Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02133/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 241 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto ministeriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il 28.12.2021, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a) , e 1379, co. 1, del codice dell’ordinamento militare;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato, antecedente e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. AV De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – É materia del contendere la legittimità del decreto del 24.12.2021, con il quale il Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa ha irrogato nei confronti del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS- in servizio presso la Direzione marittima di -OMISSIS-, la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese ai sensi degli artt. 885, 1357, lett. a) , e 1379, co. 1, del codice dell’ordinamento militare, per avere egli, quale « Sottufficiale della Marina Militare, nella Sua qualità di Sottufficiale addetto al “-OMISSIS-” e in concorso con una persona titolare di un’agenzia nautica, consapevolmente omettendo i dovuti controlli, simula [to] l’avvenuto pagamento dei tributi dovuti per l’espletamento delle pratiche curate dalla predetta agenzia, relativa alla pubblicità navale, tramite l’allegazione alla pratiche di bollettini postali contraffatti, inducendo in errore il personale della Capitaneria di Porto di -OMISSIS- addetto al citato Servizio e omettendo così di versare i tributi dovuti relativamente a numerosi pratiche irregolari presentate dal 2006 e fino al 18 agosto 2009 ». Tale condotta , « peraltro oggetto di giudizio penale non assolutorio nel merito », è stata ritenuta « fortemente censurabile sotto l’aspetto disciplinare, in quanto in netto contrasto con i doveri inerenti il giuramento prestato, al grado rivestito, nonché il senso di responsabilità e il contegno esemplare che ogni Militare deve tenere in qualsiasi circostanza a salvaguardia del prestigio dell’Istituzione cui appartiene ».
2. – Negli atti del procedimento disciplinare si dà conto del procedimento penale subito dall’interessato per le medesime condotte:
- con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, il Tribunale di -OMISSIS- aveva dichiarato l’interessato responsabile del reato di “truffa in concorso” e lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e otto mesi di reclusione e di € 900,00 di multa;
- con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato di non doversi procedere per i reati commessi sino al 18.08.2009, estinti per sopravvenuta prescrizione, ed aveva rideterminato la pena per i reati non prescritti in mesi nove di reclusione ed € 500,00 di multa;
- con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento di alcuni dei motivi di ricorso dell’imputato relativi alla mancanza e alla manifesta illogicità della motivazione della pronuncia di appello per i fatti-reato non coperti da prescrizione, aveva annullato la predetta sentenza, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze;
- con sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il 22.05.2020 e acquisita dall’Amministrazione il 2.04.2021, la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’interessato per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
3. – Con atto del 31.05.2021 la Capitaneria di porto di -OMISSIS- comunicava l’avvio dell’inchiesta formale, al quale faceva seguito, in data 1.06.2021, da parte del militare interessato, la nomina di due difensori.
L’incolpato presentava le proprie giustificazioni all’ufficiale inquirente, il quale in data 18.06.2021 dichiarava chiusa l’istruttoria e in data 28.06.2021 redigeva la sua relazione finale.
Con atto del 9.07.2021, il Comandante del Comando logistico della Marina militare proponeva di definire la posizione dell’incolpato con l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per mesi uno.
4. – In data 7.10.2021, la Divisione disciplina della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, ritenuto necessario procedere ad una valutazione rigorosa del materiale processuale, disponeva un supplemento istruttorio volto all’acquisizione di alcuni degli atti contenuti nel fascicolo penale.
Tali atti venivano acquisiti dall’Amministrazione procedente in data 22.10.2021.
5. – Con il decreto del 24.12.2021, l’Amministrazione irrogava nei confronti dell’incolpato la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese.
6. – Con ricorso notificato il 18.02.2022 e depositato il 25.02.2022, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il decreto con cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso l’esponente deduce la violazione dell’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 e del principio dell’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e sostiene che, essendo venuta meno la regola della pregiudizialità e non ricorrendo alcuna ipotesi di sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell’esito del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti, il primo avrebbe dovuto essere avviato già in pendenza del secondo, con la conseguenza che l’Amministrazione sarebbe incorsa nella violazione dei termini di cui all’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare.
Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 1392, co. 2, del d.lgs. n. 66/2010: il ricorrente riferisce di avere costantemente tenuto aggiornata l’Amministrazione circa l’andamento del giudizio penale e di avere comunicato al Comando di appartenenza, in data 20.11.2020, il passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di Firenze n. -OMISSIS- del 2019, emessa a seguito di rinvio della Suprema Corte di cassazione, con la conseguenza che la contestazione degli addebiti del 31.05.2021 sarebbe da ritenersi intempestiva rispetto ai termini previsti dalla disposizione in rubrica.
Con il terzo mezzo di impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 1392, co. 4, del codice dell’ordinamento militare, sostenendo che il procedimento si sarebbe estinto decorsi 90 giorni dal 1.07.2021, data della chiusura dell’inchiesta formale, essendo stato il successivo atto dell’Amministrazione adottato solo il 7.10.2021.
Con il quarto motivo, il ricorrente sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 1375 del d.lgs. n. 66/2010, dal momento che l’Amministrazione, ricevuto il rapporto finale, avrebbe utilizzato lo strumento del supplemento istruttorio senza averne nessun potere, anziché rimettere l’indagine all’ufficiale inquirente.
Con il quinto mezzo, il ricorrente deduce di avere subìto la violazione del proprio diritto di difesa a causa della mancata notifica a lui e ai suoi difensori del rapporto finale dell’ufficiale inquirente, ciò che gli avrebbe impedito di presentare le proprie controdeduzioni.
Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, che nel caso di cui si controverte sarebbe del tutto generica e carente di contestualizzazione temporale dell’illecito e della descrizione della condotta materiale ascritta all’incolpato.
Con il settimo motivo (erroneamente indicato in ricorso come quinto), il ricorrente sostiene che il provvedimento disciplinare sarebbe viziato da irragionevolezza, illogicità e difetto di motivazione: il provvedimento sarebbe in contraddizione con le considerazioni svolte dall’ufficiale inquirente nella sua relazione finale, nella quale, peraltro, il giudizio di parziale fondatezza degli addebiti sarebbe riferito ad una condotta diversa da quella oggetto della contestazione.
Con l’ottavo motivo di ricorso (erroneamente indicato, ancora, come quinto), il ricorrente, premesso che sarebbe inibito all’organo titolare del potere disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale irrevocabile, deduce che il provvedimento disciplinare impugnato sarebbe illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici del travisamento dei fatti e del difetto di istruttoria, avendo l’Amministrazione intimata fondato la sua decisione su una lettura superficiale degli atti del procedimento penale.
7. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
8. – In vista della discussione della causa le parti hanno scambiato memorie e repliche.
9. – All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
10. – Il ricorso è nel complesso infondato.
10.1. – Quanto al primo motivo di doglianza, è sufficiente osservare che con lo stesso viene fatta valere la violazione della disposizione di cui all’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 nel testo risultante dalla modifica apportata dal d.lgs. n. 91/2016.
Il collegio ritiene, però, di dover dare continuità all’orientamento di questa stessa sezione (cfr. TAR Toscana, sez. I, 2 luglio 2024, n. 815; Id., 16 febbraio 2022, n. 182) secondo il quale « con riguardo ai rapporti tra il giudizio disciplinare e il giudizio penale che scaturiscano dagli stessi fatti nei confronti del militare, la (ulteriore) modifica recata dall’art. 4, co. 1, lett. t), d.lgs. n. 91/2016 alla nuova disciplina introdotta dall’art. 15, co. 1, della l. n. 124/2015, non può che applicarsi ai soli fatti aventi rilievo disciplinare verificatisi dopo la sua entrata in vigore; i fatti verificatisi in epoca anteriore, invece, restano regolati dalla precedente formulazione dell’art. 1393, del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”), dovendosi per essi attendere la definizione del procedimento penale » (si vedano anche TAR Veneto, sez. I, 10 aprile 2020, n. 345; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 23 maggio 2018, n. 883; TAR Lazio, Latina, 3 agosto 2017, n. 416).
Si tratta di una soluzione del tutto in linea con i principi generali in ordine all’applicabilità della legge nel tempo, che la sezione condivide e fa propria.
