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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
07/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 1289/2022 e al n. 4037/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
Avv. CHIEFFALLO MARIO) Parte_1 Parte_2
ricorrenti
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE REGIONALE – AMBITO
TERRITORIALE PALERMO (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI PALERMO;
DOTT.SSA DANIELA BRUNO)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorsi depositati il 10/02/2022 e il 27/04/2022 parte ricorrente, premesso di avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche e di risultare regolarmente inserita nelle graduatorie di terza fascia, lamentava l'illegittimità del decreto n. 50 del 3 marzo 2021 che disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24, così disponendo di fatto la chiusura della seconda fascia delle stesse graduatorie, in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale
ATA, ed in particolare in violazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM
13.12.2000 n. 430. Tanto premesso, domandava accertare e dichiarare di essere in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratrice scolastica - e, per l'effetto,
ordinare al Ministero di inserirla nella predetta fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.
Ritualmente evocato, si costituiva nei due giudizi il Ministero dell'Istruzione, il quale contestava la fondatezza dei ricorsi e ne chiedeva il rigetto.
Senza ulteriore attività istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. per l'udienza del 07/04/2025 e le cause, riunite, vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi devono ritenersi infondati sulla scorta di un orientamento già assunto da
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalle pronunce allegate alle note conclusive del Ministero. Persuasive appaiono, in particolare, e qui le stesse si richiamano ampiamente ex art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni esposte dal Tribunale di Avellino nella pronuncia n. 405/2025, perciò osservandosi quanto segue:
“Nel merito, è opportuno procedere ad una preliminare disamina della normativa di riferimento.
L'art. 4 L. 124/1999 ha introdotto significative modifiche della disciplina per il conferimento di incarichi annuali e temporanei per il personale docente,
prevedendo espressamente, al co. 11, l'estensione della disciplina al personale amministrativo (“Art. 4 (Supplenze) 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a
qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di
supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2.Alla copertura delle cattedre e dei
posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante
il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle
dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso
mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto
da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si
utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-
bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento
mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche
graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di
supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni
scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il
conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le
graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a
carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle
istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita
limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è
inseriti. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di
merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel
conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento
di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze
temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla
durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di
cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico”).
In attuazione di quanto disposto dalla suddetta disposizione normativa, il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ministero, con D.M. 430/2000, ha tracciato la disciplina per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale amministrativo, distinguendo, ex art. 1 co. 3,
tra supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, per le quali si utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento ex art. 2, e supplenze temporanee, per le quali si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5 (“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui
all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma
7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli
previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale
presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da
utilizzare nell'ordine, composte come segue: A) Prima fascia: comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo
professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. B) Seconda
fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno
prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti
non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi
tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per
almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui
al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta
giorni. C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici … 6. Le
graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle
cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle
predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.
Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”).
Il D.L. 240/2000 (“Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-
2001”), conv. con mod. da L. 306/2000, all'art. 1 co. 6, con esclusivo riferimento alle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici, ha disposto quanto segue: “Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale
di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento
del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato nelle scuole statali,
nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta
giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali”.
In ordine alle graduatorie provinciali ad esaurimento, il D.M. 75/2001, all'art. 1,
ha così statuito: “Per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta o per essere inseriti in
una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente
inclusione occorre, avendone titolo, produrre domanda di inserimento con
conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti alla data della
domanda. Hanno titolo a produrre domanda di inserimento per la prima volta o
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in provincia diversa da quella di precedente inserimento coloro che, tra l'1.9.1997
incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio,
anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali
ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma. I collaboratori
scolastici che chiedono l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di
provincia diversa da quella di precedente inserimento saranno cancellati dalla
graduatoria ad esaurimento di provenienza. I collaboratori scolastici che
intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della Provincia
in cui sono già inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono mantenuti
d'Ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio già conseguito
detratti gli eventuali punteggi già assegnati per carichi di famiglia e con la
cancellazione delle eventuali preferenze o riserve già riconosciute. Essi non
devono alcuna domanda e questa è del tutto nulla, se prodotta. Il servizio di cui
ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con
rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti
locali tenuti a fornire, fino al 31.12.1999, tale personale alla scuola statale di
servizio”.
In dettaglio, le graduatorie e gli elenchi previsti dal D.M. 75/2001 consentivano l'inserimento di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici che avevano maturato 30 giorni di servizio dalla data dell'1.9.1997 alla data di scadenza di presentazione della domanda, prevista dal decreto stesso.
Ebbene, la stessa definizione normativa di graduatoria “ad esaurimento”
evidenzia che, dopo la loro formazione, non è più possibile procedere a nuovi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inserimenti.
