Ordinanza cautelare 29 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 09/07/2025, n. 5987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5987 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05987/2025REG.PROV.COLL.
N. 06342/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6342 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Palieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la AN (Sezione Prima) n. -OMISSIS-/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS- ("Assistente Capo" della Polizia Penitenziaria) chiede l’annullamento della sentenza del Tar per la AN n. -OMISSIS-/2024 che ha respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS- teso ad ottenere l’annullamento dei seguenti atti:
- decreto di destituzione n. 149498 - 2023 / 10400/ DS14 del 14.09.2023 emesso dal Ministero della Giustizia, notificato in data 15.09.2023;
- deliberazione del Consiglio Centrale di disciplina del 03.07.2023 D.P. 48/2023;
- ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
2. La sentenza impugnata così ha sintetizzato le premesse in fatto:
- il ricorrente veniva sottoposto a procedimento penale dinanzi al Tribunale di Livorno, che, mediante sentenza n. 2783/2016 del 14 dicembre 2016 irrogava la pena della reclusione di anni 3 e mesi 8;
- la predetta pena veniva inflitta per il reato di danneggiamento mediante incendio (art. 424 c.p. capo di imputazione a) e per il reato di estorsione [art.629 c.p. capo di imputazione b) modificato in luogo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni] nella forma del tentativo;
- avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva appello innanzi la Corte di Appello di Firenze, la quale, con la sentenza n. 4447 del 29 novembre 2022, divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022, dichiarava non doversi procedere per il reato di cui agli artt. 81, 110, 56, 393 c.p. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni), previa riqualificazione del reato non più considerato quale estorsione, e art. 424 c.p. (Danneggiamento seguito da incendio) perché estinti per prescrizione;
- in data 1° dicembre 2022, la Direzione Circondariale di Pisa trasmetteva la predetta sentenza, in forma integrale, al Ministero della Giustizia –Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - ed al Provveditorato Regionale;
- in data 22 marzo 2023, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria emetteva il provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, ossia la contestazione degli addebiti, finalizzato alla cessazione dal servizio per destituzione ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), b) c) e d), d. lgs. 449/1992, cui seguiva la notifica, in data 15 settembre 2023, del decreto di destituzione;
- il ricorrente ha impugnato in primo grado il provvedimento di destituzione emesso dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a), b) e d) e comma 3, lett. a) d.lgs.30 ottobre 1992, n. 449.
3. I motivi proposti a sostegno dell’impugnativa di primo grado possono essere così sintetizzati:
I. Violazione dei termini perentori previsti per il procedimento di destituzione, in quanto l’Amministrazione pur avendo conoscenza della sentenza penale già in data 01.12.2022, divenuta irrevocabile in data 15.12.2022, emetteva il provvedimento sanzionatorio solo alla data del 14.09.2023, in violazione del termine di 270 giorni.
II. Eccesso di potere per assoluta carenza di istruttoria, per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e contraddittorietà manifeste, nonché eccesso di potere per erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto. Mediante tale motivo, il ricorrente evidenziava una pluralità di vizi che inficiavano il provvedimento sanzionatorio adottato nei propri confronti, in quanto l’Amministrazione, senza alcuna autonoma valutazione, considerando unicamente la sentenza di primo grado e non la successiva emessa dalla Corte di Appello e contenente pronuncia di estinzione del reato per prescrizione, aveva applicato la più grave sanzione nei confronti del ricorrente. Il tutto senza alcuna valutazione dell'evidente lacunosità delle indagini svolte in sede penale, nonché l’assenza di qualsivoglia elemento certo di colpevolezza in capo al ricorrente.
III. Mancato rispetto dei principi di proporzionalità e gradualismo sanzionatorio.
4. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con la citata sentenza n. -OMISSIS-/2024 il Tar per la AN ha respinto il ricorso.
6. Avverso la sentenza del tar per la AN n. -OMISSIS-/2024 il signor -OMISSIS- propone appello per i motivi che saranno più avanti esaminati.
7. Si è costituito il Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con ordinanza n. 3116/2024 il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tar, presentata in via incidentale dalla parte appellante.
9. All’udienza del 3 luglio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando – Violazione art. 9, comma 6 del d.p.r. 737 del 1981 - Conclusione del procedimento disciplinare oltre i termini di legge ».
