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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5172/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5172/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da c.f. ) già elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso (revocata il 7/9/2023)
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti GUASTOLDI ERICA e BUFFOLI FRANCESCO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa del 14/2/2022, nonché da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 13/5/2022: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
come sopra meglio generalizzati, per fatto addebitabile alla predetta, per grave violazione
[...] dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni
[...]
e al padre, prevedendo incontri protetti con la Persona_1 Persona_2 Persona_3
1 madre, secondo le modalità ritenute da Codesto Ill.mo Tribunale confacenti all'interesse dei minori;
- porre a carico della Sig.ra un assegno mensile, non Controparte_1 inferiore complessivamente ad € 900,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale decidesse di collocare la prole presso la madre, disporre un ampio diritto di visita per il padre;
- porre a carico dell'Ing. un assegno mensile, CP_2 non superiore € 450,00 (ovvero € 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
IN OGNI CASO: - rigettare la domanda di un contributo al mantenimento per sé avanzata dalla Sig.ra Controparte_1
in quanto infondata, posto che la stessa è economicamente autosufficiente;
-
[...] porre a carico della Sig.ra compensi, spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/3/2025: “- Respingersi in toto le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi previa dichiarazione di addebito della separazione a carico del SI;
- A conferma del provvedimento presidenziale, disporre l'affidamento CP_3 condiviso dei tre figli minori , e alla SIa Persona_4 Persona_5 Persona_6 ed al SI , con collocamento presso la madre, prevedendo incontri (anche Controparte_1 CP_2 protetti) con il padre. - Disporre la corresponsione, a carico del SI , di una CP_3 somma mensile pari ad euro 900,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese per il mantenimento dei tre figli minori a mezzo bonifico bancario mensile, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso a codesto
Tribunale. - Disporre la corresponsione, a carico del SI di un assegno in favore CP_3 della SIa a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari ad euro Controparte_1
300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del procuratore antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/4/2021 il ricorrente, sig. , ha dedotto di avere contratto CP_3 matrimonio concordatario con la resistente, sig.ra in data Controparte_1
27/1/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 11, parte II, seria A, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli (n. 21/10/2010), (n. 21/2/2013) e (n. 21/2/2013). Persona_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente ha promosso la presente azione per ottenere la pronuncia della separazione personale. Ha dedotto che negli anni, in particolare dopo la nascita dei gemelli, l'affectio coniugalis ha subito una frattura dovuta soprattutto ai comportamenti inconsulti della resistente che spesso ha aggredito sia verbalmente che fisicamente il coniuge e la prole.
In particolare, ha dedotto che in occasione dell'ennesimo litigio la resistente avrebbe minacciato marito e figli con un coltello da cucina (doc. 3 e 4 allegati al ricorso) e che in altra occasione l'avrebbe aggredito costringendone l'accesso presso il Pronto Soccorso (doc. 5). Ha inoltre allegato che la moglie trascurava la cura della casa e dei figli e che intratteneva relazioni extraconiugali.
Ha quindi concluso chiedendo: - l'addebito della separazione alla resistente, - affidamento esclusivo dei figli minori al padre, con collocamento prevalente presso di sé, prevedendo incontri protetti madre
– figli;
- contributo per il mantenimento dei figli a carico della madre di € 600,00/mese; - assegnazione della casa coniugale al ricorrente da abitare unitamente ai minori.
2 Con comparsa in data 17/9/2021 si è costituita la resistente la quale, non opponendosi alla richiesta relativa alla pronuncia di status, ha contestato nel resto tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da controparte.
Ha negato di avere aggredito il marito e/o i figli e di avere intrattenuto relazioni extraconiugali e ha invece dedotto di essere stata lei stessa nel tempo destinataria degli atteggiamenti violenti del marito che l'avrebbe più volte aggredita con pugni e calci, causandone in un'occasione l'accesso al Pronto
Soccorso (doc. 2 comparsa), nonché di essere stata spesso insultata, con grossolani epiteti, anche alla presenza dei minori e di essere stata isolata da amici e parenti (doc. 1 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: - addebito della separazione al ricorrente, - affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso di sé, - assegnazione della casa coniugale da abitare unitamente ai figli minori;
- contributo per il mantenimento dei tre figli a carico del padre di complessivi € 1.050,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento in suo favore a carico del ricorrente di € 500,00/mese.
All'esito dell'udienza del 28/9/2021, nufragato il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affida i figli a entrambi i genitori, che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre perché la abiti con i minori;
4) dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano secondo il seguente calendario: -due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne con la madre, nel week – end il venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.00 della domenica;
-durante le festività natalizie, fino a cinque giorni, compreso il giorno di Natale e/o Capodanno, alternandoli con la madre, così come, durante le festività pasquali, fino a tre giorni, ivi compreso il giorno di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo, alternandolo con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso;
-durante le vacanze estive, dieci giorni anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo mensile di euro 300,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 6) rigetta allo stato la domanda di mantenimento in favore della convenuta”.