Diverso regime, invece, è previsto per le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, per le quali sono previsti aggiornamenti (a cadenza triennale e su istanza dell'interessato) e nuovi inserimenti.
Pertanto, deve escludersi che, per le graduatorie di seconda fascia, sia accordata la possibilità di presentare una nuova richiesta d'inserimento da parte di chi non sia già inserito in dette graduatorie.
In materia di graduatorie ad esaurimento, la Suprema Corte, non a caso, ha ammesso unicamente la possibilità di reiscrizione in G.A.E. per coloro che,
precedentemente e regolarmente iscritti, erano stati cancellati (Cassazione civile,
sez. lav., 28/05/2020, n. 10221: “Nel settore scolastico, la trasformazione delle
graduatorie permanenti di cui all' art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in
graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 , non
ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell' art. 1, comma 1 bis, del
d.l. n. 97 del 2004 , conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a
domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il
punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato,
perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014, nella parte in
cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa
presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della
domanda di permanenza”).
Ciò a conferma della peculiarità della graduatoria di circolo e d'istituto di seconda fascia, la quale, essendo per l'appunto destinata ad esaurirsi, ha natura incompatibile con inserimenti nuovi, salvo che la legge, in favore dei soggetti depennati, accordi il diritto alla reiscrizione.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
3. Definito il quadro normativo di riferimento, occorre procedere alla disamina di merito della domanda del ricorrente.
Il sig. […] ha rivendicato il diritto ad essere iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale A.T.A., per il profilo di assistente tecnico,
vantando il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 co. 3 lett. b) punto 2
D.M. 430/2000. [….] In specie, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della condotta della P.A. nella misura in cui essa non ha più consentito, dopo il 2004,
l'inserimento e l'aggiornamento della seconda fascia, precludendogli siffatta possibilità a dispetto del possesso dei requisiti prescritti, tra cui appunto la maturazione dell'anzianità di servizio di 30 giorni, che egli non aveva mai potuto acquisire in precedenza.
La questione della preclusione dell'accesso alle graduatorie di seconda fascia del personale A.T.A. si è prestata, in sede giudiziaria, a due opposte soluzioni interpretative.
Secondo una prima tesi, favorevole alle pretese dei lavoratori e riportata nelle pronunce giurisprudenziali di merito segnalate dall'odierno ricorrente, il D.M.
75/2001 deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L. 124/1999, la quale ha previsto che gli aggiornamenti delle graduatorie del personale A.T.A. debbano avvenire con le stesse modalità stabilite per il personale docente, incluse le tempistiche triennali di aggiornamento, sicché
l'inserimento in seconda fascia deve essere consentito ad ogni lavoratore che abbia maturato, anche in data successiva al 19.4.2001, un'anzianità di servizio superiore ai 30 giorni richiesti per l'inserimento.
Il secondo indirizzo ermeneutico, invece, riserva l'inserimento nella seconda fascia solo a coloro che avevano già maturato 30 giorni di servizio alla data del
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 19.4.2001, valorizzando la natura “ad esaurimento” della graduatoria, la quale emerge dall'espressa lettera dell'art. 5 co. 6 D. M. 430/2000, con effetto totalmente preclusivo di nuovi inserimenti, altresì sottolineando che la L.
124/2009 non contiene una specifica previsione di un diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia, né pone preclusioni alla normativa regolamentare in ordine all'eventuale apposizione di sbarramenti temporali
(Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Giovanna Picciotti, sentenza n. 1590/2024
del 29.2.2024, R. G. n. 19899/2022: “… il comma 6 dell'art. 5, disciplinando
proprio la validità temporale delle graduatorie, ha chiaramente affermato che la
graduatoria per la seconda fascia sia ad esaurimento e, quindi, per essa,
diversamente dalle altre due fasce, non è previsto alcun aggiornamento o nuovo
inserimento. La qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie della seconda
fascia conduce, invero, all'univoca conclusione che l'ingresso in graduatoria è
permesso soltanto a coloro i quali alla data indicata dal successivo decreto
ministeriale di attuazione (v. D.M. n. 75 del 2001) già avevano maturato i
requisiti per potervi accedere e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale
graduatoria, con conseguente esclusione degli inserimenti "ex novo" (v., per
evidenti profili analogici, Cass. n. 28250 del 27/11/2017, in merito ai nuovi
inserimenti, ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge, per le
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 trasformate
ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006). La condotta
dell'amministrazione scolastica che ha applicato la normativa regolamentare
nei termini sopradetti risulta, pertanto, immune dalle censure lamentate. Né tale
opzione esegetica si pone in contrasto con la fonte normativa primaria
rappresentata dalla legge n.124 del 1999. Nel riassetto normativo che ha
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caratterizzato la materia scolastica e, segnatamente, i conferimenti delle
supplenze, se è vero che l'art. 4, comma 11, della Legge n. 124/1999, ha previsto
che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)” e non ha previsto sbarramenti
temporali per l'inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del
personale scolastico A.T.A., è pur vero che la stessa fonte nemmeno ha escluso
che un tale condizione potesse essere introdotta in sede di regolamentazione
attuativa, come poi esercitata con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, occorrendo
solo che il regolamento di esecuzione si uniformasse ai criteri di cui alla
menzionata disposizione primaria, che alcuna preclusione recava per l'eventuale
introduzione di condizioni limitative nella formazione o negli aggiornamenti
delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi (v. anche TAR Campania Napoli,
Sezione II, n.3084 del 2006). Ciò porta, altresì, ad escludere che il diritto
dell'istante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto sia un bene riconoscibile sulla base di fonti di rango primario. …”; […]).
