TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/08/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4898/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4898/2024 promossa da
(c.f. ), con l'avvocato RAMA ANISA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia resistente e con l'intervento del Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 ha domandato l'accertamento dello status Parte_1 di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio
1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
In fatto la difesa di ha esposto che, quest'ultimo, risulta essere titolare della carta di Parte_1 soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione europea, rilasciata dalla Questura di
Bergamo nell'agosto del 2021.
Ha aggiunto che l'uomo risiede in Italia dall'anno 2014 ed ha sempre prestato attività lavorativa nell'ambito delle costruzioni metalliche.
In virtù dell'unione matrimoniale con la cittadina italiana l 25 dicembre 2019 aveva Parte_2 presentato domanda ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'autorità amministrativa aveva evidenziato il difetto del requisito linguistico, invitando alla produzione di documentazione idonea a comprovare l'impossibilità della frequentazione di un apposito corso volto ad ottenere una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Nonostante la presentazione per iscritto di osservazioni corredate da documenti, il 22 marzo 2024 era stato notificato un provvedimento sfavorevole.
L'autorità ha decretato l'inammissibilità dell'istanza avanzata dal ricorrente per le seguenti motivazioni: “che detta disposizione [l'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto l'art.
9.1 alla legge 5 febbraio
1992, n. 91] prevede quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5
e 9 della suddetta legge il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue;
Considerato che, ai sensi della suddetta disposizione, sono esentati dall'obbligo della certificazione del requisito linguistico coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo
4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico;
Preso atto che l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, non ha attestato il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza linguistica e non risulta, altresì, titolare di idoneo titolo di soggiorno atto ad escludere dalla citata attestazione;
[…] Considerato che l'art.
9.1 della legge n. 91/92 non prevede alcuna ulteriore esenzione relativamente alla produzione da parte del richiedente della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana secondo i parametri di riferimento europeo, ad eccezione delle ipotesi in premessa richiamate;
ritenuto che
la documentazione prodotta non risulta sufficiente a dimostrare l'impossibilità di conseguire l'attestazione richiesta;
[…] riscontrata la mancata sussistenza del requisito dell'adeguata conoscenza linguistica, previsto dalle disposizioni normative vigenti”.
Il procuratore di parte ricorrente ha censurato la decisione, avendo l'amministrazione omesso di valutare che vittima di un evento traumatico intervenuto nell'anno 2016, è stato riconosciuto Pt_1 invalido totale con permanente inabilità lavorativa in seguito all'esame della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile effettuato il 25 marzo 2021. Tale condizione ha comportato difficoltà nel sostenere il test di conoscenza della lingua italiana, così come richiesto dalla legge n.
91 del 1992. In diritto la difesa ha sottolineato che la mancata considerazione, tra i casi di esenzione dal sostenimento del test di italiano, dell'ipotesi di coloro che manifestino gravi deficit di comprensione linguistica o significative limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da patologie o da handicap comporta una grave forma di discriminazione in contrasto con la ratio del compendio normativo dedicato al tema della disabilità.
Ha continuato, rappresentando che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017, si sono succedute nel tempo diverse pronunce di merito, che hanno riconosciuto il diritto alla concessione della cittadinanza italiana a soggetti che, a motivo di una determinata patologia o disabilità, non possedevano i requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo.
Tanto premesso, ha affermato la sussistenza del diritto del sig. a conseguire lo status di Parte_1 cittadino italiano ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 l. 5/02/1992 n. 91, quale coniuge della cittadina italiana Parte_2
Il si è costituito in giudizio mediante memoria, chiedendo la reiezione delle Controparte_1 avversarie pretese.
La difesa della parte pubblica ha rappresentato che il provvedimento negativo adottato nel caso di specie costituisce l'automatica conseguenza della riscontrata assenza del requisito di cui all'articolo
9.1 della legge n. 91 del 1992, non essendo stata dimostrata una adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell' Pt_1
Sugli asseriti profili discriminatori del quadro normativo ha rilevato come lo stesso articolo 9.1 citato preveda due specifiche esenzioni dall'onere di dimostrare il requisito (la stipulazione di un accordo di integrazione ex art.
4.2 TU Immigrazione e la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), che costituiscono vie alternative percorribili da chi risulta affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap.
