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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 885. Sospensione dall'impiego 1. Il militare puo' essere sospeso dall'impiego per motivi penali, disciplinari o precauzionali. 2. La sospensione dall'impiego come pena militare accessoria e' disciplinata dagli articoli 30 e 31 del codice penale militare di pace. 3. La sospensione disciplinare e quella precauzionale sono disciplinate dal presente codice.
Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».
Nota all'art. 885:
- Il testo degli artt. 30 e 31 del codice penale militare di pace e' il seguente:
« Art. 30 (Sospensione dall'impiego). - La sospensione dall'impiego, si applica agli ufficiali, e consiste nella privazione temporanea dell'impiego.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dall'impiego durante l'espiazione della pena.»
«Art. 31 (Sospensione dal grado). - La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.».
Giurisprudenza • 74
- 1. TAR Firenze, sez. I, sentenza 29/06/2026, n. 1374Provvedimento: […] Con il secondo motivo (eccesso di potere e violazione degli artt. 877, 895, 920 e 893 del d.lgs. n. 66/2010) il ricorrente sostiene che le disposizioni che prevedono la sospensione del diritto a svolgere la prestazione lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale, pur precisando che detta sospensione è disposta senza conseguenze disciplinari e con conservazione del posto di lavoro, determinerebbe un nuovo tipo di sanzione di stato, fuori dalla disciplina dettata dall'art. 885 del codice dell'ordinamento militare, con attribuzione della relativa competenza a organi diversi da quelli ordinariamente competenti in materia disciplinare.Leggi di più...
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