Una diversa interpretazione postulerebbe, in sostanza, la retroattività dello ius superveniens , ciò che, in assenza di specifica indicazione da parte del legislatore, non è ammissibile alla luce dell’art. 11, co. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile (cfr. TAR Veneto, sez. I, 10 aprile 2020, n. 345; Id., 12 ottobre 2018, n. 937).
Di conseguenza, nella vicenda che forma oggetto del presente giudizio, relativa a fatti commessi tra il 2006 e il giugno 2010, rispetto ai quali l’azione penale è stata esercitata il 3.03.2011, l’Amministrazione non avrebbe potuto avviare il procedimento disciplinare prima della sentenza penale irrevocabile.
10.2. – Anche la seconda censura è infondata.
Al riguardo, occorre muovere da quanto previsto dall’art. 1392, co. 1, del d.lgs. n. 66/2010, ai sensi del quale «[ i ] l procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia già proceduto disciplinarmente ai sensi dell’articolo 1393, comma 1, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione » .
La giurisprudenza ha chiarito che il riferimento alla “conoscenza integrale” della sentenza contenuto nella citata disposizione esclude che sia sufficiente, per la determinazione del dies a quo del termine per la contestazione degli addebiti disciplinari, la conoscenza del mero dispositivo o quella di estratti della sentenza, evidenziando che « la conoscenza integrale della sentenza non può che essere certa, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali – per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale. La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l’art. 27 reg. esec. c.p.p. prevede che “la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento” » (Cons. Stato, Ad. plen., 13 settembre 2022, n. 14; v. anche Cons. Stato, sez. II, 03.01.2024, n. 128; Id., 30 giugno 2023, n. 6410).
Dunque, l’art. 1392 del codice dell’ordinamento militare, laddove indica come dies a quo del termine per l’instaurazione e la definizione del procedimento disciplinare di stato la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili che concludono il procedimento penale, fa riferimento ad una conoscenza giuridicamente certa, che può derivare solo dall’acquisizione di copia conforme della sentenza completa dell’attestazione di irrevocabilità. Né è previsto normativamente un termine perentorio entro il quale l’Amministrazione debba provvedere all’acquisizione della sentenza, adempimento che oltre tutto dipende dai tempi necessari alle cancellerie degli uffici giudiziari per evadere le richieste di trasmissione delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali (Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4349; TAR Lazio, Roma, sez. IV, 14 marzo 2023, n. 4532).
Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di avere tenuto aggiornato il Comando della Capitaneria di porto di -OMISSIS- circa l’evoluzione del giudizio penale e del procedimento avviato presso la Corte dei conti in relazione ai fatti in oggetto. Ha inoltre documentato di avere comunicato allo stesso Comando, in data 20.11.2020, la pubblicazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dalla Corte d’appello di Firenze in data 29.10.2019 a seguito di cassazione con rinvio del precedente giudizio da parte della Suprema Corte di cassazione.
Ammesso che alla comunicazione da ultimo citata fosse effettivamente allegata la sentenza, però, nel documento non vi è alcuna attestazione del suo passaggio in giudicato.
Ad ogni modo, risulta dagli atti di causa – e la circostanza non è contestata dal ricorrente – che l’Amministrazione ha avuto formale comunicazione integrale della sentenza della Corte d’appello di Firenze, con attestazione della sua irrevocabilità, solo in data 2.04.2021 dalla cancelleria del giudice emittente, per cui l’apertura dell’inchiesta formale del 22.04.2021 e la contestazione degli addebiti del 1.06.2021 (docc. 5 e 17 della produzione dell’Amministrazione resistente del 10.03.2022) non possono che ritenersi tempestivi rispetto al termine stabilito dall’art. 1392, co. 1, del d.lgs. n. 66/2010.