Ha aggiunto che un simile sistema non risulta discriminatorio in quanto la divergenza di trattamento
è giustificata dalla ratio dell'art.
9.1 della l.n. 91/1992, frutto di una scelta politica non irragionevole, che pretende un requisito linguistico minimo in capo a chi domandi la cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio la causa
è stata trattenuta in decisione.
PREMESSO
L'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 nella formulazione attualmente in vigore recita “
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”;
L'articolo 6 testualmente prevede “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”
Il successivo articolo 9.1, introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal , ovvero a produrre apposita Controparte_2 certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal ”. Controparte_2
OSSERVA È oggetto di contestazione la sussistenza del difetto in capo al sig. del requisito della padronanza Pt_1 linguistica.
La parte privata ha prospettato di versare nell'oggettiva impossibilità di soddisfare il presupposto di cui all'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 in ragione della propria certificata condizione di disabilità.
In particolare, ha lamentato un vero e proprio vuoto di tutela normativo, con il consequenziale trattamento deteriore dei soggetti incapaci di apprendere la lingua italiana in ragione di deficit cognitivi determinati dall'età ovvero da patologie.
La parte pubblica, d'altro canto, ha rilevato come il grado di conoscenza dell'idioma nazionale valga da metro valutativo del grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale italiano.
Al riguardo ha sottolineato che gli intendimenti del legislatore ricalcano la volontà di “assicurare che diventi cittadino italiano soltanto colui il quale abbia dato prova di essere realmente intenzionato ad integrarsi nella Comunità ed essersi adoperato affinché ciò avvenisse realmente1”.
Ha così escluso che l'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992, non prevedendo alcun esonero per coloro che non abbiano la capacità di acquisire la competenza linguistica a causa di disabilità, comporti un trattamento diverso. Ha, infatti, evidenziato la percorribilità di altre vie per chi versa nella medesima situazione del ricorrente, rappresentate dalla stipulazione di un accordo di integrazione di cui all'articolo 4.2 T.U. Immigrazione, nonché dalla titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Nelle more del presente procedimento la Corte Costituzionale con la sentenza n. 25 del 2025, depositata il 7 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9.1 della legge n.
91 del 1992, considerando vulnerato il principio di eguaglianza.
Tale pronunciamento permette di disattendere le deduzioni della difesa statale sulle scelte del legislatore di esigere la prova della competenza linguistica per tutti i richiedenti la cittadinanza.
La Corte sul punto ha evidenziato che il legislatore, pur godendo di un'ampia discrezionalità nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza, deve in ogni caso rispettare canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Il livello minimo richiesto dall'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 per soddisfare il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana corrisponde al B1 (grado intermedio), del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Le esenzioni contemplate dalla disposizione si giustificano “con la circostanza che, in entrambi i casi, lo straniero dà prova di una conoscenza dell'italiano seppur al livello elementare (A2) e, dunque, inferiore a quello intermedio (B1) richiesto per la cittadinanza e avere così avviato un percorso di inserimento nel tessuto sociale”2.
In queste discipline, sottolinea la Corte, “diversamente da quella censurata, l'imposizione del requisito di apprendimento linguistico si accompagna a norme che con diverse, ma simili formule dispensano, rispettivamente dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla sottoposizione al test linguistico, lo straniero che presenti disabilità gravemente limitative della possibilità di acquisire la conoscenza dell'italiano.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 179 del 2011 «[n]on si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale». A sua volta, l'art. 1, comma 3, lettera b), del d.m.
7 dicembre 2021 esclude la necessità del superamento del test linguistico per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, «[per lo] straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica»”3.
L'illegittimità dell'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 deriva dall'imposizione della verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque “senza accompagnarsi ad un'altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica4”.
La violazione del principio di uguaglianza è stata intesa sia nella sua dimensione formale sia nella sua declinazione sostanziale.
Da un lato, infatti, la norma tratta la condizione di disabilità incidente sul possesso di adeguata competenza linguistica in modo uguale rispetto alla generalità dei richiedenti la cittadinanza.
Dall'altro lato frappone un ostacolo a tale specifica categoria di persone vulnerabili, traducendosi in una forma di discriminazione indiretta, passibile di introdurre forme di emarginazione sociale.
