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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/09/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4519 dell'anno 2024 (cui sono stati riuniti i giudizi nn.rr.gg.4826 – 4821 – 4952 – 5123 – 5090 - 5338 /2024)
OGGETTO
Retribuzione per festività infrasettimanali
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , rapp.ti e difesi, giusta procure rilasciate su foglio
[...] Parte_6 Parte_7 separato dai ricorsi introduttivi telematici, dagli avv.ti Michela Izzo, Piscitelli Antonio,
Nuzzo Teresa, ed elett.te dom.ti presso il loro studio. ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in p.l.r.p.t. Direttore Generale Dott. elett.te P.IVA_1 Controparte_2 dom.ta presso la sede legale dell'Ente in alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e CP_1 difesa dall'Avv. Domenico Sorrentino (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
Antimo D'Alessandro (C.F. ), giusta procure rilasciate su foglio C.F._2 separato dalle memorie di costituzione e risposta resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorsi introduttivi. Per la parte resistente: come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della con le mansioni e le Controparte_3 qualifiche rispettivamente indicate, esponevano di essere assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti 1 anche nei giorni festivi (civili e religiosi) infrasettimanali, rilevabili dai cartellini di presenza prodotti in atti;
che l'azienda ospedaliera convenuta, nel periodo dal gennaio
2010 al dicembre 2011 – a seguito di più pronunce positive per i lavoratori - aveva corrisposto loro l'indennità per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo;
che, con provvedimento prot. n. 3426/I dell'01.3.2017, la
Commissione Straordinaria dell' convenuta aveva incaricato il Controparte_1
Direttore Amministrativo della medesima struttura sanitaria, di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, nel biennio 2010-2011, a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo, ex art. 9 CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 ed aveva inviato la nota a tutti i dipendenti;
che quindi nei confronti degli istanti erano state operate le trattenute con decorrenza dal Marzo 2017 sulle retribuzioni per il recupero delle indennità asseritamente non dovute.
Richiamando le pronunce della S.C. espresse in tema, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento delle retribuzioni – illegittimamente recuperate dalla - CP_3 complessivamente spettanti per le festività infrasettimanali lavorate e per le quali non avevano fruito del riposo compensativo;
per l'effetto, chiedevano condannarsi l' CP_3 convenuta al pagamento delle retribuzioni complessivamente quantificate in ricorsi oltre interessi legali. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l eccependo Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, nel merito, l'infondatezza delle domande concludendo per il rigetto delle stesse.
L convenuta rimaneva contumace nei giudizi n.r.g.4519/2024 e CP_1
n.r.g.4952/2024.
Rinviati ripetutamente i procedimenti per consentire alle parti di pervenire ad una soluzione transattiva delle controversie, così come prospettato dalle parti al giudicante, concesso quindi il termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., all'esito, riuniti i giudizi, questo Giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
L'art.29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, riprendendo quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
2 corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In tema occorre richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.1505/2021 che ha affrontato la questione, accogliendo un ricorso avverso la pronuncia di rigetto della
Corte di Appello:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una
3 somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed
4 allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da
36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità CP_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili,
5 gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, i cui principi sono stati inoltre confermati dalla pronuncia n.3461/2023, questo giudicante aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
6 Ciò posto, si rileva che, in specie, i ricorrenti hanno fornito prova, tramite il deposito delle buste paga dal Marzo 2017, dell'avvenuta trattenuta delle somme operata dalla Azienda ospedaliera per il periodo di che trattasi.
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturati nel periodo 2010/2011 e di cui, con le odierne domande giudiziali, viene richiesta la condanna alla restituzione a distanza di oltre cinque anni dalla loro maturazione.
L'eccezione è destituita di fondamento posto che l'indebito deve ritenersi maturato a partire dal Marzo 2017, epoca dalla quale sono decorse le trattenute (cfr. nota dell' datata 01-03-2017 con cui preannunciava le trattenute degli importi CP_3 in busta paga e le risultanze delle medesime buste paga da cui scaturisce l'avvio delle trattenute a far data dal Marzo 2017).
Dunque, essendosi determinata l'indebita trattenuta a far data dal Marzo 2017, il termine di prescrizione quinquennale è stato utilmente interrotto dalla comunicazione di costituzione in mora telematica del 19-02-2021 (pervenuta in data
22-02-2021 cfr. nella produzione di parte ricorrente) con cui gli odierni difensori dei lavoratori, per conto di questi ultimi hanno chiesto la restituzione degli importi.
In merito poi alla carenza di prova della mancata fruizione dei riposi compensativi – circostanza ad avviso della convenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla maggiorazione – in virtù del principio del riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art.2697 II co c.c., l'azienda ospedaliera convenuta avrebbe dovuto fornire la relativa prova, siccome ostativa al riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti:
l'inadempimento dell'onere comporta l'infondatezza della relativa eccezione formulata.
Infine, le spettanze sono state correttamente quantificate dalla difesa dei lavoratori, in quanto rilevabili dalle buste paga prodotte in atti. Né l' ha CP_3 precisato sotto quali aspetti i conteggi sarebbero errati, sicchè l'eccezione si palesa destituita di fondamento per la sua genericità.
Pertanto, l' deve essere condannata al Controparte_3 pagamento in favore dei ricorrenti delle somme rispettivamente spettanti ed indicate in dispositivo, oltre ai soli interessi legali maturati sulle sorte capitali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale della controversia – per cui l'identità delle questioni dedotte avrebbe potuto indurre la relativa difesa a proporre un unico ricorso per tutti i lavoratori - si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
7
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, riuniti i giudizi, così provvede:
• Condanna l' Controparte_1
al pagamento:
[...] di €.1.129,80 in favore di Parte_2 di €.1.142,92 in favore di;
Parte_1 di €.945,04 in favore di;
Parte_3 di €.1.002,22 in favore di Parte_4 di €.843,85 in favore di Parte_5 di €.997,32 in favore di;
Parte_6 di €.900,00 in favore di oltre, in favore di ciascun ricorrente, ai Parte_7 soli interessi legali sulle somme dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€.4.216,20 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4519 dell'anno 2024 (cui sono stati riuniti i giudizi nn.rr.gg.4826 – 4821 – 4952 – 5123 – 5090 - 5338 /2024)
OGGETTO
Retribuzione per festività infrasettimanali
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , rapp.ti e difesi, giusta procure rilasciate su foglio
[...] Parte_6 Parte_7 separato dai ricorsi introduttivi telematici, dagli avv.ti Michela Izzo, Piscitelli Antonio,
Nuzzo Teresa, ed elett.te dom.ti presso il loro studio. ricorrenti
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in p.l.r.p.t. Direttore Generale Dott. elett.te P.IVA_1 Controparte_2 dom.ta presso la sede legale dell'Ente in alla Via F. Palasciano, snc, rapp.ta e CP_1 difesa dall'Avv. Domenico Sorrentino (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
Antimo D'Alessandro (C.F. ), giusta procure rilasciate su foglio C.F._2 separato dalle memorie di costituzione e risposta resistente
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorsi introduttivi. Per la parte resistente: come da memorie di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi a questo Giudice del Lavoro, i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della con le mansioni e le Controparte_3 qualifiche rispettivamente indicate, esponevano di essere assoggettati ad un orario settimanale di 36 ore ed a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti 1 anche nei giorni festivi (civili e religiosi) infrasettimanali, rilevabili dai cartellini di presenza prodotti in atti;
che l'azienda ospedaliera convenuta, nel periodo dal gennaio
2010 al dicembre 2011 – a seguito di più pronunce positive per i lavoratori - aveva corrisposto loro l'indennità per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro festivo;
che, con provvedimento prot. n. 3426/I dell'01.3.2017, la
Commissione Straordinaria dell' convenuta aveva incaricato il Controparte_1
Direttore Amministrativo della medesima struttura sanitaria, di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, nel biennio 2010-2011, a titolo di compenso per lavoro straordinario festivo, ex art. 9 CCNL integrativo comparto sanità del 20.09.2001 ed aveva inviato la nota a tutti i dipendenti;
che quindi nei confronti degli istanti erano state operate le trattenute con decorrenza dal Marzo 2017 sulle retribuzioni per il recupero delle indennità asseritamente non dovute.
Richiamando le pronunce della S.C. espresse in tema, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento delle retribuzioni – illegittimamente recuperate dalla - CP_3 complessivamente spettanti per le festività infrasettimanali lavorate e per le quali non avevano fruito del riposo compensativo;
per l'effetto, chiedevano condannarsi l' CP_3 convenuta al pagamento delle retribuzioni complessivamente quantificate in ricorsi oltre interessi legali. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva l eccependo Controparte_3
l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati e, nel merito, l'infondatezza delle domande concludendo per il rigetto delle stesse.
L convenuta rimaneva contumace nei giudizi n.r.g.4519/2024 e CP_1
n.r.g.4952/2024.
Rinviati ripetutamente i procedimenti per consentire alle parti di pervenire ad una soluzione transattiva delle controversie, così come prospettato dalle parti al giudicante, concesso quindi il termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., all'esito, riuniti i giudizi, questo Giudice decideva la causa come da sentenza depositata in atti.
Le domande sono fondate e meritano accoglimento.
L'art.29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018, riprendendo quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNI 20.9.2001, dispone:
L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla
2 corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
In tema occorre richiamare la pronuncia della Suprema Corte n.1505/2021 che ha affrontato la questione, accogliendo un ricorso avverso la pronuncia di rigetto della
Corte di Appello:
“i ricorsi sono fondati e vanno accolti perché la Corte territoriale ha basato la decisione su un'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo non coerente con il tenore letterale delle stesse ed ha attribuito all'art. 44 del CCNL
1.9.1995 un carattere onnicomprensivo non voluto dalle parti collettive, con il risultato finale di riconoscere al lavoratore turnista un trattamento economico che, lungi dall'essere compensativo del maggiore disagio, risulta inferiore rispetto a quello del quale godono i dipendenti impegnati su un unico turno;
5. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del
1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5);
5.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva";
5.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una
3 somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire
8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore";
5.3. l'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma
8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è
"pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
5.4. infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo,
a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo";
5.5. all'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità;
5.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed
4 allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ");
5.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da
36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista;
6. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi sostenuta dall , fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui l'indennità CP_1 prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17);
6.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicchè sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti;
6.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili,
5 gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
6.3. al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività;
6.4. la circostanza che i turnisti, poichè assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
6.5. ha errato il giudice d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità
l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del
CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n.
1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass. n. 21412/2019) e ciò perchè in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52, lett. c) CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo;
6.5. viceversa la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Pertanto, avuto riguardo alla funzione nomofilattica della Suprema Corte, i cui principi sono stati inoltre confermati dalla pronuncia n.3461/2023, questo giudicante aderisce alla tesi attorea per la quale il suindicato art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 trova applicazione anche ai dipendenti “turnisti”.
6 Ciò posto, si rileva che, in specie, i ricorrenti hanno fornito prova, tramite il deposito delle buste paga dal Marzo 2017, dell'avvenuta trattenuta delle somme operata dalla Azienda ospedaliera per il periodo di che trattasi.
Parte convenuta eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti, maturati nel periodo 2010/2011 e di cui, con le odierne domande giudiziali, viene richiesta la condanna alla restituzione a distanza di oltre cinque anni dalla loro maturazione.
L'eccezione è destituita di fondamento posto che l'indebito deve ritenersi maturato a partire dal Marzo 2017, epoca dalla quale sono decorse le trattenute (cfr. nota dell' datata 01-03-2017 con cui preannunciava le trattenute degli importi CP_3 in busta paga e le risultanze delle medesime buste paga da cui scaturisce l'avvio delle trattenute a far data dal Marzo 2017).
Dunque, essendosi determinata l'indebita trattenuta a far data dal Marzo 2017, il termine di prescrizione quinquennale è stato utilmente interrotto dalla comunicazione di costituzione in mora telematica del 19-02-2021 (pervenuta in data
22-02-2021 cfr. nella produzione di parte ricorrente) con cui gli odierni difensori dei lavoratori, per conto di questi ultimi hanno chiesto la restituzione degli importi.
In merito poi alla carenza di prova della mancata fruizione dei riposi compensativi – circostanza ad avviso della convenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla maggiorazione – in virtù del principio del riparto degli oneri probatori, ai sensi dell'art.2697 II co c.c., l'azienda ospedaliera convenuta avrebbe dovuto fornire la relativa prova, siccome ostativa al riconoscimento del diritto azionato dai ricorrenti:
l'inadempimento dell'onere comporta l'infondatezza della relativa eccezione formulata.
Infine, le spettanze sono state correttamente quantificate dalla difesa dei lavoratori, in quanto rilevabili dalle buste paga prodotte in atti. Né l' ha CP_3 precisato sotto quali aspetti i conteggi sarebbero errati, sicchè l'eccezione si palesa destituita di fondamento per la sua genericità.
Pertanto, l' deve essere condannata al Controparte_3 pagamento in favore dei ricorrenti delle somme rispettivamente spettanti ed indicate in dispositivo, oltre ai soli interessi legali maturati sulle sorte capitali sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale della controversia – per cui l'identità delle questioni dedotte avrebbe potuto indurre la relativa difesa a proporre un unico ricorso per tutti i lavoratori - si liquidano come da dispositivo, con attribuzione.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, riuniti i giudizi, così provvede:
• Condanna l' Controparte_1
al pagamento:
[...] di €.1.129,80 in favore di Parte_2 di €.1.142,92 in favore di;
Parte_1 di €.945,04 in favore di;
Parte_3 di €.1.002,22 in favore di Parte_4 di €.843,85 in favore di Parte_5 di €.997,32 in favore di;
Parte_6 di €.900,00 in favore di oltre, in favore di ciascun ricorrente, ai Parte_7 soli interessi legali sulle somme dalla rispettiva maturazione al saldo;
• Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€.4.216,20 oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, data del deposito
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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