10.3. – Ai fini dello scrutinio del terzo motivo – con il quale il ricorrente deduce che il procedimento si sarebbe estinto per decorso dei 90 giorni dal 1.07.2021, data della chiusura dell’inchiesta formale – occorre ripercorrere la sequenza degli atti del procedimento disciplinare, scandito, dopo il suo avvio, dalla redazione della relazione finale dell’ufficiale inquirente del 28.06.2021 (doc. 7 della produzione dell’Amministrazione resistente del 10.03.2022), dalla proposta del Comandante del Comando logistico della Marina militare del 9.07.2021, di definizione del procedimento con l’irrogazione della sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese (doc. 8), dall’atto della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa del 7.10.2021 con il quale è stato disposto il supplemento istruttorio (doc. 9), e, una volta acquisita il 22.10.2021 la documentazione integrativa (doc. 11), dal decreto del 24.12.2021, di irrogazione nei confronti dell’incolpato la sanzione della sospensione disciplinare dall’impiego per un mese.
É stato precisato che la disposizione di cui all’art. 1392, co. 4, del codice dell’ordinamento militare va interpretata nel senso che « non si richiede che il procedimento si concluda entro 90 giorni dal suo inizio, ma soltanto che non vi sia, all’interno dello stesso, una volta avviato, un periodo di 90 giorni senza che nessun atto sia compiuto. Ad ovviare l’estinzione del procedimento disciplinare è, tuttavia, necessaria l’adozione di un atto procedimentale di carattere interno, dal quale si possa inequivocabilmente desumere la volontà dell’Amministrazione di portare a conclusione il procedimento stesso » (TAR Lazio, Roma, sez. I, 3 marzo 2021, n. 2593; TAR Toscana, sez. I, 28 marzo 2023, n. 314).
La disposizione, dunque, sanziona con l’estinzione del procedimento la completa inattività dell’amministrazione, e lo fa a tutela dell’interessato, onde evitare che questi rimanga sottoposto a tempo indeterminato al procedimento disciplinare (cfr. Cons. Stato sez. III, 1 dicembre 2021 n. 8018; TAR Molise, 9 luglio 2024, n. 230).
Il termine di novanta giorni cui all’art. 1392, co. 4, del codice dell’ordinamento militare deve sempre essere computato per intero, tra un atto e il successivo (così TAR Lazio, Roma, sez. I- bis , 26 febbraio 2024, n. 3781), e al fine di scongiurare l’estinzione è utile ogni atto con il quale l’amministrazione esprima la volontà di portare avanti il procedimento, per cui il termine si interrompe ogniqualvolta, prima della sua scadenza, sia adottato un atto proprio del procedimento, anche se di carattere interno. (Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2022, n. 10928). Infatti, « alla luce della formulazione dell’art. 1392, co. 4, D.Lgs. n. 66 del 2010, che riferisce il termine di 90 giorni ad un intervallo tra il compimento di un atto e un’ulteriore attività, vanno ricompresi non solo atti interni o endoprocedimentali, ma ogni azione relativa all’esame della vicenda oggetto del procedimento amministrativo, non necessariamente contenuta in un ‘atto’ in senso stretto » (Cons. Stato, sez. II, 24 agosto 2022, n. 7423).
Nel caso di specie, l’esame della sopra indicata scansione degli atti del procedimento disciplinare non evidenzia intervalli di inattività superiori a 90 giorni, dovendo attribuirsi rilevanza anche alla prima proposta del Comandante del Comando logistico della Marina militare del 9.07.2021 e all’atto della Direzione generale del personale militare del Ministero della difesa del 7.10.2021, con il quale è stato disposto il supplemento istruttorio.
In particolare, l’atto da ultimo citato è stato adottato esattamente il novantesimo giorno dal 9.07.2021, data nella quale è stata formulata la proposta la definizione del procedimento disciplinare da parte del Comandante del Comando logistico della Marina militare. Dunque non può fondatamente sostenersi che « sono decorsi novanta giorni dall’ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta » (per un’ipotesi di rigetto della doglianza in presenza del medesimo intervallo temporale può vedersi TAR Puglia, Lecce, sez. II, 9 marzo 2022, n. 386).
Anche il terzo motivo di ricorso deve dunque essere respinto.
10.4. – Quanto al quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del fatto che l’Amministrazione procedente avrebbe utilizzato lo strumento del supplemento istruttorio senza averne nessun potere e senza rimettere l’affare all’ufficiale inquirente, è sufficiente evidenziare che lo strumento del supplemento istruttorio è stato utilizzato al fine di approfondire alcuni aspetti della vicenda mediante l’acquisizione di documenti del processo penale non facenti parte del materiale istruttorio dell’inchiesta formale e che, una volta esaminato il materiale documentale così acquisito, l’Amministrazione ha deciso in conformità alla proposta del Comandante del Comando logistico della Marina militare di irrogazione della sanzione di stato di minore rigore (cfr. art. 1357, co. 1, lett. a) , d.lgs. n. 66/2010).
L’art. 1377 del d.lgs. n. 66/2010, relativo al procedimento disciplinare per l’irrogazione delle sanzioni di stato, stabilisce che l’inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all’accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all’articolo 1357 e che l’autorità che l’ha disposta, in base alle risultanze della stessa, se ritiene che al militare debba essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell’articolo 1357, comma 1, lett. a) e b) , ne fa proposta al Ministro della difesa.
Nessuna disposizione impone che, una volta acquisiti elementi ulteriori rispetto a quelli emergenti dalla relazione dell’ufficiale inquirente, l’istruttoria debba necessariamente essere rimessa a quest’ultimo, e ciò è coerente con il carattere non vincolante, come si dirà infra , delle conclusioni dell’ufficiale inquirente, dalle quali l’organo titolare del potere disciplinare può legittimamente discostarsi (Cons. Stato, sez. II, 1 marzo 2022, n. 1469; TRGA Bolzano, 2 novembre 2022, n. 270; TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 dicembre 2019, n. 757; TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 novembre 2006 n. 3901).
10.5. – Anche la quinta censura non merita accoglimento.
L’art. 1370 del d.lgs. n. 66/2010 stabilisce che nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato, il quale è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio e, nei procedimenti disciplinari di stato, può farsi assistere, in aggiunta e a sue spese, anche da un avvocato del libero foro.
Il successivo art. 1379 stabilisce che la sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
Ferma restando, dunque, la garanzia del diritto di difesa dell’incolpato nel corso del procedimento disciplinare – diritto che nella specie è stato garantito, avendo l’incolpato nominato due difensori e depositato una memoria di giustificazioni – nessuna disposizione impone che la relazione finale dell’ufficiale inquirente sia trasmessa allo stesso incolpato prima della decisione dell’autorità disciplinare competente.
10.6. – Con riguardo al sesto motivo, con il quale il ricorrente deduce la violazione del principio di specificità della contestazione, deve evidenziarsi che detto principio esige che la contestazione fornisca le indicazioni necessarie ed essenziali perché possano essere individuati, nella loro materialità, i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, in modo che non vi sia incertezza circa l’ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VII, 5 novembre 2024, n. 8823; Cons. Stato, sez. I, parere 20 dicembre 2021, n. 1886; Cons. Stato, sez. II, 17 febbraio 2021, n. 1464; TAR Toscana, sez. I, 7 marzo 2025, n. 423; TAR Puglia, Lecce, sez. II, 19 novembre 2021, n. 1687).
Nel caso di specie, risulta che al ricorrente è stato contestato (come da comunicazione di avvio dell’inchiesta formale del 31.05.2021, ricevuta dall’incolpato il 1.06.2021) che « nella sua qualità di addetto al -OMISSIS- consapevolmente omettendo i dovuti controlli con artifizi e raggiri simulava l’avvenuto pagamento dei tributi relativi all’espletamento delle pratiche curate da un’Agenzia nautica relativamente a circa 1268 pratiche ».
L’incolpato ha quindi provveduto a nominare i propri difensori e a presentare loro tramite, in data 17.06.2021, una memoria difensiva nella quale viene ripercorso l’intero iter del procedimento penale relativo agli stessi fatti oggetto della contestazione disciplinare.
Ne consegue che il principio di specificità non può ritenersi violato, essendosi il ricorrente dimostrato pienamente consapevole degli addebiti rispetto ai quali era chiamato a difendersi (anche) in sede disciplinare.
10.7. – Passando all’esame del settimo motivo di ricorso, deve innanzitutto rilevarsi che la relazione dell’ufficiale inquirente costituisce un atto endoprocedimentale non vincolante per l’organo titolare del potere disciplinare, il quale, come detto, può legittimamente discostarsene sulla base di motivazione congrua e non illogica (Cons. Stato, sez. II, 1 marzo 2022, n. 1469; TRGA Bolzano, 2 novembre 2022, n. 270; TAR Lazio, Latina, sez. I, 31 dicembre 2019, n. 757; TAR Puglia, Bari, sez. I, 6 novembre 2006 n. 3901).
