Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00827/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6027 del 2025, proposto da
RL RI, quale procuratore di sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S. Filippo n. 8-Bis;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
per l'esecuzione del giudicato di n. 31 sentenze emesse dai rispettivi Tribunali di Napoli e Napoli Nord, Sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore dello scrivente avvocato quale antistatario ex art. 93 c.p.c., per la somma complessiva di € 33.156,46, comprensiva di oneri e accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. AB FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato e depositato in data 10 novembre 2025, l'avv. RL RI, agendo in proprio quale procuratore antistatario, ha adito questo Tribunale ai sensi dell'art. 112 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di n. 31 sentenze, emesse dai Tribunali di Napoli e Napoli Nord in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, tutte passate in giudicato.
Le predette pronunce, dettagliatamente elencate nel ricorso introduttivo, hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'odierno ricorrente, per un importo complessivo di € 33.156,46, oltre accessori di legge.
Il ricorrente espone di aver ritualmente notificato all'Amministrazione resistente tutti i titoli in forma esecutiva, unitamente alle relative attestazioni di passaggio in giudicato, e che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, il Ministero è rimasto del tutto inadempiente, omettendo di corrispondere le somme dovute.
Pertanto, chiede che questo Tribunale voglia ordinare all'Amministrazione di dare piena e integrale esecuzione ai giudicati, con la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora (astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., oltre alla condanna alle spese del presente giudizio, con distrazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 18 novembre 2025, con un atto di mera forma, senza svolgere difese specifiche né contestare la fondatezza della pretesa creditoria azionata.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- In via del tutto preliminare, il Collegio deve scrutinare d'ufficio l'ammissibilità del ricorso, proposto in forma cumulativa per l'esecuzione di una pluralità di titoli giudiziali. La questione attiene alla possibilità di esperire un'unica azione di ottemperanza per dare esecuzione a 31 distinte sentenze, sebbene tutte intercorse tra le medesime parti (l'avv. RI quale creditore e il Ministero dell'Istruzione quale debitore) e aventi un oggetto omogeneo (condanna al pagamento di spese di lite con distrazione).
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha superato un iniziale orientamento restrittivo, che riteneva inammissibile il cumulo improprio di domande di ottemperanza in assenza di una connessione oggettiva “forte” tra i titoli. L'approdo più recente e consolidato, che il Collegio intende pienamente condividere, ammette per contro la proponibilità di un ricorso cumulativo in sede di ottemperanza, purché ciò risponda a evidenti ragioni di economia processuale e non pregiudichi le esigenze di chiarezza e il diritto di difesa dell'Amministrazione. È stato infatti affermato che "il medesimo ricorrente può depositare un ricorso cumulativo al Tribunale amministrativo in sede d’ottemperanza, purché sia proposto nei confronti della medesima amministrazione soccombente nei giudizi di cognizione ed abbia per oggetto il pagamento di somme di denaro. [...] esigenze di economia processuale inducono a ritenere che il creditore della medesima pubblica Amministrazione ben possa proporre un unico ricorso, per ottenere la complessiva somma che gli spetta" (TAR Lazio – Roma, num. 19832 del 2025).
Tale soluzione appare non solo ammissibile, ma processualmente virtuosa, soprattutto se analizzata alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di abusivo frazionamento del credito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n. 23726 del 15 novembre 2007, hanno sancito il principio secondo cui "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo". Tale condotta è stata qualificata come contraria al principio di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.) e al dovere di solidarietà (art. 2 Cost.), risolvendosi in un abuso del processo che lede il canone del giusto processo (art. 111 Cost.) attraverso la superflua moltiplicazione dei giudizi, l'aggravamento della posizione del debitore e il rischio di decisioni contrastanti (Corte Cost., sentenza n. 368 del 29 dicembre 2010).
