Sentenza 16 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/2001, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
REP02241 /0 1 Aula B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N.11733/98 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere 13593/98 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 4718 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAMMONE Cons. Relatore Ud. 11/12/00 ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso n. 11733/98 r.g. proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA per diritti L. 6000 # 16 FEB. 2001 (INPDAP), in persona del suo AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IL CANCELLIERE Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in CANCELLERIA Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l'avv. Carmela m Fiscella, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE EC PA, elettivamente domiciliata in Roma, UFFICIO COPIE presso la Cancelleria della Corte di cassazione, difesa Rilasciata copia legale INPDAP al Sig. dall'avv. Mario Candiano, giusta procura speciale 5352 aper diritti U-26 FEB 2001 IL CANCELLIEREmargine del controricorso;
qui - controricorrente nonché sul ricorso n. 13593/98 r.g. proposto da: EC PA, come sopra domiciliata e difesa;
ricorrente incidentale
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (INPDAP), intimato avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1323/98 (in causa 1020/97 r.g.) pronunziata il 26.3.98 e depositata in data 4.4.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.12.2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi l'avv. Fiscella e l'avv. Candiano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo La parte privata indicata in epigrafe, nella sua qualità di insegnante di scuola materna alle dipendenze del Comune di Bari, proponeva ricorso al locale Pretore per ottenere, nei confronti dell'INPDAP, l'accertamento del suo diritto si essere ammessa al riscatto, al fine Ди 2 della liquidazione dell'indennità premio di servizio, del lavoro prestato, prima di essere assunta dal detto Comune, alle dipendenze del Patronato scolastico. L'INPDAP, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto della giurisdizione ordinaria e, in subordine, sollecitava il rigetto della domanda, che, invece, veniva accolta dal pretore, previo rigetto di detta eccezione. Il Tribunale di Bari, in sede di appello, con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata, ribadita la sussistenza della giurisdizione ordinaria, Osservava che la fondatezza della domanda discendeva dal disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, che consente il riscatto oneroso di servizi resi per enti diversi da quello di appartenenza al momento de collocamento a riposo, a condizione che i servizi stessi rientrino fra quelli valutabili ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del Tesoro. Nella specie, invero, sussisteva una siffatta valutabilità e non operava in contrario la normativa previdenziale specificamente dettata per il trasferimento del personale dei Patronati scolastici ai rispettivi Comuni, in occasione della soppressione dei Ди primi: ciò per la ragione che la parte appellata, sebbene già dipendente dal Patronato, era poi dipendenze del Comune, dopo averetransitata alle superato un concorso, indipendentemente ed a prescindere dal trasferimento collegato alla vicenda estintiva dell'ente di provenienza. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'INPDAP, sulla base di due motivi, uno dei quali diretto a ribadire l'eccezione di difetto di giurisdizione e l'altro di merito. Resiste con controricorso la parte privata, che propone altresì ricorso incidentale in punto di compensazione delle spese del giudizio d'appello. La stessa parte ha depositato una memoria difensiva. La questione di giurisdizione stata pregiudizialmente rimessa all'esame delle Sezioni unite, le quali, disposta la riunione dei ricorsi, hanno, con la sentenza in atti, affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria e rimesso gli atti alla Sezione lavoro per l'esame delle ulteriori questioni. Motivi della decisione Il secondo motivo del ricorso principale denuncia, in una con vizi di motivazione, violazione degli artt. 12 e 14 della legge n. 152 del 1968, dell'art. 45 del qur d. P. R. n. 616 del 1977, dell'art. 3, ultimo comma, della legge della Regione Puglia n. 53 del 1978 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 482 del 1988. Il ricorrente osserva, in particolare, che, per il trasferimento del personale dei soppressi Patronati scolastici ai Comuni, sono state dettate norme previdenziali speciali le quali dispongono che gli enti di provenienza devolvano a quelli di destinazione le somme corrispondenti all'indennità di quiescenza maturata dal personale presso primi, così istituendo un rapporto diretto fra dipendente e nuovo datore di lavoro, relativamente all'erogazione