Ad ogni modo, la relazione redatta dall’ufficiale inquirente nella vicenda oggetto di causa non vale ad assolvere il ricorrente da tutte le infrazioni contestate, dal momento che, se è vero che con detta relazione gli addebiti sono stati ritenuti dall’ufficiale inquirente solo « parzialmente fondati », non essendo le prove acquisite sufficienti ad avvalorare senza ombra di dubbio che l’incolpato sia venuto meno ai doveri militari di cui agli artt. 713 e art. 732 del codice dell’ordinamento militare, non altrettanto può dirsi per quello che riguarda la violazione dei doveri attinenti al senso di responsabilità (art. 717).
A quest’ultimo proposito, nella relazione si legge che « non vi è alcuna spiegazione del perché lo stesso C° 1^ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- non abbia avuto modo di rilevare la mancanza e/o la contraffazione di numerose attestazioni di pagamento relative alle pratiche che, come addetto alla Sezione, erano anche sotto la propria responsabilità e custodia al pari degli altri addetti. Né paiono sollevarlo da tali incombenze/responsabilità le dichiarazioni dello stesso secondo cui tali fascicoli erano comunque a disposizione di più soggetti operanti nell’ambito della stessa Sezione, sottintendendo pertanto che i soggetti responsabili delle azioni fraudolente potessero essere altri », con la conclusione che, dovendo ritenersi « provata senza ombra di dubbio la circostanza che, all’epoca dei fatti, presso la Sezione -OMISSIS- della Capitaneria di porto di -OMISSIS- siano stati commessi atti finalizzati ad omettere il pagamento di tributi dovuti per l’espletamento di numerose pratiche nautiche », « non può sottacersi l’evidente carenza e inefficacia dei dovuti controlli in ordine alla regolarità delle pratiche amministrative di che trattasi, con particolare riferimento all’effettivo pagamento dei citati tributi per un gran numero di pratiche, indipendentemente dal fatto che queste fossero riconducibili o meno a periodi che sono poi stati successivamente oggetto di prescrizione. Tale mancanza è comunque da addebitare prioritariamente al personale all’epoca addetto alla Sezione -OMISSIS- della Capitaneria di porto di -OMISSIS- e, pertanto, anche allo stesso C° 1^ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- il quale, parimenti a quanto imputabile al restante personale, non rilevando nel tempo alcuna anomalia in nessuno dei numerosi fascicoli oggetto poi di successiva indagine, tra i quali alcuni che erano stati da lui stesso gestiti, non avrebbe compiutamente e pienamente adempiuto alla totalità dei doveri e dei compiti che gli erano stati assegnati in qualità di addetto alla stessa Sezione ».
I passaggi della relazione sopra citati spiegano la ragioni la quale l’ufficiale inquirente ha ritenuto gli addebiti solo parzialmente fondati.
Peraltro, la censura relativa alla asserita diversità della condotta rilevata rispetto a quella contestata non coglie nel segno.
In sede di contestazione degli addebiti era stata ipotizzata la più grave condotta consistente nell’aver simulato con artifizi e raggiri l’avvenuto pagamento di tributi relativi all’espletamento di pratiche di competenza del Servizio -OMISSIS-, mentre nelle conclusioni dell’ufficiale inquirente l’entità delle incolpazioni è stata ridimensionata nel senso sopra evidenziato.
La diversa qualificazione giuridica della condotta non permette di ritenere che vi sia diversità dei fatti dai quali è scaturito prima il procedimento penale e poi quello disciplinare, di talché la censura di parte ricorrente non è meritevole di condivisione.
Deve peraltro ricordarsi che, alla luce delle conclusioni dell’ufficiale inquirente, già il Comandante del Comando logistico della Marina militare, in data 9.07.2021, aveva proposto l’irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per un mese « in quanto risulta evidente la presenza di condotte non lineari nell’espletamento delle numerose pratiche di ufficio che denotano l’avvenuta violazione delle norme di comportamento, quali principi etici intrinseci nello status del Militare che impone di adottare sempre un contegno diligente e non superficiale, mitigate, tuttavia, dalla non esclusiva riconducibilità dei fatti all’inquisito ».
