Ordinanza cautelare 13 settembre 2019
Sentenza 9 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 09/03/2022, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00386/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01086/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare datato 18.06.2019, e notificato dall'Arma dei Carabinieri il 25.06.2019 (-OMISSIS-), con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari -AI SOLI FINI GIURIDICI- ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66” ed è stato disposto che “per l'effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado...”, nonché del provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, 2° Reparto 5° Divisione stato giuridico ed avanzamento SottUfficiali datato 10.07.2019 n. prot. -OMISSIS-) relativo alla revoca del Decreto Ministeriale (prot. -OMISSIS-), con il quale il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- era stato collocato in congedo, nella categoria del congedo assoluto, ai sensi dell'art. 929 comma 1 lett. a), del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66, a decorrere dal 09.05.2019 (Doc. 2) nonché di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/8/2021, per l'annullamento
del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare datato 18.06.2019, e notificato dall'Arma dei Carabinieri il 25.06.2019 (Doc. 1) (-OMISSIS-), con il quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della “perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari - AI SOLI FINI GIURIDICI- ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma quinto del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66” ed è stato disposto che “per l'effetto, il predetto militare cessa dal servizio permanente e viene iscritto d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado…..”;
del provvedimento del Ministero della Difesa Direzione Generale per il personale Militare, 2° Reparto 5° Divisione stato giuridico ed avanzamento Sottufficiali datato 10.07.2019 n. prot. -OMISSIS-) relativo alla revoca del Decreto Ministeriale (prot. -OMISSIS-), con il quale il Maresciallo Maggiore -OMISSIS- era stato collocato in congedo, nella categoria del congedo assoluto, ai sensi dell'art. 929 comma 1 lett. a), del Decreto Legislativo 15.03.2010 n. 66, a decorrere dal 09.05.2019;
di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o consequenziale, comunque connesso con l'atto impugnato e lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri – ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti depositati in data 6.8.2021, gli atti in epigrafe, tra cui il provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare datato 18.06.2019, e notificato dall'Arma dei Carabinieri il 25.06.2019, meglio descritto in epigrafe, con il quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari.
A sostegno del ricorso e dei motivi aggiunti, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 23, 25, 27 e 97 Cost; violazione dell’art. 1393 d. lgs. n. 66/10 (di seguito, per brevità: COM); eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 1392 COM; eccesso di potere; 3) difetto di istruttoria e di motivazione; violazione del principio di proporzionalità; violazione degli artt. 4, 24 e 35 Cost; 4) eccezione di incostituzionalità degli artt. 861 e 1393 COM, per contrasto con gli artt. 23, 25, 27 e 97 Cost; 5) violazione degli artt. 929 e 983 COM.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio dell’11.9.2019 è stata rigettata la domanda di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 2.3.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso al ricorrente, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, di possibile irricevibilità, per tardività, del ricorso per motivi aggiunti.
2. I motivi aggiunti sono irricevibili per tardività.
Sul punto, rileva il Collegio che con i motivi aggiunti depositati in data 6.8.2021, il ricorrente non ha impugnato ulteriori atti emessi dall’Amministrazione resistente (c.d. motivi aggiunti impropri), ma si è limitato a dedurre ulteriori censure avverso gli atti originariamente impugnati (c.d. motivi aggiunti propri), nonché avverso l’ordinanza di questo TAR -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza cautelare da lui proposta.
Orbene, trattandosi di motivi aggiunti propri, contenenti censure riconducibili agli atti originariamente impugnati, il ricorrente aveva l’onere di proporli nell’ordinario termine decadenziale di 60 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati. Conoscenza che risale al 25.6.2019, data di notifica degli atti impugnati, non avendo il ricorrente provato – e prima ancora allegato – di aver conosciuto elementi ulteriori successivamente alla proposizione del ricorso originario.
Senonché, il ricorrente ha notificato e depositato i suddetti motivi aggiunti in data 6.8.2021, e pertanto a circa due anni dalla notifica degli atti impugnati.
Per tali ragioni, è evidente la tardività dei motivi aggiunti, che vanno dunque dichiarati irricevibili.