Parte appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 debba essere interpretato nel senso che i centottanta giorni debbano essere fatti decorrere dalla data di comunicazione ufficiale della sentenza penale irrevocabile e non dalla data di pubblicazione della stessa, sostenendo che:
- la statuizione del Tar si concretizza in una palese violazione dei principi posti a salvaguardia della certezza del diritto;
- il comma quarto dell’art. 6 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (applicabile al caso di specie) dispone espressamente che la destituzione a seguito di processo penale, può essere legittima a condizione che sia applicata mediante procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni, per un totale di 270 giorni;
- nel caso di specie, la sentenza penale è stata emessa dalla Corte di Appello in data 29.11.2022. Già in data 01.12.2022, la Direzione Circondariale di Pisa trasmetteva la predetta sentenza, in forma integrale, al Ministero della Giustizia - D.A.P. - ed al Provveditorato Regionale;
- il successivo 15.12.2022 tale sentenza diventava irrevocabile, stante il decorso del termine di legge per l’impugnazione, trattandosi di sentenza di intervenuta prescrizione;
- nonostante l’Amministrazione avesse conoscenza della sentenza emessa e dell’intervenuta irrevocabilità (facilmente riscontrabile dopo il decorso del termine di quindici giorni ex lege previsto), questa solo mediante richiesta del successivo 20 febbraio 2023 (ossia oltre due mesi dopo) chiedeva copia del provvedimento irrevocabile;
- nella fattispecie de qua si è concretizzata una grave violazione del principio di tempestività e buon andamento dell’azione amministrativa;
- non sono in contestazione i principi giurisprudenziali richiamati dal Tar in ordine al termine per l’avvio del procedimento che deve decorrere dalla comunicazione della sentenza irrevocabile all’Amministrazione, la quale non può essere gravata dell’onere di acquisire l’informazione;
- la circostanza dirimente nel caso di specie è determinata dal fatto pacifico che l’Amministrazione avesse avuto conoscenza della sentenza già il 01.12.2022 e, dunque, il termine per la definitività della pronuncia, trattandosi di non luogo a procedere per prescrizione, era facilmente conoscibile e verificabile;
- la circostanza che l’Amministrazione abbia atteso oltre due mesi per richiedere la copia definitiva non risulta rispettoso dei principi di certezza del diritto e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- se da un lato sussiste l'esigenza che il dies a quo per l'Amministrazione decorra dalla conoscenza effettiva, dall’altro è necessario garantire al dipendente il rispetto di giusti tempi procedimentali;
- anche il giudice delle leggi correla al principio di buon andamento gli obiettivi di trasparenza, partecipazione e tempestività dell’azione amministrativa: ex multis , sentenze n. 330 del 2000 e n. 104 del 2006 (in tal senso deve interpretarsi il richiamato principio del "bilanciamento degli interessi costituzionali protetti che vengono in rilievo nel procedimento” - pag. 7 sentenza di primo grado- poiché, diversamente, ci si troverebbe di fronte a un ingiusto pregiudizio in capo al dipendente, costretto a rimanere esposto ad un possibile procedimento disciplinare, senza limiti di tempo);
- non può ritenersi condivisibile quanto sostenuto dall’Amministrazione e condiviso dai giudici di prime cure, secondo cui il dies a quo per il calcolo dei termini di conclusione del procedimento disciplinare debba corrispondere alla data del 06.03.2023, corrispondente a quando veniva ricevuta la sentenza irrevocabile, a seguito di tardiva richiesta della stessa;
- l’Amministrazione aveva già contezza dell’esistenza della sentenza di intervenuta prescrizione, e, dunque, la circostanza che questa tardasse nel richiedere la copia irrevocabile non può determinare un ingiustificato ed illegittimo allungamento dei termini ex lege previsti per l'instaurazione e conclusione del procedimento disciplinare;
- l'autorità procedente che abbia avuto conoscenza di fatti asseritamente sanzionabili deve procedere immediatamente alla contestazione degli stessi, evitando il rischio che il soggetto coinvolto rimanga sine die esposto all'eventualità di una successiva instaurazione del procedimento disciplinare; in caso contrario l'instaurazione del procedimento disciplinare verrebbe lasciata al mero arbitrio dell'Amministrazione, libera - appunto - di decidere se e con quali tempistiche richiedere la certificazione di irrevocabilità;
- il dies a quo da cui far decorrere il termine di duecentosettanta giorni deve essere ricondotto alla data del 15 dicembre 2022, ma il provvedimento sanzionatorio di destituzione a carico del ricorrente è datato 14 settembre 2023, ossia ben oltre 273 giorni;
- il provvedimento de quo veniva emesso in evidente violazione con quanto dettato dall’art. 6, comma 4, della citata norma, che dispone invece un arco temporale di complessivi 270 giorni per l’inizio e la conclusione del procedimento;
- ne consegue che il procedimento disciplinare ed il conseguente provvedimento di destituzione risultano violativi delle disposizioni di legge in materia e, conseguentemente, devono annullarsi.
2. Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992, il procedimento volto all'irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione nei confronti di agenti della polizia penitenziaria deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni decorrenti dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna per poi essere definito nei successivi novanta giorni, con la conseguenza che la sanzione disciplinare in parola deve essere inflitta entro 270 giorni dalla predetta notizia (Cons. Stato. sez. IV, 05/09/2013, n. 4456).
Nella specie si lamenta la tardività (non dell’avvio del procedimento ma unicamente) della emissione del provvedimento sanzionatorio della destituzione.
Parte appellante fa leva sulle seguenti circostanze:
- (i) in data 29 novembre è stata emessa la sentenza penale della Corte d’Appello;
- (ii) in data 01.12.2022, la Direzione Circondariale di Pisa ha trasmesso la predetta sentenza, in forma integrale, al Ministero della Giustizia - D.A.P. - ed al Provveditorato Regionale;
- (iii) il 15.12.2022 la citata sentenza è diventata irrevocabile.
Come visto poco sopra, l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992 fa decorrere il termine per l’avvio del procedimento disciplinare dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna.
Ai fini dell’individuazione del dies a quo , pertanto, non acquista autonoma rilevanza il fatto che in data 01.12.2022, la Direzione Circondariale di Pisa abbia trasmesso la predetta sentenza, in forma integrale, al Ministero della Giustizia - D.A.P. - ed al Provveditorato Regionale: in quella data, infatti, la sentenza non era ancora divenuta irrevocabile (attributo, quello della irrevocabilità, espressamente richiesto, dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992).
Parte appellante è ben consapevole di ciò perché non àncora la decorrenza del dies a quo alla data del 1° dicembre 2022 bensì a quella successiva del 15 dicembre 2022 quando la sentenza è effettivamente divenuta irrevocabile.
Ma l’Amministrazione non poteva ricavare automaticamente l’intervenuta irrevocabilità della sentenza, bensì doveva acquisire conoscenza del dato citato. E parte appellante non dubita di ciò perché esplicitamente afferma nell’atto di appello che « il termine per la definitività della pronuncia, trattandosi di non luogo a procedere per prescrizione, era facilmente conoscibile e verificabile ». Non si mette in dubbio, cioè, che l’Amministrazione doveva porre in essere le attività necessarie ad appurare che la sentenza fosse divenuta irrevocabile.