4. Ebbene, il giudicante ritiene di dover condividere la seconda soluzione interpretativa.
Lungi dal prestarvi acritica adesione, si evidenzia che la ratio della delega alla fonte regolamentare, contenuta nell'art. 4 co. 5 L. 124/1999, risiede anche nella necessità che, a dettare la disciplina di dettaglio dell'aggiornamento delle graduatorie, sia il competente, ossia proprio quel soggetto giuridico che, in posizione datoriale, è preposto alla definizione ed alla determinazione della dotazione organica.
In altri termini, è il Ministero a conoscere il concreto fabbisogno di organico per il personale docente ed A.T.A., ed a procedere anche alla programmazione strategica
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e finanziaria per l'attuazione delle facoltà assunzionali, incluse quelle a tempo determinato per le sostituzioni del personale assente.
In sostanza, è la stessa P.A., in veste di datore di lavoro, a determinare le piante organiche e le necessità sostitutive.
In tal senso, l'art. 5 co. 6 D. M. 430/2000, nella parte in cui prevede che le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia sono ad esaurimento, poggia su una valutazione di opportunità caratterizzata da discrezionalità amministrativa, la quale opera non solo al momento dell'assunzione del personale, ma, a monte,
anche all'atto della formazione delle graduatorie da cui attingerlo, la cui esistenza
è funzionale e strumentale proprio alle assunzioni.
Per identica ragione, la riapertura delle graduatorie, ai fini dei nuovi inserimenti o degli aggiornamenti, costituisce un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione scolastica, fondato sulla ricognizione delle consistenze organiche e, quindi, sulle necessità sostitutive, in linea con il disposto dell'art. 97
Cost. e rispetto al quale non può operare alcun legittimo affidamento del cittadino.
L'autorità giudiziaria, pertanto, non può sindacare siffatta valutazione ed imporre la riapertura delle graduatorie per l'immissione di nuovi soggetti, benché abilitati a collocarsi in seconda fascia, avendo ottenuto possesso dei relativi requisiti.
La decisione di “chiudere” una graduatoria, definendola “ad esaurimento”, è
evidentemente connessa ad una stima di fabbisogno di personale che non può
essere oggetto di scrutinio giudiziale, rivestendo essa natura di valutazione di opportunità da parte della P.A.: quest'ultima ha ritenuto che le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia, dopo il primo inserimento, non dovessero essere riaperte, con ciò esprimendo, in esercizio del potere - dovere ex art. 97
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cost., una opzione organizzativa ad essa riservata in via esclusiva.
Resta fermo che il giudice è tenuto a disapplicare la normativa secondaria nella parte e nella misura in cui essa contrasti con una norma primaria, e ciò pur sempre senza entrare “nel merito” delle scelte amministrative, ma limitandosi a rendere priva d'efficacia la disposizione secondaria illegittima limitatamente al rapporto controverso.
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che la condotta del Ministero, laddove ha definito la graduatoria de qua “ad esaurimento” e non ha consentito aggiornamenti e nuove iscrizioni, si porrebbe in contrasto con l'art. 4 co. 11 L.
124/1999.
Tale deduzione non può essere condivisa poiché, in realtà, detta disposizione si limita a trasporre la disciplina delle supplenze stabilita per il personale docente anche al personale A.T.A., senza stabilire alcuna preclusione in ordine alla natura
“chiusa” o “aperta” delle graduatorie.
A stabilire ciò, non può che essere il Ministero, in esercizio della delega del legislatore ed in ossequio, come detto, alla propria posizione di soggetto preposto alle determinazioni assunzionali, anche temporanee.