3. Venendo ora all’esame del ricorso originario, con il primo e quarto motivo di gravame il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1393 COM, per non avere l’Amministrazione sospeso il procedimento disciplinare sino all’esito di quello penale tuttora pendente nei suoi riguardi.
In subordine, egli deduce l’illegittimità costituzionale di tale previsione normativa, per contrasto con le previsioni di cui agli artt. 23, 25, 27 e 97 Cost.
Le censure sono infondate.
3.1. Ai sensi dell’art. 1393 COM: “ Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, è avviato, proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni disciplinari di maggiore gravità, punibili con la consegna di rigore di cui all'articolo 1362 o con le sanzioni disciplinari di stato di cui all'articolo 1357, l’autorità competente, solo nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al militare ovvero qualora, all'esito di accertamenti preliminari, non disponga di elementi conoscitivi sufficienti ai fini della valutazione disciplinare, promuove il procedimento disciplinare al termine di quello penale. Il procedimento disciplinare non è comunque promosso e se già iniziato è sospeso fino alla data in cui l'Amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che concludono il procedimento penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, nel caso in cui riguardi atti e comportamenti del militare nello svolgimento delle proprie funzioni, in adempimento di obblighi e doveri di servizio. Rimane salva la possibilità di adottare la sospensione precauzionale dall'impiego di cui all'articolo 916, in caso di sospensione o mancato avvio del procedimento disciplinare ”.
3.2. Tale essendo il tenore della cennata previsione normativa, occorre ora analizzarne la portata.
Sul punto, rileva il Collegio che, per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale presenta, ai sensi del tenore testuale dell' art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010, due uniche eccezioni che impongono la sospensione sino all'esito del giudizio penale: quando il fatto sia grave (passibile di consegna di rigore o di sanzioni di stato) e il suo accertamento rivesta particolare complessità al punto che gli strumenti propri dell'inchiesta disciplinare non siano sufficienti; se il fatto addebitato, indipendentemente dalla sua gravità, sia commesso nell'esercizio delle funzioni ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio ” (TAR Roma, I, 08.10.2021, n. 10391).
In termini confermativi, si è condivisibilmente chiarito che: “ L' art. 1393, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 consente eventualmente all'Amministrazione di procedere disciplinarmente anche in pendenza di un procedimento penale e dunque correttamente l'Amministrazione procedente non sospende il procedimento disciplinare, avendone facoltà, in assenza peraltro di circostanze di particolare complessità rispetto all'accertamento del fatto addebitato (così come richiesto, per la sospensione, dalla norma di riferimento) ” (TAR Milano, III, 2.11.2020, n. 2059).
3.3. Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, è evidente l’insussistenza delle eccezioni al principio generale dell’autonomia del giudizio disciplinare da quello penale: invero, sotto un primo profilo, emerge dall’atto impugnato che l’Amministrazione ha avviato il procedimento in esame dopo avere “ … avuto il nulla osta all’ostensibilità dell’intera documentazione giudiziaria ” (cfr. atto impugnato, p. 1), e dunque, avendo avuto piena cognizione della condotta addebitata al ricorrente.
In secondo luogo, i reati addebitati al ricorrente non risultano commessi nell'esercizio delle funzioni, ovvero in adempimento di obblighi e doveri di servizio.
Per tali ragioni, del tutto legittimamente l’Amministrazione ha avviato il procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione dell’impugnata sanzione, sussistendone senz’altro tutti i presupposti di legge (art. 1393 COM).