dell'indennità tale erogazione sarebbe, stessa. Unico obbligato a sussistenza di questa dunque, il Comune e la obbligazione si porrebbe come impedimento all'esercizio della facoltà di riscatto oneroso, presso l'INPDAP, dei medesimi periodi di servizio computati ai fini dell'indennità dovuta in forza del servizio prestato alle dipendenze dei patronati. Le esposte censure non hanno fondamento La Corte, con sentenza 16 aprile 1994, n. 3625, ha già stabilito, in fattispecie analoga alla presente, che, ai sensi dell'art. 12 della legge 8 marzo 1968 n. 152, la facoltà, prevista a favore del personale di ruolo e non di ruolo degli enti locali, di riscattare, qu 5 ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, i periodi di servizio prestati anteriormente all'entrata in vigore della legge suddetta, non compresi tra quelli indicati nel comma secondo, lettere A) e B) dell'art. 4 della stessa legge, è sottoposta alla sola condizione che tali periodi siano valutabili ai fini del trattamento di quiescenza in base alla norme vigenti per gli istituti previdenziali amministrati dal Ministero del Tesoro: ciò con la conseguenza che può essere riscattato, in base al combinato disposto degli artt. 47 e 67 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, il servizio prestato alle dipendenze dei disciolti patronati scolastici, enti di diritto pubblico ai sensi dell'art. 2 legge 4 marzo 1958 n. 261. Questo principio deve essere confermato, non avendo il ricorrente prospettato ragioni che inducano a discostarsene. In particolare, non è pertinente il richiamo alle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della legge della Regione Puglia 11 ottobre 1978, n. 53, in tema di trattamento previdenziale del personale trasmigrato da enti soppressi ad altre amministrazioni. L'art. 45 del d. P.R. n. 616 del 1977 ha disposto la soppressione>> dei patronati scolastici e rimesso que alla potestà legislativa regionale la disciplina delle modalità di trasferimento del personale>> già dipendente da tali enti ai Comuni interessati. In coerenza con questa disposizione, la legge della Regione Puglia n. 53 del 1978, dopo avere ribadito la soppressione suddetta (art. 2, primo comma), ha stabilito il conseguente trasferimento dagli enti soppressi ai Comuni di rispettiva pertinenza, in servizio presso irelativamente al personale patronati scolastici alla data del 31 dicembre 1977>> (artt. 3 e 4' rispettivamente per il personale con indeterminato e per quello con incarico a tempo incarico temporaneo). Le norme citate, attraverso la loro stessa struttura, cioè con la premessa relativa alla vicenda estintiva e con il successivo richiamo al rimedio del trasferimento, esplicitano il nesso di causalità esistente fra l'una e l'altro e disvelano una ratio consistente nella necessità di tutelare la posizione di quei dipendenti che, per effetto della soppressione dell'ente datore di lavoro, sarebbero rimasti disoccupati e che, invece, ottengono di continuare la loro attività in favore di un ente diverso. Con non minore chiarezza pongono poi in evidenza quel trasferimento si concreta in un passaggio che qur 7 diretto del personale al nuovo datore di lavoro, senza che sia consentita a quest'ultimo alcuna libertà di scelta fra l'assunzione о il rifiuto del lavoratore assegnatogli per legge ed essendogli semplicemente rimessa la ricognizione della sussistenza delle condizioni che la legge stessa pone per l'operatività della provvidenza in questione, ossia l'accertamento dell'attualità del rapporto di lavoro con l'ente soppresso alla data del 31 dicembre 1977. Altre valutazioni o criteri di scelta non trovano spazio nel meccanismo col quale si inteso disciplinare la situazione occupazionale di cui trattasi e, pertanto, anche l'assunzione di personale col sistema del concorso risulta estraneo a questa disciplina, in quanto presuppone, per sua natura, l'operatività di criteri selettivi del tutto incompatibili con gli automatismi propri di siffatto meccanismo. Consegue che la disciplina dei rapporti previdenziali dettata per il caso di trasferimenti dei dipendenti degli enti soppressi (ivi compresa quella di cui all'art. 3, ultimo comma della legge regionale citata, concernente l'obbligo dei commissari liquidatori dei patronati di versare ai Comuni le somme dovute per l'indennità di quiescenza>> del personale trasferito) non può trovare applicazione, da que 8 un lato, nei confronti di lavoratori che avessero già concluso, prima della data di cui sopra ed indipendentemente dalla soppressione dell'ente di provenienza, il rapporto di lavoro con il patronato, per intraprenderne un altro, nuovo e diverso, col Comune;