Transitata avanti il Giudice istruttore e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c, la causa è stata istruita mediante articolato monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, acquisizione di documentazione fiscale e con escussione dei testi della sola parte resistente (cfr. verbale udienza del 5/6/2024), in quanto parte ricorrente, avendo nelle more del giudizio revocato il proprio difensore, non ha più inteso prendere parte al procedimento.
Precisate le conclusioni dalla sola parte resistente con note di trattazione scritta del 18/3/2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
* * *
3 1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendono intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono formalmente separate a far data dal 28/9/2021, epoca della prima comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, inoltre, confermata in sede di udienza presidenziale, in cui sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi,
e nel corso dell'intera causa in cui è emersa la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione.
2) Sulla domanda di addebito
Le parti hanno vicendevolmente formulato domanda di addebito della separazione, fondando tale richiesta sulla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c.; in particolare, entrambi si contestano a vicenda comportamenti aggressivi e violenti che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, come da denunce prodotte in atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di un coniuge è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti ascritti al coniuge e il definitivo ed irreversibile determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, che deve esserne diretta conseguenza” con onere della prova a carico della parte richiedente l'addebito (cfr. Cass. Civ., n. 40795/2021; n. 12190/2023; n. 13121/2023).
Nel caso di specie, va subito rilevato che dall'esame dei comportamenti antecedenti, concomitanti e susseguenti assunti delle parti nel procedimento per separazione è emerso un ménage matrimoniale già fortemente compromesso anteriormente ai fatti posti a fondamento della richiesta di addebito.
La crisi coniugale si è manifestata già nell'anno 2013/2014, subito dopo la nascita dei gemelli, quando la resistente avrebbe attraversato un periodo di depressione legato alla gestione della casa e dei tre bambini piccoli e il ricorrente avrebbe mutato atteggiamento nei suoi confronti.
Entrambe le parti confermano che da quel periodo hanno iniziato a dormire in camere separate e a condurre vite autonome. La resistente si chiudeva nella propria camera nel tempo libero per evitare il marito quando questi era in casa e si rifugiava da amiche e parenti nei weekend.
Tra il 2017/2018 il rapporto è ulteriormente peggiorato in relazione agli impegni politici e sociali del ricorrente, non condivisi dalla resistente, che lo tenevano lontano da casa per molto tempo. Fino ad arrivare al periodo relativo al 2019/2020 quando il rapporto, ormai logorato, è giunto alla definitiva rottura.
Entrambe le parti, per via della forte incomunicabilità accumulata negli anni, hanno manifestato l'un l'altro atteggiamenti aggressivi e violenti con forte pregiudizio per i figli minori stabilmente esposti al conflitto intra-familiare.
4 Tale ricostruzione delle vicende matrimoniali emerge, oltre che dagli atti, anche dalle relazioni dei
Servizi sociali che hanno eseguito un lungo monitoraggio del nucleo familiare (cfr. relazioni del
4/4/2022; 11/4/2022; 25/9/2023; 29/9/2023).
La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito in modo esaustivo che: “ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 2740/2008; conformi Cass. Civ., sez. 1, n. 1867/2016; Cass. Civ., sez. 6, n. 14366/2013; Cass. Civ., sez. 1 n. 16359/2004; Cass. Civ., sez. 1, n. 12373/2005, nonché Cass. Civ., sez. 1, 15196/2023)
L'istruttoria esperita ha fatto emergere un lento, ma inesorabile logoramento del rapporto di coppia, che ha determinato l'intollerabilità dell'ulteriore prosecuzione della convivenza, che non è dunque imputabile ad una sola delle parti per i fatti specifici allegati.
La stessa teste di parte resistente ha riferito che financo durante il periodo di fidanzamento si erano verificati degli episodi di attrito tra le parti, tanto da indurre la testimone a suggerire alla resistente di non proseguire la relazione (cfr. verbale udienza 4/6/2024).
A riprova dell'infondatezza della richiesta di addebito è, da ultimo, la circostanza che i coniugi hanno seguitato a convivere anche dopo la separazione formalmente pronunciata con ordinanza del
29/9/2021. Le parti, infatti, si sono separate di fatto solo nel mese di febbraio 2022, quando a seguito dello sfratto per morosità si sono trasferite in diverse soluzioni abitative, come emerso dagli atti difensivi e dalle relazioni del Servizi sociali (cfr. relazione del 4/4/2022). Ciò a riprova della dinamica altalenante che ha contraddistinto la relazione tra i coniugi.