3.4. Ciò chiarito quanto al dettato della previsione normativa, reputa il Collegio manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità dedotte in via subordinata dal ricorrente, in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 23, 25, 27 e 97 Cost. In particolare:
- non è in alcun modo violata la previsione di cui all’art. 23 Cost, per la semplice ragione che, a causa dell’irrogata sanzione, il ricorrente non svolge alcun tipo di attività nei confronti dell’Amministrazione, e men che meno una “ prestazione imposta ”;
- non sono in alcun modo violate le previsioni di cui agli artt. 25 e 27 Cost, atteso che, sotto un primo profilo, l’Amministrazione non è affatto un giudice penale, con la conseguenza che fattispecie penali rilevano unicamente in relazione ai connessi profili disciplinari, che l’Amministrazione ha il diritto/dovere di accertare e sanzionare nelle forme di legge. In secondo luogo, e in termini correlati, non è violato il principio di non colpevolezza dell’incolpato sino alla sentenza definitiva di condanna (art. 27 Cost.), avuto riguardo al carattere non penale, ma puramente amministrativo-disciplinare, del procedimento volto all’irrogazione dell’impugnata sanzione;
- non è violata la previsione dell’art. 97 Cost, essendo l’imparzialità ed efficienza della p.a. pienamente attuate dalla possibilità/dovere dell’Amministrazione di attivare procedimenti disciplinari nei confronti di quanti, con le loro condotte, ne abbiano – in thesi – leso il buon nome, l’immagine e il prestigio, con ovvie e conseguenti ricadute negative in punto di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa.
3.5. Alla luce di tali considerazioni, il primo e quarto motivo di gravame sono infondati.
Ne consegue il loro rigetto.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione dei termini previsti ex art. 1392 co. 4 COM, per non avere l’Amministrazione compiuto alcun atto di procedura per oltre 90 giorni.
La censura è infondata.
4.1. Ai sensi dell’art. 1392 co. 4 COM: “ In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta ”.
4.2. Così definita la normativa di riferimento, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dagli atti di causa (cfr, in particolare, gli Allegati da 7 a 10 della produzione di parte resistente) che:
- il Comandante di Corpo ha acquisito notizia dell’evento in data 15 ottobre 2018;
- l’inchiesta formale è stata disposta in data 2 novembre 2018;
- gli accertamenti preliminari si sono conclusi in data 23 novembre 2018;
- il successivo 20 gennaio 2019 l’Ufficiale inquirente ha redatto la relazione finale;
- in data 1° febbraio 2019, il ricorrente è stato deferito al giudizio della Commissione di Disciplina;
- in data 20 marzo 2019, la suddetta Commissione ha espresso il proprio giudizio;
- il successivo 18.6.2019 è stato emesso l’atto impugnato.
4.3. Alla luce di tali emergenze fattuali, è evidente l’avvenuto rispetto dei suddetti tempi procedimentali, e per tali ragioni l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure.
4.4. Ne consegue il rigetto del relativo motivo di gravame.
5. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, nonché la violazione dei principi di difesa e di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione in esame.
Le censure sono infondate.
5.1. Per quel che attiene al dedotto deficit istruttoria e di motivazione, nonché alla lesione del diritto di difesa, è sufficiente leggere gli atti endoprocedimentali, richiamati in quello finale, per rendersi conto che l’Amministrazione ha autonomamente e correttamente valutato tutte le risultanze fattuali evincibili dalla documentazione in suo possesso, acquisita dall’autorità giudiziaria penale. In particolare, l’Amministrazione è stata del tutto chiara nell’individuare la condotta contestata al ricorrente, nei termini seguenti: “ … all’epoca dei fatti effettivo alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, pretendeva e otteneva da un commerciante locale, in più occasioni, una somma di denaro, in cambio di copia di atti di Polizia giudiziaria coperti da segreto istruttorio e riferiti a una vicenda giudiziaria in cui risultava coinvolta la convivente di quest’ultimo ” (cfr. atto impugnato, p. 2).
5.2. All’evidenza, non si comprende di quale deficit istruttorio e motivazionale il ricorrente si dolga, avendo l’Amministrazione compiutamente esternato le ragioni fattual-giuridiche poste a fondamento dell’atto impugnato, le quali sono state contestate al ricorrente sin nella fase istruttoria, consentendogli in tal modo il pieno esercizio dei propri diritti difensivi.
5.3. Per quel che attiene poi alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, premette anzitutto il Collegio che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati al soggetto appartenente alle Forze armate, ai fini dell'individuazione della sanzione disciplinare da applicare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento dei fatti; in particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità ” (C.d.S, II, 20.2.2020, n. 1296).
5.4. Orbene, nel caso in esame, la condotta contestata al ricorrente è di tal natura, da giustificare ampiamente l’irrogato provvedimento sanzionatorio. Essa, nei suoi termini più essenziali, si traduce in un sostanziale mercimonio della funzione, con ovvie e gravi ricadute negative in punto di prestigio ed onore del Corpo di appartenenza.
