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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/03/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2131/2023
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Ciolino del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovigo (RO) Via X
Luglio n. 15/A
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Rizzi ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale corrente in Rovigo, Vicolo Castello n. 3;
APPELLATO
OGGETTO: riforma della sentenza n. 237/23, resa in primo grado dal Giudice di Pace di Rovigo in data 07.04.2023, depositata il 03.05.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 07.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45,
comma17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2023, impugnava la sentenza emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Rovigo il 7 aprile 2023 (dep. 03.05.2023), con la quale così si provvedeva “
definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigetta la domanda. Condanna l'attrice alla rifusione
[...]
delle spese di lite quantificate in €. 913,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed Iva se dovuta.
Il particolare, l'appellante deduceva che:
- il Giudice di prime cure avrebbe errato nel motivare la propria decisione nella parte in cui afferma testualmente: “ritiene questo Giudice che nella valutazione dell'elemento soggettivo
della fattispecie non si possa sterilmente prendere a riferimento la nozione tecnico/giuridica di
“privata dimora” (che ha portato alla pronuncia di assoluzione in sede penale non essendo
tale) ma si debba valutare “con gli occhi dell'uomo della strada e del comune sentire” la
condotta e l'animo della querelante nel suo complesso intesa: querelante che, pur errando, ha
visto nell'agito della sorella, falsamente qualificatasi come comproprietaria dei beni, una
illecita violazione di domicilio ex art. 614 c.p.”, in quanto al momento della denuncia presentata da contro la sorella (nel 2013), pendeva ancora una causa in CP_1 Parte_1
Corte d'Appello (divisione ereditaria) promossa proprio da contro le sorelle CP_1
coeredi ( e ) ed avente ad oggetto detta proprietà immbiliare e la sentenza della CP_2 Pt_1
Corte d'appello, che ha fissato definitivamente l'intestazione dei mappali di cui trattasi in capo a , è dell'ottobre 2014; CP_1
- il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto che “nella valutazione dell'elemento
soggettivo della fattispecie non si possa sterilmente prendere a riferimento la nozione
tecnico/giuridica di “privata dimora” (che ha portato alla pronuncia di assoluzione in sede
pagina 2 di 9 penale non essendo tale) ma si debba valutare “con gli occhi dell'uomo della strada e del
comune sentire” la condotta e l'animo della querelante nel suo complesso intesa: querelante
che, pur errando, ha visto nell'agito della sorella, falsamente qualificatasi come
comproprietaria dei beni, una illecita violazione di domicilio ex art. 614 c.p.”, in quanto l'elemento doloso sarebbe evincibile: (i) dall'opposizione all'archiviazione del 04.08.2014 (doc.
3 allegato all'atto di citazione); (ii) dal comportamento di in occasione del CP_1
sopralluogo ARPAV del 06.06.2013, dal quale emerge come ella fosse a conoscenza che i luoghi ove sono avvenuti i fatti contestati a , erano tutti deputati ad un'attività Parte_1
aziendale, non già a “privata dimora”;
- il danno causato dalla condotta criminosa di può essere equitativamente stimato dal CP_1
Giudice adito nell'ambito dei suoi poteri anche tenendo conto della gravosa attività difensiva che ha dovuto svolgere nella causa conclusasi con la sua assoluzione, nonché del discredito derivante dalla vicenda processuale de qua.
L'appellante ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rovigo, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza,così giudicare:
- Accertarsi e dichiararsi che ha posto in essere, in danno di , una CP_1 Parte_1
condotta che integra gli estremi della fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 368 c.p. denunciando, in
modo non corrispondente al vero, di avere subito una violazione di domicilio nella sua privata dimora
o sue adiacenze mentre, invece, è emerso che si trattava di luogo abbandonato e comunque
saltuariamente utilizzato per esigenze lavorative e che detta circostanza era ben nota alla querelante. -
Ritenuta – quindi – la responsabilità di cui sopra, condannarsi al risarcimento di tutti i CP_1
danni conseguenza diretta ed indiretta della condotta illecita sopra descritta sia patrimoniali che non
patrimoniali da determinarsi in via equitativa nella misura massima di cui alla competenza del
Giudice adito in primo grado o nella diversa minor somma che il Giudice adito dovesse determinare;
-
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 3 di 9 4. Si è costituita in giudizio il 21.02.2024 chiedendo il rigetto dell'appello, poichè CP_1
riteneva, nel merito, giusta la sentenza di primo grado, in quanto dalla documentazione in atti non emergeva la prova del dolo del reato di calunnia, oltrechè la prova dell'an e del quantum del lamentato danno morale da reato.