Di contro, l'inesistenza di graduatorie di circolo e di istituto “ad esaurimento” per il personale docente non può, di per sé, comportare che anche quelle per il personale A.T.A. debbano essere sempre aggiornate, giacché tale diversità si basa,
con tutta evidenza, su differenti esigenze d'organico supplente, che è il Ministero
stesso a valutare e che conducono a scelte organizzative altrettanto differenti ai fini del reclutamento.
Dunque, a parere del giudicante, la norma ex art. 4 co. 11 L. 124/1999 si limita a stabilire una parificazione del sistema di reclutamento del personale supplente, sì
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riferita al meccanismo delle graduatorie ma priva d'imposizione di vincoli per la
P.A. in ordine alla natura aperta o “ad esaurimento” delle stesse.
Non può trascurarsi di evidenziare, poi, che, come si evince dall'art. 5 co. 3 D.M.
430/2000, le graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di prima e di seconda fascia sono istituite in via speculare rispetto alle graduatorie dei concorsi provinciali ex art. 554 D. Lgs. 297/1994, sicché, essendo queste ultime “ad esaurimento”, le prime non possono che avere identica natura.
Peraltro, la tesi del ricorrente non può condividersi (secondo quanto già osservato nei succitati precedenti giurisprudenziali) neppure laddove si sostiene che il D. M.
75/2001 ed il D. M. 35/2004 abbiano consentito nuove immissioni nella graduatoria di seconda fascia, e ciò anzitutto in quanto il primo decreto è quello che ha consentito e disciplinato il primo ed unico inserimento, in linea con quanto stabilito dall'art. 1 co. 6 D.L. 240/2000.
Invece, il D. M. 35/2004, sulla presupposta necessità di allineare le procedure di reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie (per il quale non era più
sufficiente il solo diploma di scuola media) rispetto agli altri profili del personale
A.T.A., ha dettato disposizioni integrative del D. M. 75/2001 limitatamente a tale profilo professionale, ferma restando la natura “ad esaurimento” delle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia.
Dunque, il decreto 35/2004 non solo riguarda un profilo professionale diverso da quello aspirato dal ricorrente, ma altresì poggia sull'esigenza di integrare la prima ed unica iscrizione alla graduatoria di seconda fascia per il profilo stesso (addetto alle aziende agrarie).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Assorbito ogni altro profilo.”
Respinti, sulla scorta delle stesse argomentazioni, i due ricorsi oggi in disamina, le
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese meritano di essere compensate in ragione delle pronunce di segno contrario documentate da parte ricorrente.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'08/04/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta delle cause ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
07/04/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nelle cause riunite iscritte al n. 1289/2022 e al n. 4037/2022 del Ruolo Generale
vertenti
TRA
Avv. CHIEFFALLO MARIO) Parte_1 Parte_2
ricorrenti
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE REGIONALE – AMBITO
TERRITORIALE PALERMO (AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO DI PALERMO;
DOTT.SSA DANIELA BRUNO)
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Tribunale di Palermo sez. Lavoro ◊ rigetta i ricorsi e compensa le spese di lite.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorsi depositati il 10/02/2022 e il 27/04/2022 parte ricorrente, premesso di avere prestato servizio per oltre trenta giorni nelle istituzioni scolastiche e di risultare regolarmente inserita nelle graduatorie di terza fascia, lamentava l'illegittimità del decreto n. 50 del 3 marzo 2021 che disponeva l'inserimento/conferma/aggiornamento solo della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA valide per il triennio 2021/22, 2022/23,
2023/24, così disponendo di fatto la chiusura della seconda fascia delle stesse graduatorie, in contrasto con il sistema normativo di reclutamento del personale
ATA, ed in particolare in violazione dell'art. 5, comma 3, lett. b) punto 2, del DM
13.12.2000 n. 430. Tanto premesso, domandava accertare e dichiarare di essere in possesso di un idoneo titolo, costituito da almeno 30 giorni di servizio presso le istituzioni scolastiche, per accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA - profilo di collaboratrice scolastica - e, per l'effetto,
ordinare al Ministero di inserirla nella predetta fascia, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge.
Ritualmente evocato, si costituiva nei due giudizi il Ministero dell'Istruzione, il quale contestava la fondatezza dei ricorsi e ne chiedeva il rigetto.
Senza ulteriore attività istruttoria, le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127
ter c.p.c. per l'udienza del 07/04/2025 e le cause, riunite, vengono quivi decise con il deposito di questa sentenza.
◊
I ricorsi devono ritenersi infondati sulla scorta di un orientamento già assunto da
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro questo Tribunale, in diversa composizione, nonché dalle pronunce allegate alle note conclusive del Ministero. Persuasive appaiono, in particolare, e qui le stesse si richiamano ampiamente ex art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni esposte dal Tribunale di Avellino nella pronuncia n. 405/2025, perciò osservandosi quanto segue:
“Nel merito, è opportuno procedere ad una preliminare disamina della normativa di riferimento.
