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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 05/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP.
Repubblica Italiana SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM. DIP. N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19 febbraio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) C.F._1
cittadino/a: italiana residente in [...]
Titolo di studio Laurea
Professione Impiegata
con l'Avv. Laura Tettamanti pagina 1 di 5
2) nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2
residente in [...]
Titolo di studio Laurea magistrale
Professione Dirigente
con l'Avv. Laura Tettamanti
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parè (ora Colverde) in data 24 novembre 2007
(anno 2007 , atto n. 9 , reg. , parte II , serie A )
con la seguente figlia minore:
- nata il [...] a [...] Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Pt_2
congiuntamente in relazione alle decisioni riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della minore stessa;
le decisioni di ordinaria amministrazione, riguardanti la vita quotidiana della figlia, potranno invece essere assunte disgiuntamente, fermo l'obbligo reciproco di informativa. I genitori divideranno tra loro i compiti relativi all'educazione, assistenza, cura e istruzione della prole.
pagina 2 di 5 b) La figlia rimarrà a vivere prevalentemente con la madre nella casa familiare, sita in Fino Pt_2
Mornasco – via Papa Innocenzo XI n. 11, presso cui manterrà la residenza anagrafica c) Il padre terrà con sé la minore secondo accordi che verranno assunti dai genitori, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi e degli impegni scolastici della figlia. In ogni caso, il signor CP_1
potrà tenere con sé almeno a fine settimana alterni Pt_2
d) I ricorrenti, nella prospettiva di favorire la continuità di rapporto della figlia con entrambi i genitori,
concorderanno inoltre i periodi di vacanze estive, natalizie e pasquali che la minore trascorrerà col padre o con la madre. In ogni caso, la figlia trascorrerà almeno quindici giorni (anche non consecutivi), con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze estive e sette giorni (comprendenti i giorni di Natale o Capodanno ad anni alterni) con l'uno o l'altro genitore durante le vacanze natalizie, nonché le vacanze pasquali ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore e) Entrambi i genitori si impegnano a mettere in contatto con loro eventuali nuovi partners Pt_2
affettivi, solo se si tratti di relazioni consolidate, con gradualità (evitando i pernottamenti e situazioni di eccessiva intimità) al fine di permettere alla figlia di recepire serenamente tali nuove presenze affettive nella vita dei genitori f) A titolo di contributo di mantenimento indiretto al mantenimento di , il signor Pt_2 CP_1
tenuto conto delle attuali rispettive condizioni dei genitori, corrisponderà alla signora entro Pt_1
il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal 10 marzo 2025, la somma di € 400 (quattrocento) mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT costo – vita dal marzo 2026
g) Le spese extra assegno di cui al Protocollo del Tribunale di Como, che è conosciuto dai ricorrenti e che si intende qui integralmente richiamato, verranno ripartite al 50% tra i genitori h) L'assegno unico per la prole verrà percepito in via esclusiva dalla madre, convivente con la figlia minore
i) Le detrazioni relative alle spese straordinarie ai fini Irpef saranno operate da entrambi i genitori nella misura da ciascuno sostenute. Al momento della predisposizione della dichiarazione dei pagina 3 di 5 redditi, pertanto, il genitore in possesso degli originali delle ricevute (tickets, fatture, scontrini...)
dovrà consegnarle all'altro genitore affinché possa esibirli all'Ente che procederà alla predisposizione della dichiarazione.
j) Le deduzioni per la figlia a carico saranno effettuate dai genitori al 50% ciascuno fino a quando possibile.
k) la casa coniugale, di proprietà esclusiva della signora resta assegnata alla stessa. I coniugi Pt_1
concorderanno, secondo bonario accordo, la divisione di arredi e suppellettili l) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non pretendere pertanto nulla l'uno dall'altra a titolo di assegno di mantenimento m) I coniugi convengono che l'appartamento di comune proprietà sito in Colverde – piazza Garibaldi
n. 2, verrà posto in vendita a terzi non appena verrà rilasciato, alla scadenza del contratto di locazione in essere, dai conduttori che attualmente lo occupano. Sino ad allora l'importo del canone verrà diviso a metà tra i ricorrenti n) I coniugi convengono altresì che il controvalore dei titoli detenuti presso Fineco Banca su conto deposito comune venga diviso a metà tra loro o) Le spese legali sono integralmente compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
pagina 4 di 5 Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parè C.F._2
(ora Colverde) in data 24 novembre 2007 (anno 2007 , atto n. 9 , reg. , parte II , serie A )
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di COLVERDE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge Così deciso in COMO, il 4.4.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
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