In definitiva, la reciproca domanda di addebito della separazione va respinta.
3) Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Con l'ordinanza presidenziale i figli minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e sono stati disciplinati gli incontri padre – figli.
È stato dato incarico ai Servizi sociali di “indicare la soluzione migliore per i minori in relazione sia all'affidamento (condiviso o in via esclusiva), che al collocamento dei minori in via preferenziale, che, ancora, alle modalità di visita del genitore non affidatario o non collocatario”.
Dalle relazioni depositate è emerso che in un primo periodo i minori erano prevalentemente collocati presso l'abitazione del padre che trovavano più confortevole e confacente alle proprie necessità; si recavano a casa della madre malvolentieri e risultavano fortemente coinvolti nel confitto genitoriale, rifiutando la figura materna e rivolgendosi ad essa in modo aggressivo.
Il rapporto madre-figli ha registrato un netto miglioramento dall'estate 2023, nel corso della quale la resistente è stata attivamente coinvolta nella cura dei minori, coincidente anche con un miglioramento nella comunicazione tra le parti per la gestione dei figli, tanto da prospettare l'ipotesi dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre (cfr. relazione del 25/9/2023).
Vi è stato quindi un successivo cambiamento per i minori, in quanto dal mese di ottobre 2023 il sig. CP_
ha subito un altro sfratto per morosità, di conseguenza gli stessi sono collocati prevalentemente presso l'abitazione materna dal lunedì al venerdì) e trascorrono il weekend con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, come dichiarato dalla parte resistente, sentita personalmente, all'udienza del
5 13/2/2024: “Dal 18 ottobre , e sono con me da lunedì a venerdì perché il Per_1 Per_2 Per_3 sig. è rimasto senza casa essendo stato sfrattato. Viene a prenderli il venerdì sera e li riporta CP_2 la domenica sera” (cfr. verbale udienza del 13/2/2024).
Dalle relazioni dei Servizi non sono emerse criticità tali da giustificare la soluzione dell'affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore;
entrambe le parti risultano infatti coinvolte attivamente nella gestione e nella cura della prole per la quale costituiscono uno stabile punto di riferimento.
Dopo un primo periodo in cui i figli sono stati triangolati nel conflitto di coppia, la situazione è migliorata;
i minori accettano il ruolo genitoriale di entrambe le parti e si è potuto osservare come tale cambiamento di atteggiamento sia stata una diretta conseguenza del miglioramento comunicativo tra i coniugi, che è auspicabile proseguano in tale direzione.
Si conferma pertanto, come già stabilito in sede di udienza presidenziale, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento si ritiene opportuno, al fine di garantire continuità e stabilità nella gestione della vita quotidiana, disporre che i figli continuino a vivere con il genitore presso cui sono stati collocati finora, cioè la madre. Ciò anche in considerazione della prassi di gestione e cura degli stessi che si è da ultimo instaurata e che vede i bambini dal lunedì al venerdì con la madre e i weekend con il padre.
4) Sugli incontri padre – figli
All'udienza del 13/2/2024 la resistente ha esposto la prassi instauratasi in merito agli incontri padre
–figli e ha dichiarato che da ottobre 2023 i minori stanno con la madre dal lunedì al venerdì sera e con il padre nei weekend dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. verbale udienza del 13/2/2024).
Tale regime di visite padre – figli è stato confermato altresì, sempre da parte resistente (in quanto il ricorrente in seguito alla revoca del precedente difensore non ha inteso munirsi di nuovo difensore), all'udienza del 17/12/2024 “tiene i bambini tutti i sabati e domenica con rientro la domenica sera” (cfr. verbale udienza del 17/12/2024).
Si ritiene pertanto opportuno, nel superiore interesse dei minori, consolidare tale prassi instauratasi tra le parti, anche per dare una maggiore stabilità ai bambini che hanno già subito negli anni numerosi cambiamenti di soluzioni abitative e collocamento.
Si dispone, pertanto, che gli stessi trascorrano con la madre i giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana e con il padre i weekend dal sabato alla domenica sera, quando faranno rientro presso la casa materna.
Vacanze e festività andranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale, come stabilito con ordinanza presidenziale.
5) Sul mantenimento dei figli minori
Per quanto riguarda il mantenimento, giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli, in quando fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita della prole mediante la corresponsione del contributo economico. Tale obbligo sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento dei figli, sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da
6 parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo al mantenimento, si osserva quanto segue: il ricorrente ha superato i limiti di ammissione al P.S.S. nel 2022 e, stando alle C.U. acquisite tramite l'Agenzia delle Entrate (cfr. deposito 30/8/2024), percepisce un reddito mensile netto, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari ad € 2.014,03/mese. Ha dato atto di essere onerato di un canone di locazione pari ad € 950,00/mese (doc. 12), pur risultando avere subito uno sfratto per morosità nell'ottobre 2023
(cfr. verbale ud. 13/2/2024).