Se, dunque, la parcellizzazione di un credito in plurime azioni costituisce un abuso del processo, la scelta opposta, qui operata dal ricorrente, di unificare in un unico giudizio di ottemperanza la richiesta di adempimento di plurimi crediti omogenei, non solo è ammissibile, ma si palesa come una condotta processualmente corretta e lodevole. Essa persegue, infatti, l'obiettivo opposto e virtuoso di concentrare la tutela giurisdizionale, evitando quella proliferazione di procedimenti che la Corte di Cassazione ha inteso sanzionare. L'azione cumulativa, in casi come quello di specie, risponde pienamente ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, evitando un ingiustificato aggravio di costi sia per il creditore che per la stessa Amministrazione debitrice, la quale si troverebbe altrimenti a dover fronteggiare 31 distinti giudizi di ottemperanza.
Nel caso in esame, sussistono tutte le condizioni per ritenere ammissibile il ricorso cumulativo:
identità soggettiva: il creditore (avv. RL RI) e il debitore (Ministero dell'Istruzione) sono i medesimi in tutti i 31 giudizi;
omogeneità oggettiva: la pretesa creditoria ha sempre la stessa natura, trattandosi di crediti per spese di lite liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario;
chiarezza della domanda: il ricorrente ha analiticamente elencato in ricorso ciascun titolo esecutivo, con il relativo importo e gli estremi di notifica e passaggio in giudicato, consentendo una piena comprensione della domanda e un'agevole difesa da parte dell'Amministrazione, che infatti non ha sollevato alcuna eccezione in merito.
Pertanto, il ricorso va dichiarato ammissibile.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'azione di ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è lo strumento previsto per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la fondatezza della pretesa è documentalmente provata e, del resto, non contestata dall'Amministrazione resistente, la cui costituzione in giudizio è stata meramente formale. Dagli atti di causa emergono in modo inequivocabile tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda: a) l'esistenza di n. 31 titoli giudiziali, costituiti da sentenze del Giudice del Lavoro, muniti di attestazione di passaggio in giudicato, che condannano il Ministero dell'Istruzione al pagamento di somme di denaro a titolo di spese legali; b) il rispetto della condizione di procedibilità dell'azione, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica dei titoli esecutivi, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996, termine pacificamente applicabile anche al giudizio di ottemperanza secondo consolidata giurisprudenza; c) la persistente e ingiustificata inerzia dell'Amministrazione, che non ha provveduto al pagamento spontaneo delle somme dovute, così violando l'obbligo di conformarsi al giudicato.
L'inadempimento dell'Amministrazione è dunque palese e impone a questo Tribunale di adottare le misure necessarie ad assicurarne la concreta attuazione, non potendo in questa sede essere riesaminato il merito delle decisioni da eseguire.
In accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione ai giudicati elencati nel ricorso introduttivo, provvedendo al pagamento in favore dell'avv. RL RI della somma complessiva di € 33.156,46, oltre accessori di legge come liquidati in ciascuna sentenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
In accoglimento della specifica richiesta del ricorrente e in previsione di un possibile ulteriore inadempimento, si nomina sin d'ora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., quale Commissario ad acta, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o un suo delegato con qualifica dirigenziale. Questi, decorso infruttuosamente il termine sopra assegnato, provvederà, su istanza della parte ricorrente, a compiere tutti gli atti necessari all'integrale pagamento di quanto dovuto entro i successivi 60 (sessanta) giorni, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile")
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente, difensore in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto:
ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alle n. 31 sentenze indicate in ricorso, provvedendo al pagamento in favore dell'avv. RL RI della somma complessiva di € 33.156,46, oltre accessori come da titoli, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
nomina, per il caso di inutile decorso del predetto termine, quale Commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o un dirigente da lui delegato, che provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni e su istanza di parte, a dare attuazione alla presente sentenza, con oneri a carico dell'Amministrazione;
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento in favore del ricorrente della penalità di mora nella misura e secondo le modalità e i termini indicati in motivazione;
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del ricorrente, procuratore di sè stesso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR ZZ, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
AB FF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB FF | AR ZZ |
IL SEGRETARIO