Il punto in discussione diventa pertanto quello di appurare se esiste un termine (e quale sia) entro il quale l’Amministrazione deve attivarsi per richiedere copia della sentenza definitiva (secondo parte appellante attendere due mesi prima di attivarsi rende il provvedimento sanzionatorio illegittimo se detto provvedimento viene emanato 273 giorni dopo il giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile).
Correttamente il Tar ha rilevato che non sussiste un espresso termine perentorio per l’acquisizione della sentenza da parte dell’Amministrazione.
Certamente non può sostenersi che il termine per l’avvio e la successiva conclusione del procedimento disciplinare deve decorrere dal giorno in cui la sentenza è diventata irrevocabile.
Secondo l’Amministrazione e il Tar, il dies a quo per il calcolo dei termini di conclusione del procedimento disciplinare va individuato alla data del 06.03.2023, corrispondente a quando veniva ricevuta la sentenza irrevocabile, a seguito di richiesta della stessa. Per cui il procedimento poteva concludersi entro il 1/12/2023 (ovvero 6 marzo 2023 + 270 giorni). Poiché il procedimento si è concluso, il 14 settembre 2023, esso si è concluso nei termini.
Parte appellante non accetta questa conclusione, ma invita il Collegio a stigmatizzare il fatto che l’Amministrazione abbia atteso oltre due mesi per richiedere la copia definitiva della sentenza (comportamento che non risulterebbe rispettoso dei principi di certezza del diritto e buon andamento della Pubblica Amministrazione).
Se l’Amministrazione avesse atteso un tempo indefinito per richiedere copia della sentenza, certamente avrebbe alimentato dubbi in ordine alla legittimità di siffatto modo di procedere.
Ma, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha atteso tempi biblici per attivarsi e soprattutto c’è un dato che elimina ogni riserva sul comportamento dell’Amministrazione.
Il provvedimento sanzionatorio è stato comunque emanato 273 giorni dopo il giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (quando l'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 449 del 1992 prevede che il procedimento disciplinare venga definito entro 270 giorni dalla notizia della irrevocabilità della sentenza).
In concreto è come se l’Amministrazione si fosse attivata e avesse avuto notizia della intervenuta irrevocabilità della sentenza 3 giorni dopo il momento in cui la sentenza è effettivamente divenuta irrevocabile. Appare di tutta evidenza che non esistono i presupposti per muovere rilievi al comportamento tenuto dall’Amministrazione.
Date queste premesse, infatti, non si può ragionevolmente sostenere che il soggetto coinvolto sia rimasto esposto sine die all'eventualità di una successiva instaurazione del procedimento disciplinare; né si può sostenere che l'instaurazione del procedimento disciplinare sia stata lasciata al mero arbitrio dell'Amministrazione.
Alla luce degli elementi che caratterizzano la fattispecie, il fatto che l’Amministrazione abbia atteso oltre due mesi per richiedere la copia definitiva della sentenza non è idoneo a viziare il procedimento.
In sintesi:
(i) il dies a quo per l’avvio del procedimento sanzionatorio non coincide automaticamente con il giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, posto che la legge impone all’Amministrazione di svolgere un’attività conoscitiva tesa ad appurare se e quando la sentenza è divenuta irrevocabile;
(ii) non esiste un espresso termine perentorio per l’acquisizione della sentenza da parte dell’Amministrazione;
(iii) in ogni caso il comportamento dell’Amministrazione non può essere stigmatizzato se il tempo necessario a richiedere ed ottenere per richiedere notizia della sentenza irrevocabile non si risolve in un apprezzabile scostamento del periodo di durata dell’intero procedimento per giungere all’emissione del provvedimento sanzionatorio (nella specie: 273 giorni) da quello normativamente previsto (270 giorni).
3. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Error in Procedendo. Manifesto travisamento degli atti e dei fatti di causa. Ingiustizia manifesta. Abnormità ».
Parte appellante censura anche nel merito la sentenza del Tar sostenendo che:
- erroneamente il Tar sostiene che l’Amministrazione ha svolto attività di istruttoria e di autonoma valutazione;
- l’Amministrazione ha recepito in maniera asettica e senza alcuno sforzo valutativo le accuse mosse al ricorrente in sede penale, omettendo ogni attività istruttoria;
- se l’Amministrazione avesse svolto una simile attività di scrutinio e valutazione, sarebbe giunta ad escludere l’esistenza di qualsivoglia prova idonea a fondare gli addebiti mossi al ricorrente;
- tanto l’Amministrazione quanto i giudici di prime cure si sono limitati ad una rilettura acritica delle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio penale, senza nessuna ulteriore verificazione né in ordine all’attendibilità del teste né circa l’assenza di altre risultanze che potessero confermare il quadro probatorio, da trasferire poi, previa idonea valutazione, sul piano amministrativo-disciplinare;
- tanto l’Amministrazione quanto il Tar hanno erroneamente basato i propri assunti sul fondamento che le accuse mosse nei confronti dell’appellante fossero provate, ritenendo quindi illegittimamente la colpevolezza di questi;
- i fatti materiali contestati all’odierno ricorrente non possono dirsi definitivamente accertati all'esito del procedimento penale conclusosi con la sentenza di prescrizione, emessa dalla Corte di Appello di Firenze; ciò è ancor più vero se si considera la totale assenza di un quadro probatorio idoneo a fondare il convincimento che l’odierno ricorrente avesse effettivamente preso parte alle attività delittuose poste in essere, viceversa, dai propri fratelli;
- l'Amministrazione è incorsa nel grave errore di ritenere “che i fatti sono stati definitivamente accertati all'esito del procedimento penale conclusosi con la sentenza, emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 29 novembre 2022 divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2022” (pag. 1 decreto di destituzione);