Di contro, la resistente (attualmente disoccupata) ha documentato di aver percepito, stando alle ultime
C.U. in atti, un reddito mensile medio netto di € 545,37 (doc. 5 ) e ha allegato di essere onerata CP_4 del canone di locazione per l'alloggio ALER di € 150,00/mese (doc. 6), con una residua disponibilità di € 395,37/mese.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni si reputa congruo, tenuto anche conto dei differenti tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, del divario reddituale esistente tra le parti (nonostante la flessione dei redditi del ricorrente rispetto all'epoca di adozione dell'ordinanza presidenziale – doc.
11 e verbale ud. 28/9/2021), nonché delle esigenze dei figli rapportate all'età (con maggiore incidenza sul versante delle spese straordinarie), disporre che il ricorrente versi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole la somma di complessivi
€ 750,00/mese (i.e. € 250,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono, peraltro, ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità dell'esborso rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del
50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su un conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6) Sul mantenimento del coniuge
Parte resistente ha infine chiesto erogarsi un contributo al proprio mantenimento in considerazione della disparità economica tra i coniugi.
Ebbene, la giurisprudenza ha ancora recentemente enucleato i criteri da adottare ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento separativo specificando che: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ., n. 234/2025).
7 Ebbene, tenuto conto del fatto che la ricorrente nulla ha dedotto e provato in ordine al tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio (cfr. ordinanza 9/6/2023) e dell'assenza di prova circa la possibilità per la richiedente (non ancora cinquantenne) di incrementare le proprie entrate essendosi medio tempore ridotte le esigenze di accudimento dei figli, non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
7) Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite che ha registrato una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5172/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
2. rigetta la reciproca domanda di addebito formulata dalle parti;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori;
5. conferma il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre dove manterranno la residenza;
6. dispone, quanto al regime delle visite, che i figli trascorrano con la madre i giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana e con il padre i weekend dal sabato alla domenica sera, quando faranno rientro presso la casa materna alle ore 21:00. Vacanze e festività secondo il criterio dell'alternanza annuale come da ordinanza presidenziale del 29/9/2021;
7. pone a carico del ricorrente, sig. , con decorrenza dalla data della presente CP_3 sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 750,00/mese (€
250,00/mese per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della resistente, sig.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8. rigetta la domanda di contributo al mantenimento del coniuge;
9. compensa tra le parti le spese di lite..
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente
dott.ssa Claudia Gheri Giudice
dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5172/2021 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da c.f. ) già elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. BEATRICI CHRISTIAN, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso (revocata il 7/9/2023)
RICORRENTE
Contro
(c.f. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata presso lo studio degli Avv.ti GUASTOLDI ERICA e BUFFOLI FRANCESCO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da memoria integrativa del 14/2/2022, nonché da prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 13/5/2022: “NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE - pronunciare la separazione personale giudiziale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
come sopra meglio generalizzati, per fatto addebitabile alla predetta, per grave violazione
[...] dei doveri nascenti dal matrimonio;
- disporre l'affidamento esclusivo dei figli minorenni
[...]