La formula di esonero è stata rinvenuta in quella prevista dall'ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero il richiedente che sia “affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”. Poste simili premesse in diritto, l'odierno istante versa, senza dubbio, in una condizione di disabilità tale da rivendicare l'auspicato esonero dalla prova della conoscenza della lingua italiana.
Dall'esame della documentazione medica versata in atti emerge che il sig. nell'anno 2016 ha Pt_1 subito un trauma cranico complicato da caduta “con ematoma sottodurale emisferico sinistro, evacuato chirurgicamente”.
Nel luglio 2017 ha subito una ricostruzione custom made a causa di una infezione del lembo e dal dicembre del medesimo anno soffre di epilessia sintomatica con crisi convulsive generalizzate.
Nel referto firmato in data 19 marzo 2021, nel corso di una visita di controllo presso l'Unità operativa di Neurofisiopatologia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato richiamato il deficit a carico delle funzioni mnesiche e attentive riscontrato nell'anno 2018. Le conclusioni diagnostiche di quel periodo avevano evidenziato “deficit a carico delle funzioni mnesiche (memoria episodica e prospettica) a cui si associano difficoltà attentive (attenzione sostenuta e lieve rallentamento dei tempi di reazione). Tale quadro, sommato alla situazione clinica generale, si traduce in una riduzione delle autonomie nelle attività quotidiane del paziente”.
La condizione di disabilità è stata ulteriormente suffragata con il deposito dei verbali della competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale.
La commissione medica ha ritenuto di riconoscere il sig. invalido con totale e permanente Pt_1 inabilità lavorativa a decorrere dal 25 marzo 2021.
Tale stato di salute coincide con la nozione di disabilità restituita a livello sovranazionale dalla
Direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo
2009, n. 18. Entrambe le normative sono rivolte alla protezione e alla garanzia del pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, per tali intendendosi “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri5”.
Alla luce di queste risultanze, non si può che concludere che il sig. rientri nel novero dei soggetti Pt_1 esonerati dalla dimostrazione del requisito della conoscenza dell'idioma nazionale richiesto dall'articolo 9.1 della legge 91 del 1992.
Superata tale questione problematica, è pacifica in fatto, nonché documentata in giudizio, la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con una cittadina italiana e la titolarità della carta di soggiorno quale familiare di un cittadino dell'Unione europea, sicché debbono ritenersi integrati i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 91 del 1992 citato nelle premesse.
Il sig. isulta titolare dall'anno 2018 del permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino Pt_1 dell'Unione europea. Come risulta dal certificato di matrimonio di cui al documento n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, l' il 31 agosto 2017 si è unito in matrimonio con cittadina Pt_1 Parte_2 italiana dal 26 novembre 2015 (circostanza non contestata, dichiarata nella domanda amministrativa di cittadinanza compilata dal ricorrente e prodotta dalla controparte).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite, stante l'intervenuta sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale in corso di giudizio, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Parte_1
(CF: ), nato in [...] il [...] nei confronti del C.F._1 Controparte_1
dichiara
che (CF: ), nato in [...] il [...] ha acquisito la Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 3 della comparsa di risposta. 2 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, p. 12, Corte costituzionale -. 3 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, ibidem. 4 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, p. 13, cit. 5 Articolo 1 – Scopo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta in udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 4898/2024 promossa da
(c.f. ), con l'avvocato RAMA ANISA Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(c.f. ), nella persona del ministro pro tempore, difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia resistente e con l'intervento del Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 aprile 2024 ha domandato l'accertamento dello status Parte_1 di cittadino italiano per matrimonio con cittadina italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio
1992 n. 91 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
In fatto la difesa di ha esposto che, quest'ultimo, risulta essere titolare della carta di Parte_1 soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione europea, rilasciata dalla Questura di
Bergamo nell'agosto del 2021.
Ha aggiunto che l'uomo risiede in Italia dall'anno 2014 ed ha sempre prestato attività lavorativa nell'ambito delle costruzioni metalliche.
In virtù dell'unione matrimoniale con la cittadina italiana l 25 dicembre 2019 aveva Parte_2 presentato domanda ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91. Con comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 l'autorità amministrativa aveva evidenziato il difetto del requisito linguistico, invitando alla produzione di documentazione idonea a comprovare l'impossibilità della frequentazione di un apposito corso volto ad ottenere una certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana.
Nonostante la presentazione per iscritto di osservazioni corredate da documenti, il 22 marzo 2024 era stato notificato un provvedimento sfavorevole.
L'autorità ha decretato l'inammissibilità dell'istanza avanzata dal ricorrente per le seguenti motivazioni: “che detta disposizione [l'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132, che ha introdotto l'art.
9.1 alla legge 5 febbraio
1992, n. 91] prevede quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5
e 9 della suddetta legge il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue;
Considerato che, ai sensi della suddetta disposizione, sono esentati dall'obbligo della certificazione del requisito linguistico coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo
4 bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico;
Preso atto che l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, non ha attestato il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza linguistica e non risulta, altresì, titolare di idoneo titolo di soggiorno atto ad escludere dalla citata attestazione;
[…] Considerato che l'art.
9.1 della legge n. 91/92 non prevede alcuna ulteriore esenzione relativamente alla produzione da parte del richiedente della certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana secondo i parametri di riferimento europeo, ad eccezione delle ipotesi in premessa richiamate;
ritenuto che
la documentazione prodotta non risulta sufficiente a dimostrare l'impossibilità di conseguire l'attestazione richiesta;
[…] riscontrata la mancata sussistenza del requisito dell'adeguata conoscenza linguistica, previsto dalle disposizioni normative vigenti”.
Il procuratore di parte ricorrente ha censurato la decisione, avendo l'amministrazione omesso di valutare che vittima di un evento traumatico intervenuto nell'anno 2016, è stato riconosciuto Pt_1 invalido totale con permanente inabilità lavorativa in seguito all'esame della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile effettuato il 25 marzo 2021. Tale condizione ha comportato difficoltà nel sostenere il test di conoscenza della lingua italiana, così come richiesto dalla legge n.
91 del 1992. In diritto la difesa ha sottolineato che la mancata considerazione, tra i casi di esenzione dal sostenimento del test di italiano, dell'ipotesi di coloro che manifestino gravi deficit di comprensione linguistica o significative limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da patologie o da handicap comporta una grave forma di discriminazione in contrasto con la ratio del compendio normativo dedicato al tema della disabilità.
Ha continuato, rappresentando che, in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017, si sono succedute nel tempo diverse pronunce di merito, che hanno riconosciuto il diritto alla concessione della cittadinanza italiana a soggetti che, a motivo di una determinata patologia o disabilità, non possedevano i requisiti richiesti ai fini del rilascio del titolo.
Tanto premesso, ha affermato la sussistenza del diritto del sig. a conseguire lo status di Parte_1 cittadino italiano ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 l. 5/02/1992 n. 91, quale coniuge della cittadina italiana Parte_2
Il si è costituito in giudizio mediante memoria, chiedendo la reiezione delle Controparte_1 avversarie pretese.
La difesa della parte pubblica ha rappresentato che il provvedimento negativo adottato nel caso di specie costituisce l'automatica conseguenza della riscontrata assenza del requisito di cui all'articolo
9.1 della legge n. 91 del 1992, non essendo stata dimostrata una adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell' Pt_1
Sugli asseriti profili discriminatori del quadro normativo ha rilevato come lo stesso articolo 9.1 citato preveda due specifiche esenzioni dall'onere di dimostrare il requisito (la stipulazione di un accordo di integrazione ex art.
4.2 TU Immigrazione e la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo), che costituiscono vie alternative percorribili da chi risulta affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap.
Ha aggiunto che un simile sistema non risulta discriminatorio in quanto la divergenza di trattamento
è giustificata dalla ratio dell'art.
9.1 della l.n. 91/1992, frutto di una scelta politica non irragionevole, che pretende un requisito linguistico minimo in capo a chi domandi la cittadinanza italiana.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.
Acquisita la documentazione offerta in produzione dalla parte ricorrente in corso di giudizio la causa
è stata trattenuta in decisione.
PREMESSO
L'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 nella formulazione attualmente in vigore recita “
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.”;
L'articolo 6 testualmente prevede “1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo
5: a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.”
Il successivo articolo 9.1, introdotto con la L.n. 132/2018, entrata in vigore il 4/10/2018, dispone “La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal , ovvero a produrre apposita Controparte_2 certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal
[...]
e dal Controparte_2 Controparte_3
o dal ”. Controparte_2
OSSERVA È oggetto di contestazione la sussistenza del difetto in capo al sig. del requisito della padronanza Pt_1 linguistica.
La parte privata ha prospettato di versare nell'oggettiva impossibilità di soddisfare il presupposto di cui all'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 in ragione della propria certificata condizione di disabilità.
In particolare, ha lamentato un vero e proprio vuoto di tutela normativo, con il consequenziale trattamento deteriore dei soggetti incapaci di apprendere la lingua italiana in ragione di deficit cognitivi determinati dall'età ovvero da patologie.
La parte pubblica, d'altro canto, ha rilevato come il grado di conoscenza dell'idioma nazionale valga da metro valutativo del grado di inserimento dello straniero nel contesto sociale italiano.
Al riguardo ha sottolineato che gli intendimenti del legislatore ricalcano la volontà di “assicurare che diventi cittadino italiano soltanto colui il quale abbia dato prova di essere realmente intenzionato ad integrarsi nella Comunità ed essersi adoperato affinché ciò avvenisse realmente1”.
Ha così escluso che l'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992, non prevedendo alcun esonero per coloro che non abbiano la capacità di acquisire la competenza linguistica a causa di disabilità, comporti un trattamento diverso. Ha, infatti, evidenziato la percorribilità di altre vie per chi versa nella medesima situazione del ricorrente, rappresentate dalla stipulazione di un accordo di integrazione di cui all'articolo 4.2 T.U. Immigrazione, nonché dalla titolarità di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Nelle more del presente procedimento la Corte Costituzionale con la sentenza n. 25 del 2025, depositata il 7 marzo 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9.1 della legge n.
91 del 1992, considerando vulnerato il principio di eguaglianza.
Tale pronunciamento permette di disattendere le deduzioni della difesa statale sulle scelte del legislatore di esigere la prova della competenza linguistica per tutti i richiedenti la cittadinanza.
La Corte sul punto ha evidenziato che il legislatore, pur godendo di un'ampia discrezionalità nella disciplina dell'attribuzione della cittadinanza, deve in ogni caso rispettare canoni di non manifesta irragionevolezza e di proporzionalità rispetto alle finalità perseguite.
Il livello minimo richiesto dall'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 per soddisfare il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana corrisponde al B1 (grado intermedio), del
Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.
Le esenzioni contemplate dalla disposizione si giustificano “con la circostanza che, in entrambi i casi, lo straniero dà prova di una conoscenza dell'italiano seppur al livello elementare (A2) e, dunque, inferiore a quello intermedio (B1) richiesto per la cittadinanza e avere così avviato un percorso di inserimento nel tessuto sociale”2.
In queste discipline, sottolinea la Corte, “diversamente da quella censurata, l'imposizione del requisito di apprendimento linguistico si accompagna a norme che con diverse, ma simili formule dispensano, rispettivamente dalla sottoscrizione dell'accordo o dalla sottoposizione al test linguistico, lo straniero che presenti disabilità gravemente limitative della possibilità di acquisire la conoscenza dell'italiano.
In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 179 del 2011 «[n]on si fa luogo alla stipula dell'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, se stipulato, questo si intende adempiuto, qualora lo straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente
l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale». A sua volta, l'art. 1, comma 3, lettera b), del d.m.
7 dicembre 2021 esclude la necessità del superamento del test linguistico per il rilascio del permesso di soggiorno UE per lungosoggiornanti, «[per lo] straniero affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da handicap, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica»”3.
L'illegittimità dell'articolo 9.1 della legge n. 91 del 1992 deriva dall'imposizione della verifica della padronanza linguistica non elementare per chiunque “senza accompagnarsi ad un'altra norma che, restringendone la portata soggettiva, esoneri dalla prova del requisito le persone che siano oggettivamente impossibilitate ad apprendere la lingua italiana, a causa di una infermità o di una menomazione di natura fisica o psichica4”.
La violazione del principio di uguaglianza è stata intesa sia nella sua dimensione formale sia nella sua declinazione sostanziale.
Da un lato, infatti, la norma tratta la condizione di disabilità incidente sul possesso di adeguata competenza linguistica in modo uguale rispetto alla generalità dei richiedenti la cittadinanza.
Dall'altro lato frappone un ostacolo a tale specifica categoria di persone vulnerabili, traducendosi in una forma di discriminazione indiretta, passibile di introdurre forme di emarginazione sociale.
La formula di esonero è stata rinvenuta in quella prevista dall'ordinamento in relazione al test di lingua richiesto per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, ovvero il richiedente che sia “affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica”. Poste simili premesse in diritto, l'odierno istante versa, senza dubbio, in una condizione di disabilità tale da rivendicare l'auspicato esonero dalla prova della conoscenza della lingua italiana.
Dall'esame della documentazione medica versata in atti emerge che il sig. nell'anno 2016 ha Pt_1 subito un trauma cranico complicato da caduta “con ematoma sottodurale emisferico sinistro, evacuato chirurgicamente”.
Nel luglio 2017 ha subito una ricostruzione custom made a causa di una infezione del lembo e dal dicembre del medesimo anno soffre di epilessia sintomatica con crisi convulsive generalizzate.
Nel referto firmato in data 19 marzo 2021, nel corso di una visita di controllo presso l'Unità operativa di Neurofisiopatologia dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato richiamato il deficit a carico delle funzioni mnesiche e attentive riscontrato nell'anno 2018. Le conclusioni diagnostiche di quel periodo avevano evidenziato “deficit a carico delle funzioni mnesiche (memoria episodica e prospettica) a cui si associano difficoltà attentive (attenzione sostenuta e lieve rallentamento dei tempi di reazione). Tale quadro, sommato alla situazione clinica generale, si traduce in una riduzione delle autonomie nelle attività quotidiane del paziente”.
La condizione di disabilità è stata ulteriormente suffragata con il deposito dei verbali della competente commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale.
La commissione medica ha ritenuto di riconoscere il sig. invalido con totale e permanente Pt_1 inabilità lavorativa a decorrere dal 25 marzo 2021.
Tale stato di salute coincide con la nozione di disabilità restituita a livello sovranazionale dalla
Direttiva 2000/78/CE e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo
2009, n. 18. Entrambe le normative sono rivolte alla protezione e alla garanzia del pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, per tali intendendosi “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri5”.
Alla luce di queste risultanze, non si può che concludere che il sig. rientri nel novero dei soggetti Pt_1 esonerati dalla dimostrazione del requisito della conoscenza dell'idioma nazionale richiesto dall'articolo 9.1 della legge 91 del 1992.
Superata tale questione problematica, è pacifica in fatto, nonché documentata in giudizio, la sussistenza del vincolo matrimoniale da lungo tempo intercorso con una cittadina italiana e la titolarità della carta di soggiorno quale familiare di un cittadino dell'Unione europea, sicché debbono ritenersi integrati i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 91 del 1992 citato nelle premesse.
Il sig. isulta titolare dall'anno 2018 del permesso di soggiorno in qualità di familiare di cittadino Pt_1 dell'Unione europea. Come risulta dal certificato di matrimonio di cui al documento n. 3 del fascicolo di parte ricorrente, l' il 31 agosto 2017 si è unito in matrimonio con cittadina Pt_1 Parte_2 italiana dal 26 novembre 2015 (circostanza non contestata, dichiarata nella domanda amministrativa di cittadinanza compilata dal ricorrente e prodotta dalla controparte).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dal ricorrente, dichiarando che lo stesso è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite, stante l'intervenuta sopravvenienza della decisione della Corte Costituzionale in corso di giudizio, possono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da Parte_1
(CF: ), nato in [...] il [...] nei confronti del C.F._1 Controparte_1
dichiara
che (CF: ), nato in [...] il [...] ha acquisito la Parte_1 C.F._1 cittadinanza italiana per matrimonio e, per l'effetto,
ordina
al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 agosto 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. pag. 3 della comparsa di risposta. 2 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, p. 12, Corte costituzionale -. 3 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, ibidem. 4 Corte costituzionale, sentenza n. 25 dell'anno 2025, p. 13, cit. 5 Articolo 1 – Scopo, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.