L'art. 4 L. 124/1999 ha introdotto significative modifiche della disciplina per il conferimento di incarichi annuali e temporanei per il personale docente,
prevedendo espressamente, al co. 11, l'estensione della disciplina al personale amministrativo (“Art. 4 (Supplenze) 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del
31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico,
qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle
dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a
qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di
supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2.Alla copertura delle cattedre e dei
posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la
data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante
il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine
delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non
concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle
dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso
mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto
da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un
regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e
temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il
conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al
termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della
presente legge, e, in subordine, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, si
utilizzano le graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6-bis. 6-
bis. Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento
mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2, sono costituite specifiche
graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica
graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di
supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul
sostegno.
6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma
6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la
copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni
scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di
inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
7. Per il
conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le
graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a
carico degli aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'articolo 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40,
comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla
precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle
istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti
di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta è attribuita
limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si è
inseriti. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso
all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di
merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o più lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel
conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento
di una corrispondente lingua straniera. 10. Il conferimento delle supplenze
temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza
delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla
durata effettiva delle supplenze medesime. 11. Le disposizioni di cui ai precedenti
commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di
cui all'articolo 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"Scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n.
207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'articolo 554 del testo unico”).
In attuazione di quanto disposto dalla suddetta disposizione normativa, il
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ministero, con D.M. 430/2000, ha tracciato la disciplina per il conferimento degli incarichi di supplenza al personale amministrativo, distinguendo, ex art. 1 co. 3,
tra supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, per le quali si utilizzano le graduatorie provinciali ad esaurimento ex art. 2, e supplenze temporanee, per le quali si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5 (“1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui
all'articolo 6, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma
7, apposite graduatorie in relazione ad ogni profilo professionale presente nella
scuola, secondo i criteri di cui al comma 3. 2. I titoli di studio per l'inclusione
nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente
ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo, salvo quanto stabilito
dal contratto collettivo nazionale di lavoro in ordine alla validità dei titoli
previsti nel precedente ordinamento.
3. Per ciascun profilo professionale
presente nella scuola viene costituita una graduatoria, distinta in tre fasce da
utilizzare nell'ordine, composte come segue: A) Prima fascia: comprende gli
aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 2, per il medesimo profilo
professionale cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto. B) Seconda
fascia: comprende: 1) per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno
prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali;
2) gli aspiranti
non inseriti nelle corrispondenti graduatorie di cui all'articolo 2 che, negli ultimi
tre anni scolastici, hanno prestato servizio a tempo determinato nelle istituzioni
scolastiche, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali, per
almeno trenta giorni;
3) gli aspiranti, eccettuati i collaboratori scolastici di cui
al punto 1), che erano inseriti nelle corrispondenti graduatorie provinciali per il
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro conferimento delle supplenze e che hanno prestato servizio per almeno trenta
giorni. C) Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido
per l'accesso al posto richiesto, esclusi i collaboratori scolastici … 6. Le
graduatorie della prima fascia hanno validità temporale commisurata alle
cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali
per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle
predette graduatorie. Le graduatorie della seconda fascia sono ad esaurimento.
Le graduatorie della terza fascia hanno validità triennale”).
Il D.L. 240/2000 (“Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-
2001”), conv. con mod. da L. 306/2000, all'art. 1 co. 6, con esclusivo riferimento alle graduatorie provinciali ad esaurimento per i collaboratori scolastici, ha disposto quanto segue: “Le graduatorie provinciali ad esaurimento per il
conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale
di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento
del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato nelle scuole statali,
nel medesimo profilo professionale o profili equiparati, per almeno trenta
giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali”.
In ordine alle graduatorie provinciali ad esaurimento, il D.M. 75/2001, all'art. 1,
ha così statuito: “Per essere inseriti in una graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per la prima volta o per essere inseriti in
una graduatoria ad esaurimento di provincia diversa da quella di precedente
inclusione occorre, avendone titolo, produrre domanda di inserimento con
conseguente valutazione dell'insieme dei titoli posseduti alla data della
domanda. Hanno titolo a produrre domanda di inserimento per la prima volta o
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in provincia diversa da quella di precedente inserimento coloro che, tra l'1.9.1997
incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio,
anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;
nonché coloro che, già inclusi in una graduatoria ad esaurimento di
collaboratore scolastico, abbiano titolo all'inserimento negli elenchi provinciali
ad esaurimento per le supplenze di cui al precedente comma. I collaboratori
scolastici che chiedono l'inserimento nella graduatoria ad esaurimento di
provincia diversa da quella di precedente inserimento saranno cancellati dalla
graduatoria ad esaurimento di provenienza. I collaboratori scolastici che
intendano restare nella graduatoria provinciale ad esaurimento della Provincia
in cui sono già inseriti senza aggiornare la propria posizione, sono mantenuti
d'Ufficio, in quella medesima graduatoria, con il punteggio già conseguito
detratti gli eventuali punteggi già assegnati per carichi di famiglia e con la
cancellazione delle eventuali preferenze o riserve già riconosciute. Essi non
devono alcuna domanda e questa è del tutto nulla, se prodotta. Il servizio di cui
ai precedenti commi 1 e 2 deve essere stato prestato in scuole statali con
rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o con gli enti
locali tenuti a fornire, fino al 31.12.1999, tale personale alla scuola statale di
servizio”.