e al padre, prevedendo incontri protetti con la Persona_1 Persona_2 Persona_3
1 madre, secondo le modalità ritenute da Codesto Ill.mo Tribunale confacenti all'interesse dei minori;
- porre a carico della Sig.ra un assegno mensile, non Controparte_1 inferiore complessivamente ad € 900,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale decidesse di collocare la prole presso la madre, disporre un ampio diritto di visita per il padre;
- porre a carico dell'Ing. un assegno mensile, CP_2 non superiore € 450,00 (ovvero € 150,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli;
IN OGNI CASO: - rigettare la domanda di un contributo al mantenimento per sé avanzata dalla Sig.ra Controparte_1
in quanto infondata, posto che la stessa è economicamente autosufficiente;
-
[...] porre a carico della Sig.ra compensi, spese, diritti ed Controparte_1 onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente come da foglio di precisazione delle conclusioni del 18/3/2025: “- Respingersi in toto le domande di parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- Pronunciare la separazione personale dei coniugi previa dichiarazione di addebito della separazione a carico del SI;
- A conferma del provvedimento presidenziale, disporre l'affidamento CP_3 condiviso dei tre figli minori , e alla SIa Persona_4 Persona_5 Persona_6 ed al SI , con collocamento presso la madre, prevedendo incontri (anche Controparte_1 CP_2 protetti) con il padre. - Disporre la corresponsione, a carico del SI , di una CP_3 somma mensile pari ad euro 900,00, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT, a titolo di contributo alle spese per il mantenimento dei tre figli minori a mezzo bonifico bancario mensile, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso a codesto
Tribunale. - Disporre la corresponsione, a carico del SI di un assegno in favore CP_3 della SIa a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari ad euro Controparte_1
300,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. - In ogni caso con vittoria di spese e compensi e distrazione in favore del procuratore antistatario”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/4/2021 il ricorrente, sig. , ha dedotto di avere contratto CP_3 matrimonio concordatario con la resistente, sig.ra in data Controparte_1
27/1/2007, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 11, parte II, seria A, anno 2007), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione sono nati i figli (n. 21/10/2010), (n. 21/2/2013) e (n. 21/2/2013). Persona_1 Per_2 Per_3
Il ricorrente ha promosso la presente azione per ottenere la pronuncia della separazione personale. Ha dedotto che negli anni, in particolare dopo la nascita dei gemelli, l'affectio coniugalis ha subito una frattura dovuta soprattutto ai comportamenti inconsulti della resistente che spesso ha aggredito sia verbalmente che fisicamente il coniuge e la prole.
In particolare, ha dedotto che in occasione dell'ennesimo litigio la resistente avrebbe minacciato marito e figli con un coltello da cucina (doc. 3 e 4 allegati al ricorso) e che in altra occasione l'avrebbe aggredito costringendone l'accesso presso il Pronto Soccorso (doc. 5). Ha inoltre allegato che la moglie trascurava la cura della casa e dei figli e che intratteneva relazioni extraconiugali.
Ha quindi concluso chiedendo: - l'addebito della separazione alla resistente, - affidamento esclusivo dei figli minori al padre, con collocamento prevalente presso di sé, prevedendo incontri protetti madre
– figli;
- contributo per il mantenimento dei figli a carico della madre di € 600,00/mese; - assegnazione della casa coniugale al ricorrente da abitare unitamente ai minori.
2 Con comparsa in data 17/9/2021 si è costituita la resistente la quale, non opponendosi alla richiesta relativa alla pronuncia di status, ha contestato nel resto tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto da controparte.
Ha negato di avere aggredito il marito e/o i figli e di avere intrattenuto relazioni extraconiugali e ha invece dedotto di essere stata lei stessa nel tempo destinataria degli atteggiamenti violenti del marito che l'avrebbe più volte aggredita con pugni e calci, causandone in un'occasione l'accesso al Pronto
Soccorso (doc. 2 comparsa), nonché di essere stata spesso insultata, con grossolani epiteti, anche alla presenza dei minori e di essere stata isolata da amici e parenti (doc. 1 comparsa).
Ha quindi concluso chiedendo: - addebito della separazione al ricorrente, - affidamento esclusivo dei figli minori alla madre con collocamento prevalente presso di sé, - assegnazione della casa coniugale da abitare unitamente ai figli minori;
- contributo per il mantenimento dei tre figli a carico del padre di complessivi € 1.050,00/mese oltre il 50% delle spese straordinarie;
assegno di mantenimento in suo favore a carico del ricorrente di € 500,00/mese.
All'esito dell'udienza del 28/9/2021, nufragato il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato alle funzioni presidenziali ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “ 1) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2) affida i figli a entrambi i genitori, che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocamento prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale alla madre perché la abiti con i minori;
4) dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano secondo il seguente calendario: -due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì) dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.00, nonché, a settimane alterne con la madre, nel week – end il venerdì dall'uscita dalla scuola sino alle ore 20.00 della domenica;
-durante le festività natalizie, fino a cinque giorni, compreso il giorno di Natale e/o Capodanno, alternandoli con la madre, così come, durante le festività pasquali, fino a tre giorni, ivi compreso il giorno di Pasqua e/o il Lunedì dell'Angelo, alternandolo con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori e, comunque, previo reciproco preavviso;
-durante le vacanze estive, dieci giorni anche non consecutivi;
pertanto, entrambi i genitori dovranno accordarsi, con congruo preavviso, sul periodo prescelto e si comunicheranno reciprocamente la meta per la villeggiatura che trascorreranno con i minori;
5) dispone che il padre provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante versamento alla madre, dell'importo mensile di euro 300,00 per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (FOI); nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» del Tribunale di Brescia, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 6) rigetta allo stato la domanda di mantenimento in favore della convenuta”.