In questo contesto, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa aveva ritenuto di acquisire alcuni documenti del procedimento penale, disponendo a tal fine un supplemento istruttorio, esaminati i quali ha infine concordato con la proposta irrogazione della sospensione disciplinare dal servizio per un mese, avendo ritenuto, per un verso, che le memorie difensive dell’incolpato non erano idonee a sollevare lo stesso dalle responsabilità ascritte e, per altro verso, che dalla documentazione acquisita a seguito del disposto supplemento istruttorio risultavano confermate le irregolarità indicate dall’Autorità giudiziaria sui versamenti riguardanti le pratiche nautiche gestite dal Servizio -OMISSIS-.
Alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvedono i vizi di irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione denunziati da parte ricorrente.
10.8. – Quanto, infine, all’ottavo motivo, nei limiti delle censure mosse con il ricorso introduttivo (e quindi senza che possa trovare ingresso nel giudizio la doglianza relativa alla disparità di trattamento, formulata dal ricorrente solo con le memorie di replica del 31.10.2025), non si ravvisano profili di manifesta illogicità o irragionevolezza nelle valutazioni svolte dall’Amministrazione a definizione del procedimento disciplinare.
La giurisprudenza citata dal ricorrente (Cons. Stato, sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5367) muove dalla considerazione che la potestà disciplinare opera in una sfera diversa da quella inerente al magistero penale e chiarisce che « che il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità, operato da quest’ultimo, cosicché, se è inibito al giudice disciplinare di ricostruire l’episodio posto a fondamento dell’incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell’ottica dell’illecito disciplinare. Ne consegue che il giudice disciplinare non è vincolato dalle valutazioni contenute nella sentenza penale relative alla commisurazione della pena, alla concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale, trattandosi di determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte rispetto a quelle del giudizio disciplinare ».
Come si ricorderà, il procedimento penale al quale è stato sottoposto l’odierno ricorrente ha visto l’emissione di una sentenza di condanna in primo grado per il delitto di truffa in concorso, parzialmente riformata in appello per la sopravvenuta prescrizione di alcuni dei fatti oggetto di imputazione; la sentenza di appello è stata poi cassata con rinvio dalla Suprema Corte di cassazione in relazione alle statuizioni riguardanti i fatti-reato non coperti da prescrizione; infine, la Corte di appello di Firenze ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’interessato per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anche in relazione a questi ultimi fatti.
É stato condivisibilmente affermato che l’intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto, al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare, non occorre che nel procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell’art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, nelle quali non si sia giunti ad una condanna in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 maggio 2019, n. 3125; Id., sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; Id., sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344).
Dunque, «[ l ] a sentenza che ha dichiarato improcedibile l’azione penale per prescrizione dei reati non esclude, ma anzi, nel caso di un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente. Pertanto non può ritenersi che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale l’Autorità abbia fatto discendere automaticamente da queste l’applicazione della sanzione, ma tale riferimento può ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l’offensività delle stesse e la loro riconducibilità all’interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale » (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689; Id., sez. VI, 9 luglio 2025, n. 5987).
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha fondato la propria valutazione sui fatti accertati nelle sentenze del giudice penale (in particolare nella sentenza di primo grado), sugli atti acquisiti in sede di supplemento istruttorio e sulla considerazione che la prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato ai sensi dell’art. 157 c.p., potendo lo stesso far valere la propria innocenza nell’ambito del procedimento penale, nonché dalla considerazione che il giudice d’appello, con la sentenza del 6.11.2018, nel dichiarare l’intervenuta prescrizione per i reati commessi sino al 18.08.2009 aveva evidenziato l’insussistenza di elementi tali da imporre una pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell’art. 129, co. 2, c.p.p.
Anche l’ottavo motivo di ricorso è dunque infondato.
11. – In conclusione, il ricorso del sig. -OMISSIS- deve essere respinto.
12. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IA La DI, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
AV De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AV De ZI | IA La DI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.