- un effettivo esame degli atti penali avrebbe facilmente consentito di comprendere come non vi fosse alcuna prova certa circa l'effettivo coinvolgimento dell’appellante e, a fortiori, la colpevolezza di questi; tanto più se si considera che la sentenza di primo grado veniva riformata in sede di appello con conseguente riqualificazione del capo d’imputazione, e, in conclusione, dichiarazione di non luogo a procedere;
- le statuizioni del giudice penale assunte in primo grado venivano, già in via preliminare, modificate a seguito della riqualificazione della fattispecie delittuosa e, dunque, è senz’altro certo che non vi sia alcuna prova certa circa la colpevolezza dell'appellante, quantomeno nei termini di integrazione dei reati oggetto della prima sentenza;
- gli assunti dei giudici di primo grado, così come pure le statuizioni dell’Amministrazione (tra l’altro nel provvedimento amministrativo in questione non viene per nulla citata la sentenza di secondo grado), sono tutte errate e illegittime in quanto si fondano sulla supposta colpevolezza del -OMISSIS-, pur in assenza di qualsivoglia elemento idoneo di prova;
- di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2024, ha rammentato come i provvedimenti del giudice penale che sanciscono l'archiviazione ovvero il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non devono esprimere alcun apprezzamento sulla colpevolezza dell’imputato;
- la circostanza che la Corte di Appello di Firenze, dichiarando l’intervenuta prescrizione, non abbia, contestualmente, sancito l’assoluzione degli imputati (ricordiamo che erano più soggetti) nulla può determinare circa l’asserita colpevolezza dell’appellante;
- l’assunto che non vi fossero “circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, di modo che la valutazione del giudice debba compiere appartenga più al concetto di mera constatazione che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento” (cfr. pag. 13 sentenza Corte di Appello Firenze) non può di contro essere strumentalmente utilizzato nel senso di farvi discendere una millantata colpevolezza, senza alcuna verificazione ai fini dell’esercizio della potestà sanzionatoria;
- un simile modus operandi risulta gravemente lesivo dei basilari principi costituzionali;
- l'odierno ricorrente non ha riportato nessuna sentenza penale di condanna: il procedimento penale si concludeva con una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione, che certamente non può equipararsi ad una ben diversa sentenza di condanna;
- non solo nel processo penale non era stata raggiunta la prova “oltre ogni ragionevole dubbio” circa la condotta delittuosa del ricorrente, ma anche in sede disciplinare risultava palese l’assenza dei presupposti per l’irrogazione di una sanzione disciplinare, e peraltro in misura massima, quale è la destituzione;
- nel giudizio penale di primo grado non era in alcun modo confermata la responsabilità del -OMISSIS-, in quanto risultava illegittimamente assente un approfondimento della posizione del singolo, rispetto a quella degli altri soggetti coinvolti, e in particolare i signori -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-;
- il coinvolgimento dell’odierno ricorrente veniva ancorato unicamente alle dichiarazioni rese dal -OMISSIS-, quale collaboratore di giustizia, senza, tuttavia, che tali assunti siano stati in alcun modo corroborati da ulteriori elementi a supporto, risultando, dunque, l’assenza di qualsivoglia verificazione circa la veridicità e correttezza del contenuto dichiarato;
- il Tar ha illegittimamente omesso ogni considerazione circa gli oneri probatori comunque gravanti in capo all’Amministrazione, la quale è tenuta ad un adeguato riscontro probatorio degli specifici fatti addebitati, che nel caso di specie risulta totalmente assente.
3.1 Sotto altro profilo l’appellante sostiene che:
- la sentenza di primo grado risulta erronea e illegittima anche nella parte in cui respinge le contestazioni contenute nel ricorso introduttivo aventi ad oggetto “il richiamo, senza esame critico, da parte dell’Amministrazione, dei fatti che emergono dalla sentenza del Tribunale di Livorno";
- il Tar erra in quanto omette ogni considerazione circa l’assenza di attività alcuna da parte dell’Amministrazione che non svolgeva alcun esame critico circa le risultanze del procedimento penale, partendo dall’assunto, a proprio dire pacifico, che il -OMISSIS- si fosse reso colpevole dei fatti addebitati (la sentenza di primo grado era assente nel fascicolo disciplinare);
- la totale assenza di autonoma valutazione da parte dell’Amministrazione circa le condotte addebitate all’odierno ricorrente risulta già ictu oculi da un'attenta lettura della contestazione degli addebiti formulata, che si traduce in una mera trasposizione dei capi di imputazione in sede penale, senza alcuna valutazione circa gli esiti del procedimento penale né l’effettiva rispondenza al dato fattuale. Tra le varie, non si possono considerare condotte emergenti dalla prima sentenza, che poi non sono state oggetto specifica nella contestazione degli addebiti, ledendo conseguentemente il principio di difesa;
- neppure veniva considerata la circostanza che la Corte di Appello avesse comunque riqualificato le condotte poste in essere dagli imputati alla stregua di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (con un compasso edittale completamente ridotto), in luogo dell’originaria imputazione di estorsione, determinando la grave patologia della carenza istruttoria procedimentale;
- anche il decreto di destituzione, nella parte in cui richiama l’art. 6, comma, 3 lett. a) risulta comprovare l’assenza del benché minimo esame da parte dell’Amministrazione circa la vicenda processuale che riguardava il ricorrente;
- la norma testé citata, prevede la sanzione della destituzione in caso di “a) condanna passata in giudicato [...]; per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa, appropriazione indebita, sequestro di persona a scopo di estorsione”;
- né le attività istruttorie svolte in sede penale, né le sentenze intervenute, risultano idonee a fondare il convincimento che l’odierno ricorrente abbia posto in essere condotte violative delle norme di legge;
- trattasi, con tutta evidenza, di un eloquente travisamento dei fatti, in assenza di qualsivoglia attività di indagine e approfondimento, in spregio ai doveri della stessa Amministrazione, con particolare e necessaria attività istruttoria, propri nell’ambito dell’esercizio della potestà sanzionatoria.
