Decreto 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 50316/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE EQUA RIPARAZIONE
Il Consigliere designato, nella persona della dott.ssa Matilde Carpinella, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento avente ad oggetto equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso
DA
- Parte_1
p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Ennio Abrusci e Federico Bordogna
- PARTE RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
- PARTE RESISTENTE -
letto il ricorso presentato in data 23.2.2025, ai sensi degli artt. 2 e ss. della L. n. 89/2001
e s.m.i.;
rilevato che la società ricorrente, creditore tempestivo, chiede l'equa riparazione per la non ragionevole durata della procedura fallimentare riguardante D.F. Distribuzione Formaggi
s.r.l. (Fall. n. 54/2005), iniziata dinanzi al Tribunale di Roma in data 26.1.2005 (con la sentenza dichiarativa di fallimento) e tuttora pendente (doc. 3); procedura al cui passivo la società è stata ammessa in chirografo all'udienza di verifica del 20.4.2005 per l'importo di €
10.386,86 (cron. n. 28), senza essere stata soddisfatta, neppure in parte;
ritenuta la propria competenza e la tempestività del ricorso, tenuto conto, in relazione a tale ultimo aspetto, che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2018, la pag. 1 di 4
26162);
osservato, quanto alla durata della procedura, che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte che si condivide, se si tratta di creditori, occorre avere riguardo, quale dies a quo, al decreto con cui ciascuno dei creditori è stato ammesso, in via tempestiva o tardiva, ex artt. 97, 101 e 99 L. Fall., al passivo, poiché solo da tale momento i medesimi creditori subiscono gli effetti della irragionevole durata dell'esecuzione fallimentare nella quale si sono insinuati (v. per prima, Cass. ord. 29.3.2018 n. 7864, ripresa da numerose pronunce successive, tra cui, da ultimo, Cass. ord. 24.5.2022 n. 16745 e Cass. ord. 24.10.2022 n.
31274), mentre il momento in cui il presunto creditore ha proposto la domanda di ammissione, irrilevante rispetto alla ragionevole durata della procedura fallimentare, «al più può valere ai fini della ragionevole durata del procedimento di accertamento della pretesa, a norma della L.Fall. artt. 92 e ss.» (così Cass. ord. n. 7864/2018 cit. in motivazione, richiamata sul punto da Cass. ord. 26.5.2022 n. 17167). È stato altresì precisato di recente sul punto che
«la domanda di ammissione (insinuazione) genera la aspettativa di partecipazione al concorso nella prospettiva del migliore soddisfacimento possibile del diritto di credito fatto valere, aprendo quindi una fase processuale che non v'è alcuna ragione di considerare irrilevante, ai fini del calcolo della durata del processo, sino al momento in cui il diritto del creditore sia stato riconosciuto con la ammissione» (Cass. ord. 22.4.2022 n. 12861, ripresa da Cass. ord.
5.7.2024 n. 18382);
rilevato che tale orientamento è stato confermato dalla S.C. nell'ordinanza del 5.1.2024
n. 324 (citata, tra le tante, da Cass. ord. 24.5.2024 n. 14604 e Cass. ord.
9.1.2025 n. 489), ripresa da questa Corte nel decreto in composizione collegiale depositato il 5.2.2024, reso a definizione del giudizio di opposizione avente n. 52146/2023 R.G.;
considerato che nella specie la ricorrente chiede espressamente di individuare il dies a quo nel termine ultimo assegnato ai creditori, nella sentenza dichiarativa del fallimento, per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, di trenta giorni prima dell'adunanza, fissata per il giorno 20.4.2005, e quindi il giorno 20.3.2005 (v. ricorso, pp. 1 e
2), e che può farsi riferimento a tale data, essendovi la prova che la ricorrente è creditore tempestivo ammesso al passivo;
considerato, pertanto, che la procedura fallimentare presupposta e la precedente fase pag. 2 di 4 processuale di accertamento della pretesa si sono protratte a decorrere da tale data (20.3.2005) fino al deposito del ricorso in esame (23.2.2025), per anni 19, mesi 11, giorni 3; di talché, secondo i parametri temporali di cui all'art. 2, comma 2-bis, L. n. 89/2001 (a tenore del quale si considera rispettato il termine ragionevole se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni), vi è stato superamento della durata ragionevole di anni 13, mesi 11, giorni 3, arrotondati ad anni 14 (inclusa la frazione di anno superiore a sei mesi, ex art. 2-bis, comma 1,
L. n. 89/2001), non risultando rallentamenti addebitabili alla ricorrente;
ritenuto che sia equo quantificare l'indennizzo per il danno non patrimoniale, a norma dell'art. 2056 c.c., nella misura di € 400,00 per ciascun anno, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 2-bis, comma 2, L. n. 89/2001, e, in particolare, del valore del credito ammesso e della complessità della procedura, con partecipazione di numerosi creditori (v. stato passivo, doc. 2
– cfr. Cass. ord.
5.9.2024 n. 23908; Cass. ord. 11.9.2023 n. 26289; Cass. ord. 12.1.2023 n.
734), in difetto di allegazioni in ordine alle conseguenze lesive specifiche subite dalla ricorrente a causa del ritardo;
misura che si reputa di aumentare a € 420,00 per gli anni successivi al terzo, e a € 450,00 per gli anni successivi al settimo a norma dell'art. 2-bis, comma 1; ritenuto, in definitiva, che spetti alla ricorrente la somma di € 6.030,00 (400,00 x 3 +
420,00 x 4 + 450,00 x 7), non superiore al credito ammesso al passivo, che opera come limite all'indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
considerato che le spese processuali vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri di cui alla tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal D.M. n. 147/2022), concernente i procedimenti monitori, scaglione di riferimento da € 5.200,01 a € 26.000,00, valori inferiori ai medi (€ 400,00), avuto riguardo alla ridotta attività difensiva svolta e alla non complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, con la maggiorazione chiesta di cui all'art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, ma nella minore misura del 15 per cento, in relazione all'attività effettivamente svolta rispetto al numero contenuto degli atti e documenti depositati
(nel numero di tre, oltre alla procura e ai precedenti giurisprudenziali), oltre al rimborso delle spese per anticipazioni forfettarie, espressamente indicato in € 27,00 (v. ricorso, p. 3);
rilevato che tali spese vanno distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., secondo i criteri indicati nel dispositivo;
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al di pagare, senza Controparte_1
pag. 3 di 4 dilazione, in favore della società ricorrente, la somma di € 6.030,00, a titolo di indennizzo per la durata non ragionevole della procedura fallimentare presupposta, calcolata fino al deposito del ricorso (23.2.2025), oltre interessi legali dalla domanda al saldo, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge altresì al di rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in € 27,00 per spese vive, da distrarre in favore dell'avv. Ennio
Abrusci, antistatario, ed € 460,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e
Cpa, come per legge, da distrarre in favore degli avvocati Ennio Abrusci e Federico
Bordogna, antistatari.
Roma, 6.3.2025
Il Consigliere designato
- Matilde Carpinella -
pag. 4 di 4