprile 19991 e da agosto 1999 sino all'ultimo e relativa al rapporto di conto corrente, di apertura del credito e rapporti collegati sbf, con l'eliminazione degli interessi ultralegali,
dell'anatocismo, degli interessi superiori al tasso soglia usura, delle cms e di spese costi non concordati;
4) accertare e dichiarare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso da tutti gli affidamenti e rapporti regolati in conto corrente;
5) accertare e dichiarare la liquidità ed esigibilità del saldo attivo del conto corrente così come determinato e condannare la convenuta all'immediato pagamento delle somme risultanti a credito dell'attrice, oltre agli interessi legali creditori in favore della odierna istante e la rivalutazione monetaria;
6) condannare la convenuta banca alla restituzione della somma illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore della odierna istante e la rivalutazione monetaria;
7) condannare la convenuta banca al risarcimento di tutti i danni contrattuali ed extracontrattuali patiti e patiendi dalla società attrice, compresi quelli conseguenti ad illegittime segnalazioni alla centrale Rischi presso la Banca d'Italia e ordinarne la cancellazione
8) con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348 c.p.c. per ragionevole improbabilità di essere accolta;
2) in via principale, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto;
3) in via subordinata: in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse, per decadenza dal diritto di impugnare gli estratti conto nonché in considerazione delle ulteriori eccezioni dedotte in primo grado;
in via pregiudiziale e/o preliminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c., in subordine decennale ordinaria, come anche quinquennale ex art. 2947 c.c., di ogni e qualsivoglia preteso diritto e/o azione sia di contestazione e/o di storno e/o di riaccredito contabile e/o di rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite sia di ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito sia di risarcimento danni in relazione a tutti gli asseriti addebiti e/o accrediti e/o versamenti costituenti pagamento che la controparte assume essere indebiti e/o illegittimi, con riguardo al rapporto dedotto nel presente giudizio, in specie del conto corrente n. 32055/01 e dei conti anticipi sbf n. 152/32056/9, n. 15232058/5, n. 152320059/3 e n. 39286, risalenti ad oltre cinque anni, in subordine dieci, dalla notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, indi rispettivamente anteriori al 26-05-2009, in subordine al 26-05-2004, in specie dovranno dichiararsi prescritte le avverse domande con riguardo agli addebiti e/o accrediti e/o versamenti che costituiscono pagamento avvenuti per i titoli contestati ex adverso
ossia per interessi, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto, per valute,
per le spese e per qualsivoglia ulteriore titolo, per l'inutile decorso del quinquennio, in subordine del decennio decorrente da ciascun pagamento a seguito del quale abbia avuto luogo l'attribuzione di somme in favore della banca per ciascun titolo contestato da controparte,
avvenuto per mezzo di addebiti/versamenti e/o accrediti su conto passivo;
ovvero, per i periodi in cui i rapporti dedotti risultassero assistiti da apertura di credito, a mezzo delle rimesse extrafido solutorie, nella loro integrità o per la parte di esse che rivestisse natura solutoria,
secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n.
24418/2010;
4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. degli interessi creditori eventualmente maturati in favore del correntista sulle somme che fossero acclarate ripetibili;
5) nel merito, in via principale, respingere tutte le domande attoree, poiché infondate in fatto e in diritto;
6) in ogni caso, con il favore delle spese della lite e dei compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfetario, oneri contributivi e fiscali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1462/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del e volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi passivi Controparte_1
ultralegali, anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto applicati al rapporto di conto corrente, affidato sin dall'origine, intrattenuto tra le parti e contraddistinto dal n. 152/32055/1, e ancora aperto alla data della domanda;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
conveniva in giudizio il assumendo di aver acceso un conto Parte_1 Controparte_1
corrente di cui si aveva la prima evidenza contabile al 2-01-1990 - sul quale erano appoggiate diverse linee di credito per elasticità di cassa, a loro volta assistite da concessioni per anticipi salvo buon fine
- gravato da interessi passivi ultralegali e anatocistici oltre che usurari nonché da commissioni e spese non previamente concordati per iscritto. Chiedeva dunque l'accertamento del saldo rettificato dalle poste debitorie nulle e la ripetizione dei pagamenti indebiti, oltre al risarcimento del danno per l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.
La banca convenuta eccepiva in via preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità della domanda di ripetizione proposta con riferimento ad un conto ancora aperto nonché la prescrizione (quinquennale o decennale) delle rimesse solutorie eseguite sul conto affidato;
nel merito contestava la fondatezza della domanda sul presupposto che l'attrice non produceva i contratti stipulati per iscritto né la serie integrale degli estratti conto ricevuti e mai contestati;
insisteva sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della c.m.s. e delle spese, regolarmente indicati negli estratti conto.
Il tribunale riteneva che l'attrice non avesse soddisfatto l'onere della prova sulla medesima gravante,
non avendo prodotto il contratto di conto corrente e i contratti di apertura di credito.
Avverso tale decisione ha proposto appello la società censurando il ragionamento logico- Pt_1
giuridico seguito dal primo giudice laddove (i) non teneva conto della richiesta rivolta alla banca per ottenere copia dei contratti, rimasta inevasa, e dell'istanza formulata in giudizio ex art. 210 c.p.c.; (ii)
riteneva indispensabile la produzione di tutti gli estratti conto;
(iii) non considerava che era stata praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in assenza di specifica pattuizione;
(iv)
non rilevava l'assenza di qualsiasi pattuizione sulla c.m.s., la cui misura era indicata soltanto in misura percentuale nelle comunicazioni periodiche. Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 342/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti del domanda di rettifica del saldo del Parte_1 Controparte_1
conto corrente bancario n. 152/320055/1 nonché di ripetizione di indebito delle competenze illegittimamente pagate.
Nel merito della pretesa attrice, con sentenza non definitiva, questa Corte si è pronunciata - nei limiti dell'impugnazione proposta dalla stessa società -, dichiarando la nullità delle poste debitorie Pt_1
conseguenti all'applicazione della commissione di massimo scoperto e della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sul c/c n. 152/320055/1, in cui confluivano gli addebiti provenienti dai conti collegati per anticipi sbf, nonché la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado;
ha quindi disposto consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo sulla base della documentazione prodotta.
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (dicembre 2012) è stato rettificato in euro 14.901,83 a debito della correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo applicando i tassi risultanti dagli estratti conto ed eliminando l'anatocismo e la c.m.s., in esecuzione dell'incarico conferito da questa Corte con ordinanza del 25-07-2024.
Invero, in conseguenza del rigetto del primo motivo d'appello, rimangono fermi i tassi praticati dalla banca nel corso del periodo esaminato, quali risultanti dagli estratti prodotti. Alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio, come già affermato nella sentenza non definitiva.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non
essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ribadito quanto già espresso nella pronuncia non definitiva e cioè che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità di protezione partendo da un saldo intermedio,
assunto nel ricalcolo come dato di partenza così mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018: “Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio
onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, versando
la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni
delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione del documenti) – può integrare
la prova carente, sulla base delle deduzioni di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la
ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di
tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto
indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti conto e non sia possibile
accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni… va
assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto
conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze,
è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato
dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n. 23852/20; n. 330/20; n. 18815/22;
24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può limitare la propria pretesa a un
dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla richiesta di accertamento della nullità
di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga a circoscrivere il proprio raggio di
azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole nell'ambito di un
determinato periodo di svolgimento del conto”).
Nella specie, il c.t.u. ha dato atto che il periodo ricostruito va dal 1°-02-1990 al 31-12-2012 e che risultano mancanti soltanto n. 4 estratti conto e n. 3 estratti conto scalari, cui ha supplito mediante scritture di raccordo ovvero determinando il totale degli indebiti pregressi accumulati alla data dell'ultimo movimento prima dell'interruzione della serie continua di estratti (v. pag. 12 relazione scritta); è evidente che le competenze addebitate negli estratti mancanti non sono state espunte.
L'ausiliario ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte in conformità
al quesito formulato dalla Corte sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n.
10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi,
già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella
parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi
all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in
cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti
dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la
successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass.
Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il
regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare
una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo
dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto
indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla
possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta
concludentia (v. Cass. Civ. n. 16445/2024).
Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può
riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione
incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre
l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del
proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli
estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini
di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi,
attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n. 2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento sin dall'origine, essendo indicati due tassi debitori con riferimento ad un determinato limite di fido e la misura della c.m.s. (v. pag. 7 e pagg. 21-22 relazione scritta), ed ha constatato l'esistenza di rimesse solutorie nel periodo esaminato (v. allegato 6).
Le conclusioni del c.t.u. non sono state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata sono limitate genericamente alla inesistenza di affidamenti, nonostante la mancata contestazione in primo grado della relativa allegazione attrice, ed alla richiesta di effettuare il conteggio sul saldo banca in luogo del saldo rettificato.
Il saldo del conto n. 151/32055/1 deve pertanto essere rettificato in euro 14.901,83 a debito della correntista alla data del 31-12-2012.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità
media, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico del Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1462/2018 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, accerta il saldo del conto corrente n. 151/32055/1 in euro 14.901,83 a debito della correntista alla data del 31-12-2012;
2) condanna l'appellata, in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u., già liquidate.
Così deciso in Cagliari, il 29-07-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu