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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1104 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Scarpato in virtù di procura a margine dell'atto di citazione di primo grado
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco p.t. dr. Controparte_1 Controparte_2
1 rappresentato e difeso dall'avv. Lullo Giuseppe in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
638/2023 pubblicata il 27/03/2023 (Risarcimento danni da responsabilità da lesioni
personali ex art. 2051 cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15/03/2016, conveniva in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il in persona del Controparte_1
Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali riportate in occasione del sinistro verificatosi il 10/02/2015, alle ore 06.30
circa, in Scafati (SA), alla via Alcide De Gasperi.
L'attore, premesso in fatto che, mentre si accingeva ad attraversare la suddetta strada,
nei pressi della panetteria il “Maschietto”, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile, perché ricolma di acqua piovana, e non opportunamente segnalata;
che a seguito della caduta si recava presso il presidio ospedaliero “Villa Matilda” di
Sarno dove gli veniva diagnosticato un trauma al piede e collo piede dx con prognosi di
20 gg;
che successivamente praticava diversi controlli clinici e cicli di cure;
che l'infortunio era riconducibile alla esclusiva responsabilità del che, in Controparte_1
quanto custode, avrebbe dovuto provvedere alla opportuna manutenzione del manto stradale;
che, pertanto, per la previsione dell'art. 2051 c.c., l'ente pubblico rispondeva delle lesioni da lui patite;
che, in ogni caso, era da ravvisarsi una responsabilità del anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal momento che la buca, imprevedibile ed CP_1
inevitabile, rappresentava un pericolo occulto;
che dalle descritte lesioni erano derivati
2 gravi postumi invalidanti, così come risultava dalla consulenza medica di parte nella quale venivano individuati un danno biologico permanente del 5%, 30 giorni di ITT e
45 giorni di ITP al 50%; che con raccomandata n. 14987598263-2 del 16/04/2015 aveva messo in mora il per il risarcimento, senza ottenere alcun riscontro, chiedeva CP_1
all'adito Tribunale di: “ A) Accertare e dichiarare, l'esclusiva responsabilità del
per l'infortunio occorso al signor in data Controparte_1 Parte_1
10.02.2015; B) per l'effetto condannare il al pagamento in favore Controparte_1
dell'istante ed a titolo di risarcimento per i danni tutti subiti, della somma di €
13.598,00 oltre interessi legali dall'evento; ovvero di quella diversa, maggiore o
minore, che il Giudice riterrà equa ed opportuna o accerterà a mezzo CTU medico-
legale, di cui sin d'ora si chiede la nomina, in caso di contestazione della
quantificazione effettuata da questa difesa, sempre oltre spese ed interessi legali
dall'evento. C) Condannare il al pagamento delle spese e compenso Controparte_1
di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che, in via preliminare, Controparte_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato invito alla negoziazione assistita, così come previsto dal d.l. 132/2014 convertito il L. 162/2014, e la nullità
dell'atto di citazione per difetto dell'edictio actionis; in subordine, nel merito,
contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria eccependo che la strada era priva di difetti tali da arrecare pregiudizio alla circolazione stradale, sicché la caduta era attribuibile alla esclusiva responsabilità dell'attore il quale, se avesse tenuto una condotta attenta e prudente, avrebbe potuto evitarla, essendo le condizioni della strada ben visibili data l'ora. Contestava, infine, la pretesa anche sotto il profilo del
quantum debeatur e così concludeva: “in via preliminare dichiararsi l'improcedibilità
della domanda per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
in via
principale dichiararsi la nullità dell'atto introduttivo, per tutte le argomentazioni di cui
3 alla parte motiva del presente atto che qui si abbiano per integralmente trascritte e
riportate, con ogni conseguenza di legge;
nel merito dichiarare l'infondatezza della
domanda principale proposta dal in quanto infondata in fatto ed in diritto e non Pt_1
provata, anche nel quantum con ogni conseguenza di legge, con vittoria di spese ed
onorari di giudizio.”
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testi e di CTU medico-legale, dopo numerosi rinvii all'udienza dell'17/11/2022 era trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 638/2023, pubblicata il 27/03/2023, il Tribunale ha così provveduto:
“1) accoglie per quanto di ragione la domanda e, per l'effetto, accertato il concorso di
parte attrice nella misura del 50%, ed il nella misura del 50%, nella Controparte_1
causazione dei danni subiti dall'attore, condanna l'ente convenuto al pagamento, in
favore della odierno istante, della somma di € 4.816,50 per risarcimento danni non
patrimoniali, oltre interessi legali sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del
sinistro alla pubblicazione della presente sentenza, nonché interessi dalla data della
sentenza sulla somma capitale al tasso legale fino al saldo;
2) compensa per la metà le
spese di lite tra le parti e condanna il al pagamento, in favore Controparte_1
dell'attore, della frazione residua, all'uopo liquidata in complessivi € 1.408,00 , di cui €
1.276,00 per compensi ed € 132,00 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario
come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna
il in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese relative Controparte_1
all'espletamento della c.t.u., nella misura, che si conferma, già liquidata in corso di
causa; 4) condanna il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al rimborso, in favore della parte attrice delle somme che quest'ultima abbia
eventualmente corrisposto al c.t.u. a titolo di acconto sul compenso del c.t.u. stesso”
4 Con atto di citazione notificato il 26/10/2023 ha impugnato la Parte_1
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma parziale e, per l'effetto,
per sentirla riformare nei seguenti termini: “A) Accoglie, ritenendolo fondato ed
ammissibile, l'appello proposto in tutte le sue parti;
B) In riforma della impugnata
sentenza, accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1
causazione dell'infortunio occorso al Sig. con conseguente condanna Parte_1
dell'Ente al pagamento in favore dell'appellate della ulteriore somma di € 8.781,50
(oltre l'importo di € 4.816,50 già liquidato con sentenza di primo grado e non oggetto
di impugnativa) a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi legali
sulla somma capitale via via rivalutata dalla data del sinistro alla pubblicazione della
presente sentenza, nonché interessi dalla data della sentenza sulla somma capitale al
tasso legale fino al saldo;
C) Conferma la condanna del in persona Controparte_1
del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese relative all'espletamento della c.t.u., nella
misura già liquidata in corso del primo giudizio;
D) Conferma la condanna del
[...]
in persona del suo l.r.p.t., al rimborso in favore della parte attrice delle CP_1
somme dalla stessa eventualmente corrisposte al c.t.u. a titolo di acconto sul compenso
del c.t.u. stesso;
E) Condanna il in persona del suo l.r.p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese, onorari di avvocato oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come
per legge, del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario ex
art. 93 c.p.c.”.
Si è costituito il che ha resistito ai motivi di impugnazione ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Con ordinanza del 13/03/2025, viste le note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. Il Tribunale, ricondotta la vicenda alla responsabilità da cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c., ha parzialmente accolto la domanda ritenendo il concorso di colpa dell'attore nella misura del 50%. In particolare il primo Giudice, dopo aver rilevato che dall'istruttoria era emersa la dimostrazione che il sinistro si era verificato a causa della presenza sul manto stradale di una buca, chiaramente visibile dalle foto allegate agli atti,
che di per sé dimostrava l'esistenza di evidenti difetti manutentivi imputabili al CP_1
proprietario della strada, e che non era emerso alcun particolare evento tale da integrare il caso fortuito quale fattore esterno alla sfera soggettiva del custode, idoneo ad
CP_ interrompere il nesso di causalità e a scriminare la responsabilità dell' convenuto,
ha poi ritenuto che, tuttavia, nonostante la obiettiva situazione di pericolo determinata dalla presenza della buca ricolma di acqua e non segnalata, alla verificazione dell'evento lesivo avesse concorso anche la condotta colposa concorrente del danneggiato.
Premesso a tal proposito che, in base alle regole dettate in materia di fruizione delle strade, l'utente va esente da responsabilità solo quando dimostri che la sua condotta sia immune da qualsiasi addebito, sia specifico (inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline), che con riferimento alla cd. colpa generica (negligenza, imprudenza,
imperizia), e che la diligenza nel comportamento dell'utente della strada demaniale va valutata in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle concrete condizioni di luogo e di tempo, ha poi ritenuto che, nel caso in esame, la condotta del danneggiato avesse concorso alla verificazione dell'infortunio e ciò sul duplice rilievo che il non aveva utilizzato Pt_1
l'apposito attraversamento pedonale, così accettando il rischio della verificazione di un evento dannoso, e che dal posizionamento della disconnessione che emergeva dalla documentazione fotografica poteva evincersi la sua visibilità ed evitabilità, sicché una
6 condotta più attenta dell'attore avrebbe potuto ridurre o azzerare il rischio connesso alle condizioni della strada.
2. Con un unico motivo di appello – Erronea valutazione della condotta colposa
concorrente del danneggiato – ha impugnato la decisione lamentando Parte_1
che il Giudice avesse erroneamente ritenuto la sua condotta concorrente nella causazione dell'infortunio.
Sul rilievo che “la condotta della vittima assume efficacia causale esclusiva soltanto
ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali
congruamente prevedibili in relazione al contesto”; che “mettere il piede in una
pozzanghera colma d'acqua è probabilmente un'azione incauta, ma non al punto da
sollevare l'ente proprietario della strada dalla responsabilità di non aver riparato la
buca”; che il Giudice non aveva opportunamente considerato che “l'assenza di
segnalazioni atte ad avvertire della presenza di pericoli, ingenera nell'utente della
strada il legittimo affidamento in ordine alla stabilità e regolarità della superficie in cui
si trova”; che il non aveva fornito alcuna prova circa l'esclusione della sua CP_1
responsabilità nella causazione del danno;
che detta responsabilità emergeva invece chiaramente anche dalle foto riproducenti lo stato dei luoghi, dalle quali poteva evincersi il difetto di manutenzione della strada, l'appellante ha chiesto alla Corte
d'Appello di dichiarare la responsabilità esclusiva del e per l'effetto di CP_1
condannarlo all'integrale risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.
2. L'appello va rigettato.
3. Rileva la Corte che le argomentazioni dell'appellante sono incentrate prevalentemente sul profilo del caso fortuito come fattore idoneo ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 cc, che, con riferimento alla vittima, sussiste soltanto ove la sua condotta sia “colposa o imprevedibile”. L'appellante ricava infatti
7 dal principio enunciato da Cass. n. 456/2021, espressamente richiamata nell'atto di impugnazione, la conseguenza che, non essendo emersa dall'istruttoria una sua condotta abnorme ed imprevedibile, la responsabilità del non poteva essere esclusa, e CP_1
che, comunque, e l'Ente convenuto non aveva offerto alcuna prova dell'assenza di responsabilità.
3.1. L'appello come proposto non si confronta con le ragioni della decisione, e ciò in quanto il Tribunale non ha escluso la responsabilità del inquadrando la CP_1
condotta della vittima nel caso fortuito, ritenendola, cioè, idonea a rompere il nesso causale in quanto dotata di efficienza causale esclusiva ( cfr. Cass. n. 4588/2022; n.
2482/2018 ), ma ha invece ritenuto che il avesse concorso a causare l'infortunio Pt_1
essendo stato imprudente nell'attraversare lontano dalle strisce pedonali e non avendo prestato la dovuta attenzione alle condizioni della strada, che presentava una condizione insidiosa visibile ed evitabile.
Le argomentazioni dell'appellante non sono quindi idonee a confutare la motivazione del primo Giudice, che, alla luce dell'istruttoria orale e della documentazione fotografica allegata dall'attore, pur affermando la responsabilità del per la CP_1
cattiva manutenzione di quel tratto di strada, ha ritenuto la concorrente responsabilità
dell'utente facendo applicazione non già della scriminante del caso fortuito prevista dall'art. 2051 c.c., ma dell'art. 1227, co.1, c.c., richiamando il principio espresso da
Cass. n. 15375/2011, per cui “ In tema di danno da insidia stradale, il solo fatto che sia
dimostrata l'esistenza di una anomalia sulla sede stradale è di per sé sufficiente a far
presumere sussistente la colpa dell'ente proprietario, il quale potrà superare tale
presunzione solo dimostrando che il danno è avvenuto per negligenza, distrazione od
uso anomalo della cosa da parte della stessa vittima. A tal fine, il giudice di merito
dovrà considerare che quanto più la situazione di pericolo era prevedibile e superabile
8 con le normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
sul piano causale il comportamento di quest'ultimo”.
Ritiene la Corte che in base alle risultanze istruttorie, in particolare alla documentazione fotografica dalla quale emerge il punto in cui si afferma sia caduto il ( le Pt_1
fotografie, peraltro, non sono state sottoposte ai testi ), possa essere confermato quanto statuito dal Tribunale in ordine alla prevedibilità dell'insidia giacché il dissesto della strada, riguardante un tratto di cunetta per lo scolo delle acque piovane, consisteva nella sconnessione di alcuni blocchi cementizi che, essendo sporgenti rispetto al piano stradale, erano sicuramente visibili anche se quel tratto di strada fosse stato coperto d'acqua.
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa (da € 5.201,00 a €
26.000,00), negli importi minimi, stante la bassa complessità della controversia, e per le fasi trattate .
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 26/10/2023 da Parte_1
nei confronti del in persona del Sindaco p.t., avverso la Controparte_1
sentenza n. 538/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, così provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore del a titolo di compenso, in € Controparte_1
1.984,00 oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
9 La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 07 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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