e, dall'atro lato, nei confronti dei lavoratori la cui l'assunzione presso il nuovo ente sia avvenuta a prescindere dal requisito dell'attualità, alla medesima data, del rapporto di lavoro con l'ente soppresso e, ma superamento di quindi, non per trasferimento, selezione concorsuale. Nel caso di specie opera, in particolare, la seconda di queste situazioni ostative della applicabilità della suddetta disciplina, perché, il Tribunale (con accertamento in fatto, relativamente al quale l'Istituto ricorrente non solo non propone specifiche censure, ma conferma che molti lavoratori già dipendenti dai patronati vennero assunti dal Comune di Bari a seguito di concorso) ha posto in rilievo che la lavoratrice interessata era stata assunta alle dipendenze del Comune di Bari dopo avere superato un apposito concorso. Né ha rilievo dirimente la considerazione, svolta dal ricorrente, secondo cui le procedure concorsuali di assunzione di personale proveniente dal patronato qu della furono attivate ed espletate nell'aspettativa futura soppressione dell'ente a quo O, comunque, in relazione allo svolgimento degli adempimenti ad essa relativi. Infatti, una volta esclusi il passaggio per trasferimento ed il conseguente automatismo dell'assunzione da parte del Comune, operata, invece, con applicazione del meccanismo selettivo del concorso, ne resta de jure preclusa, per difetto dei presupposti, l'applicabilità dell'anzidetta disciplina del passaggio del personale da codesto ente al Comune, mentre la sussistenza di quell'aspettativa о il rilievo della temporale contiguità dell'assunzione all'evento estintivo dell'ente a quo risultano confinate nel novero dei motivi irrilevanti dell'operazione di acquisizione di nuovo personale da parte del Comune medesimo. Osservazioni identiche valgono in ordine al richiamo che parte ricorrente compie al disposto dell'art. 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 482. L'art. 1 di questa legge, sotto la rubrica Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi>> espressamente dispone che la disciplina previdenziale dettata dalla legge medesima si applichi < al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di Que 10 soppressione, scorporo о riforma, trasferito assegnato alle regioni od enti locali>>. Si tratta, evidentemente, di situazioni sovrapponibili senza residui a quella contemplata dalla citata normativa regionale e di una disciplina ispirata alla medesima ratio di tutela dei lavoratori che, già dipendenti da enti colpiti dal provvedimenti del tipo verrebbero esposti al rischio dellaora detto, disoccupazione, inevitabilmente escluso nei confronti del personale che alla data di esecuzione dei provvedimenti stessi non sia più alle dipendenze di quegli enti o che risulti assunto con sistemi diversi dal passaggio diretto, vale a dire del trasferimento>>, nel senso già sopra illustrato. E', pertanto, manifestamente priva di fondamento l'affermazione di parte ricorrente, secondo cui la legge n. 482 del 1988 potrebbe trovare applicazione tutte le volte in cui un lavoratore abbia per avventura prestato la sua opera alle dipendenze di un ente disciolto, anche se il passaggio alle dipendenze di un altro sia avvenuto anteriormente о indipendentemente dalla vicenda estintiva del primo L'assunto, sconfessato dalla lettera e dalla ratio resto, già della testé citata norma, è stato, del allorché, disatteso dalla giurisprudenza della Corte, 11 Ям con la sentenza 8 marzo 2000, n. 2652 ha precisato che il trattamento di fine rapporto di dipendenti che abbiano prestato la loro opera alle dipendenze di enti pubblici diversi continua ad essere disciplinato dalle norme particolari che concernono le varie ipotesi, anche dopo l'entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988 n. 482, se non risulta che il passaggio dall'uno all'altro ente sia avvenuto in base ad una delle previsioni di specificate dall'art. 1 tale ultima legge. Orbene, escluso che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di trasferimento per effetto di scorporo ° riforma dell'ente soppressione, originariamente datore di lavoro, per stabilire se, ai fini dell'erogazione dell'indennità premio di servizio, spettante all'intimata, nella sua qualità di dipendente comunale iscritta all' DE (oggi INPDAP), possa tenersi conto anche dell'anzianità maturata (anteriormente alla costituzione del rapporto col Comune) alle dipendenze di un diverso ente, deve farsi ricorso alla disciplina ordinaria della detta prestazione e, in particolare, ove si tratti di servizi non computabili automaticamente, all'art. 12 della legge 8 marzo 1968, n. 152, che prevede se ed in quali casi sia consentita la facoltà di riscatto oneroso. ош 12 Ed al riguardo, come già anticipato, non possono che confermarsi le conclusioni cui è pervenuta la già citata sentenza del 1994. La norma, infatti, testualmente stabilisce che il personale di ruolo e quello non di ruolo possono ottenere, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di servizio, il riscatto dei periodi anteriori in vigore della presente legge, nonall'entrata compresi tra quelli indicati al comma II lett. a) e b) del precedente art. 4, nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento purché valutabili ai fini del trattamento di quiescenza ai sensi delle norme vigenti per gli istituti di previdenza amministrati dal ministero del Tesoro>>. Tra le condizioni richieste, non si esige, dunque, come elemento necessario, che il personale fosse dipendente da enti tenuti>> ad iscrivere i propri dipendenti agli istituti ora detti. Sola condizione è che i servizi anteriori>>, da riscattare, siano valutabili ai fini del trattamento di quiescenza>>, in base alle norme vigenti per gli istituti previdenziali amministrati dal Ministero del Tesoro. Ciò rimanda all'art. 47 del R.D.L. 3 marzo 1938 n. 680, secondo cui il servizio utile per il Que 13 conseguimento dell'indennità o della pensione è quello prestato dagli impiegati con diritto e retribuzione e alla iscrizione alla Cassa di previdenza cui corrisponda il versamento dei contributi, nonché il servizio comunque riscattato>>. L'art. 67 dello stesso R.D.L. dispone, poi, che agli impiegati iscritti alla Cassa di previdenza per la pensione degli impiegati degli Enti locali, è data facoltà di chiedere il riscatto dei periodi di servizi lett. d) presso Enti non iscrivibiliprestati... esercenti un pubblico servizio, anteriormente all'iscrizione alla Cassa... lett. g) presso Enti di diritto pubblico non contemplati nelle precedenti lettere>>. Il servizio prestato dall'odierna intimata presso il patronato aveva i requisiti della riscattabilità, secondo le norme vigenti per i suddetti istituti di previdenza, trattandosi di servizio prestato alle dipendenze di un ente di diritto pubblico: l'art. 2 L. 4 marzo 1958 n. 261 (norme per il riordinamento dei scolastici), infatti, espressamente dispone Patronati che il Patronato ha personalità giuridica di diritto pubblico>>; e, d'altra parte, in quanto riscattato, sarebbe stato valutabile, secondo le medesime norme, ai fini del trattamento di quiescenza>>. Quy 14 Si trattava, pertanto, anche di un servizio riscattabile nei limiti, ai sensi e per gli effetti di cui al citato art. 12 della legge n. 152 del 1968, che, come si è detto, disciplina la facoltà di riscatto oneroso in modo indiretto, facendo cioè riferimento al servizio valutabile, secondo le norme speciali richiamate, ai fini del trattamento di quiescenza>>. Non giova alla tesi difensiva sostenuta dal ricorrente il rilievo che, secondo la normativa vigente per gli istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, il periodo di riscatto non valutabile, allorché sia applicabile specifica disciplina in forza della quale al trattamento di quiescenza sia obbligato l'ente di appartenenza al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Una disciplina specifica di questo tenore individuata dal ricorrente in quella che concerne il fenomeno del trasferimento di personale da un ente all'altro, in caso di soppressione del primo;
ma, come si è dimostrato dianzi, ad un tal caso non è riconducibile quello di specie, onde la medesima disciplina può essere addotta come impeditiva della facoltà di riscatto oneroso qui in contestazione. In conclusione, l'esaminato ricorso, infondato in ogni suo profilo, deve essere rigettato, palesandosi la Dey 15 sentenza d'appello immune dai vizi denunciati e dovendosi riconoscere che l'esercizio della menzionata facoltà trovava il suo fondamento nel disposto dell'art. 12 della legge n. 152 del 1968, ai fini dell'erogazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'INPDAP, unico obbligato alla prestazione e, quindi, anche passivamente legittimato rispetto alla domanda introduttiva della presente controversia. E', invece, inammissibile il ricorso incidentale. L'Istituto di previdenza, nel proporre il ricorso principale, aveva eletto domicilio presso il proprio difensore, avv. Carmela Fiscella (cfr. procura a margine del ricorso). Il ricorso incidentale risulta, invece, notificato presso altro difensore, come la prima residente anch'esso presso la sede dell'Ufficio legale dell'INPDAP, ma diverso dal professionista officiato dalla parte ricorrente. La mancanza di valida notifica e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata sul punto interessato dal ricorso incidentale, rendono il ricorso stesso inammissibile. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, ivi compresa la fase del medesimo svoltasi davanti alle Sezioni unite, stante la reciproca soccombenza, derivante dal rigetto del ricorso principale e dalla dichiarazione di inammissibilità di quello incidentale, 16 ricorrono le condizioni di legge per disporne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma 1'11 dicembre 2000 مشأ Il Presidente Еропени ятают Il Consigliere estensore Phillie IL COLLABORATORE DI CANCELLIEMA Cancelleria Depositat ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI oggi, IL COLLABORATOR REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 . Sh DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 17