4. Il motivo è infondato perché il provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento alle sentenze delle corti penali di primo e secondo grado e ai fatti in esse riportati, di cui viene comunque data autonoma valutazione con riferimento alla loro rilevanza disciplinare.
Legittimamente l'Amministrazione può promuovere il procedimento disciplinare contestando al pubblico dipendente la condotta fatta oggetto dell'imputazione nel processo penale conclusosi con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere in ordine al reato ascritto perché estinto per prescrizione e altrettanto legittimamente può applicare la sanzione disciplinare ove disattenda le controdeduzioni eventualmente svolte dal dipendente a sua difesa sulla base di autonomi elementi di valutazione tratti da tutti gli atti formati ed acquisiti nell'ambito del procedimento penale (Cons. Stato, Sez. II, sentenza n. 1157/2022).
4.1 Conviene preliminarmente richiamare alcuni principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Cons. Stato, sez. II, 13/01/2023, n. 468 ha affermato che:
« Quanto alle lamentate carenze istruttorie del procedimento disciplinare, che si sarebbe basato sulla sola sentenza penale inidonea ad avere forza di giudicato, la giurisprudenza di questo Consiglio ritiene che l'intervenuta prescrizione in sede penale, se è idonea ad estinguere il reato e dunque ad escludere la potestà punitiva, non incide sul dato fattuale oggettivo e sulla sua rilevanza in sede disciplinare. Pertanto al fine di irrogare al pubblico dipendente una sanzione disciplinare non occorre che sul procedimento penale avviato per i medesimi fatti a lui imputati si sia formato il giudicato di condanna, in quanto, ai sensi dell'art. 653 c.p.p., per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico. Nelle rimanenti ipotesi di conclusione del giudizio, per le quali non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 3125 del 14 maggio 2019; Sez. III, 2 luglio 2014, n. 3324; Sez. IV, 17 ottobre 2012, n. 5344). La sentenza che ha dichiarato improcedibile l'azione penale per prescrizione dei reati non esclude, ma anzi, nel caso di un pubblico dipendente, postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente. Pertanto non può ritenersi che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale l'Autorità abbia fatto discendere automaticamente da queste l'applicazione della sanzione, ma tale riferimento può ritenersi compiuto per evidenziare come le condotte accertate in sede istruttoria ben possano reputarsi disciplinarmente rilevanti in quanto l'offensività delle stesse e la loro riconducibilità all'interessato non sono state escluse, ma sono state in certa misura evidenziate nel giudizio penale (Cons. Stato, Sez. IV, 9 marzo 2020, n. 1689) ».
4.2 Non coglie nel segno parte appellante quando afferma che (i) l’Amministrazione non avrebbe compiuto autonoma istruttoria essendosi limitata ad una lettura acritica delle dichiarazioni testimoniali rese nel processo senza verificare l’attendibilità del teste e senza verificare l’esistenza di altre risultanze che potessero confermare il quadro probatorio e (ii) i fatti non sarebbero stati accertati per cui non vi sarebbe prova certa della colpevolezza del -OMISSIS-.
Parte appellante sostiene che sia compito dell’Amministrazione svolgere autonomamente un “nuovo processo” al fine di provare la colpevolezza del dipendente (anche riascoltando tutti i testimoni già ascoltati nel processo penale).
Ma siffatta impostazione contrasta con il principio prima richiamato secondo il quale « per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l'insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico » (cfr. la citata sentenza del Consiglio di Stato 468/2023).
Nella specie non c’è stata una pronuncia di assoluzione.
Al contrario, come rilevato dal primo giudice, la Corte di Appello ha esplicitamente affermato che « Non sussistono infatti gli estremi per una pronuncia di assoluzione ».
In particolare la Corte d’Appello ha statuito quanto segue: « In merito alla sussistenza dei reati ogni ulteriore approfondimento, anche di carattere istruttorio, è precluso dall’intervenuta prescrizione, la cui maturazione impone, non essendovi stata rinuncia da parte degli imputati, la immediata declaratoria di non doversi procedere. Non sussistono infatti gli estremi per una pronuncia di assoluzione. Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione soltanto nel casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, di modo che la valutazione del giudice debba compiere appartenga più al concetto di mera constatazione che a quello di apprezzamento e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Cass. Sez. Unite n. 35490 del 2009). Nel caso di specie, alla stregua degli elementi che si evincono dalla sentenza di primo grado, tali presupposti di immediata evidenza non sussistono ».
Quando non si è giunti ad una condanna in conseguenza dell'intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato sulla commissione dei fatti di carattere assolutorio e « l'Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere »: così ancora, testualmente, Cons. Stato 468/2023, cit.
Quest’ultima pronuncia ha tratto anche le logiche conseguenze di tale principio: la sentenza che ha dichiarato improcedibile l'azione penale per prescrizione dei reati postula che le condotte oggetto di imputazione debbano essere valutate a fini disciplinari, sicché dalle stesse ben possono essere tratti argomenti rilevanti ed anche dirimenti, circa la responsabilità disciplinare del dipendente. Pertanto non può ritenersi (come viceversa sostiene parte appellante) che attraverso il riferimento, nella motivazione del provvedimento impugnato, alla sentenza penale l'Autorità abbia fatto discendere automaticamente da queste l'applicazione della sanzione.
L’Amministrazione non ha l’obbligo di rinnovare interamente l’istruttoria né può mettere in dubbio le dichiarazioni rese in sede penale se il giudice non quella sede non le ha poste in dubbio.
Nel caso di specie la sentenza che ha prosciolto l'appellante per l'intervenuta prescrizione, contiene una completa ricostruzione dei fatti e l'accertamento dei fatti contestati, ai fini della esclusione dell'assoluzione dell'imputato, sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte in giudizio.
Tali circostanze di fatto (anche quelle citate nella sentenza di primo grado e ampiamente riprodotte nella sentenza di primo grado, per cui sarebbe ridondante riproporle anche in questa sede) ben potevano essere utilizzate nel corso del procedimento disciplinare: ciò che conta (al di là del titolo astratto di reato) sono le condotte materiali concretamente valutabili per accertarne il rilievo disciplinare.
Che l’Amministrazione si sia preoccupata di valutare autonomamente la rilevanza disciplinare dei fatti emersi in sede penale appare evidente dall’inciso del provvedimento sanzionatorio di seguito riportato: « RITENUTO di disporre in conformità posto che i fatti commessi dal -OMISSIS- sottoposti ad una estimazione esclusivamente disciplinare, sono palmare esempio di un comportamento che rivela mancanza del senso dell'onore e del senso morale, comune al rispetto delle norme che ogni appartenente ad un Corpo dello Stato deve sempre dimostrare e che arreca un gravissimo pregiudizio allo Stato e all'Amministrazione Penitenziaria che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge quando ad essi è demandato il compito di farla osservare ».
Lo stesso provvedimento sanzionatorio specifica i fatti emersi in sede penale: « avere anche quale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, anche in pendenza di una causa civile intentata per ottenere il pagamento dei lavori pregressi d il risarcimento del danno asseritamente subito a seguito della revoca dell'incarico di realizzare appartamenti con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con minaccia e violenza ponevano in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere "omissis" a corrispondere una somma di denaro non dovuta a pagamento di un credito vantato dalle società suddette nei loro confronti ed a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, sia mediante la gravissima minaccia consistita nell'appiccare o nel fare appiccare un incendio all'agenzia immobiliare di proprietà di "omissis", sia mediante minacce telefoniche ».
Si tratta di condotte « in pieno contrato con i doveri assunti con il giuramento nonché il senso dell'onore e della morale con gravissimo pregiudizio allo Stato e all'Amministrazione penitenziaria che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge proprio quando ad essi è demandato, istituzionalmente il compito di farla rispettare. Non si può negare la natura dolosa della violazione dei doveri, non conciliabile con la prosecuzione del rapporto di servizio tra l'incolpato e l'Amministrazione » (motivazioni depositate dal Consiglio di Centrale di Disciplina in data 8 settembre 2023 e riportate nel provvedimento di destituzione).
4.2.1 Parte appellante insiste nel ribadire che il -OMISSIS- non è stato condannato e che la sua colpevolezza non risulta provata, giungendo anche a richiamare la sentenza n. 41/2024 della Corte costituzionale secondo la quale i provvedimenti del giudice penale che sanciscono l'archiviazione ovvero il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non devono esprimere alcun apprezzamento sulla colpevolezza dell’imputato.
Dette argomentazioni non possono essere accolte per le ragioni già esposte: parte appellante mira a ribaltare la logica adottata dai precedenti giurisprudenziali. Ma il principio non è quello per cui deve essere provata con sentenza la colpevolezza del soggetto, il principio è quello per cui in mancanza di una sentenza penale di assoluzione i fatti emersi in sede penale possono essere assunti a fondamento del procedimento disciplinare.
4.3 Parte appellante, nella seconda parte del motivo, insiste sul fatto che l’Amministrazione non avrebbe valutato autonomamente le condotte addebitate al signor -OMISSIS-.
Nella deliberazione del Consiglio centrale di disciplina del Corpo di Polizia Penitenziaria del 03.07.2023 D.P. 48/2023 si legge testualmente:
« §2. L'oggetto della valutazione rimessa a questo Consiglio di disciplina attiene alla possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, dovendo determinarsi la gravità delle condotte e la conseguente irreversibile negazione di quei valori a cui l'Ass.C. -OMISSIS- è venuto meno con il compimento delle azioni a lui contestate.
§3. In sede di giustificazioni, le stesse, sono state presentate dall'incolpato, tramite il proprio legale, che, in primis, contesta il fatto che al proprio assistito non sia mai stato formulato alcun rapporto disciplinare ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 449/92, inoltre viene affermato che la sentenza definitiva d'appello è una sentenza d'assoluzione e che i fatti contestati ricalcano ipotesi accusatorie avanzate dal P.M, ma la sentenza predetta non contiene accertamento alcuno in merito a quegli stessi fatti avendo preliminarmente dichiarato la sussistenza della causa di improcedibilità.
§4. In sede di trattazione orale, il -OMISSIS- è assistito dal proprio legale, il quale deposita una memoria difensiva e sostiene che il procedimento disciplinare è incardinato sulla sentenza assolutoria divenuta irrevocabile la quale non contiene alcun accertamento istruttorio e dunque nessun fatto rilevante ai fini disciplinari. Il legale sostiene che, a causa dell'intervenuta prescrizione, non è stato possibile accertare i fatti; se ciò fosse avvenuto sarebbe emerso che le persone offese avrebbero escluso di aver ricevuto minacce dall'incolpato. Il -OMISSIS- aggiunge di avere interrotto ogni rapporto con i propri famigliari.
§5. Dalla valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere dall'incolpato, nonché dalla lesione di quei valori di cui l'Amministrazione è portatrice, discende inevitabilmente l'idoneità della condotta a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.