In dettaglio, le graduatorie e gli elenchi previsti dal D.M. 75/2001 consentivano l'inserimento di collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici che avevano maturato 30 giorni di servizio dalla data dell'1.9.1997 alla data di scadenza di presentazione della domanda, prevista dal decreto stesso.
Ebbene, la stessa definizione normativa di graduatoria “ad esaurimento”
evidenzia che, dopo la loro formazione, non è più possibile procedere a nuovi
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro inserimenti.
Diverso regime, invece, è previsto per le graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, per le quali sono previsti aggiornamenti (a cadenza triennale e su istanza dell'interessato) e nuovi inserimenti.
Pertanto, deve escludersi che, per le graduatorie di seconda fascia, sia accordata la possibilità di presentare una nuova richiesta d'inserimento da parte di chi non sia già inserito in dette graduatorie.
In materia di graduatorie ad esaurimento, la Suprema Corte, non a caso, ha ammesso unicamente la possibilità di reiscrizione in G.A.E. per coloro che,
precedentemente e regolarmente iscritti, erano stati cancellati (Cassazione civile,
sez. lav., 28/05/2020, n. 10221: “Nel settore scolastico, la trasformazione delle
graduatorie permanenti di cui all' art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 in
graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006 , non
ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell' art. 1, comma 1 bis, del
d.l. n. 97 del 2004 , conv. nella l. n. 143 del 2004, nella parte in cui prevede che, a
domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il
punteggio maturato al momento della cancellazione, sicché va disapplicato,
perché in contrasto con la norma di legge, il d.m. n. 235 del 2014, nella parte in
cui non consente il reinserimento dell'aspirante cancellato a causa dell'omessa
presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della
domanda di permanenza”).
Ciò a conferma della peculiarità della graduatoria di circolo e d'istituto di seconda fascia, la quale, essendo per l'appunto destinata ad esaurirsi, ha natura incompatibile con inserimenti nuovi, salvo che la legge, in favore dei soggetti depennati, accordi il diritto alla reiscrizione.
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
3. Definito il quadro normativo di riferimento, occorre procedere alla disamina di merito della domanda del ricorrente.
Il sig. […] ha rivendicato il diritto ad essere iscritto nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia del personale A.T.A., per il profilo di assistente tecnico,
vantando il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 5 co. 3 lett. b) punto 2
D.M. 430/2000. [….] In specie, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità della condotta della P.A. nella misura in cui essa non ha più consentito, dopo il 2004,
l'inserimento e l'aggiornamento della seconda fascia, precludendogli siffatta possibilità a dispetto del possesso dei requisiti prescritti, tra cui appunto la maturazione dell'anzianità di servizio di 30 giorni, che egli non aveva mai potuto acquisire in precedenza.
La questione della preclusione dell'accesso alle graduatorie di seconda fascia del personale A.T.A. si è prestata, in sede giudiziaria, a due opposte soluzioni interpretative.
Secondo una prima tesi, favorevole alle pretese dei lavoratori e riportata nelle pronunce giurisprudenziali di merito segnalate dall'odierno ricorrente, il D.M.
75/2001 deve essere interpretato in armonia con la fonte normativa di rango superiore, ovvero la L. 124/1999, la quale ha previsto che gli aggiornamenti delle graduatorie del personale A.T.A. debbano avvenire con le stesse modalità stabilite per il personale docente, incluse le tempistiche triennali di aggiornamento, sicché
l'inserimento in seconda fascia deve essere consentito ad ogni lavoratore che abbia maturato, anche in data successiva al 19.4.2001, un'anzianità di servizio superiore ai 30 giorni richiesti per l'inserimento.
Il secondo indirizzo ermeneutico, invece, riserva l'inserimento nella seconda fascia solo a coloro che avevano già maturato 30 giorni di servizio alla data del
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 19.4.2001, valorizzando la natura “ad esaurimento” della graduatoria, la quale emerge dall'espressa lettera dell'art. 5 co. 6 D. M. 430/2000, con effetto totalmente preclusivo di nuovi inserimenti, altresì sottolineando che la L.