5. La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 07.11.2024, ove le parti presenti hanno precisato le conclusioni.
6. Occorre, preliminarmente, osservare che colui che chiede il risarcimento del danno per calunnia ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista oggettivo e soggettivo, non risultando sufficiente che la denuncia si sia rivelata infondata (cfr. Cass.
Civ. Sez. II 11271/20); occorre, pertanto, dimostrare che il soggetto aveva la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, in ragione del fatto che la semplice denuncia, seguita poi dall'assoluzione del denunciato, non è da sola fonte di responsabilità e di risarcimento del danno,
dovendo necessariamente ricorrere, al fine di qualificare la denuncia in termini di calunnia, il dolo e non la semplice colpa del denunciate.
In sede giurisprudenziale, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3,
sentenza n. 11898 del 10.06.2016; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 30988
del 30.11.2018) è espresso nel seguente principio di diritto: 'La denuncia di un reato perseguibile
d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di partepossono
costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo
proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo
del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare
dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni
nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)'.
Anche più recentemente, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 2, ordinanza n. 299 del 07.01.2022) ha riaffermato lo stesso principio: 'La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità
pagina 4 di 9 giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano
considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare
della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa
del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa
ed il danno eventualmente subito dal denunciato'.
Ne deriva che l'azione esercitata in sede civile per il risarcimento dei danni a seguito di proscioglimento o di assoluzione del querelato, ipotesi a cui è assimilabile anche l'archiviazione del relativo procedimento, presuppone necessariamente il carattere calunnioso della querela.
Il reato di calunnia si realizza quando, in modo diretto od indiretto si accusa taluno che si sa innocente della commissione di un reato, la condotta dell'agente si concretizza dunque nell'incolpare una persona di un reato ovvero di simulare a carico di lui le tracce di un reato, mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, conoscendo già a quel momento l'innocenza dell'incolpato, ossia l'estraneità al fatto
(realmente accaduto) o l'inesistenza del fatto medesimo.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione 'Colui che invochi il
risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza
di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la
presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un
interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di
andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate' (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11271 del 12/06/2020).
Nella suddetta ottica, è onere dell'attrice dimostrare, per l'appunto, la sussistenza del dolo nella condotta dei convenuti, dolo consistente nella volontà della incolpazione unita alla consapevolezza che l'incolpata fosse innocente per non avere commesso il fatto falsamente attribuitogli.
A tal proposito, in tema di calunnia, ad avviso della giurisprudenza la prova dell'elemento soggettivo pagina 5 di 9 può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali,
con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Cass. pen., Sez. VI, n. 10289/14).
Si è chiarito, altresì, che l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità "sic et simpliciter" all'incolpato
(Cass. pen, Sez. VI, n.26819/12).
Si è sostenuto, infine, che la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., Sez. VI, n.
29117/2012).
Alla luce delle suesposte considerazioni, può essere analizzato il caso di specie.
Orbene, risulta che ha querelato la sorella addebitandole di essersi CP_1 Parte_1
introdotta nei terreni di sua proprietà, individuati dall'identificativo catastale foglio 20 numero 527,
ubicati in via IV Novembre nel comune di Vescovana, contro la sua volontà. In particolare, nella querela si legge: “ il giorno 30 agosto 2013…omissis…la sorella sig.ra è entrata Parte_1
nella proprietà della querelante, contro la volontà di costei, inducendo in errore due funzionari della
citata ARPAV sulla persona cui spetta la proprietà dei beni, così facendo, ha indotto che gli stessi,
senza altra autorizzazione (ritenuta superflua attesa l'affermazione di di essere Parte_1
comproprietaria dei beni) effettuassero dei controlli che avrebbero potuto eseguire solo in presenza e
con il permesso della vera proprietaria. Tale situazione risulta in maniera chiara da quanto è stato
pagina 6 di 9 verbalizzato in data 3 ottobre 2013 e conferma che la querelata ha compiuto atti di violazione di
domicilio…omissis.”.
A fronte di detta querela sporta a carico dell'odierna appellante si instaurava il procedimento penale n.
369/2014 R.G.N.R. nel quale si costituiva parte civile e che si concludeva con una CP_1
sentenza di assoluzione (v. doc. n. 9).