Transitata avanti il Giudice istruttore e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c, la causa è stata istruita mediante articolato monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, acquisizione di documentazione fiscale e con escussione dei testi della sola parte resistente (cfr. verbale udienza del 5/6/2024), in quanto parte ricorrente, avendo nelle more del giudizio revocato il proprio difensore, non ha più inteso prendere parte al procedimento.
Precisate le conclusioni dalla sola parte resistente con note di trattazione scritta del 18/3/2025, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione previa concessione dei termini ex art 190
c.p.c..
* * *
3 1) Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata allorché si accerti la verificazione di fatti che rendono intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. La frattura può discendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fattori obiettivi, come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
Nel caso in esame, le parti vivono formalmente separate a far data dal 28/9/2021, epoca della prima comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, inoltre, confermata in sede di udienza presidenziale, in cui sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi,
e nel corso dell'intera causa in cui è emersa la definitiva rottura dell'affectio coniugalis.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione.
2) Sulla domanda di addebito
Le parti hanno vicendevolmente formulato domanda di addebito della separazione, fondando tale richiesta sulla violazione dei doveri derivanti dal matrimonio ex art. 143 c.c.; in particolare, entrambi si contestano a vicenda comportamenti aggressivi e violenti che hanno determinato l'intollerabilità della convivenza, come da denunce prodotte in atti.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che: “ai fini del riconoscimento dell'addebito della separazione a carico di un coniuge è necessario che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti ascritti al coniuge e il definitivo ed irreversibile determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, che deve esserne diretta conseguenza” con onere della prova a carico della parte richiedente l'addebito (cfr. Cass. Civ., n. 40795/2021; n. 12190/2023; n. 13121/2023).
Nel caso di specie, va subito rilevato che dall'esame dei comportamenti antecedenti, concomitanti e susseguenti assunti delle parti nel procedimento per separazione è emerso un ménage matrimoniale già fortemente compromesso anteriormente ai fatti posti a fondamento della richiesta di addebito.
La crisi coniugale si è manifestata già nell'anno 2013/2014, subito dopo la nascita dei gemelli, quando la resistente avrebbe attraversato un periodo di depressione legato alla gestione della casa e dei tre bambini piccoli e il ricorrente avrebbe mutato atteggiamento nei suoi confronti.
Entrambe le parti confermano che da quel periodo hanno iniziato a dormire in camere separate e a condurre vite autonome. La resistente si chiudeva nella propria camera nel tempo libero per evitare il marito quando questi era in casa e si rifugiava da amiche e parenti nei weekend.
Tra il 2017/2018 il rapporto è ulteriormente peggiorato in relazione agli impegni politici e sociali del ricorrente, non condivisi dalla resistente, che lo tenevano lontano da casa per molto tempo. Fino ad arrivare al periodo relativo al 2019/2020 quando il rapporto, ormai logorato, è giunto alla definitiva rottura.
Entrambe le parti, per via della forte incomunicabilità accumulata negli anni, hanno manifestato l'un l'altro atteggiamenti aggressivi e violenti con forte pregiudizio per i figli minori stabilmente esposti al conflitto intra-familiare.
4 Tale ricostruzione delle vicende matrimoniali emerge, oltre che dagli atti, anche dalle relazioni dei
Servizi sociali che hanno eseguito un lungo monitoraggio del nucleo familiare (cfr. relazioni del
4/4/2022; 11/4/2022; 25/9/2023; 29/9/2023).
La giurisprudenza, al riguardo, ha chiarito in modo esaustivo che: “ai fini dell'addebitabilità della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, consentendo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano rivestito nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale” (cfr. Cass. Civ., sez. 1, n. 2740/2008; conformi Cass. Civ., sez. 1, n. 1867/2016; Cass. Civ., sez. 6, n. 14366/2013; Cass. Civ., sez. 1 n. 16359/2004; Cass. Civ., sez. 1, n. 12373/2005, nonché Cass. Civ., sez. 1, 15196/2023)
L'istruttoria esperita ha fatto emergere un lento, ma inesorabile logoramento del rapporto di coppia, che ha determinato l'intollerabilità dell'ulteriore prosecuzione della convivenza, che non è dunque imputabile ad una sola delle parti per i fatti specifici allegati.
La stessa teste di parte resistente ha riferito che financo durante il periodo di fidanzamento si erano verificati degli episodi di attrito tra le parti, tanto da indurre la testimone a suggerire alla resistente di non proseguire la relazione (cfr. verbale udienza 4/6/2024).
A riprova dell'infondatezza della richiesta di addebito è, da ultimo, la circostanza che i coniugi hanno seguitato a convivere anche dopo la separazione formalmente pronunciata con ordinanza del
29/9/2021. Le parti, infatti, si sono separate di fatto solo nel mese di febbraio 2022, quando a seguito dello sfratto per morosità si sono trasferite in diverse soluzioni abitative, come emerso dagli atti difensivi e dalle relazioni del Servizi sociali (cfr. relazione del 4/4/2022). Ciò a riprova della dinamica altalenante che ha contraddistinto la relazione tra i coniugi.