124/2009 non contiene una specifica previsione di un diritto soggettivo all'inserimento nella seconda fascia, né pone preclusioni alla normativa regolamentare in ordine all'eventuale apposizione di sbarramenti temporali
(Tribunale di Napoli, sez. lav., dott.ssa Giovanna Picciotti, sentenza n. 1590/2024
del 29.2.2024, R. G. n. 19899/2022: “… il comma 6 dell'art. 5, disciplinando
proprio la validità temporale delle graduatorie, ha chiaramente affermato che la
graduatoria per la seconda fascia sia ad esaurimento e, quindi, per essa,
diversamente dalle altre due fasce, non è previsto alcun aggiornamento o nuovo
inserimento. La qualificazione "a esaurimento" delle graduatorie della seconda
fascia conduce, invero, all'univoca conclusione che l'ingresso in graduatoria è
permesso soltanto a coloro i quali alla data indicata dal successivo decreto
ministeriale di attuazione (v. D.M. n. 75 del 2001) già avevano maturato i
requisiti per potervi accedere e non anche a chi non abbia mai fatto parte di tale
graduatoria, con conseguente esclusione degli inserimenti "ex novo" (v., per
evidenti profili analogici, Cass. n. 28250 del 27/11/2017, in merito ai nuovi
inserimenti, ammessi solo nei casi particolari previsti dalla legge, per le
graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del d.lgs. n. 297 del 1994 trasformate
ad esaurimento ex art. 1, comma 605, della l. n. 296 del 2006). La condotta
dell'amministrazione scolastica che ha applicato la normativa regolamentare
nei termini sopradetti risulta, pertanto, immune dalle censure lamentate. Né tale
opzione esegetica si pone in contrasto con la fonte normativa primaria
rappresentata dalla legge n.124 del 1999. Nel riassetto normativo che ha
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro caratterizzato la materia scolastica e, segnatamente, i conferimenti delle
supplenze, se è vero che l'art. 4, comma 11, della Legge n. 124/1999, ha previsto
che “Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)” e non ha previsto sbarramenti
temporali per l'inserimento negli elenchi per le supplenze temporanee del
personale scolastico A.T.A., è pur vero che la stessa fonte nemmeno ha escluso
che un tale condizione potesse essere introdotta in sede di regolamentazione
attuativa, come poi esercitata con Decreto 13 dicembre 2000, n. 430, occorrendo
solo che il regolamento di esecuzione si uniformasse ai criteri di cui alla
menzionata disposizione primaria, che alcuna preclusione recava per l'eventuale
introduzione di condizioni limitative nella formazione o negli aggiornamenti
delle graduatorie degli aspiranti ad incarichi (v. anche TAR Campania Napoli,
Sezione II, n.3084 del 2006). Ciò porta, altresì, ad escludere che il diritto
dell'istante all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto sia un bene riconoscibile sulla base di fonti di rango primario. …”; […]).
4. Ebbene, il giudicante ritiene di dover condividere la seconda soluzione interpretativa.
Lungi dal prestarvi acritica adesione, si evidenzia che la ratio della delega alla fonte regolamentare, contenuta nell'art. 4 co. 5 L. 124/1999, risiede anche nella necessità che, a dettare la disciplina di dettaglio dell'aggiornamento delle graduatorie, sia il competente, ossia proprio quel soggetto giuridico che, in posizione datoriale, è preposto alla definizione ed alla determinazione della dotazione organica.
In altri termini, è il Ministero a conoscere il concreto fabbisogno di organico per il personale docente ed A.T.A., ed a procedere anche alla programmazione strategica
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro e finanziaria per l'attuazione delle facoltà assunzionali, incluse quelle a tempo determinato per le sostituzioni del personale assente.
In sostanza, è la stessa P.A., in veste di datore di lavoro, a determinare le piante organiche e le necessità sostitutive.
In tal senso, l'art. 5 co. 6 D. M. 430/2000, nella parte in cui prevede che le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia sono ad esaurimento, poggia su una valutazione di opportunità caratterizzata da discrezionalità amministrativa, la quale opera non solo al momento dell'assunzione del personale, ma, a monte,
anche all'atto della formazione delle graduatorie da cui attingerlo, la cui esistenza
è funzionale e strumentale proprio alle assunzioni.
Per identica ragione, la riapertura delle graduatorie, ai fini dei nuovi inserimenti o degli aggiornamenti, costituisce un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione scolastica, fondato sulla ricognizione delle consistenze organiche e, quindi, sulle necessità sostitutive, in linea con il disposto dell'art. 97
Cost. e rispetto al quale non può operare alcun legittimo affidamento del cittadino.