Nel sentenza di assoluzione è stato confermato che “emerge pacifica la circostanza per cui l'imputata,
quantomeno in data 30.08.2013, si è materialmente recata presso i luoghi descritti nel verbale di
sopralluogo ARPAV n. 1415/2013; pacifico che questi luoghi siano di proprietà esclusiva di
giusto atto di compravendita 15 maggio 1996 per notaio ep 86916, contratto CP_1 Per_1
la cui domanda di simulazione da parte è stata respinta anche con sentenza Parte_1
della Corte d'Appello di Venezia di data 13.10.2014”.
Infatti, risulta che si è introdotta nella proprietà di assieme ai due Parte_1 CP_1
funzionari dell'Arpav asserendo di esserne comproprietaria sebbene l'unica proprietaria risultasse la
NT sorella e di ciò vi è conferma sia nel verbale del sopralluogo effettuato in data 30.08.2013 che nel verbale del 3.10.2013.
In ordine alla censura in forza della quale al momento della denuncia presentata da contro CP_1
la sorella pendeva causa di divisione ereditaria avanti la Corte d'Appello promossa da Parte_1
contro le sorelle coeredi e ed avente ad oggetto anche le proprietà di cui è CP_1 CP_2 Pt_1
causa si osserva che tale circostanza è stata sollevata per la prima volta in sede di appello e, pertanto,
risulta inammissibile, oltrechè priva di riscontro probatorio.
Pertanto, dalla documentazione prodotta risulta provato che l'odierna appellante abbia fatto accesso alla proprietà della sorella qualificadosi comproprietaria dinanzi ai funzionari dell'Arpav.
Posto ciò, si osserva che appare corretta la valutazione del giudice di primo grado, secondo il quale non sia ravvisabile l'elemento psicologico del reato di calunnia in capo a . CP_1
Sul punto, si osserva che gli stessi magistrati intervenuti nella procedura penale in esame hanno deciso pagina 7 di 9 in modo difforme tra loro, infatti, il P.M. aveva chiesto l'archiviazione della querela, il G.I.P. ha rigettato l'istanza provocando l'esercizio dell'azione penale, mentre, in fine, il giudice di merito ha ritenuto che la condotta della querelata non abbia violato la privata dimora della convenuta.
Inoltre, il presidente della Provincia di Padova, in esito all'istruttoria condotta nell'ambito della procedura di annullamento del verbale di contestazione della sanzione amministrativa irrogata alla convenuta, ha annullato il provvedimento ritenendo che il sopralluogo “è stato compiuto con l'autorizzazione e la presenza di persona non legittimata e ha interessato aree che costituiscono “privata dimora” della sig.ra .” (v. doc. n. 7). CP_1
Ne deriva che non risulta provato che l'odierna appellata abbia agito nella certezza dell'innocenza di
NT sua sorella ma piuttosto in forza della consapevolezza di essere proprietaria dei luoghi oggetto di sopralluogo, atteso che la nozione tecnico-giuridico di “privata dimora” non risulta di facile comprensione ed indentificazione, come dimostrano le differenti decisioni dei magistrati e dell'autorità
che hanno deciso sul caso in esame.
In conclusione, il contenuto delle pronunce sopra richiamate basta ad escludere la fondatezza dell'appello proposto da , difettando l'elemento soggettivo del reato di calunnia, non Parte_1
necessitandosi alcun ulteriore esame e valutazione circa la prova del danno, non patrimoniale e patrimoniale in quanto superflua e assorbita .
Alla soccombenza segue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellata che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della semplicità
del giudizio che si è svolto senza attività istruttoria orale.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 - condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 852, CP_1
oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
Rovigo, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2131/2023
tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall' Avv. Michele Parte_1 C.F._1
Ciolino del Foro di Rovigo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rovigo (RO) Via X
Luglio n. 15/A
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Germano Rizzi ed CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale corrente in Rovigo, Vicolo Castello n. 3;
APPELLATO
OGGETTO: riforma della sentenza n. 237/23, resa in primo grado dal Giudice di Pace di Rovigo in data 07.04.2023, depositata il 03.05.2023.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza del 07.11.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 9 1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45,
comma17, legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione notificato in data 30.10.2023, impugnava la sentenza emessa Parte_1
dal Giudice di Pace di Rovigo il 7 aprile 2023 (dep. 03.05.2023), con la quale così si provvedeva “
definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 CP_1
ogni diversa istanza ed eccezione respinta, rigetta la domanda. Condanna l'attrice alla rifusione
[...]
delle spese di lite quantificate in €. 913,00 per compensi oltre spese generali, CPA ed Iva se dovuta.