Per tali ragioni, questo Collegio non ravvisa alcuna patente irragionevolezza e/o arbitrarietà nell’adozione dell’atto impugnato, posto che la gravità delle condotte contestate al ricorrente è di tal natura da rendere del tutto scontata – e in un certo senso, finanche doverosa – la volontà dell’Amministrazione di prendere definitivamente le distanze dal suo autore, in modo da ripristinare quell’onore e prestigio della funzione, lese dal ricorrente con le condotte a lui ascritte.
5.5. Per tali considerazioni, il terzo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
6. Con il quinto motivo di gravame, il ricorrente eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 861 co. 4 COM, per contrasto con gli artt. 24, 25, 32, 33, 35 e 52 Cost.
L’eccezione è anzitutto inammissibile per genericità, essendosi il ricorrente limitato a citare le suddette norme costituzionali, senza spiegare in qual modo esse sarebbero vulnerate dalla previsione dell’art. 861 co. 4 COM.
Con salvezza delle considerazioni che precedono, rileva altresì il Collegio che il citato art. 861 co. 4 COM si limita a stabilire che: “ Per gli appartenenti ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, la perdita del grado, se non consegue all'iscrizione in altro ruolo, comporta l'iscrizione d'ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell'Esercito italiano, senza alcun grado ”.
Trattasi, all’evidenza, di una norma di favore per il militare che abbia perduto il proprio grado, consentendo comunque a quest’ultimo la permanenza – seppur senza compiti operativi, logistici, amministrativi e/o di altro genere – nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano, senza oneri di alcun tipo a suo carico.
Per tali ragioni, non comprende il Collegio la ragione per la quale una norma siffatta possa dirsi in contrasto con l’ordito costituzionale, una volta chiarito che trattasi di norma a favore, e non contro il militare che abbia perduto il proprio grado per ragioni di tipo disciplinare.
Sotto tale profilo, pertanto, la prospettata questione di legittimità costituzionale va dunque altresì dichiarata manifestamente infondata.
7. Con il sesto motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 983 e 929 COM.
La censura è infondata.
L’art. 929 COM, rubricato “ Infermità ”, disciplina le conseguenze giuridiche derivanti dalla sopravvenienza di una patologia che renda il militare non più idoneo allo svolgimento del servizio.
Similmente, l’art. 983 COM, rubricato “ Militare permanentemente inabile al servizio ”, riguarda le ipotesi in cui il militare, prima dei limiti di età, ovvero prima della diversa scadenza stabilita dalla legge, sia stato riconosciuto “ permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare ”.
All’evidenza, le citate previsioni normative presuppongono una situazione fattuale – il sopravvenire di patologie tali da rendere il militare non più in grado di svolgere le proprie funzioni – del tutto diversa da quella in esame, che si caratterizza in ciò che il ricorrente è stato rimosso dal servizio per ragioni di tipo disciplinare, la qual cosa ha indotto altresì l’Amministrazione a disporre la revoca del collocamento in congedo già disposto. Facoltà, quest’ultima, da ritenersi pacificamente ammissibile, avendo il Consiglio di Stato in pi occasioni condivisibilmente affermato che: “ I militari in congedo assoluto cessano il servizio attivo ma non il rapporto giuridico con la Forza armata di appartenenza, tanto che essi rimangono soggetti al potere disciplinare di quest'ultima (in particolare per le sanzioni di stato, qual è la perdita del grado per rimozione, anche per motivi disciplinari: cfr. in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 21/05/2013, n. 2732) ” (Cons. Stato, Sez. III, 15.11.2017, n. 5263, par. 10.2).
Pertanto, è evidente l’inconferenza delle citate previsioni normative, le quali si attagliano ad una fattispecie del tutto diversa da quella oggetto del presente scrutinio.
Per tali ragioni, il quinto motivo di gravame è infondato, e va dunque rigettato.
8. Conclusivamente, il ricorso è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
9. Come sopra anticipato, il ricorso per motivi aggiunti va invece dichiarato irricevibile.
10. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, così provvede:
- rigetta il ricorso originario;
- dichiara l’irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.