In definitiva, la reciproca domanda di addebito della separazione va respinta.
3) Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Con l'ordinanza presidenziale i figli minori sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e sono stati disciplinati gli incontri padre – figli.
È stato dato incarico ai Servizi sociali di “indicare la soluzione migliore per i minori in relazione sia all'affidamento (condiviso o in via esclusiva), che al collocamento dei minori in via preferenziale, che, ancora, alle modalità di visita del genitore non affidatario o non collocatario”.
Dalle relazioni depositate è emerso che in un primo periodo i minori erano prevalentemente collocati presso l'abitazione del padre che trovavano più confortevole e confacente alle proprie necessità; si recavano a casa della madre malvolentieri e risultavano fortemente coinvolti nel confitto genitoriale, rifiutando la figura materna e rivolgendosi ad essa in modo aggressivo.
Il rapporto madre-figli ha registrato un netto miglioramento dall'estate 2023, nel corso della quale la resistente è stata attivamente coinvolta nella cura dei minori, coincidente anche con un miglioramento nella comunicazione tra le parti per la gestione dei figli, tanto da prospettare l'ipotesi dell'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre (cfr. relazione del 25/9/2023).
Vi è stato quindi un successivo cambiamento per i minori, in quanto dal mese di ottobre 2023 il sig. CP_
ha subito un altro sfratto per morosità, di conseguenza gli stessi sono collocati prevalentemente presso l'abitazione materna dal lunedì al venerdì) e trascorrono il weekend con il padre dal venerdì sera alla domenica sera, come dichiarato dalla parte resistente, sentita personalmente, all'udienza del
5 13/2/2024: “Dal 18 ottobre , e sono con me da lunedì a venerdì perché il Per_1 Per_2 Per_3 sig. è rimasto senza casa essendo stato sfrattato. Viene a prenderli il venerdì sera e li riporta CP_2 la domenica sera” (cfr. verbale udienza del 13/2/2024).
Dalle relazioni dei Servizi non sono emerse criticità tali da giustificare la soluzione dell'affidamento esclusivo dei figli ad un solo genitore;
entrambe le parti risultano infatti coinvolte attivamente nella gestione e nella cura della prole per la quale costituiscono uno stabile punto di riferimento.
Dopo un primo periodo in cui i figli sono stati triangolati nel conflitto di coppia, la situazione è migliorata;
i minori accettano il ruolo genitoriale di entrambe le parti e si è potuto osservare come tale cambiamento di atteggiamento sia stata una diretta conseguenza del miglioramento comunicativo tra i coniugi, che è auspicabile proseguano in tale direzione.
Si conferma pertanto, come già stabilito in sede di udienza presidenziale, l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori.
Per quanto riguarda il collocamento si ritiene opportuno, al fine di garantire continuità e stabilità nella gestione della vita quotidiana, disporre che i figli continuino a vivere con il genitore presso cui sono stati collocati finora, cioè la madre. Ciò anche in considerazione della prassi di gestione e cura degli stessi che si è da ultimo instaurata e che vede i bambini dal lunedì al venerdì con la madre e i weekend con il padre.
4) Sugli incontri padre – figli
All'udienza del 13/2/2024 la resistente ha esposto la prassi instauratasi in merito agli incontri padre
–figli e ha dichiarato che da ottobre 2023 i minori stanno con la madre dal lunedì al venerdì sera e con il padre nei weekend dal venerdì sera alla domenica sera (cfr. verbale udienza del 13/2/2024).
Tale regime di visite padre – figli è stato confermato altresì, sempre da parte resistente (in quanto il ricorrente in seguito alla revoca del precedente difensore non ha inteso munirsi di nuovo difensore), all'udienza del 17/12/2024 “tiene i bambini tutti i sabati e domenica con rientro la domenica sera” (cfr. verbale udienza del 17/12/2024).
Si ritiene pertanto opportuno, nel superiore interesse dei minori, consolidare tale prassi instauratasi tra le parti, anche per dare una maggiore stabilità ai bambini che hanno già subito negli anni numerosi cambiamenti di soluzioni abitative e collocamento.
Si dispone, pertanto, che gli stessi trascorrano con la madre i giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana e con il padre i weekend dal sabato alla domenica sera, quando faranno rientro presso la casa materna.
Vacanze e festività andranno gestite secondo il criterio dell'alternanza annuale, come stabilito con ordinanza presidenziale.