Il particolare, l'appellante deduceva che:
- il Giudice di prime cure avrebbe errato nel motivare la propria decisione nella parte in cui afferma testualmente: “ritiene questo Giudice che nella valutazione dell'elemento soggettivo
della fattispecie non si possa sterilmente prendere a riferimento la nozione tecnico/giuridica di
“privata dimora” (che ha portato alla pronuncia di assoluzione in sede penale non essendo
tale) ma si debba valutare “con gli occhi dell'uomo della strada e del comune sentire” la
condotta e l'animo della querelante nel suo complesso intesa: querelante che, pur errando, ha
visto nell'agito della sorella, falsamente qualificatasi come comproprietaria dei beni, una
illecita violazione di domicilio ex art. 614 c.p.”, in quanto al momento della denuncia presentata da contro la sorella (nel 2013), pendeva ancora una causa in CP_1 Parte_1
Corte d'Appello (divisione ereditaria) promossa proprio da contro le sorelle CP_1
coeredi ( e ) ed avente ad oggetto detta proprietà immbiliare e la sentenza della CP_2 Pt_1
Corte d'appello, che ha fissato definitivamente l'intestazione dei mappali di cui trattasi in capo a , è dell'ottobre 2014; CP_1
- il giudice di prime cure avrebbe errato laddove ha ritenuto che “nella valutazione dell'elemento
soggettivo della fattispecie non si possa sterilmente prendere a riferimento la nozione
tecnico/giuridica di “privata dimora” (che ha portato alla pronuncia di assoluzione in sede
pagina 2 di 9 penale non essendo tale) ma si debba valutare “con gli occhi dell'uomo della strada e del
comune sentire” la condotta e l'animo della querelante nel suo complesso intesa: querelante
che, pur errando, ha visto nell'agito della sorella, falsamente qualificatasi come
comproprietaria dei beni, una illecita violazione di domicilio ex art. 614 c.p.”, in quanto l'elemento doloso sarebbe evincibile: (i) dall'opposizione all'archiviazione del 04.08.2014 (doc.
3 allegato all'atto di citazione); (ii) dal comportamento di in occasione del CP_1
sopralluogo ARPAV del 06.06.2013, dal quale emerge come ella fosse a conoscenza che i luoghi ove sono avvenuti i fatti contestati a , erano tutti deputati ad un'attività Parte_1
aziendale, non già a “privata dimora”;
- il danno causato dalla condotta criminosa di può essere equitativamente stimato dal CP_1
Giudice adito nell'ambito dei suoi poteri anche tenendo conto della gravosa attività difensiva che ha dovuto svolgere nella causa conclusasi con la sua assoluzione, nonché del discredito derivante dalla vicenda processuale de qua.
L'appellante ha dunque chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Rovigo, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza,così giudicare:
- Accertarsi e dichiararsi che ha posto in essere, in danno di , una CP_1 Parte_1
condotta che integra gli estremi della fattispecie criminosa p. e p. dall'art. 368 c.p. denunciando, in
modo non corrispondente al vero, di avere subito una violazione di domicilio nella sua privata dimora
o sue adiacenze mentre, invece, è emerso che si trattava di luogo abbandonato e comunque
saltuariamente utilizzato per esigenze lavorative e che detta circostanza era ben nota alla querelante. -
Ritenuta – quindi – la responsabilità di cui sopra, condannarsi al risarcimento di tutti i CP_1
danni conseguenza diretta ed indiretta della condotta illecita sopra descritta sia patrimoniali che non
patrimoniali da determinarsi in via equitativa nella misura massima di cui alla competenza del
Giudice adito in primo grado o nella diversa minor somma che il Giudice adito dovesse determinare;
-
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
pagina 3 di 9 4. Si è costituita in giudizio il 21.02.2024 chiedendo il rigetto dell'appello, poichè CP_1
riteneva, nel merito, giusta la sentenza di primo grado, in quanto dalla documentazione in atti non emergeva la prova del dolo del reato di calunnia, oltrechè la prova dell'an e del quantum del lamentato danno morale da reato.
5. La causa, istruita in via documentale, è stata discussa all'udienza del 07.11.2024, ove le parti presenti hanno precisato le conclusioni.
6. Occorre, preliminarmente, osservare che colui che chiede il risarcimento del danno per calunnia ha l'onere di provare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista oggettivo e soggettivo, non risultando sufficiente che la denuncia si sia rivelata infondata (cfr. Cass.
Civ. Sez. II 11271/20); occorre, pertanto, dimostrare che il soggetto aveva la consapevolezza dell'innocenza del denunciato, in ragione del fatto che la semplice denuncia, seguita poi dall'assoluzione del denunciato, non è da sola fonte di responsabilità e di risarcimento del danno,
dovendo necessariamente ricorrere, al fine di qualificare la denuncia in termini di calunnia, il dolo e non la semplice colpa del denunciate.
In sede giurisprudenziale, l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 3,
sentenza n. 11898 del 10.06.2016; in senso conforme, si veda anche: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 30988
del 30.11.2018) è espresso nel seguente principio di diritto: 'La denuncia di un reato perseguibile
d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di partepossono
costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo
proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo
del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare
dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni
nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)'.
Anche più recentemente, la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. 6 2, ordinanza n. 299 del 07.01.2022) ha riaffermato lo stesso principio: 'La presentazione di una denuncia, come di un esposto, all'autorità
pagina 4 di 9 giudiziaria o amministrativa, seppur rivelatasi infondata, non può essere fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante o dell'esponente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando possano
considerarsi calunniosi;
al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare
della funzione giurisdizionale o della potestà provvedimentale si sovrappone in ogni caso all'iniziativa
del denunciante, togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso tra tale iniziativa
ed il danno eventualmente subito dal denunciato'.
Ne deriva che l'azione esercitata in sede civile per il risarcimento dei danni a seguito di proscioglimento o di assoluzione del querelato, ipotesi a cui è assimilabile anche l'archiviazione del relativo procedimento, presuppone necessariamente il carattere calunnioso della querela.
Il reato di calunnia si realizza quando, in modo diretto od indiretto si accusa taluno che si sa innocente della commissione di un reato, la condotta dell'agente si concretizza dunque nell'incolpare una persona di un reato ovvero di simulare a carico di lui le tracce di un reato, mediante denuncia, querela, richiesta o istanza, conoscendo già a quel momento l'innocenza dell'incolpato, ossia l'estraneità al fatto
(realmente accaduto) o l'inesistenza del fatto medesimo.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione 'Colui che invochi il
risarcimento del danno per avere subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza
di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo poiché la
presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un
interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di
andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate' (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 11271 del 12/06/2020).
Nella suddetta ottica, è onere dell'attrice dimostrare, per l'appunto, la sussistenza del dolo nella condotta dei convenuti, dolo consistente nella volontà della incolpazione unita alla consapevolezza che l'incolpata fosse innocente per non avere commesso il fatto falsamente attribuitogli.
A tal proposito, in tema di calunnia, ad avviso della giurisprudenza la prova dell'elemento soggettivo pagina 5 di 9 può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali,
con processo logico deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Cass. pen., Sez. VI, n. 10289/14).
Si è chiarito, altresì, che l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si è fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si è accertata la realtà presuppone la certezza della sua non attribuibilità "sic et simpliciter" all'incolpato
(Cass. pen, Sez. VI, n.26819/12).
Si è sostenuto, infine, che la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata è esclusa solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., Sez. VI, n.
29117/2012).
Alla luce delle suesposte considerazioni, può essere analizzato il caso di specie.
Orbene, risulta che ha querelato la sorella addebitandole di essersi CP_1 Parte_1
introdotta nei terreni di sua proprietà, individuati dall'identificativo catastale foglio 20 numero 527,
ubicati in via IV Novembre nel comune di Vescovana, contro la sua volontà. In particolare, nella querela si legge: “ il giorno 30 agosto 2013…omissis…la sorella sig.ra è entrata Parte_1
nella proprietà della querelante, contro la volontà di costei, inducendo in errore due funzionari della
citata ARPAV sulla persona cui spetta la proprietà dei beni, così facendo, ha indotto che gli stessi,
senza altra autorizzazione (ritenuta superflua attesa l'affermazione di di essere Parte_1
comproprietaria dei beni) effettuassero dei controlli che avrebbero potuto eseguire solo in presenza e
con il permesso della vera proprietaria. Tale situazione risulta in maniera chiara da quanto è stato
pagina 6 di 9 verbalizzato in data 3 ottobre 2013 e conferma che la querelata ha compiuto atti di violazione di
domicilio…omissis.”.
A fronte di detta querela sporta a carico dell'odierna appellante si instaurava il procedimento penale n.
369/2014 R.G.N.R. nel quale si costituiva parte civile e che si concludeva con una CP_1
sentenza di assoluzione (v. doc. n. 9).
Nel sentenza di assoluzione è stato confermato che “emerge pacifica la circostanza per cui l'imputata,
quantomeno in data 30.08.2013, si è materialmente recata presso i luoghi descritti nel verbale di
sopralluogo ARPAV n. 1415/2013; pacifico che questi luoghi siano di proprietà esclusiva di
giusto atto di compravendita 15 maggio 1996 per notaio ep 86916, contratto CP_1 Per_1
la cui domanda di simulazione da parte è stata respinta anche con sentenza Parte_1
della Corte d'Appello di Venezia di data 13.10.2014”.
Infatti, risulta che si è introdotta nella proprietà di assieme ai due Parte_1 CP_1
funzionari dell'Arpav asserendo di esserne comproprietaria sebbene l'unica proprietaria risultasse la
NT sorella e di ciò vi è conferma sia nel verbale del sopralluogo effettuato in data 30.08.2013 che nel verbale del 3.10.2013.
In ordine alla censura in forza della quale al momento della denuncia presentata da contro CP_1
la sorella pendeva causa di divisione ereditaria avanti la Corte d'Appello promossa da Parte_1
contro le sorelle coeredi e ed avente ad oggetto anche le proprietà di cui è CP_1 CP_2 Pt_1
causa si osserva che tale circostanza è stata sollevata per la prima volta in sede di appello e, pertanto,
risulta inammissibile, oltrechè priva di riscontro probatorio.
Pertanto, dalla documentazione prodotta risulta provato che l'odierna appellante abbia fatto accesso alla proprietà della sorella qualificadosi comproprietaria dinanzi ai funzionari dell'Arpav.
Posto ciò, si osserva che appare corretta la valutazione del giudice di primo grado, secondo il quale non sia ravvisabile l'elemento psicologico del reato di calunnia in capo a . CP_1
Sul punto, si osserva che gli stessi magistrati intervenuti nella procedura penale in esame hanno deciso pagina 7 di 9 in modo difforme tra loro, infatti, il P.M. aveva chiesto l'archiviazione della querela, il G.I.P. ha rigettato l'istanza provocando l'esercizio dell'azione penale, mentre, in fine, il giudice di merito ha ritenuto che la condotta della querelata non abbia violato la privata dimora della convenuta.
Inoltre, il presidente della Provincia di Padova, in esito all'istruttoria condotta nell'ambito della procedura di annullamento del verbale di contestazione della sanzione amministrativa irrogata alla convenuta, ha annullato il provvedimento ritenendo che il sopralluogo “è stato compiuto con l'autorizzazione e la presenza di persona non legittimata e ha interessato aree che costituiscono “privata dimora” della sig.ra .” (v. doc. n. 7). CP_1
Ne deriva che non risulta provato che l'odierna appellata abbia agito nella certezza dell'innocenza di
NT sua sorella ma piuttosto in forza della consapevolezza di essere proprietaria dei luoghi oggetto di sopralluogo, atteso che la nozione tecnico-giuridico di “privata dimora” non risulta di facile comprensione ed indentificazione, come dimostrano le differenti decisioni dei magistrati e dell'autorità
che hanno deciso sul caso in esame.
In conclusione, il contenuto delle pronunce sopra richiamate basta ad escludere la fondatezza dell'appello proposto da , difettando l'elemento soggettivo del reato di calunnia, non Parte_1
necessitandosi alcun ulteriore esame e valutazione circa la prova del danno, non patrimoniale e patrimoniale in quanto superflua e assorbita .
Alla soccombenza segue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali a favore dell'appellata che si liquidano come in dispositivo tenuto conto della semplicità
del giudizio che si è svolto senza attività istruttoria orale.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, definitivamente decidendo:
- rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
pagina 8 di 9 - condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese di lite, che liquida in € 852, CP_1
oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge;
- dichiara, ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater Dpr 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
Rovigo, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Benedetta Barbera
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