L'autorità giudiziaria, pertanto, non può sindacare siffatta valutazione ed imporre la riapertura delle graduatorie per l'immissione di nuovi soggetti, benché abilitati a collocarsi in seconda fascia, avendo ottenuto possesso dei relativi requisiti.
La decisione di “chiudere” una graduatoria, definendola “ad esaurimento”, è
evidentemente connessa ad una stima di fabbisogno di personale che non può
essere oggetto di scrutinio giudiziale, rivestendo essa natura di valutazione di opportunità da parte della P.A.: quest'ultima ha ritenuto che le graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia, dopo il primo inserimento, non dovessero essere riaperte, con ciò esprimendo, in esercizio del potere - dovere ex art. 97
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cost., una opzione organizzativa ad essa riservata in via esclusiva.
Resta fermo che il giudice è tenuto a disapplicare la normativa secondaria nella parte e nella misura in cui essa contrasti con una norma primaria, e ciò pur sempre senza entrare “nel merito” delle scelte amministrative, ma limitandosi a rendere priva d'efficacia la disposizione secondaria illegittima limitatamente al rapporto controverso.
Sul punto, parte ricorrente ha dedotto che la condotta del Ministero, laddove ha definito la graduatoria de qua “ad esaurimento” e non ha consentito aggiornamenti e nuove iscrizioni, si porrebbe in contrasto con l'art. 4 co. 11 L.
124/1999.
Tale deduzione non può essere condivisa poiché, in realtà, detta disposizione si limita a trasporre la disciplina delle supplenze stabilita per il personale docente anche al personale A.T.A., senza stabilire alcuna preclusione in ordine alla natura
“chiusa” o “aperta” delle graduatorie.
A stabilire ciò, non può che essere il Ministero, in esercizio della delega del legislatore ed in ossequio, come detto, alla propria posizione di soggetto preposto alle determinazioni assunzionali, anche temporanee.
Di contro, l'inesistenza di graduatorie di circolo e di istituto “ad esaurimento” per il personale docente non può, di per sé, comportare che anche quelle per il personale A.T.A. debbano essere sempre aggiornate, giacché tale diversità si basa,
con tutta evidenza, su differenti esigenze d'organico supplente, che è il Ministero
stesso a valutare e che conducono a scelte organizzative altrettanto differenti ai fini del reclutamento.
Dunque, a parere del giudicante, la norma ex art. 4 co. 11 L. 124/1999 si limita a stabilire una parificazione del sistema di reclutamento del personale supplente, sì
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riferita al meccanismo delle graduatorie ma priva d'imposizione di vincoli per la
P.A. in ordine alla natura aperta o “ad esaurimento” delle stesse.
Non può trascurarsi di evidenziare, poi, che, come si evince dall'art. 5 co. 3 D.M.
430/2000, le graduatorie di circolo e di istituto del personale A.T.A. di prima e di seconda fascia sono istituite in via speculare rispetto alle graduatorie dei concorsi provinciali ex art. 554 D. Lgs. 297/1994, sicché, essendo queste ultime “ad esaurimento”, le prime non possono che avere identica natura.
Peraltro, la tesi del ricorrente non può condividersi (secondo quanto già osservato nei succitati precedenti giurisprudenziali) neppure laddove si sostiene che il D. M.
75/2001 ed il D. M. 35/2004 abbiano consentito nuove immissioni nella graduatoria di seconda fascia, e ciò anzitutto in quanto il primo decreto è quello che ha consentito e disciplinato il primo ed unico inserimento, in linea con quanto stabilito dall'art. 1 co. 6 D.L. 240/2000.
Invece, il D. M. 35/2004, sulla presupposta necessità di allineare le procedure di reclutamento per il profilo di addetto alle aziende agrarie (per il quale non era più
sufficiente il solo diploma di scuola media) rispetto agli altri profili del personale
A.T.A., ha dettato disposizioni integrative del D. M. 75/2001 limitatamente a tale profilo professionale, ferma restando la natura “ad esaurimento” delle graduatorie di circolo e d'istituto di seconda fascia.
Dunque, il decreto 35/2004 non solo riguarda un profilo professionale diverso da quello aspirato dal ricorrente, ma altresì poggia sull'esigenza di integrare la prima ed unica iscrizione alla graduatoria di seconda fascia per il profilo stesso (addetto alle aziende agrarie).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Assorbito ogni altro profilo.”
Respinti, sulla scorta delle stesse argomentazioni, i due ricorsi oggi in disamina, le
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese meritano di essere compensate in ragione delle pronunce di segno contrario documentate da parte ricorrente.
p.q.m.
decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'08/04/2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro