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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/03/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via V. Cortese, n. 25, presso il Parte_1
proprio Ufficio Legale, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna
Muraca, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Opponente -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1 rappresentata e difesa dalla e per essa dall'Avv. Alberto Controparte_2
Pacifico, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Opposta -
NONCHÉ
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Pacifico e Giuseppe Sollazzo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Vico Cacciottoli n. 58 ovvero all'indirizzo PEC “ , giusta procure in calce alla comparsa di Email_2
intervento e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta
- Intervenuta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 674/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
07.05.2019 e notificato in data 16.05.2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il Giudice ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60
1 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di quale cessionaria Controparte_1 del credito vantato dalla cedente PAOB S.R.L., per la somma di € 282.057,61 oltre interessi legali.
A fondamento dell'opposizione, l ha addotto i seguenti motivi: Parte_2
in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e la parziale prescrizione del - diritto;
in via principale, ha sostenuto la nullità del decreto ingiuntivo sia per asserita nullità e/o - inefficacia dell'allegata cessione di credito, sia perché le fatture oggetto di contestazione (n. 9 e n.
10 di Aprile 2018) sarebbero state sostituite dalla fattura n. 25 di Ottobre 2018, che risulta pagata;
infine, ha affermato che all'opposta non possono essere riconosciuti gli interessi moratori stante -
l'assenza di due requisiti fondamentali: liquidità del credito e messa in mora dell'azienda.
Si è costituita la chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- in via principale, la conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la condanna dell' al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 282.057,61, oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002,
[...]
dal 1° maggio 2016 al relativo effettivo soddisfo, ai sensi del DCA n. 454/2015, e/o di qualsiasi altro titolo giustificativo contrattuale e non e/o atto e/o fatto di cui alla narrativa del presente atto o che dovesse emergere in corso di causa. È intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. l' CP_3
stante l'avvenuta cessione, nelle more del procedimento, dei crediti litigiosi di cui sopra
[...]
da parte della La cessionaria ha aderito in toto alle difese spiegate dalla Controparte_1
propria dante causa, reiterandole pedissequamente, e ha impugnato e contestato ogni eccezione, difesa e richiesta formulate dall'opponente . Parte_2
2. Preliminarmente, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva di parte opponente. Quest'ultima ha affermato che il contenzioso definito con l'emanazione del D.C.A. 454/2015 è stato promosso unicamente contro la Regione Calabria e non ha coinvolto l' ; che l'accordo transattivo del 16.6.2016 (recepito dalla Parte_2
Regione con Decreto n. 87/2016, con il quale la stessa Regione ha demandato alle il Pt_2
pagamento della quota sanitaria del differenziale economico in argomento, trasferendo alle stesse le
2 relative risorse) è stato eseguito dall' , sicché in capo a quest'ultima non Parte_2
residuerebbe alcun potere decisorio in ordine a pagamenti ulteriori.
La sussistenza della legittimazione passiva dell' e la inopponibilità alla struttura privata Pt_2 dell'eventuale mancato trasferimento da parte della Regione delle risorse finanziarie necessarie (in quanto vicenda attinente esclusivamente ai rapporti interni tra e Regione), sono stati ribaditi Pt_2
dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 5147 del 17.2.2023, che ha confermato una pronuncia resa dalla Corte di Appello di Catanzaro).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle
Regioni (nella specie, la Regione Calabria), cui – in mancanza di un'espressa disposizione di legge che le affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di Part programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 22037/2016 e, più di recente, Cass., sent. n. 18604/2020 nonché, ancora più nello specifico, Cass., sent. 21235/2019, che ha ricostruito la questione delle controversie con le strutture private convenzionate attinenti alla debenza dei corrispettivi richiesti per le prestazioni svolte, attribuendone la legittimazione passiva alle territorialmente competenti). Pt_2
Non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza che il contenzioso amministrativo, definito con l'emanazione del D.C.A. 454/2015, sia stato promosso unicamente contro la Regione, trattandosi del solo soggetto istituzionalmente preposto a determinare le tariffe spettanti per la remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate ed il cui pagamento viene erogato dalle . Si sottolinea, al riguardo, che il Regolamento Regionale n. 13/2009 aveva Parte_4 previsto l'obbligo per la Regione di determinare le nuove tariffe entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Sicché, il DCA 454/2015 non ha fatto altro che porre rimedio all'inadempimento della Regione rispetto a quell'obbligo, determinando, con efficacia retroattiva, le nuove tariffe il cui pagamento è però a carico delle e non della Regione. Dunque: Parte_4
riguardo alla determinazione delle tariffe, è la Regione ad essere legittimata esclusiva;
-
riguardo al pagamento delle stesse, legittimate sono solo le . - Parte_4
Pertanto, non v'è motivo per ritenere insussistente la legittimazione passiva dell' Parte_2
in ordine al pagamento del differenziale economico scaturente dalla determinazione
[...]
3 retroattiva da parte del delle nuove e più elevate tariffe, introdotte con l'adozione Parte_5
del Decreto 454/15, rispetto a cui essa non può considerarsi mera “mandataria” della Regione
Calabria.
Peraltro, l' non potrebbe utilmente opporre alla controparte l'eventuale mancato Parte_2
trasferimento da parte della Regione Calabria delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento del credito azionato, “essendo (la contestazione) destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano Part interno dei rapporti finanziari tra la Regione e competente per territorio” (cfr. Cass., ord. n.
5147 del 17.02.2023).
Deve, dunque, ritenersi sussistente la legittimazione passiva di parte opponente.
3. Il Tribunale ritiene altresì infondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata da parte opponente. Quest'ultima ha affermato che può considerarsi maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2498 c.c. per i cinque anni antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il
16/05/2019. A fondamento delle sue ragioni ha evidenziato che le prestazioni per le quali è stato ingiunto il pagamento sono riferite al periodo dal 2010 al 2015 e che, inoltre, nessun atto di diffida all' sia stato allegato da parte opposta. Sul punto, è da ritenersi errata la Parte_2
prospettazione effettuata circa il termine da cui ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale.
Difatti, la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto poteva essere esercitata solo a partire dal 6 novembre 2015, data in cui è stato pubblicato il DCA n. 454 del 28.10.2015 con cui è stato riconosciuto, in ottemperanza alle sentenze TAR Catanzaro nn. 834 e 835 del 2012, il diritto delle strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva extraospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze ad ottenere, relativamente alle prestazioni erogate nel periodo
01/01/2010 – 10/06/2015, l'introduzione di un piano tariffario composto da importi maggiorati, cui aggiungere gli intervenuti adeguamenti ISTAT.
L'art. 2935 c.c. afferma che la prescrizione comincia a decorrere solamente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: anche a voler ritenere applicabile al credito de quo il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., il medesimo termine, avuto riguardo alla data di emanazione del D.C.A. n. 454 del 28.10.2015, non può certamente ritenersi decorso vista la data di deposito del ricorso per ingiunzione, che poi è stato notificato all'opponente di Pt_2
in data 16.05.2019. Dunque, nessuno fra i crediti oggetto dello stesso si è nel frattempo Parte_1
prescritto.
Peraltro, nel caso di specie il termine prescrizionale non sarebbe quello quinquennale previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c., bensì quello ordinario decennale. Si rappresenta, infatti, che la Corte
4 di Cassazione ha precisato che, in materia di prescrizione dei crediti vantati da enti convenzionati con il , la relativa prescrizione è decennale, atteso che: “La prescrizione Controparte_4 quinquennale prevista dall'articolo 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass., ord. n. 30546 del 20.12.2017 e
Cass., sent. n. 26161/2006).
4. Nel merito, l'opposizione proposta è infondata. Parte opponente ha innanzitutto lamentato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la nullità e/o inefficacia della cessione intervenuta tra
PAOB s.r.l. e In tal senso, ha ricostruito erroneamente la normativa su cui si Controparte_1 basano le ragioni a sostegno della propria tesi. Infatti, ha dapprima affermato che “l'articolo 9, comma 3 bis prevede che in caso di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, su istanza del creditore, le pubbliche amministrazioni, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta del creditore, certificano il relativo credito solo quando sia certo, liquido ed esigibile così da consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.
Parte opponente ha continuato deducendo che “Nel caso de quo la certificazione del credito da parte dell'azienda cedente non è avvenuta pertanto nessun recupero, essendo condicio sine qua non, può essere richiesto dall'odierna opposta”.
Invero, in base alla normativa sopra riportata, qualora il creditore cedente volesse, potrebbe chiedere al debitore di certificare il credito;
ratio della norma è quella di rendere, attraverso la certificazione, più invitante l'acquisto del credito che vuol essere ceduto, aumentandone il relativo valore. La certificazione, dunque, non costituisce affatto condicio sine qua non e, in ogni caso, essa dovrebbe essere apposta dall'amministrazione debitrice e non “dall'azienda cedente” come supposto da parte opponente. Il primo motivo di nullità addotto è dunque infondato.
Parte opponente, inoltre, ritiene nullo il decreto ingiuntivo anche perché “emesso sulla base di fatture non solo espressamente rifiutate dall'Azienda ma anche sostituite da una fattura successiva che risulta pagata!”.
5 Ricostruendo brevemente gli eventi, la PAOB S.r.l. emetteva la fattura n. 9 del 9 aprile 2018 dell'importo di Euro 223.467,89 a titolo di conguaglio per le differenze tariffarie sulla quota sociale per le prestazioni di assistenza da parte della RSA Casa Amica e la fattura n. 10 del 9 aprile 2018 dell'importo di Euro 58.589,72 per interessi maturati sulla sorte capitale portata nella fattura n.
9/2018. Entrambe le fatture venivano rifiutate dall' in quanto emesse prima Parte_2 dell'emanazione della deliberazione n. 1078/2018, prima della quale non erano state ultimate le procedure di verifica circa i requisiti creditori in capo alla R.S.A. Casa Amica. A seguito dell'approvazione di tale deliberazione, veniva adottata la determina n. 5706 del 7 dicembre 2018 con la quale l' provvedeva alla liquidazione delle somme spettanti. In particolare, alla R.S.A. Pt_2
Casa Amica veniva liquidato l'importo di Euro 282.588,52, il quale veniva pagato, previa emissione di nuova fattura n. 25 del 23/10/2018, con mandato di pagamento n. 10398 del 18/12/2018 alla
PA. In data 16/04/2018, però, la regolarmente notificava all' di CP_5 Controparte_1 Pt_2
la cessione dei crediti di cui sopra avvenuta in data 11 aprile 2018, che vedeva come parti Parte_1
la PA. in qualità di cedente e la in qualità di cessionaria. Da tale CP_5 Controparte_1
momento, dunque, il pagamento poteva considerarsi liberatorio solo se effettuato nei confronti del cessionario, unico legittimato a ricevere le prestazioni di cui sopra. Il mandato di pagamento n.
10398 del 18/12/2018, relativo alla fattura n. 25 del 23/10/2018, non può dunque considerarsi liberatorio in quanto indirizzato alla PA. soggetto non più legittimato a riceverlo tenuto CP_5
conto degli eventi innanzi descritti.
Anche il secondo motivo di nullità sollevato da parte opponente è dunque infondato.
Infine, quest'ultima ha sostenuto che all'opposta non potrebbero essere riconosciuti gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, “atteso che per il riconoscimento dei suddetti interessi è indispensabile l'allegazione e la prova, sia della messa in mora dell' che dell'adozione di Pt_1 un provvedimento di liquidazione da parte della stessa”.
Come ripetutamente sostenuto al riguardo sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito nella definizione di controversie aventi analogo oggetto, non vi sono ragioni per ritenere inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio la disciplina sul ritardo nei pagamenti nell'ambito delle cd. transazioni commerciali, di cui risulta soddisfatto tanto il requisito oggettivo quanto quello soggettivo (ex multis, Cass., sent. n. 14349/2016; Cass., sent. n. 5796/2017; Cass., sent. n.
20391/2016; Cass., sent. n. 8668/2017; Cass., sent. n. 12479/2017).
Ne consegue l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di opposizione, con cui l'opponente sostiene la tesi della necessità di un “atto di messa in mora” ai fini della decorrenza degli interessi per cui è
6 controversia, trattandosi di tesi che si pone in aperto contrasto con i principi di matrice comunitaria,
a cui si ispira il D.lgs. 231/2002 e s.m.i., dettato a tutela dei creditori, proprio per fronteggiare i ritardi nei pagamenti da parte della P.A.
Com'è noto, la detta fonte legislativa, per un verso, ha istituito il principio per cui il diritto agli interessi matura automaticamente alla scadenza di termini ben determinati e, per altro verso, ha fatto divieto di inserire sul punto, nell'ambito del regolamento contrattuale, clausole inique nei confronti del creditore, a pena di nullità delle stesse.
Dalle superiori argomentazioni deriva l'obbligo dell' di corrispondere anche gli Parte_2
interessi da ritardato pagamento conteggiati sulla somma dovuta, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'opponente e l'opposta e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore della causa compreso tra € 260.000,01 e € 520.000), secondo i valori medi.
Sono invece compensate le spese tra l'opponente e intervenuta Controparte_3
volontariamente ex art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
alla rifusione, in favore della in persona del legale rappresentate p.t., delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge;
3) compensa le spese tra l' e Parte_1 Controparte_3
Catanzaro, lì 17 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3315/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via V. Cortese, n. 25, presso il Parte_1
proprio Ufficio Legale, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Maria Lorusso e Anna
Muraca, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Opponente -
E
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC Email_1 rappresentata e difesa dalla e per essa dall'Avv. Alberto Controparte_2
Pacifico, che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Opposta -
NONCHÉ
(c.f. , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Pacifico e Giuseppe Sollazzo, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Napoli, Vico Cacciottoli n. 58 ovvero all'indirizzo PEC “ , giusta procure in calce alla comparsa di Email_2
intervento e alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in aggiunta
- Intervenuta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 674/2019, emesso dal Tribunale di Catanzaro il
07.05.2019 e notificato in data 16.05.2019.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 03.10.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le loro conclusioni come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e il Giudice ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60
1 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo indicato in epigrafe, emesso in favore di quale cessionaria Controparte_1 del credito vantato dalla cedente PAOB S.R.L., per la somma di € 282.057,61 oltre interessi legali.
A fondamento dell'opposizione, l ha addotto i seguenti motivi: Parte_2
in via preliminare, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e la parziale prescrizione del - diritto;
in via principale, ha sostenuto la nullità del decreto ingiuntivo sia per asserita nullità e/o - inefficacia dell'allegata cessione di credito, sia perché le fatture oggetto di contestazione (n. 9 e n.
10 di Aprile 2018) sarebbero state sostituite dalla fattura n. 25 di Ottobre 2018, che risulta pagata;
infine, ha affermato che all'opposta non possono essere riconosciuti gli interessi moratori stante -
l'assenza di due requisiti fondamentali: liquidità del credito e messa in mora dell'azienda.
Si è costituita la chiedendo: Controparte_1
- in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;
- in via principale, la conferma in toto del decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, la condanna dell' al pagamento in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 282.057,61, oltre interessi da ritardato pagamento ex D. Lgs. 231/2002,
[...]
dal 1° maggio 2016 al relativo effettivo soddisfo, ai sensi del DCA n. 454/2015, e/o di qualsiasi altro titolo giustificativo contrattuale e non e/o atto e/o fatto di cui alla narrativa del presente atto o che dovesse emergere in corso di causa. È intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. l' CP_3
stante l'avvenuta cessione, nelle more del procedimento, dei crediti litigiosi di cui sopra
[...]
da parte della La cessionaria ha aderito in toto alle difese spiegate dalla Controparte_1
propria dante causa, reiterandole pedissequamente, e ha impugnato e contestato ogni eccezione, difesa e richiesta formulate dall'opponente . Parte_2
2. Preliminarmente, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione passiva di parte opponente. Quest'ultima ha affermato che il contenzioso definito con l'emanazione del D.C.A. 454/2015 è stato promosso unicamente contro la Regione Calabria e non ha coinvolto l' ; che l'accordo transattivo del 16.6.2016 (recepito dalla Parte_2
Regione con Decreto n. 87/2016, con il quale la stessa Regione ha demandato alle il Pt_2
pagamento della quota sanitaria del differenziale economico in argomento, trasferendo alle stesse le
2 relative risorse) è stato eseguito dall' , sicché in capo a quest'ultima non Parte_2
residuerebbe alcun potere decisorio in ordine a pagamenti ulteriori.
La sussistenza della legittimazione passiva dell' e la inopponibilità alla struttura privata Pt_2 dell'eventuale mancato trasferimento da parte della Regione delle risorse finanziarie necessarie (in quanto vicenda attinente esclusivamente ai rapporti interni tra e Regione), sono stati ribaditi Pt_2
dalla Corte di Cassazione (cfr. ord. n. 5147 del 17.2.2023, che ha confermato una pronuncia resa dalla Corte di Appello di Catanzaro).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che le obbligazioni derivanti dall'esecuzione di prestazioni socio-sanitarie rese in regime di accreditamento non sono direttamente a carico delle
Regioni (nella specie, la Regione Calabria), cui – in mancanza di un'espressa disposizione di legge che le affidi la concreta gestione dei servizi - sono demandati unicamente compiti di Part programmazione, coordinamento e vigilanza, tra i quali anche la ripartizione tra le delle risorse economiche, mentre è riservato a queste ultime ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza socio-sanitaria, ivi compresa l'instaurazione di rapporti contrattuali con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere le relative prestazioni in regime di accreditamento (cfr., ex multis, Cass., sent. n. 22037/2016 e, più di recente, Cass., sent. n. 18604/2020 nonché, ancora più nello specifico, Cass., sent. 21235/2019, che ha ricostruito la questione delle controversie con le strutture private convenzionate attinenti alla debenza dei corrispettivi richiesti per le prestazioni svolte, attribuendone la legittimazione passiva alle territorialmente competenti). Pt_2
Non può essere attribuito alcun rilievo alla circostanza che il contenzioso amministrativo, definito con l'emanazione del D.C.A. 454/2015, sia stato promosso unicamente contro la Regione, trattandosi del solo soggetto istituzionalmente preposto a determinare le tariffe spettanti per la remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate ed il cui pagamento viene erogato dalle . Si sottolinea, al riguardo, che il Regolamento Regionale n. 13/2009 aveva Parte_4 previsto l'obbligo per la Regione di determinare le nuove tariffe entro 60 giorni dall'entrata in vigore del medesimo. Sicché, il DCA 454/2015 non ha fatto altro che porre rimedio all'inadempimento della Regione rispetto a quell'obbligo, determinando, con efficacia retroattiva, le nuove tariffe il cui pagamento è però a carico delle e non della Regione. Dunque: Parte_4
riguardo alla determinazione delle tariffe, è la Regione ad essere legittimata esclusiva;
-
riguardo al pagamento delle stesse, legittimate sono solo le . - Parte_4
Pertanto, non v'è motivo per ritenere insussistente la legittimazione passiva dell' Parte_2
in ordine al pagamento del differenziale economico scaturente dalla determinazione
[...]
3 retroattiva da parte del delle nuove e più elevate tariffe, introdotte con l'adozione Parte_5
del Decreto 454/15, rispetto a cui essa non può considerarsi mera “mandataria” della Regione
Calabria.
Peraltro, l' non potrebbe utilmente opporre alla controparte l'eventuale mancato Parte_2
trasferimento da parte della Regione Calabria delle risorse finanziarie finalizzate al pagamento del credito azionato, “essendo (la contestazione) destinata ad assumere rilievo esclusivamente sul piano Part interno dei rapporti finanziari tra la Regione e competente per territorio” (cfr. Cass., ord. n.
5147 del 17.02.2023).
Deve, dunque, ritenersi sussistente la legittimazione passiva di parte opponente.
3. Il Tribunale ritiene altresì infondata l'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata da parte opponente. Quest'ultima ha affermato che può considerarsi maturato il termine di prescrizione di cui all'art. 2498 c.c. per i cinque anni antecedenti alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il
16/05/2019. A fondamento delle sue ragioni ha evidenziato che le prestazioni per le quali è stato ingiunto il pagamento sono riferite al periodo dal 2010 al 2015 e che, inoltre, nessun atto di diffida all' sia stato allegato da parte opposta. Sul punto, è da ritenersi errata la Parte_2
prospettazione effettuata circa il termine da cui ha iniziato a decorrere il termine prescrizionale.
Difatti, la pretesa oggetto del decreto ingiuntivo opposto poteva essere esercitata solo a partire dal 6 novembre 2015, data in cui è stato pubblicato il DCA n. 454 del 28.10.2015 con cui è stato riconosciuto, in ottemperanza alle sentenze TAR Catanzaro nn. 834 e 835 del 2012, il diritto delle strutture residenziali, semi-residenziali, di riabilitazione estensiva extraospedaliera, della salute mentale e delle tossicodipendenze ad ottenere, relativamente alle prestazioni erogate nel periodo
01/01/2010 – 10/06/2015, l'introduzione di un piano tariffario composto da importi maggiorati, cui aggiungere gli intervenuti adeguamenti ISTAT.
L'art. 2935 c.c. afferma che la prescrizione comincia a decorrere solamente dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere: anche a voler ritenere applicabile al credito de quo il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., il medesimo termine, avuto riguardo alla data di emanazione del D.C.A. n. 454 del 28.10.2015, non può certamente ritenersi decorso vista la data di deposito del ricorso per ingiunzione, che poi è stato notificato all'opponente di Pt_2
in data 16.05.2019. Dunque, nessuno fra i crediti oggetto dello stesso si è nel frattempo Parte_1
prescritto.
Peraltro, nel caso di specie il termine prescrizionale non sarebbe quello quinquennale previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c., bensì quello ordinario decennale. Si rappresenta, infatti, che la Corte
4 di Cassazione ha precisato che, in materia di prescrizione dei crediti vantati da enti convenzionati con il , la relativa prescrizione è decennale, atteso che: “La prescrizione Controparte_4 quinquennale prevista dall'articolo 2948 c.c., n. 4), per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass., ord. n. 30546 del 20.12.2017 e
Cass., sent. n. 26161/2006).
4. Nel merito, l'opposizione proposta è infondata. Parte opponente ha innanzitutto lamentato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la nullità e/o inefficacia della cessione intervenuta tra
PAOB s.r.l. e In tal senso, ha ricostruito erroneamente la normativa su cui si Controparte_1 basano le ragioni a sostegno della propria tesi. Infatti, ha dapprima affermato che “l'articolo 9, comma 3 bis prevede che in caso di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, su istanza del creditore, le pubbliche amministrazioni, nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta del creditore, certificano il relativo credito solo quando sia certo, liquido ed esigibile così da consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente”.
Parte opponente ha continuato deducendo che “Nel caso de quo la certificazione del credito da parte dell'azienda cedente non è avvenuta pertanto nessun recupero, essendo condicio sine qua non, può essere richiesto dall'odierna opposta”.
Invero, in base alla normativa sopra riportata, qualora il creditore cedente volesse, potrebbe chiedere al debitore di certificare il credito;
ratio della norma è quella di rendere, attraverso la certificazione, più invitante l'acquisto del credito che vuol essere ceduto, aumentandone il relativo valore. La certificazione, dunque, non costituisce affatto condicio sine qua non e, in ogni caso, essa dovrebbe essere apposta dall'amministrazione debitrice e non “dall'azienda cedente” come supposto da parte opponente. Il primo motivo di nullità addotto è dunque infondato.
Parte opponente, inoltre, ritiene nullo il decreto ingiuntivo anche perché “emesso sulla base di fatture non solo espressamente rifiutate dall'Azienda ma anche sostituite da una fattura successiva che risulta pagata!”.
5 Ricostruendo brevemente gli eventi, la PAOB S.r.l. emetteva la fattura n. 9 del 9 aprile 2018 dell'importo di Euro 223.467,89 a titolo di conguaglio per le differenze tariffarie sulla quota sociale per le prestazioni di assistenza da parte della RSA Casa Amica e la fattura n. 10 del 9 aprile 2018 dell'importo di Euro 58.589,72 per interessi maturati sulla sorte capitale portata nella fattura n.
9/2018. Entrambe le fatture venivano rifiutate dall' in quanto emesse prima Parte_2 dell'emanazione della deliberazione n. 1078/2018, prima della quale non erano state ultimate le procedure di verifica circa i requisiti creditori in capo alla R.S.A. Casa Amica. A seguito dell'approvazione di tale deliberazione, veniva adottata la determina n. 5706 del 7 dicembre 2018 con la quale l' provvedeva alla liquidazione delle somme spettanti. In particolare, alla R.S.A. Pt_2
Casa Amica veniva liquidato l'importo di Euro 282.588,52, il quale veniva pagato, previa emissione di nuova fattura n. 25 del 23/10/2018, con mandato di pagamento n. 10398 del 18/12/2018 alla
PA. In data 16/04/2018, però, la regolarmente notificava all' di CP_5 Controparte_1 Pt_2
la cessione dei crediti di cui sopra avvenuta in data 11 aprile 2018, che vedeva come parti Parte_1
la PA. in qualità di cedente e la in qualità di cessionaria. Da tale CP_5 Controparte_1
momento, dunque, il pagamento poteva considerarsi liberatorio solo se effettuato nei confronti del cessionario, unico legittimato a ricevere le prestazioni di cui sopra. Il mandato di pagamento n.
10398 del 18/12/2018, relativo alla fattura n. 25 del 23/10/2018, non può dunque considerarsi liberatorio in quanto indirizzato alla PA. soggetto non più legittimato a riceverlo tenuto CP_5
conto degli eventi innanzi descritti.
Anche il secondo motivo di nullità sollevato da parte opponente è dunque infondato.
Infine, quest'ultima ha sostenuto che all'opposta non potrebbero essere riconosciuti gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002, “atteso che per il riconoscimento dei suddetti interessi è indispensabile l'allegazione e la prova, sia della messa in mora dell' che dell'adozione di Pt_1 un provvedimento di liquidazione da parte della stessa”.
Come ripetutamente sostenuto al riguardo sia dalla giurisprudenza di legittimità che da quella di merito nella definizione di controversie aventi analogo oggetto, non vi sono ragioni per ritenere inapplicabile al rapporto dedotto in giudizio la disciplina sul ritardo nei pagamenti nell'ambito delle cd. transazioni commerciali, di cui risulta soddisfatto tanto il requisito oggettivo quanto quello soggettivo (ex multis, Cass., sent. n. 14349/2016; Cass., sent. n. 5796/2017; Cass., sent. n.
20391/2016; Cass., sent. n. 8668/2017; Cass., sent. n. 12479/2017).
Ne consegue l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di opposizione, con cui l'opponente sostiene la tesi della necessità di un “atto di messa in mora” ai fini della decorrenza degli interessi per cui è
6 controversia, trattandosi di tesi che si pone in aperto contrasto con i principi di matrice comunitaria,
a cui si ispira il D.lgs. 231/2002 e s.m.i., dettato a tutela dei creditori, proprio per fronteggiare i ritardi nei pagamenti da parte della P.A.
Com'è noto, la detta fonte legislativa, per un verso, ha istituito il principio per cui il diritto agli interessi matura automaticamente alla scadenza di termini ben determinati e, per altro verso, ha fatto divieto di inserire sul punto, nell'ambito del regolamento contrattuale, clausole inique nei confronti del creditore, a pena di nullità delle stesse.
Dalle superiori argomentazioni deriva l'obbligo dell' di corrispondere anche gli Parte_2
interessi da ritardato pagamento conteggiati sulla somma dovuta, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento fino all'effettivo soddisfo.
5. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra l'opponente e l'opposta e sono liquidate in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (valore della causa compreso tra € 260.000,01 e € 520.000), secondo i valori medi.
Sono invece compensate le spese tra l'opponente e intervenuta Controparte_3
volontariamente ex art. 111 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
alla rifusione, in favore della in persona del legale rappresentate p.t., delle Controparte_1 spese del giudizio, che liquida in € 22.457,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e
Cpa come per legge;
3) compensa le spese tra l' e Parte_1 Controparte_3
Catanzaro, lì 17 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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