5) Sul mantenimento dei figli minori
Per quanto riguarda il mantenimento, giova premettere che, in tema di separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso dei figli, in quando fondato sull'interesse esclusivo di questi ultimi, non elimina l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire alle esigenze di vita della prole mediante la corresponsione del contributo economico. Tale obbligo sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Suprema Corte di Cassazione nei seguenti termini: “L'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento dei figli, sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da
6 parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Ciò posto e venendo al quantum del contributo al mantenimento, si osserva quanto segue: il ricorrente ha superato i limiti di ammissione al P.S.S. nel 2022 e, stando alle C.U. acquisite tramite l'Agenzia delle Entrate (cfr. deposito 30/8/2024), percepisce un reddito mensile netto, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari ad € 2.014,03/mese. Ha dato atto di essere onerato di un canone di locazione pari ad € 950,00/mese (doc. 12), pur risultando avere subito uno sfratto per morosità nell'ottobre 2023
(cfr. verbale ud. 13/2/2024).
Di contro, la resistente (attualmente disoccupata) ha documentato di aver percepito, stando alle ultime
C.U. in atti, un reddito mensile medio netto di € 545,37 (doc. 5 ) e ha allegato di essere onerata CP_4 del canone di locazione per l'alloggio ALER di € 150,00/mese (doc. 6), con una residua disponibilità di € 395,37/mese.
Ebbene, alla luce di tali considerazioni si reputa congruo, tenuto anche conto dei differenti tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore, del divario reddituale esistente tra le parti (nonostante la flessione dei redditi del ricorrente rispetto all'epoca di adozione dell'ordinanza presidenziale – doc.
11 e verbale ud. 28/9/2021), nonché delle esigenze dei figli rapportate all'età (con maggiore incidenza sul versante delle spese straordinarie), disporre che il ricorrente versi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della prole la somma di complessivi
€ 750,00/mese (i.e. € 250,00 per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Nell'assegno di mantenimento non sono, peraltro, ricomprese le spese straordinarie, che vengono individuate come da Protocollo di questo Tribunale e che possono essere sostenute dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell'altro genitore, ferma restando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiuto e, quindi, della rispondenza della spesa all'interesse della prole mediante valutazione della commisurazione dell'entità dell'esborso rispetto all'utilità derivante al figlio ed alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ. Sez. VI, 3/2/2016, n. 2127; Cass. Civ. Sez. VI, 30/7/2015, n.
16175). Tali spese sono, in ogni caso, da: a) documentare;
b) suddividere tra i genitori in ragione del
50% ciascuno;
c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su un conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta.
6) Sul mantenimento del coniuge
Parte resistente ha infine chiesto erogarsi un contributo al proprio mantenimento in considerazione della disparità economica tra i coniugi.
Ebbene, la giurisprudenza ha ancora recentemente enucleato i criteri da adottare ai fini del riconoscimento dell'assegno di mantenimento separativo specificando che: “In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo” (cfr. Cass. Civ., n. 234/2025).
7 Ebbene, tenuto conto del fatto che la ricorrente nulla ha dedotto e provato in ordine al tenore di vita goduto dalle parti in costanza di matrimonio (cfr. ordinanza 9/6/2023) e dell'assenza di prova circa la possibilità per la richiedente (non ancora cinquantenne) di incrementare le proprie entrate essendosi medio tempore ridotte le esigenze di accudimento dei figli, non si ritiene la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda.
7) Sulle spese processuali
Stante l'esito complessivo della lite che ha registrato una reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 5172/2021 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di c.f. ) Parte_1 C.F._1
e (c.f. ); Controparte_1 C.F._2
2. rigetta la reciproca domanda di addebito formulata dalle parti;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
4. dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e ad Persona_1 Per_2 Per_3 entrambi i genitori;
5. conferma il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre dove manterranno la residenza;
6. dispone, quanto al regime delle visite, che i figli trascorrano con la madre i giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana e con il padre i weekend dal sabato alla domenica sera, quando faranno rientro presso la casa materna alle ore 21:00. Vacanze e festività secondo il criterio dell'alternanza annuale come da ordinanza presidenziale del 29/9/2021;
7. pone a carico del ricorrente, sig. , con decorrenza dalla data della presente CP_3 sentenza e fermi restando per il pregresso gli effetti dei provvedimenti provvisori, l'obbligo di corrispondere un contributo per il mantenimento dei figli di complessivi € 750,00/mese (€
250,00/mese per ciascun figlio) oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della resistente, sig.ra entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese. Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
8. rigetta la domanda di contributo al mantenimento del coniuge;
9. compensa tra le parti le spese di lite..
Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del 24/7/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Andrea Marchesi Andrea Tinelli
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