L'incolpato, ha evidentemente avuto un ruolo di rilievo nei fatti a lui contestati così come emerge dalla sentenza di primo grado che lo condanna. La successiva sentenza di appello dichiara di non doversi procedere per l'intervenuta prescrizione del reato. Tale sentenza pertanto non cancella e non sminuisce la gravissima lesione dell'onore, del senso morale e del grave pregiudizio arrecato all'Amministrazione Penitenziaria ed al Corpo di Polizia Penitenziaria, con i comportamenti adottati. Dagli atti processuali emerge un notevole coinvolgimento negli affari della ditta mentre in virtù dell'appartenenza al Corpo di Polizia Penitenziaria avrebbe dovuto rimanerne estranea Non solo. In pendenza di procedimento civile, instaurato proprio per far valere le ragioni della ditta, l'odierno incolpato in qualità di appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria essendo tenuto al rispetto delle leggi dello Stato, avrebbe dovuto attendere gli esiti del procedimento e non porre in, essere comportamenti penalmente rilevanti. Inoltre il -OMISSIS- non è affatto cosciente del disvalore sociale delle proprie azioni e non emerge nemmeno lontanamente un reale profondo pentimento che da solo potrebbe giustificare l'esercizio di un qualche livello di clemenza.
Le condotte poste in essere dall’incolpato sono in pieno contrasto con i doveri assunti con il giuramento nonché con il senso dell'onore e della morale con gravissimo pregiudizio allo Stato e all'Amministrazione Penitenziaria che non può essere rappresentata da soggetti che si sono posti contro la legge proprio quando ad essi è demandato istituzionalmente il compito di farlo rispettare.
Alla luce di quanto sopra, non si può negare la natura dolosa della violazione dei doveri, non conciliabile con la prosecuzione del rapporto di servizio tra l’incolpato e l'Amministrazione. Dall'esame del foglio matricolare risultano comminate a suo carico n. 4 sanzioni disciplinari della “censura” e n. 3 “pena pecuniaria”; i giudizi annui attestano una valutazione di buono dal 2015, pertanto anche il curriculum professionale non consente di attenuare le condotte poste in essere ».
Dalla lettura dell’atto sopra riportato emerge che l’Amministrazione fosse ben conscia di avere il compito di valutare in maniera autonoma la rilevanza disciplinare delle condotte con una ben precisa (e a propria volta autonoma) finalità « L'oggetto della valutazione rimessa a questo Consiglio di disciplina attiene alla possibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, dovendo determinarsi la gravità delle condotte ».
Emerge, altresì, che l’Amministrazione non si è appiattita sulle pronunce giurisdizionali, ma abbia autonomamente valutato (conformemente ai principi sanciti dal Consiglio di Stato prima ricordati) i fatti emersi in sede penale anche al di là della qualificazione agli stessi data dai giudici penali.
4.4 In sintesi, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l'Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all'irrogazione dell'impugnata sanzione provvedeva a valutare congruamente i fatti addebitabili all'appellante, non limitandosi a richiamare le motivazioni del procedimento penale.
Il provvedimento è stato preceduto da approfondita istruttoria e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come è dimostrato dal fatto che:
a) è stata accertata e valutata la condotta denotata da rilevante gravità;
b) sono state esaminate le giustificazioni addotte dall'assistente in sede di Consiglio centrale di disciplina, ritenendole tuttavia non in grado di sminuire le gravi responsabilità, così come è stato preso in considerazione lo stato di servizio;
c) è stata apprezzata la particolare gravità della condotta, perché contraria ai doveri di correttezza, fedeltà, lealtà e rettitudine assunti con il giuramento prestato, perché ha arrecato disdoro all'immagine e al prestigio del Corpo.
In conclusione, l'Amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie della sede penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, valutandone la rilevanza in tale diversa prospettiva, ha analizzato la complessiva condotta tenuta dall'assistente capo nell'episodio contestato e ne ha apprezzato il disvalore anche alla luce delle giustificazioni addotte e dei precedenti di carriera.
5. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Error in iudicando in relazione alla violazione del principio di proporzionalità e gradualismo sanzionatorio. Ingiustizia manifesta ».
Parte appellante critica la sentenza del Tar nella parte in cui non ha ritenuto la scelta dell’Amministrazione di infliggere la sanzione disciplinare della destituzione illogica, irragionevole o violativa del principio di proporzionalità sostenendo che:
- il d.lgs. n. 449 del 1992, art. 1 comma 2, e la Circolare 13 aprile 2012 (Linee guida e precisazioni sull’esercizio dell’azione disciplinare della Polizia), prevedono il rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, principi che l’Amministrazione non ha rispettato nel caso di specie;
- il richiamo all’art. 6, comma 2 e comma 3, d.lgs. n. 449 del 1992, non può considerarsi idoneo di per sé ad escludere la violazione dei principi di proporzionalità e gradualismo perché l’Amministrazione irroga la sanzione partendo da un assunto di millantata colpevolezza dell’appellante con una ricostruzione dei fatti ancorati esclusivamente sulla sentenza di primo grado, pur in assenza di elementi di prova certa e in assenza della doverosa valutazione della sentenza d’appello;
- la circostanza che l’Amministrazione abbia valutato precedenti sanzioni irrogate all'appellante risulta priva di valenza ai fini di applicare la più grave sanzione quale è la destituzione;
- dinanzi all’assenza di un quadro probatorio idoneo a fondare la certezza che il -OMISSIS- si fosse reso colpevole degli addebiti a questi mossi, ovvero dell’effettiva commissione di atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale ovvero che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento o ancora che vi sia stata una dolosa violazione dei propri doveri, l’Amministrazione avrebbe dovuto propendere per l’irrogazione di una sanzione di minor gravità, che non avesse effetti espulsivi e, dunque, irreversibili;
- dinanzi ad una sentenza penale di prescrizione, preceduta da una sentenza di primo grado oggetto di precise e puntuali contestazioni circa l’assenza di prova della colpevolezza dell’odierno appellante, l’irrogazione, in sede disciplinare, della sanzione di grado massimo, quale è la destituzione, peraltro in assenza ogni accertamento e verificazione da parte dell’Amministrazione, non può certamente dirsi legittima, né, tanto meno, rispettosa dei principi sopra richiamati;
- nell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli, l’Amministrazione avrebbe dovuto, con diligenza e scrupolo, sottoporre ad adeguato apprezzamento la specifica condotta materiale, applicando criteri oggettivi da cui desumere la gravità di un’infrazione ed, in termini concorrenti/sussidiari, nei principi generali dell’ordinamento giuridico contenuti nell’art. 133 c.p., segnatamente: a) natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione; b) gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dall’azione; c) intensità del dolo e grado della colpa;
- nel procedimento disciplinare, non diversamente da quello penale, la sanzione comminabile al pubblico dipendente deve essere commisurata alla gravità dei fatti accertati, valutati con giusto equilibrio, e quindi, secondo criteri di ragionevolezza e di buon senso, tenendo nel debito conto il contesto nel quale si sono verificati, la complessiva personalità del loro autore, le motivazioni che lo hanno indotto ad assumere un comportamento certamente non commendevole e la possibilità di considerare l’infrazione un episodio isolato privo di concreta rilevanza e vulnus in termini di buon andamento e funzionalità amministrativa;
- l’esercizio del potere sanzionatorio non può essere improntato a criteri di eccessiva severità, dando vita a risultati complessivi non in linea con il principio fondamentale della proporzionalità della sanzione disciplinare;
- nella valutazione circa la sanzione da irrogare, l’Amministrazione ometteva ogni considerazione circa i positivi precedenti dell’appellante, il quale, in svariate occasioni, ha dimostrato il proprio senso dell'onore e della morale, mettendosi sempre in primo piano per aiutare e soccorrere chiunque si trovasse in difficoltà, sebbene al di fuori dei propri turni di servizio, con evidente lustro dell’Amministrazione di appartenenza;
- come riportato in alcuni articoli di cronaca, l’odierno appellante, anche a proprio rischio e fuori dal servizio, è sempre intervenuto al fine di soccorrere le vittime di incidenti stradali ovvero impedire il compimento di un reato, quale il furto in danno del supermercato Eurospin;
- tutte queste gesta, non solo dimostrano le qualità molto ben superiori alla media dell’odierno ricorrente, ma, altresì, hanno rappresentato un pregio all’immagine dell’Amministrazione;
- detto insieme valoriale unitamente alle eccezionali qualità di coraggio e altruismo dimostrate sono state distrattamente disattese dall’Amministrazione e dalla citata Commissione, nonostante la stessa Amministrazione avesse piena conoscenza degli atti compiuti dal ricorrente;
- nel contesto di applicazione dei principi di gradualità e proporzionalità, l’Amministrazione, previo svolgimento delle opportune e necessarie attività istruttorie avrebbe potuto ricomporre, con giudizio sereno ed equilibrato, gli episodi contestati nell’alveo di una condotta non certo di gravità tale da giustificare la destituzione, con conseguente cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.
6. Il motivo è infondato.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 05/09/2022, n. 7691) la determinazione relativa alla entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione, salvi i casi di abnormità, di travisamento dei fatti e di manifesta, illogica e macroscopica sproporzione. Per giurisprudenza consolidata, infatti, la P.A. dispone di un ampio potere discrezionale nell'apprezzare in via autonoma la rilevanza disciplinare dei fatti, di tal ché, una volta valutati gli stessi fatti, l'accertamento della proporzionalità della sanzione all'illecito disciplinare contestato e la graduazione della medesima sanzione, risolvendosi in giudizi di merito da parte della P.A., sfuggono al sindacato del giudice amministrativo, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento o la contraddittorietà.
Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto i fatti sono stati ben percepiti dall'Amministrazione e la sanzione non è palesemente anomala o abnorme rispetto alla gravità della condotta del dipendente.
La valutazione effettuata dall'Amministrazione secondo cui i fatti commessi hanno irrimediabilmente incrinato il necessario rapporto di fiducia indispensabile in un contesto operativo in cui agli agenti di polizia penitenziaria compete oltre la funzione custodiale anche la partecipazione attiva al recupero dei detenuti, risulta certamente conforme al canone della proporzionalità.
Con riferimento all’asserita mancata valutazione del comportamento tenuto per soccorrere le vittime di incidenti stradali ovvero per impedire il compimento di un reato, si deve ricordare che dalla deliberazione del Consiglio di Disciplina sopra riportata emerge che l’appellante aveva a suo carico già 7 sanzioni (4 censure e 3 pene pecuniarie). Non può pertanto affermarsi si fosse in presenza di un soggetto con qualità addirittura superiori alla media.
7. Parte appellante sostiene il diritto del ricorrente al riconoscimento del danno esistenziale.
In particolare si sostiene che:
- il signor -OMISSIS- ha subito un evidente danno attraverso il comportamento della Pubblica Amministrazione dato che ha assunto una decisione in merito al provvedimento affetta da evidenti vizi di illegittimità sotto diversi profili, sia per quanto riguarda l’omessa attività di indagine istruttoria, oltre alla carenza di motivazione, e sia per quanto riguarda la sproporzione con cui si è espressa l’Amministrazione;
- le sofferenze economiche e morali sarebbero state decisamente inferiori se l'amministrazione non avesse assunto tale comportamento antigiuridico.
Si chiede il calcolo in via equitativa del danno esistenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 c.c.
8. La richiesta non può essere accolta perché il comportamento dell’Amministrazione è scevro da profili di illegittimità.
9. Per le ragioni esposte l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Giustizia, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e qualunque altra persona fisica.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.